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DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 24 aprile 2024

G.U.U.E. 15 luglio 2024, Serie L

Direttiva che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sul recepimento

Adottata il: 24 aprile 2024

Entrata in vigore il: 4 agosto 2024

Termine per il recepimento: 1° luglio 2026

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

1) La comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» costituisce la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l'uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo mira inoltre a garantire che tale transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno venga lasciato indietro. L'Unione sostiene inoltre l'accordo di Parigi (4), l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile come pure la sua partecipazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti connessi alla revisione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) comprendono la normativa europea sul clima (6), il pacchetto «Pronti per il 55 %», la strategia sul metano e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l'iniziativa per i prodotti sostenibili. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, REPowerEU propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

2) La Commissione ha annunciato nel Green Deal europeo la revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dalle grandi installazioni industriali, compreso un riesame dell'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia «Dal produttore al consumatore» invitano a un miglioramento dell'efficienza delle risorse e del riutilizzo e a ridurre nel contempo le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE. Per affrontare il tema dell'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali e la contemporanea promozione di pratiche agricole sostenibili che offrono molteplici vantaggi collaterali per gli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal europeo richiedono la loro inclusione nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'Unione, compresi gli aggiornamenti relativi a tale strategia. I metalli rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare nonché per il rafforzamento della resilienza economica e l'autonomia dell'Unione. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili e l'offerta, in particolare tenuto conto della crescente domanda globale, della vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e delle tensioni geopolitiche. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT), applicando in tal modo i processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. E' pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, fatto salvo il regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La direttiva relativa alle emissioni industriali sosterrà l'industria dell'Unione nello sviluppo di progetti e favorirà una crescita sostenibile e consensuale delle attività minerarie nell'Unione, in linea con i parametri di riferimento per il 2030 definiti nel regolamento sulle materie prime critiche. La direttiva relativa alle emissioni industriali contribuirà al conseguimento degli obiettivi per la razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui al regolamento sulle materie prime critiche sostenendo gli Stati membri per quanto riguarda la definizione delle condizioni per le autorizzazioni all'esercizio e il rilascio rapido delle autorizzazioni.

4) Il presente atto modificativo dovrebbe chiarire che l'inquinamento olfattivo dovrebbe essere preso in considerazione nel definire le migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) e nel rilasciare o rivedere le autorizzazioni.

5) Il potenziale aggravamento dell'impatto degli scarichi industriali sullo stato dei corpi idrici a causa delle variazioni della dinamica del flusso idrico dovrebbe essere preso esplicitamente in considerazione nell'ambito del rilascio e della revisione delle autorizzazioni.

6) L'allevamento di bestiame provoca il rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Per ridurre tali emissioni, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e gas a effetto serra, e migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la necessità di un'azione dell'Unione per affrontare in modo globale le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame, in particolare i bovini, tenendo conto della gamma di strumenti disponibili e delle specificità del settore, e riferire poi in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Parallelamente, la Commissione dovrebbe anche valutare, sulla base di dati concreti, la necessità di un'azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo della protezione ambientale globale con riferimento ai prodotti immessi sul mercato interno attraverso la prevenzione e il controllo delle emissioni prodotte dall'allevamento di bestiame, in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione, e riferire poi in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

7) I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità di allevamento e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.

8) L'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica o con una bassa densità di allevamento dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto contribuisce positivamente alla tutela del paesaggio, alla prevenzione degli incendi boschivi e alla protezione della diversità biologica e degli habitat. L'esclusione dovrebbe applicarsi alle installazioni con allevamenti di suini a pascolo a bassa densità di allevamento in cui gli animali sono tenuti all'aperto per un periodo di tempo significativo su un anno, in particolare durante il giorno, e in cui le condizioni atmosferiche e di sicurezza garantiscono il benessere degli animali o in cui gli animali sono tenuti all'aperto su base stagionale. La superficie usata per il calcolo della densità di allevamento dovrebbe essere la superficie impiegata per il pascolo degli animali nell'installazione o per la coltivazione di foraggi destinati all'alimentazione degli animali nell'installazione.

9) L'Unione ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo guida nell'azione globale per il clima, anche conseguendo l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra al più tardi entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi. Affrontare le emissioni di metano generate dal bestiame a livello mondiale contribuirebbe alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il che è urgentemente necessario per far sì che il pianeta mantenga l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2o C rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5o C rispetto ai livelli preindustriali.

10) La strategia «Dal produttore al consumatore» ha stabilito l'impegno a promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili in seno agli organismi di normazione nonché a guidare i lavori sulle norme internazionali in materia di sostenibilità. L'Unione continuerà ad adoperarsi per promuovere le norme internazionali in seno agli organismi internazionali competenti e incoraggiare la realizzazione di prodotti agroalimentari conformi a elevati standard di sicurezza e sostenibilità. Inoltre, come indicato nella relazione della Commissione dal titolo «Applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'Unione ai prodotti agricoli e agroalimentari importati», norme e traguardi ambiziosi in materia di salute, ambiente e sostenibilità contribuiscono al conseguimento di obiettivi legittimi concernenti questioni di portata mondiale, in linea anche con l'approccio «One Health». L'Unione continuerà ad adoperarsi con un approccio multilaterale per raggiungere un consenso globale sulla necessità di agire e di norme concordate a livello internazionale.

11) L'Unione dovrebbe inoltre assumere un ruolo da protagonista nella cooperazione internazionale per creare un sistema multilaterale aperto ed equo in cui il commercio sostenibile funga da fattore trainante della transizione verde. In linea con la revisione della politica dell'Unione in materia di commercio e sviluppo sostenibile e con la comunicazione della Commissione «Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta», è essenziale impegnarsi con i partner in un processo cooperativo per promuovere la governance ambientale internazionale e il rispetto delle norme ambientali internazionali.

12) Al fine di evitare la suddivisione artificiale delle aziende, che potrebbe tradursi nella riduzione della capacità in termini di unità di bestiame adulto (UBA) dell'azienda al di sotto delle soglie stabilite nell'allegato I bis per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbe adottare misure volte a garantire che, se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro e se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente possa considerare tali installazioni come un'unità singola ai fini del calcolo della capacità per il bestiame. La soglia per i sistemi agricoli misti non dovrebbe essere utilizzata per eludere la soglia relativa ai singoli capi di bestiame.

13) Fino al 2030 e oltre nell'Unione si assisterà probabilmente a un aumento significativo del numero di installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un incremento della quota dell'Unione nella produzione mondiale di batterie. Molte delle attività nella catena del valore delle batterie sono già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE e le batterie sono disciplinate in quanto prodotti dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tuttavia, occorre ancora includere nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE le installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, per assicurare che siano anch'esse disciplinate dalle prescrizioni della direttiva 2010/75/UE. L'inclusione delle installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, a differenza delle installazioni che si limitano ad assemblare batterie, nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE migliorerà in modo olistico la sostenibilità di questi prodotti e ne ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita. Ciò contribuirà alla crescita di una produzione di batterie più sostenibile.

14) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitarne l'accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate.

15) Gli Stati membri dovrebbero sviluppare sistemi elettronici di autorizzazione che riducano gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità competenti, migliorino l'accesso del pubblico alle informazioni e facilitino la partecipazione del pubblico alle procedure di autorizzazione. La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle autorizzazioni elettroniche organizzando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e fornendo orientamenti sulle migliori pratiche.

16) L'impatto dell'inquinamento, anche se causato da inconvenienti o incidenti, può estendersi oltre il territorio di uno Stato membro. In tali casi, fatta salva la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), per limitare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente di incidenti o inconvenienti, e per prevenire ulteriori possibili incidenti o inconvenienti, sono necessari lo scambio tempestivo di informazioni e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri che sono o potrebbero essere coinvolti da tali eventi. Pertanto, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente o sulla salute umana in un altro Stato membro, è opportuno promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare tra gli Stati membri interessati al fine di limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire ulteriori possibili incidenti o inconvenienti.

17) Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti alle persone fisiche o giuridiche a norma della direttiva 2010/75/UE. Nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali incaricate dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva dispongano di personale qualificato in numero sufficiente nonché di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per l'efficace svolgimento delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.

18) Sempre nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, le autorità competenti dovrebbero poter sospendere il funzionamento di un'installazione qualora una continua violazione delle condizioni di autorizzazione e una mancata reazione ai riscontri della relazione di ispezione rappresentino un pericolo per la salute umana o rischino di generare un significativo effetto negativo per l'ambiente, al fine di eliminare tale pericolo.

19) In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue, l'autorità competente dovrebbe informare i gestori dei servizi connessi all'acqua potabile e alle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni per la salute umana o l'ambiente causati da tale inquinamento.

20) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che è necessario rafforzare i legami tra tale direttiva e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per poter affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in questione. Al fine di sviluppare sinergie tra il lavoro svolto sulle sostanze chimiche dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency - ECHA) e la preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT a norma della direttiva 2010/75/UE, all'ECHA dovrebbe essere assegnato un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT.

21) La Commissione dovrebbe incoraggiare i portatori di interessi e i rappresentanti della società civile, comprese le ONG coinvolte nella promozione della protezione della salute umana o dell'ambiente, a partecipare al forum per lo scambio di informazioni. Quando le competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente possono contribuire positivamente allo scambio di informazioni, la Commissione dovrebbe garantire che essa vi partecipi. Tenuto conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione e del crescente carico di lavoro del forum per lo scambio di informazioni e del gruppo di lavoro tecnico, la Commissione dovrebbe impegnare risorse adeguate e apportare le modifiche necessarie, anche attraverso la modifica della decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione (11), per garantire il funzionamento del forum e del gruppo di lavoro tecnico.

22) Al fine di agevolare lo scambio di informazioni a sostegno della determinazione dei livelli delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, mantenendo nel contempo l'integrità delle informazioni commerciali riservate, è opportuno specificare le procedure per il trattamento delle informazioni qualificabili come informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili, comprese le condizioni relative all'anonimizzazione di talune categorie di portatori di interessi, nonché le informazioni raccolte presso l'industria nel contesto dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione, del riesame o dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. E' opportuno assicurare che le persone che partecipano allo scambio di informazioni non condividano informazioni qualificate come informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili con rappresentanti di imprese o associazioni di categoria aventi un interesse economico nelle attività industriali in questione e nei relativi mercati. Lo scambio di informazioni lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

23) La presente direttiva non istituisce obblighi di divulgazione al pubblico di informazioni commerciali riservate aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

24) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso sono necessari sinergie e coordinamento con altra pertinente legislazione ambientale dell'Unione, in tutte le fasi dell'attuazione della direttiva 2010/75/UE. Pertanto, tutte le autorità competenti che hanno responsabilità in relazione al rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'Unione dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma di tale direttiva.

25) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza delle installazioni, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, i gestori delle installazioni dovrebbero istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alla presente direttiva e alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterne a disposizione del pubblico le parti pertinenti. Prima di rendere disponibili al pubblico le parti pertinenti del proprio sistema di gestione ambientale, il gestore dovrebbe avere la possibilità di oscurare o escludere le informazioni commerciali riservate. Tale possibilità dovrebbe applicarsi in maniera restrittiva, tenendo conto, per ciascun caso concreto, dell'interesse pubblico della divulgazione. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.

26) Per garantire che il sistema di gestione ambientale sia in linea con i requisiti della direttiva 2010/75/UE, esso dovrebbe essere riesaminato dal gestore e sottoposto ad audit da parte di un revisore esterno incaricato dal gestore. Il revisore dovrebbe essere un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), come previsto dalla norma ISO 17021, o qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia ottenuto un'abilitazione come verificatore ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

27) Per sostenere la decarbonizzazione, l'efficienza delle risorse e un'economia circolare, le conclusioni sulle BAT dovrebbero includere livelli vincolanti di prestazione ambientale associati alle BAT e livelli indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti, per quanto riguarda i singoli processi che presentano caratteristiche simili, quali i vettori energetici, le materie prime, le unità di produzione e i prodotti finali, e un elevato grado di omogeneità nell'Unione nei casi in cui i dati messi a disposizione nel sistema di scambio di informazioni a sostegno della determinazione delle BAT sono sufficientemente solidi. Le conclusioni sulle BAT dovrebbero inoltre includere parametri di riferimento indicativi per altri casi che gli operatori devono includere nei loro sistemi di gestione ambientale nei casi in cui le prestazioni ambientali dipendono in larga misura da circostanze specifiche dei processi. I livelli di prestazione ambientale associati alle BAT e i valori di riferimento potrebbero comprendere livelli di consumo, livelli di efficienza delle risorse e livelli di riutilizzo relativi ai materiali e alle risorse idriche ed energetiche, nonché livelli di rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate. I livelli di prestazione ambientale e i parametri di riferimento dovrebbero essere definiti tenendo in considerazione le risorse necessarie per la trasformazione delle installazioni che mirano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nonché le variazioni dovute alla domanda del fabbisogno di risorse per prodotti specifici, come le variazioni del consumo idrico. L'autorità competente dovrebbe fissare nell'autorizzazione intervalli vincolanti per le prestazioni ambientali come definito nelle conclusioni sulle BAT, nonché valori limite vincolanti di prestazione ambientale per l'acqua e livelli indicativi di prestazione ambientale per i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua, che non siano meno rigorosi dal punto di vista ambientale degli intervalli vincolanti, a condizione che sia garantita la prestazione ambientale meno rigorosa dell'intervallo vincolante. Il gestore dovrebbe includere i valori di riferimento nel sistema di gestione ambientale.

28) E' necessario specificare ulteriormente le condizioni alle quali l'autorità competente, quando fissa i valori limite di emissione applicabili agli scarichi di inquinanti nelle acque in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue. I valori limite di emissione applicabili dovrebbero essere specificati secondo una modalità che garantisca che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque riceventi né ostacolino la capacità o la possibilità di recuperare risorse dal processo di trattamento delle acque reflue rispetto a una situazione in cui l'installazione applica le BAT e rispetta i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per gli scarichi diretti.

29) Per conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazione che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite meno rigoroso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni eque che garantiscono un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Al fine di ridurre le emissioni, l'autorità competente dovrebbe fissare i valori limite di emissione al livello più rigoroso possibile per l'installazione specifica, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e degli effetti incrociati. I valori limite di emissione dovrebbero basarsi su una valutazione del gestore che analizzi se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e che miri alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni specifiche; a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi. Al fine di sostenere la fissazione di valori limite di emissione nelle autorizzazioni e l'adozione di disposizioni generali vincolanti, le conclusioni sulle BAT dovrebbero contenere informazioni sulle circostanze che consentono il raggiungimento dei livelli di emissione inferiori all'interno dell'intervallo dei BAT-AEL fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili. Nel fissare i valori limite di emissione all'interno dell'intervallo dei BAT-AEL, la procedura di deroga non dovrebbe essere applicabile.

30) Le conclusioni sulle BAT dovrebbero individuare le tecniche emergenti e le migliori tecniche disponibili che gli operatori industriali possono attuare per trasformare le installazioni in modo che siano coerenti con l'obiettivo dell'Unione di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra. Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere agli operatori industriali tempo sufficiente per attuare una profonda trasformazione industriale che richiede investimenti sostanziali attraverso le BAT o le tecniche emergenti che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia o la sostituzione di un'installazione esistente, come descritto nelle conclusioni sulle BAT e come stabilito in un piano di trasformazione.

31) Negli ultimi anni situazioni eccezionali di crisi hanno colpito l'Unione e i suoi Stati membri, come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Queste crisi hanno colpito improvvisamente e direttamente l'approvvigionamento energetico e la fornitura di risorse, materiali o attrezzature fondamentali per la società, causando gravi perturbazioni e penuria alle quali è necessario rispondere rapidamente. Ove le crisi richiedano tale reazione, potrebbe essere necessario fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno rigorosi rispetto ai livelli indicati nelle conclusioni sulle BAT, al fine di mantenere la produzione di energia o la produzione di altre attrezzature di importanza cruciale o di consentire la continuità operativa delle installazioni critiche. La necessità di fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno rigorosi deve essere bilanciata dalla necessità di proteggere l'ambiente e la salute umana nonché di garantire condizioni di parità e l'integrità del mercato interno. Di conseguenza, possono essere fissati limiti meno rigorosi solo in ultima istanza, dopo aver tentato tutte le altre misure alternative meno inquinanti. L'autorità competente dovrebbe garantire che le emissioni dell'installazione non provochino un inquinamento significativo. Al fine di controllare l'impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica, le emissioni dovrebbero essere monitorate. Per garantire che ci siano condizioni di parità e per proteggere il mercato interno, la Commissione dovrebbe poter fornire orientamenti rigorosi per quanto riguarda le situazioni eccezionali di crisi e le relative circostanze che potrebbero essere prese in considerazione. La Commissione dovrebbe verificare che tali deroghe concesse dagli Stati membri siano giustificate e formulare obiezioni qualora concluda che una deroga non è giustificata, nel qual caso lo Stato membro dovrebbe rivedere la deroga senza indugio.

32) Gli Stati membri dovrebbero poter esentare talune unità di combustione o unità che emettono biossido di carbonio elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) dai requisiti di efficienza energetica nelle condizioni di autorizzazione.

33) Al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione dovrebbero essere inquadrate meglio, attraverso principi generali, compreso l'obbligo di una loro rivalutazione periodica, al fine di assicurare che l'attuazione delle deroghe in tutta l'Unione sia più armonizzata. Inoltre, non dovrebbero essere concesse deroghe ai valori limite di emissione qualora possano mettere a rischio il rispetto degli standard di qualità ambientale.

34) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che vi era una certa disparità negli approcci di valutazione della conformità per le installazioni di cui al capo II della direttiva. Al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di assicurare un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e condizioni di parità in tutta l'Unione, riducendo contemporaneamente al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera sia nell'acqua sulla base delle migliori tecniche disponibili. Tali norme di valutazione della conformità dovrebbero prevalere sulle norme di cui ai capi III e IV riguardanti la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI della direttiva 2010/75/UE.

35) Gli standard di qualità ambientale dovrebbero intendersi come riferiti a tutti i requisiti stabiliti nel diritto dell'Unione, ad esempio nella normativa che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. E' pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sull'uso delle BAT ma, ove opportuno al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che si verifica nella zona interessata e tenendo conto della concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, in modo da assicurare la compatibilità dell'installazione con gli standard di qualità ambientale. Le condizioni potrebbero consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi, limiti in massa delle emissioni inquinanti o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.

36) Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tali riesami o aggiornamenti dovrebbero avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti uno standard di qualità ambientale, anche nel caso di uno standard di qualità ambientale nuovo o riveduto oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione, al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

37) Nel corso della loro settima sessione le parti della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale hanno approvato le conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione relative al caso ACCC/C/2014/121, secondo le quali, istituendo un quadro giuridico che non prevede alcuna possibilità di partecipazione del pubblico in relazione a riesami e aggiornamenti a norma dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 e paragrafo 5, lettere b) e c), della direttiva 2010/75/UE, l'Unione europea non rispetta l'articolo 6, paragrafo 10, della convenzione. Tali conclusioni sono state approvate dall'Unione e dai suoi Stati membri e, al fine di conseguire la piena conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario specificare che ai membri del pubblico interessato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al rilascio o all'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione stabilite dall'autorità competente, anche ove le condizioni di autorizzazione siano riesaminate in seguito alla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione, ove l'evoluzione delle migliori tecniche disponibili consenta una riduzione significativa delle emissioni, ove la sicurezza di esercizio richieda l'impiego di altre tecniche e ove sia necessario rispettare uno standard di qualità ambientale nuovo o riveduto.

38) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (18), gli Stati membri non possono limitare il diritto legale ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che sono intervenuti nel procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (19), un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire un caso specifico di inquinamento, compresa eventualmente la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata. E' pertanto opportuno precisare che la legittimazione ad agire non dovrebbe essere subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e la chiusura dei siti, ai sensi della presente direttiva. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Per quanto riguarda le aziende zootecniche, la sospensione delle operazioni non dovrebbe in alcun modo pregiudicare il proseguimento delle attività necessarie per il benessere del bestiame.

39) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe aver luogo prima del rilascio delle autorizzazioni qualora più di uno Stato membro possa subire effetti derivanti dal funzionamento di un'installazione, e dovrebbe comprendere l'informazione preventiva e la consultazione dei membri del pubblico interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri che potrebbero subire tali effetti.

40) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene sia intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non risulta abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi, compresi quelli essenziali per la duplice transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi della normativa europea sul clima. In assenza dell'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, è pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, compreso l'allevamento di pollame e suini, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione usando la scala del livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level - «TRL»), e valutare il livello delle prestazioni ambientali di tali tecniche, tenendo conto di ogni potenziale limitazione per quanto riguarda la disponibilità di dati e la loro solidità. Ciò contribuirà anche allo scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche emergenti che il centro deve analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di TRL 6-7, vale a dire una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo.

41) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8o programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), fornendo uno strumento per attuarli a livello di installazioni. La principale priorità dovrebbe essere la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° gennaio 2030. Ai gestori dovrebbe essere consentito di elaborare un piano di trasformazione unico che copra tutte le installazioni sotto il loro controllo in uno Stato membro e, qualora elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in altri documenti e siano conformi ai requisiti della direttiva 2010/75/UE, i gestori dovrebbero essere autorizzati a includere nel piano di trasformazione un riferimento ai documenti pertinenti. Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l'organismo di valutazione della conformità o il verificatore ambientale incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime richieste a norma di un atto delegato che sarà adottato dalla Commissione e gli operatori dovrebbero renderli pubblici.

42) Strumenti digitali come i sistemi di gestione digitalizzati potrebbero contribuire a valutare e gestire in termini quantitativi e qualitativi i rischi connessi all'inquinamento nonché ad aiutare gli operatori nella trasformazione delle loro installazioni.

43) E' necessario chiarire ulteriormente i criteri per valutare se i gas o i liquidi depurati risultanti dalla gassificazione e dalla pirolisi dei rifiuti siano sufficientemente purificati da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento.

44) Alla luce dell'elevato numero di installazioni di allevamento che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e della relativa semplicità dei processi e dei modelli di emissione di tali installazioni, è opportuno stabilire procedure amministrative specifiche per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività adattate al settore, fatti salvi i requisiti relativi all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità. Ciò consentirebbe l'adozione di norme generali vincolanti a livello nazionale e la registrazione delle aziende anziché il rilascio di singole autorizzazioni alle aziende agricole. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le norme generali vincolanti e le procedure di registrazione assicurino un'elevata protezione dell'ambiente, equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

45) Si prevede che le tecniche innovative che si affacciano sul mercato ridurranno in misura crescente sia le emissioni di inquinanti sia quelle di gas a effetto serra provenienti da installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e della direttiva 2010/75/UE. Se da un lato tale circostanza consentirà di creare ulteriori sinergie tra le direttive, dall'altro essa potrebbe incidere sul loro funzionamento, segnatamente sul mercato del carbonio. A tale riguardo, la direttiva 2003/87/CE contiene una disposizione per il riesame dell'efficacia delle sinergie con la direttiva 2010/75/UE, che auspica il coordinamento delle autorizzazioni in materia di ambiente e clima al fine di assicurare un'esecuzione efficiente e più rapida delle misure necessarie al rispetto degli obiettivi dell'Unione per il clima e l'energia. Per poter tenere conto delle dinamiche dell'innovazione in questo ambito e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE, entro il 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione incentrata sul riesame dell'attuazione della direttiva 2010/75/UE.

46) Sulla base della semplificazione delle relazioni effettuata a norma della direttiva 2010/75/UE, la Commissione dovrebbe continuare a razionalizzare il modo in cui gli Stati membri mettono a sua disposizione le informazioni a norma di tale direttiva rispetto agli altri requisiti pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Le informazioni comunicate dovrebbero consentire un riesame significativo dell'attuazione e dei risultati conseguiti per quanto riguarda le emissioni e altre forme di inquinamento, i valori limite di emissione, l'applicazione delle BAT, la concessione di deroghe e lo stato di esercizio delle installazioni. A tal fine, la Commissione dovrebbe aggiornare entro il 5 agosto 2026 la decisione di esecuzione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri.

47) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno stabilire norme operative per le attività di allevamento di suini e di pollame, tenendo conto della specificità di ciascun settore di attività. E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire condizioni uniformi. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

48) La Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di controllare le emissioni derivanti dalla ricerca e della produzione onshore e offshore di petrolio e gas, tenendo conto dell'attuale quadro legislativo dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), e la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento in loco e dall'estrazione di minerali industriali non energetici utilizzati nell'industria diversa dall'edilizia, nonché la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento in loco e dall'estrazione di minerali recentemente effettuati nell'Unione e la necessità di rivedere la soglia di attività di cui all'allegato I per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua.

49) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione i) di una metodologia standardizzata per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, tenendo conto di metodi quali il «valore della vita statistica» (Value of Statistical Life - VSL) o il «valore di un anno di vita» (Value of Life Year - VOLY), se del caso, ii) di una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 6, iii) del metodo di misurazione per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, iv) delle disposizioni dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, v) del formato da utilizzare per i piani di trasformazione e vi) di quali informazioni dal sistema di gestione ambientale siano pertinenti per la pubblicazione, che dovrebbe comprendere almeno informazioni sugli indicatori e sugli obiettivi di prestazione ambientale, nonché sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

50) Al fine di garantire l'effettiva attuazione e applicazione degli obblighi definiti nella direttiva 2010/75/UE, è necessario specificare il contenuto minimo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le disparità nei regimi sanzionatori, il fatto che le sanzioni imposte in molti casi siano considerate troppo lievi per avere un effetto davvero deterrente sui comportamenti illeciti e la mancanza di uniformità nell'attuazione tra gli Stati membri compromettono la parità di condizioni sulle emissioni industriali in tutta l'Unione.

51) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alle sanzioni amministrative e penali. In ogni caso, l'imposizione di sanzioni penali e amministrative non dovrebbe comportare la violazione del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (principio ne bis in idem), secondo l'interpretazione della Corte di giustizia. Per le violazioni commesse da una persona giuridica più gravi, ad esempio quelle di elevato livello di gravità dovuta alla loro natura, portata e frequenza, o qualora tali violazioni comportino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, gli Stati membri dovrebbero garantire che il loro sistema nazionale di sanzioni comprenda sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia pari almeno al 3 % del fatturato annuo nell'Unione del gestore nell'esercizio precedente quello in cui è imposta la sanzione. Per tali violazioni, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), gli Stati membri possono anche, o in alternativa, adottare sanzioni penali, a condizione che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

52) In caso di danno alla salute umana in conseguenza della violazione delle misure nazionali adottate a norma della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche pertinenti. Le norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana di cui all'articolo 191 TFUE. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. Ciò in considerazione del fatto che la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

53) E' quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti e garantisca che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva stessa grazie a una sua applicazione più efficace. Le procedure relative alle richieste di indennizzo dovrebbero essere concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento del danno.

54) L'impatto della direttiva 2010/75/UE sull'autonomia procedurale degli Stati membri dovrebbe essere limitato a quanto necessario per garantire gli obiettivi di protezione della salute umana grazie a un ambiente sicuro e non dovrebbe incidere su altre norme procedurali nazionali che stabiliscono il diritto di chiedere un indennizzo in caso di violazione di tale direttiva. Le norme nazionali non dovrebbero tuttavia ostacolare il funzionamento efficace del meccanismo di richiesta di indennizzo previsto dalla direttiva 2010/75/UE.

55) La direttiva 2010/75/UE è stata applicata in maniera divergente tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle installazioni per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in quanto il testo della definizione di tale attività ha consentito agli Stati membri di decidere se applicare entrambi o solo uno dei due criteri relativi alla capacità di produzione e alla capacità dei forni. Ai fini di un'attuazione più coerente della direttiva suddetta e per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, le installazioni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva ogniqualvolta uno dei due criteri sia soddisfatto.

56) Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni, che potrebbero essere emesse dall'installazione interessata e avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine occorre tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare le matrici ambientali. Nel selezionare le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, il punto di riferimento è rappresentato, laddove pertinente, dalle conclusioni sulle BAT, benché l'autorità competente possa decidere di scegliere altre sostanze. Attualmente le singole sostanze inquinanti sono indicate in un elenco non esaustivo nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE, il che non è compatibile con l'approccio olistico della direttiva stessa e non riflette la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. E' pertanto opportuno sopprimere l'elenco non esaustivo delle sostanze inquinanti e fare invece riferimento all'elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

57) Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell'ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (28) e i requisiti di quest'ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all'evoluzione tecnica e all'innovazione intervenute dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell'ambiente. L'adozione di conclusioni sulle BAT nell'ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

58) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

59) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente, è necessario e opportuno disciplinare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provocato da attività industriali e di allevamento del bestiame. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE.

60) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (29), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

61) A causa della loro ubicazione geografica e della mancanza di interconnessione con la rete continentale degli Stati membri o con la rete di un altro Stato membro, gli impianti di combustione che fanno parte di piccoli sistemi isolati possono trovarsi ad affrontare sfide particolari che rendono necessari tempi più lunghi per conformarsi ai valori limite di emissione. Gli Stati membri interessati dovrebbero mettere a punto, al più tardi entro il 31 dicembre 2029, un piano di conformità per gli impianti di combustione che fanno parte di piccoli sistemi isolati, in cui siano definite le misure adottate per garantire il rispetto dei valori limite di emissione. Il piano dovrebbe descrivere le misure adottate per garantire la conformità alla presente direttiva e le misure volte a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti nel periodo contemplato dal piano e includere informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare a combustibili più puliti o ad alternative più pulite, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali o con la rete di un altro Stato membro. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare alla Commissione il loro piano di conformità e aggiornarlo in caso di obiezioni da parte della Commissione. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire annualmente in merito ai progressi compiuti verso la conformità.

62) Al fine di concedere agli Stati membri, alle autorità competenti e alle installazioni il tempo necessario per conformarsi alle nuove disposizioni, nonché per dare il tempo alla Commissione di adottare nuove conclusioni sulle BAT che tengano conto delle nuove disposizioni, è opportuno prevedere disposizioni transitorie. Per garantire la certezza del diritto è necessario prevedere un termine fisso entro il quale, al più tardi, le disposizioni devono essere rispettate. Per quanto riguarda il processo di Siviglia e il numero di documenti di riferimento sulle BAT che devono essere rivisti, tale termine dovrebbe essere fissato a 12 anni per le attività esistenti e a 10 anni per le nuove attività, il che non impedisce l'adozione e l'attuazione anticipata delle conclusioni sulle BAT, prevista per la maggior parte delle attività contemplate dalla presente direttiva. Le installazioni esistenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 fino a quando non vi saranno nuove conclusioni sulle BAT o un aggiornamento delle autorizzazioni.

63) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/75/UE e 1999/31/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 443 del 22.11.2022.

(2)

GU C 498 del 30.12.2022.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2024.

(4)

GU L 282 del 19.10.2016.

(5)

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

(6)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).

(7)

Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

(8)

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023).

(9)

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012).

(10)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006).

(11)

Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012).

(12)

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003).

(13)

Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016).

(14)

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008).

(15)

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009).

(16)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003).

(17)

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000).

(18)

Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, LB e a./College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.

(19)

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Jozef Križan e altri/Slovenská inÅ¡pekcia životného prostredia, C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8, punto 109.

(20)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).

(21)

Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj).

(22)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(23)

Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

(24)

Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013).

(25)

Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008).

(26)

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004).

(27)

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006).

(28)

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999).

(29)

GU C 369 del 17.12.2011.

Art. 1

Modifiche della direttiva 2010/75/UE

La direttiva 2010/75/UE è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»

;

2) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso.»

;

3) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI bis.»

;

4) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o odore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;»

;

b) il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) "installazione", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;»

;

c) sono inseriti i punti seguenti:

«5 bis) "valore limite di prestazione ambientale", un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;»;

«9 bis) "profonda trasformazione industriale", l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;»

;

d) le lettere b) e c) del punto 10) sono sostituite dalle seguenti:

«b) "tecniche disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nell'Unione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c) "migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del clima;»

;

e) il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12) "conclusioni sulle BAT", un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito;»

;

f) sono inseriti i punti seguenti:

«12 bis) "norme operative", le norme incluse nelle autorizzazioni o nelle disposizioni generali vincolanti per il funzionamento delle attività di cui all'allegato I bis, che stabiliscono i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili;»;

«13 bis) "livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili", gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT; come descritto nelle conclusioni sulle BAT;»;

«13 bis bis) "prestazione ambientale", la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;»;

«13 ter) "valori di riferimento", la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;»

;

g) il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14) "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;»

;

h) il punto 17) è sostituito dal seguente:

«17) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;»

;

i) il punto 23) è sostituito dal seguente:

«23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

__________________

(*1) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016).»;"

j) sono inseriti i punti seguenti:

«23 bis) "suini", i suini quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2008/120/CE (*2);

23 ter) "unità di bestiame", un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato I bis;

__________________

(*2) Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009).»;"

k) sono aggiunti i punti seguenti:

«48) "livelli di emissione associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

49) "livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;

50) "garanzia della conformità", i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento: promozione della conformità; monitoraggio della conformità; verifica e esecuzione.»

;

5) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis.»

;

6) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli Stati membri sviluppano sistemi per le autorizzazioni elettroniche delle installazioni e attuano procedure elettroniche di autorizzazione entro il 31 dicembre 2035.

La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri sulle autorizzazioni elettroniche e pubblica orientamenti sulle migliori pratiche.»

;

7) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

Incidenti o inconvenienti

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;

b) il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti; e

c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.

In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.

Articolo 8

Inadempienza

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate.

Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.

2. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché:

a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;

b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; e

c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.

3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.

Qualora tale violazione minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.

4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di sospensione di cui ai paragrafi 3 e 4, disposte dalle autorità competenti nei confronti di un operatore che viola le disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, siano applicate in modo efficace.

6. In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dei servizi idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e tutte le autorità pertinenti che hanno responsabilità in materia di conformità con la legislazione ambientale interessata in merito alla violazione e alle misure adottate per evitare che siano causati danni alla salute umana e all'ambiente o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente.

__________________

(*3) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004).»;"

8) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a bis), e all'articolo 15, paragrafo 4, della presente direttiva, relativamente all'efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.»

;

9) all'articolo 11, la lettera f) è così modificata:

«f) l'energia è utilizzata in modo efficiente e, laddove possibile, sono promossi l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile;»

;

10) all'articolo 11 sono inserite le lettere seguenti:

«f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;

f ter) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis.»

;

11) all'articolo 12, paragrafo 1, le lettere b), c) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«b) delle materie prime e ausiliarie, delle altre sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte dall'installazione;

c) delle fonti di emissione dell'installazione, compresi gli odori;»

«f) del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili, inclusi gli odori, dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;»

;

12) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione ambientale, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Entro il 1° luglio 2026 la Commissione modifica la decisione di esecuzione 2012/119/UE.»

;

c) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale che non siano riferibili a un particolare operatore o una particolare installazione, se condivise con gli altri portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Le informazioni non anonimizzate possono essere condivise solo nei casi in cui l'anonimizzazione delle informazioni non consenta un efficace scambio di informazioni sulle BAT nel contesto dell'elaborazione, del riesame e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT, con i rappresentanti delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e i rappresentanti delle associazioni dei settori industriali pertinenti, a seconda dei casi, e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili non sono usate per altri scopi.»

;

d) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.»

;

e) al paragrafo 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.»

;

f) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. La Commissione acquisisce il parere del forum sul metodo di valutazione del rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, come stabilito all'articolo 15 bis.»

;

g) al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Il parere del forum di cui al primo comma è presentato entro sei mesi dalla riunione finale del gruppo tecnico di esperti responsabile di tale documento di riferimento sulle BAT.»

;

h) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblici senza indebito ritardo le conclusioni sulle BAT e il documento di riferimento sulle BAT.»

;

13) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale.»

;

ii) al secondo comma la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi;»

;

iii) al secondo comma sono inserite le lettere seguenti:

«a bis) valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;

a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;»

;

iv) al secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;»

;

v) al secondo comma sono inserite le lettere seguenti:

«b bis) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis;

b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;»

;

vi) al secondo comma, lettera d), è aggiunto il punto seguente:

«iii) informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis;»

;

vii) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;»

;

viii) al secondo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.»

;

14) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Sistema di gestione ambientale

1. Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale contiene gli elementi elencati nel paragrafo 2 ed è conforme alle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.

2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:

a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:

i) prevenire la produzione di rifiuti;

ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;

iii) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;

b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;

c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;

d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;

e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;

f) il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.

3. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti, siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE.

Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti conclusioni sulle BAT per il settore entro il 1° luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad audit per la prima volta entro il 1° luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/ 1785. Il sistema di gestione ambientale deve essere sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo.

__________________

(*4) Direttiva (UE) 2024/ 1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).»;"

15) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti

1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto.

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti:

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.

2. Fatto salvo l'articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle BAT, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3. L'autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels - BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell'intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; o

b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento.

Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i BAT-AEL.

Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo.

Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

4. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità competente fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, intervalli vincolanti per la prestazione ambientale che non devono essere travalicati durante uno o più periodi, come stabilito nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

In aggiunta, l'autorità competente:

a) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi, e che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma;

b) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, livelli di prestazione ambientale indicativi in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma.

5. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l'articolo 18, in casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei BAT-AEL di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 3 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.

I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili.

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto degli standard di qualità ambientale di cui all'articolo 18.

L'autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se tale riesame interviene prima di quattro anni dalla concessione della deroga.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

6. In deroga al paragrafo 4, in casi specifici l'autorità competente può fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:

a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 4 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente garantisce che una gestione secondo intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi non causi un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, e si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

7. In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria, in termini di:

a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili; o

c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni, per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente.

La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi.

Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora vi sia un'alternativa all'approvvigionamento energetico, alle risorse, ai materiali o alle apparecchiature, lo Stato membro provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione rispetti le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 4.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al primo comma siano monitorate.

L'autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

Se necessario, la Commissione può valutare e chiarire ulteriormente, mediante orientamenti, i criteri di cui tenere conto per l'applicazione del presente paragrafo.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, comprese le ragioni che giustificano la concessione della deroga e le condizioni imposte.

La Commissione valuta se la deroga concessa sia giustificata tenendo debitamente conto dei criteri di cui al presente paragrafo. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica da parte dello Stato membro, gli Stati membri senza indugio rivedono di conseguenza la deroga.»

;

16) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Valutazione della conformità

1. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione.

2. Entro il 1° settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.

3. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo rientra anche nell'ambito di applicazione del capo III o IV e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente capo, è stato dimostrato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma del capo III o IV per gli inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali.».

17) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in disposizioni generali vincolanti.

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato secondo quanto stabilito nelle conclusioni sulle BAT, ove applicabile, e almeno una volta ogni quattro anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni nove anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.»

;

18) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»

;

19) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Qualora la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, dimostri che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri si assicurano che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente paragrafo, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione.»

;

20) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Standard di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale.

Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, l'autorità competente valuta l'impatto delle condizioni più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore.

Qualora il carico degli inquinanti emessi dalle installazioni abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono affinché la concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore sia controllata. I risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente.

Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto, sono utilizzati per il controllo di cui al terzo comma.»

;

21) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche o gli ampliamenti che intende apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione e che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a tempo debito e comunque prima della loro attuazione. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che l'autorità competente reagisca in tempo utile alle informazioni fornite dal gestore.»

;

22) all'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5;»

;

23) all'articolo 21, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione.»

;

24) all'articolo 21, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:

«d) il gestore chiede di prorogare la durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato I, punto 5.4.»

;

25) all'articolo 23, paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta e, se del caso, aggiorna regolarmente linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.»

;

26) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un'installazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5;»

;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) l'aggiornamento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 21, paragrafo 4.»

;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:»

;

ii) le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, tra cui, se del caso, le condizioni di autorizzazione consolidate;»;

«c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione, comprese le consultazioni tenute a norma dell'articolo 26, e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;»

;

iii) le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione e ai livelli di prestazione ambientale ivi associati;

f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 15, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.»

;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:

a) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività;

b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente;

c) i risultati del controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 18.»

;

27) all'articolo 25, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.»

;

28) all'articolo 26, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un'installazione potrebbe avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 20, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione sia resa disponibile, per osservazioni, anche al pubblico dello Stato membro che potrebbe subire effetti significativi e rimanga disponibile per lo stesso periodo di tempo in cui è rimasta disponibile nello Stato membro in cui è stata presentata.»

;

29) dopo l'articolo 26 è inserito il titolo seguente:

«CAPO II BIS

CONSENTIRE E PROMUOVERE L'INNOVAZIONE»

;

30) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Tecniche emergenti

Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali di cui all'articolo 27 bis.»

;

31) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 27 bis

Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali

1. La Commissione istituisce e gestisce un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali ("centro" o "INCITE").

2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti e trasformative - che contribuiscono, tra l'altro, alla riduzione al minimo dell'inquinamento, alla decarbonizzazione, all'efficienza delle risorse, a un'economia circolare che usa meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure - relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3. Il centro è assistito da:

a) rappresentanti degli Stati membri;

b) istituzioni pubbliche pertinenti;

c) istituti di ricerca pertinenti;

d) organizzazioni per la ricerca e la tecnologia;

e) rappresentanti dei settori industriali e degli agricoltori interessati;

f) fornitori di tecnologie;

g) organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente;

h) Commissione.

4. Il centro rende pubblici i risultati ottenuti, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.

La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Articolo 27 ter

Sperimentazione di tecniche emergenti

Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 30 mesi, a condizione che, dopo il periodo specificato nell'autorizzazione, la sperimentazione della tecnica sia interrotta o l'attività raggiunga almeno i BAT-AEL.

Articolo 27 quater

Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare:

a) valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;

b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Articolo 27 quinquies

Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra

1. Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le loro attività quali elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 27 sexies.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal termine fissato al primo comma del presente paragrafo, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma del presente paragrafo ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1° gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1 del presente articolo. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, conformemente ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal completamento del riesame di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

3. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, nello stesso Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione.

Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità ad altra legislazione dell'Unione e siano conformi al presente articolo, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.

4. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte della pubblicazione delle pertinenti informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4.

5. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione adotta un atto delegato al fine di integrare la presente direttiva specificando il contenuto dei piani di trasformazione, sulla base delle informazioni richieste ai paragrafi 1, 2 e 3.

Entro il 31 dicembre 2034 la Commissione riesamina e, se del caso, rivede l'atto delegato di cui al primo comma.

Articolo 27 sexies

Trasformazione industriale profonda

1. Fatto salvo l'articolo 18, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a un totale massimo di otto anni, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;

b) il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda; e c) durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente garantisca che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.

Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle loro relazioni alla Commissione a norma dell'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.

2. Fatti salvi gli articoli 18 e 22, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi;

b) il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione;

c) durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente garantisce che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.

Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.»

;

32) all'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 per l'anidride solforosa, in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa di un'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.»

;

33) all'articolo 30, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.»

;

34) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 34 bis

Impianti di combustione che fanno parte di un piccolo sistema isolato

1. Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono esentare gli impianti di combustione che al 4 agosto 2024 fanno parte di un piccolo sistema isolato dal rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri oppure, se del caso, dei gradi di desolforazione di cui all'articolo 31. Sono mantenuti almeno i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri indicati nell'autorizzazione di detti impianti di combustione, ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE.

Gli Stati membri adottano misure per assicurare il controllo delle emissioni e garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono esentare le installazioni dai valori limite di emissione solo dopo che siano state esperite tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento. L'esenzione non è concessa per un periodo più lungo del necessario.

2. Dal 1° gennaio 2030 gli impianti di combustione interessati rispettano i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e i valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.

3. Gli Stati membri che concedono esenzioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo pongono in essere un piano di conformità per gli impianti di combustione che beneficiano di siffatte esenzioni. Il piano di conformità contiene informazioni sulle misure volte a garantire, entro il 31 dicembre 2029, la conformità degli impianti interessati ai valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e ai valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri. Il piano di conformità comprende inoltre informazioni sulle misure volte a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo previsto dal piano, nonché informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare a combustibili più puliti o alternative più pulite, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali.

4. Non oltre il 5 febbraio 2025 gli Stati membri comunicano il loro piano di conformità alla Commissione. La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato. Qualora la Commissione sollevi obiezioni indicando che il piano non garantisce la conformità degli impianti interessati entro il 31 dicembre 2029 oppure non riduce al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo previsto dal piano, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione un piano riveduto entro sei mesi dalla notifica delle obiezioni della Commissione. Per la valutazione di una versione riveduta di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui alla seconda frase è di sei mesi.

5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni descritte nel piano di conformità entro 5 febbraio 2026 e alla fine di ogni anno civile successivo. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano di conformità. Per la valutazione di una versione riveduta di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il periodo di cui alla seconda frase del paragrafo 4 è di sei mesi.

6. Lo Stato membro rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.»

;

35) all'articolo 42, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:

a) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;

b) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti.»

;

36) all'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente all'allegato VI, parti 6 e 7.

Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.»

;

37) all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se un'installazione esistente è sottoposta a una modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione.»

;

38) all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il controllo effettuato e il sistema di garanzia di qualità del laboratorio che effettua il controllo sono conformi alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, a norme ISO, norme nazionali o norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»

;

39) dopo l'articolo 70 è inserito il titolo seguente:

«CAPO VI BIS

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI»

;

40) dopo il titolo «Capo VI bis» sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 70 bis

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.

Articolo 70 ter

Norme sul cumulo

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente possa considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.

Gli Stati membri provvedono affinché la norma di cui al primo comma non sia utilizzata per eludere gli obblighi definiti nella presente direttiva.

2. Entro il 5 agosto 2028 la Commissione pubblica, previa consultazione degli Stati membri, orientamenti sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola a norma del paragrafo 1.

Articolo 70 quater

Autorizzazioni e registrazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata e che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo sia conforme alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies.

Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi procedura analoga preesistente per la registrazione delle installazioni onde evitare di creare un onere amministrativo.

Gli Stati membri possono applicare una procedura di autorizzazione agli allevamenti intensivi di pollame e suini:

a) con più di 40 000 posti per il pollame;

b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg; o

c) con più di 750 posti per le scrofe.

Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Gli Stati membri precisano la procedura per la registrazione o il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

2. Le registrazioni o le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:

a) l'installazione e le sue attività;

b) i tipi di animali;

c) il coefficiente di densità in UBA per ettaro calcolato conformemente all'allegato I bis, se del caso;

d) la capacità dell'installazione;

e) le fonti di emissione dell'installazione;

f) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale.

3. Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che potrebbero produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o chiede al gestore di richiedere un'autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione.

5. La Commissione valuta l'impatto dell'attuazione delle norme operative di cui all'articolo 70 decies e presenta, entro 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale valutazione.

Articolo 70 quinquies

Obblighi del gestore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies.

I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante metodi di calcolo come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative.

Per un periodo di almeno 5 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.

2. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.

3. Il gestore si assicura che la gestione del letame, compreso lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.

Articolo 70 sexies

Controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies.

2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 o nell'autorizzazione.

3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2. L'autorità competente può formulare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle condizioni uniformi per le norme operative. L'autorità competente formula tale richiesta qualora un membro del pubblico chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 70 septies

Inadempienza

1. Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale siano controllati conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies e non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di monitoraggio della conformità, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo.

3. In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente imponga al gestore di prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 70 quinquies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio.

Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità.

Articolo 70 octies

Informazione e partecipazione del pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

a) l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo;

c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo; o

d) la procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottate disposizioni generali vincolanti e gli Stati membri consentano che l'installazione sia solo registrata.

2. L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:

a) l'autorizzazione o la registrazione;

b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del paragrafo 1;

c) le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; e

d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Articolo 70 nonies

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti al presente capo quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

a) essi vantano un interesse sufficiente;

b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Articolo 70 decies

Condizioni uniformi per le norme operative

1. Prima di stabilire condizioni uniformi per le norme operative conformemente al paragrafo 2, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, i settori interessati, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:

a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure conformi all'allegato III;

b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;

c) le migliori tecniche disponibili individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);

d) le tecniche emergenti.

2. Entro il 1° settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per le norme operative di ognuna delle attività di cui all'allegato I bis.

Le condizioni uniformi per le norme operative sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis e tengono conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità di allevamento di tali installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso. Esse includono inoltre informazioni indicative sulle tecniche emergenti, se disponibili.

Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di condizioni uniformi nuove o aggiornate per le norme operative.»

;

41) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. La decisione di esecuzione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è aggiornata ogniqualvolta necessario e al più tardi il 5 agosto 2026.»

;

42) all'articolo 73, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione include informazioni sulle attività per le quali sono state adottate o non sono state adottate conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della presente direttiva, tiene conto delle dinamiche dell'innovazione, comprese le tecniche emergenti, nonché della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell'inquinamento e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.

La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'impatto delle attività in questione sull'ambiente nel suo complesso e sulla salute umana;

b) lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per le attività in questione.»

;

43) l'articolo 73 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione, utilizzando una metodologia basata su dati concreti e tenendo conto delle specificità del settore, valuta la necessità dell'intervento dell'Unione per:

a) affrontare in modo globale le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame nell'Unione, in particolare di bovini; e

b) proseguire nel conseguimento dell'obiettivo della protezione ambientale globale con riferimento ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione, attraverso la prevenzione e il controllo delle emissioni prodotte dall'allevamento di bestiame, e in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione entro il 31 dicembre 2026. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»

;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. La Commissione riesamina:

a) la necessità di controllare le emissioni derivanti dalla ricerca e dalla produzione onshore e offshore di petrolio e gas;

b) la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali industriali non energetici utilizzati in un settore industriale diverso dalla costruzione, nonché la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali di interesse economico, qualora si tratti di attività recenti nell'Unione;

c) la necessità di rivedere la soglia di attività di cui all'allegato I per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua.

La Commissione include i risultati di tale riesame nella prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio richiesta a norma del paragrafo 1.»

;

44) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Articolo 74

Modifiche degli allegati

1. Al fine di consentire l'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 76 per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato V, parti 3 e 4, dell'allegato VI, parti 2, 6, 7 e 8, e dell'allegato VII, parti 5, 6, 7 e 8, a tale progresso tecnico e scientifico.

2. La Commissione effettua adeguate consultazioni con i portatori di interessi prima di adottare un atto delegato conformemente al presente articolo.

La Commissione rende pubblici gli studi e le analisi pertinenti utilizzati nella preparazione di un atto delegato adottato a norma del presente articolo, al più tardi al momento dell'adozione dell'atto delegato.»

;

45) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Articolo 75

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011

;

46) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 27 quinquies, all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere cui all'articolo 27 quinquies, all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 quinquies, dell'articolo 48, paragrafo 5, o dell'articolo 74 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

;

47) gli articoli 77 e 78 sono soppressi;

48) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Sanzioni

1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse.

Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al primo comma è pari almeno al 3 % del fatturato annuo del gestore nell'Unione nell'esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta.

Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

a) la natura, la gravità e la portata della violazione;

b) la popolazione interessata o l'ambiente interessato dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;

c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

__________________

(*5) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008).»;"

49) è inserito l'articolo articolo seguente:

«Articolo 79 bis

Indennizzo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.»

;

50) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

51) è inserito l'allegato I bis conformemente all'allegato II della presente direttiva;

52) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente direttiva;

53) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato IV della presente direttiva;

54) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato V della presente direttiva;

55) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato VI della presente direttiva;

56) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato VII della presente direttiva.

Art. 2

Modifiche della direttiva 1999/31/CE

All'articolo 1 della direttiva 1999/31/CE il paragrafo 2 è soppresso.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, gli Stati membri applicano l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di ciascuna installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5.

Le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.

2. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e che sono in funzione e detengono un'autorizzazione prima del 1° luglo 2026, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1° settembre 2036, quale che sia la data anteriore.

In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° luglio 2026, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro il 1° luglio 2027, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata, o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1° settembre 2036, se anteriore.

In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024, l'articolo 15, paragrafo 3, si applica quando l'autorizzazione è aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione, o rilasciata a seguito, delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o quando l'autorizzazione è aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, o entro il 1° settembre 2036, se anteriore.

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo, secondo e terzo comma, le installazioni menzionate in tali commi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il 3 agosto 2024 si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.

3. In relazione alle installazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 2.3, lettera a bis), e la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato e sono in funzione prima del 1° luglio 2026, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell'articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dal 1 luglio 2026.

4. In relazione alle installazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2010/75 prima del 4 agosto 2024 e che svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b bis), e punto 3.6, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell'articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione o entro il 1° settembre 2034, se anteriore.

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, nella versione in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.

In relazione alle installazioni che sono autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva si applicano al rilascio delle relative autorizzazioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.

5. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I bis, uno Stato membro applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in conformità della presente direttiva entro:

a) quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA;

b) cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA;

c) sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, per tutte le altre installazioni contemplate dall'allegato I bis.

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.

6. Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, prima del 1° luglio 2026 restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma dell'articolo 15, paragrafo 5. La nuova valutazione è effettuata dopo quattro anni a decorrere dal 1° luglio 2026 o nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione a norma dell'articolo 21, se anteriore.

7. Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il 3 agosto 2024 prima del 1° luglio 2026 restano valide fino alla fine del periodo specificato nella decisione che concede la deroga. Dopo il periodo specificato, la sperimentazione della tecnica è interrotta oppure l'attività raggiunge almeno i livelli di emissione associati alle BAT-AEL.

Art. 4

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Art. 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

a) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4. Gassificazione, liquefazione o pirolisi di:

a) carbone;

b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.»;

b) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3 Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

a bis) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio;

b bis) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.»;

c) è inserito il punto seguente:

«2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno.»;

d) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

«3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:

a) una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno; e/o

b) una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3.»;

e) è inserito il punto seguente:

«3.6. Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale:

bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.»;

f) al punto 4.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno (tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua), biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;»;

g) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

«5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (*1):

i) trattamento biologico, come la digestione anaerobica o la codigestione;

ii) trattamento fisico-chimico;

iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

iv) trattamento di scorie e ceneri;

v) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:

i) trattamento biologico, come la digestione anaerobica;

ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

iii) trattamento di scorie e ceneri;

iv) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 tonnellate al giorno.

h) il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2. Pretrattamento (operazioni quali lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.»;

i) il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

«6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.»;

j) il punto 6.6 è sostituito dal seguente:

«6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno.».

__________________

(*1) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991).»;»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I bis

Attività di cui all'articolo 70 bis

Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato se appartengono a una o più delle seguenti categorie di attività:

1. Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

2. Allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione (*1) per le galline ovaiole.

3. Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

Il livello di UBA di un'installazione è calcolato utilizzando i seguenti tassi di conversione:

Suini:

Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg ... 0,500

Suinetti ≤ 20 kg ... 0,027

Altri suini ... 0,300

Pollame:

Polli da carne ... 0,007

Galline ovaiole ... 0,014

Tacchini ... 0,030

Anatre ... 0,010

Oche ... 0,020

Struzzi ... 0,350

Altro pollame... 0,001

__________________

(*1) Il fattore di ponderazione per le galline ovaiole è stato calcolato dividendo la soglia dell'altro pollame (280 UBA) per la soglia delle galline ovaiole (300 UBA), vale a dire 280/300 = 0,93 (arrotondato).».»

ALLEGATO III

«ALLEGATO II

Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, rispettano i seguenti principi:

1. Costi 

1.1. I costi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica. 

1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa. 

1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:

a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;

c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo. 

1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi. 

1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

2. Benefici ambientali 

2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 6, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 

2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti. 

2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo. 

2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.  

2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali 

3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e i benefici ottenuti grazie a tale rispetto.

3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:

a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;

b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.».

ALLEGATO IV

L'allegato III della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. impiego di sostanze meno pericolose, compreso il minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti;»;

b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. progressi in campo tecnico, compresi gli strumenti digitali, ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;»;

c) il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9. consumo e natura delle materie prime, compresa l'acqua, usate nel processo ed efficienza delle risorse, nonché riutilizzo e decarbonizzazione;»;

d) il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. necessità di prevenire o di ridurre al minimo sia l'impatto globale che i rischi delle emissioni sull'ambiente, compresa la biodiversità;»;

e) il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente e la salute umana;».

ALLEGATO V

L'allegato IV della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi e su una pagina web, sui seguenti aspetti in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai membri del pubblico interessato è fornita tempestivamente la possibilità effettiva di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire ai membri del pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi del presente allegato.».

ALLEGATO VI

L'allegato V della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

a) nella parte 3, paragrafo 8, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I gestori informano senza indebito ritardo l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici.»;

b) nella parte 3, paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti, senza indebito ritardo, per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure.».

ALLEGATO VII

L'allegato VI della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

nella parte 6, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Ciò si applica anche al sistema di assicurazione della qualità del laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.».