
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.
DELIBERAZIONE 26 febbraio 2024, n. 55
Autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere ricorso innanzi alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 450 e 451 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026".
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, articoli 8 e 10;
VISTO l'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 come sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria";
VISTO il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria"";
VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria"";
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
VISTA la legge 30 dicembre 2023 n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" ed, in particolare, l'art. 1, commi 450 e 451;
VISTA la nota prot. n. 3767 del 22 febbraio 2024 e atti acclusi, con la quale il Presidente della Regione trasmette, affinché sia sottoposta alla Giunta regionale, la questione attinente l'impugnativa dell'articolo 1, commi 450 e 451 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
CONSIDERATO che, nella nota prot. n. 2866 del 14 febbraio 2024, acclusa alla predetta nota presidenziale prot. n. 3767/2024, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, nel richiamare i contenuti dei citati commi 450 e 451 dell'art. 1, della L. n. 213/2023, rappresenta che: sul contenuto di tali disposizioni la Ragioneria generale della Regione, con nota prot. n. 8195 del 2 febbraio 2024, ha posto in evidenza "le potenziali ripercussioni che possono discendere dalle statuizioni contenute ai commi 450 e 451 della menzionata legge statale n. 213/2023 nei confronti della Regione Siciliana, in favore della quale le disposizioni richiamate non contengono nessuna statuizione di ristoro finanziario a seguito della riforma delle aliquote IRPEF"; la stessa Ragioneria generale ha rammentato che "a seguito di un confronto tra le Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano con il Ministero dell'Economia, è stato sottoscritto un Accordo in data 7 dicembre 2023, con eccezione della Regione Siciliana, le cui richieste non hanno trovato riscontro da parte del MEF"; conseguentemente, l'attuale previsione normativa - nel prevedere un contributo finanziario di 105.581.278 euro per l'anno 2024 per le altre Autonomie speciali, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - penalizza quindi solo la posizione della Regione Siciliana, che "subirebbe per intero gli effetti finanziari negativi delle minori entrate determinate dalla riforma statale, che sono stati stimati dallo stesso MEF in circa 164.000.000 di euro"; la Ragioneria generale della Regione sottopone, pertanto, "la possibilità di tutelare la sfera giuridica regionale, che appare, prima facie, oggettivamente lesa dal descritto quadro normativo in contrasto con gli artt. 3 e 81 della Carta Costituzionale"; la riforma statale con effetti finanziari nei confronti delle Regioni a Statuto Speciale, senza che tale percorso sia stato preventivamente condiviso e concertato con le stesse, "pregiudica unilateralmente il rapporto tra competenze statutariamente attribuite e assegnazioni finanziarie riconosciute per espletarle, dando luogo a conseguenti squilibri finanziari, non essendo assicurata la neutralità dell'intervento medesimo o quanto meno un congruo ristoro, che tenda a riequilibrare l'impatto negativo sotto il profilo economico e finanziario"; il Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia da ultimo, con nota prot. n. 4681 del 5 febbraio 2024, dopo aver riepilogato le varie fasi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Accordo con le Autonomie speciali, rileva come i "commi 450 e 451 dell'art. 1 della citata legge, hanno disatteso per la sola Sicilia il punto 1 dell'Accordo raggiunto sui parziali ristori", incidendo "sulla compartecipazione in materia di IRPEF ripartita col metodo del maturato" e, che "sulla base dei vigenti 7,10 decimi [...] qualora il legislatore statale modifichi il regime delle aliquote dell'IRPEF in sede di riforma fiscale, senza prevedere integrale compensazione finanziaria, finisce per alterare l'equilibrio finanziario sotteso al bilancio regionale che si fonda sul presupposto che con le entrate ex art. 36, comma 1 e art. 37 dello Statuto della Regione Siciliana si deve far fronte alle funzioni statutariamente previste ex artt. 14 e 17 trasferite e trasferende, in tal senso non risultando finanziariamente neutrale l'intervento riformatore"; lo stesso Dipartimento regionale delle finanze e del credito evidenzia che l'aspetto critico concerne, tuttavia, come da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'assolvimento dell'onere probatorio sul pregiudizio subito;
CONSIDERATO che, nella nota prot. n. 2866 del 14 febbraio 2024, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione rappresenta, altresì, che: nell'ordinamento regionale siciliano la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali è disciplinata, in attuazione dell'articolo 36 dello Statuto speciale, dall'articolo 1 del D.P.R. n. 1074 del 1965 e, in effetti, la Regione Siciliana dispone di entrate proprie determinate, principalmente, in base ad una percentuale delle imposte erariali incassate sul territorio regionale, tra cui figura l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che è assegnata alla Regione, a decorrere dall'anno 2018, per i 7,10 decimi dell'IRPEF afferente all'ambito regionale; la riduzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per effetto della citata riforma, determina, com'è di tutta evidenza, una corrispondente riduzione delle risorse finanziarie nella disponibilità della Regione Siciliana a titolo di compartecipazione all'IRPEF, perdita quantificata, secondo la stima del MEF, per l'anno 2024, in euro 164.300.000,00, con un'incidenza in termini percentuali (41,34%) di gran lunga superiore a quella delle altre Autonomie speciali; a tal proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 241 del 2012, ha affermato, che, laddove venga stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi, senza compensazione o ristoro, tale da comportare, in relazione ad essi, "una minore entrata" rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione, si perpetrerebbe «una violazione diretta di norme di rango statutario e quindi un vulnus alla... autonomia finanziaria, quale garantita da norme di rango costituzionale»; pertanto, la decisione unilaterale dello Stato di escludere, con i predetti commi, la Regione Siciliana da qualunque ristoro sembra determinare una lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione "in contrasto col principio consensuale" che regola "i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale" (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 188 del 2016); la necessità del ricorso all'intesa e le procedure di consultazione devono «prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione» (cfr., ex plurimis, sentenze n. 1 e n. 251 del 2016); a fronte, poi, del più generale principio di leale collaborazione evocato dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni da impugnare affidano ad una decisione unilaterale dello Stato, assunta in via legislativa, l'esclusione di una sola Regione autonoma da qualunque ristoro compensativo della riduzione del gettito IRPEF, in possibile violazione anche del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione; non può invero sottacersi che l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111 stabilisce la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi (di riforma del sistema tributario) "ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo puó comunque procedere"; inoltre, appare condivisibile l'osservazione della Ragioneria generale della Regione circa, comunque, l'opportunità di intraprendere "tutte le iniziative di confronto istituzionale... per una soluzione condivisa della problematica evidenziata"; pertanto, anche alla luce delle osservazioni formulate dai suddetti Dipartimenti regionali, si ravvisano i presupposti per la proposizione del ricorso, in via principale, innanzi alla Corte costituzionale avverso le disposizioni statali sopra riportate;
CONSIDERATO che le ragioni di impugnativa si reputano condivisibili;
CONSIDERATO che nella specie, sotto l'aspetto procedurale, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 dicembre 2023 n. 303 S.O. e che, pertanto, il termine di sessanta giorni, prescritto dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, andrà a scadere il 28 febbraio 2024;
RITENUTO di autorizzare il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso per questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 450 e 451 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026", dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti conseguenziali,
Delibera:
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.
Articolo Unico
per quanto esposto in preambolo, di autorizzare il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso per questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 450 e 451 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026", dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti conseguenziali.
Il Vicepresidente
SAMMARTINO
Il Segretario
CORLEO