
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2786 DELLA COMMISSIONE, 23 luglio 2024
G.U.U.E. 31 ottobre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le Enterococcaceae e la presunzione di conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE senza verifica. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 20 novembre 2024
Applicabile dal: 20 novembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE. A seguito degli sviluppi nell'attuazione del regolamento e nei pertinenti lavori di normazione, sono necessari adeguamenti tecnici degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/1009 per agevolare la libera circolazione nel mercato interno di prodotti fertilizzanti dell'UE sicuri ed efficienti dal punto di vista agronomico.
2) In primo luogo, l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce valori limite massimi per le Enterococcaceae per varie categorie funzionali del prodotto e l'allegato II del medesimo regolamento stabilisce valori limite per gli stessi patogeni per i prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti determinati materiali costituenti. Le Enterococcaceae sono una famiglia di batteri spesso presenti in ambienti ricchi di nutrienti. Tra i vari batteri appartenenti a questa famiglia, gli enterococchi sono i più pericolosi dal punto di vista sanitario, in quanto spesso associati a infezioni umane e animali. Nel corso dei lavori svolti dal Comitato europeo di normazione (CEN) per elaborare norme armonizzate a sostegno di tali prescrizioni del regolamento (UE) 2019/1009, il CEN ha informato la Commissione che non esistono metodi di prova per determinare il tenore di Enterococcaceae, data l'ampia varietà di batteri interessati. I metodi di prova esistenti determinano il tenore di enterococchi. E' pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1009 al fine di stabilire requisiti che possono essere oggetto di prove nella pratica. In questo modo si faciliterebbe la valutazione della conformità dei prodotti e si farebbe chiarezza sia sugli obblighi dei fabbricanti sia sulle modalità di esecuzione delle verifiche nel quadro della vigilanza del mercato.
3) In secondo luogo, conformemente all'allegato I, parte II, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1009, nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione dell'allegato I (ad esempio l'assenza di un determinato contaminante) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione di un prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio le prove), sotto la responsabilità del fabbricante. Per i materiali di elevata purezza recuperati, una disposizione analoga è prevista per i valori limite dei contaminanti nella sezione CMC 15, punto 6). Per motivi di coerenza e per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno introdurre disposizioni analoghe nell'allegato II, parte II, sezioni CMC 3, CMC 5, CMC 12, CMC 13 e CMC 14, del regolamento (UE) 2019/1009. Tali disposizioni faciliterebbero la valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti tali materiali e, in ultima analisi, la loro libera circolazione nel mercato interno.
4) In terzo luogo, l'allegato III, parte III, del regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di tolleranza per vari parametri da riportare sull'etichetta dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Il valore dichiarato sull'etichetta può discostarsi dal valore effettivo solo entro i valori limite stabiliti da tale regolamento. Per quanto riguarda la quantità di concimi inorganici, sono previste due tolleranze (1 % e 5 %). E' necessario individuare le situazioni in cui si applica ciascuno dei due valori. Pertanto la quantità dichiarata di concimi inorganici a base di macroelementi dovrebbe discostarsi al massimo dell'1 %, dato che tali prodotti sono normalmente venduti in confezioni più grandi o acquistati in quantità maggiori. I concimi inorganici a base di microelementi sono generalmente venduti in confezioni più piccole e pertanto dovrebbe essere rispettata una tolleranza del 5 %.
5) In quarto luogo, l'allegato III, parte III, del regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce per gli inibitori una tolleranza di 0,3 punti percentuali in termini assoluti per il tenore di coposti inibenti in concentrazione superiore al 2 %, identica a quella applicabile ai concimi con composti inibitori. Secondo il gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1009, tale tolleranza è molto restrittiva per gli inibitori, in quanto i composti inibenti sono solitamente presenti in grandi concentrazioni in tali prodotti e non solo in piccole concentrazioni come nel caso dei concimi. Al fine di tenere conto delle variazioni nella fabbricazione e dell'accuratezza dei metodi di prova disponibili e facilitare in tal modo la valutazione della conformità degli inibitori, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1009 per introdurre una tolleranza più permissiva per il tenore di composti inibenti negli inibitori.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 170 del 25.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.
Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
L'allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) nella sezione «PFC 1(A): CONCIME ORGANICO», nella tabella del punto 4, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi»;
2) nella sezione «PFC 1(B): CONCIME ORGANO-MINERALE», nella tabella del punto 5, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi»;
3) nella sezione «PFC 1(C): CONCIME INORGANICO», nella tabella del punto 2, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi»;
4) nella sezione «PFC 3(A): AMMENDANTE ORGANICO», nella tabella del punto 4, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi»;
5) nella sezione «PFC 3(B): AMMENDANTE INORGANICO», nella tabella del punto 4, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi»;
6) nella sezione «PFC 4: SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE», nella tabella del punto 4, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi»;
7) nella sezione «PFC 6(A): BIOSTIMOLANTE MICROBICO DELLE PIANTE», nella tabella del punto 2, il termine «Enterococcaceae» è sostituito da «enterococchi»;
8) nella sezione «PFC 6(B): BIOSTIMOLANTE NON MICROBICO DELLE PIANTE», nella tabella del punto 2, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi».
ALLEGATO II
L'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) nella sezione «CMC 3: COMPOST», è aggiunto il seguente punto 6:
«6. Nei casi in cui il rispetto della prescrizione di cui al punto 4, lettera a), derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del compost o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.»;
2) nella sezione «CMC 5: DIGESTATO DIVERSO DA QUELLO DI COLTURE FRESCHE» è aggiunto il seguente punto 7:
«7. Nei casi in cui il rispetto della prescrizione di cui al punto 4 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del digestato o di una sua frazione, o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.»;
3) sezione «CMC 12: PRECIPITATI DI SALI DI FOSFATO E LORO DERIVATI» è così modificata:
a) il punto 8 è così modificato:
i) nella frase introduttiva, i termini «l'Enterococcaceae» sono sostituiti da «gli enterococchi»;
ii) nella tabella, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi»;
b) al punto 10, i termini «l'Enterococcaceae» sono sostituiti dai termini «gli enterococchi»;
c) è aggiunto il seguente punto 15:
«15. Nei casi in cui il rispetto di una delle prescrizioni di cui ai punti 11 e 12 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero dei precipitati di sali di fosfato o loro derivati, o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.»;
4) nella sezione «CMC 13: MATERIALI DI OSSIDAZIONE TERMICA O LORO DERIVATI» è aggiunto il seguente punto 9:
«9. Nei casi in cui il rispetto di una delle prescrizioni di cui ai punti 5 e 7 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero dei materiali di ossidazione termica o loro derivati, o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.»;
5) nella sezione «CMC 14: MATERIALI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE», è aggiunto il seguente punto 8:
«8. Nei casi in cui il rispetto di una delle prescrizioni di cui ai punti 3 e 6 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del materiale di pirolisi o gassificazione, o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.»;
6) la sezione «CMC 15: MATERIALI DI ELEVATA PUREZZA RECUPERATI» è così modificata:
a) il punto 7) è così modificato:
i) nella frase introduttiva, il termine «Enterococcaceae» è sostituito da «enterococchi»;
ii) nella tabella, i termini «Escherichia coli o Enterococcaceae» sono sostituiti da «Escherichia coli o enterococchi»;
b) al punto 8, primo, secondo e terzo capoverso, il termine «Enterococcaceae» è sostituito dal termine «enterococchi».
ALLEGATO III
L'allegato III, parte III, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) la sezione «PFC 1(C): CONCIME INORGANICO» è così modificata:
a) la voce «Quantità» è sostituita dalla seguente:
«Quantità | ± 1 % di deviazione relativa del valore dichiarato per i prodotti che appartengono alla categoria PFC 1(C) (I) ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato per i prodotti che appartengono alla categoria PFC 1(C) (II)»; |
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b) l'ultima frase «Quantità: ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato» è soppressa;
2) nella sezione «PFC 5: INIBITORI», la voce «Concentrazione superiore al 2 %» è sostituita dalla seguente:
«Concentrazione superiore al 2 % | ± 10 % del valore dichiarato fino a un massimo di ± 2 % in termini assoluti». |
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