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DECISIONE (PESC) 2024/2846 DEL CONSIGLIO, 5 novembre 2024

G.U.U.E. 6 novembre 2024, Serie L

Decisione che modifica la decisione (PESC) 2021/509 che istituisce uno strumento europeo per la pace.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 5 novembre 2024

Entrata in vigore il: 5 novembre 2024

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

1) La bussola strategica per la sicurezza e la difesa, approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022, invitava a rivalutare, entro il 2023, la portata e la definizione dei costi comuni per rafforzare la solidarietà e stimolare la partecipazione alle missioni e operazioni militari, come pure i costi connessi alle esercitazioni, anche alla luce delle proposte relative alla capacità di dispiegamento rapido dell'UE.

2) Il comitato politico e di sicurezza ha esaminato le proposte politiche correlate per tale nuova valutazione nel corso del 2023 e del 2024.

3) Nelle conclusioni adottate il 27 maggio 2024, il Consiglio ha ricordato l'impegno ad ampliare ed estendere la portata dei costi comuni per le missioni e operazioni militari dell'UE, le esercitazioni e la capacità di dispiegamento rapido dell'UE, e ha affermato di attendere con interesse che tale impegno si traduca nella pratica quanto prima.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021).

Art. 1

La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:

1) all'articolo 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) "esercitazione", un'esercitazione militare dell'Unione in ambito PSDC o la componente militare di un'esercitazione civile in ambito PSDC, concordata nel programma delle esercitazioni dell'UE e delle attività connesse nell'ambito della PESC e condotta conformemente alla politica delle esercitazioni dell'Unione europea nel quadro della PESC.»

;

2) all'articolo 44, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Oltre al potere conferitogli in forza del paragrafo 2, lettera c), il comitato ha la possibilità decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati negli allegati da II a V siano considerati costi comuni per una determinata operazione.»

;

3) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Esercitazioni

1. I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri, fino a concorrenza di un importo che deve essere stabilito dal comitato per ciascun tipo di esercitazione, in particolare per la capacità di dispiegamento rapido dell'UE, tenendo conto del programma concordato delle esercitazioni dell'UE e delle attività connesse nell'ambito della PESC. Tale importo può essere superato in singoli casi, se consentito dal comitato al momento di approvare il bilancio di un'esercitazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, questi costi comuni delle esercitazioni sono i costi di cui all'allegato IV applicabili al tipo di operazione simulata nell'esercitazione.

3. Per le spese seguenti, i costi comuni delle esercitazioni di cui al paragrafo 2 coprono:

a) lavori secondari e temporanei relativi allo schieramento/all'infrastruttura: spese assolutamente necessarie affinché i quartieri generali temporanei e le forze che partecipano all'esercitazione conseguano il loro obiettivo, ove approvato dal comitato;

b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, compresa la formazione essenziale necessaria per l'esercitazione, in particolare la formazione degli operatori dei pacchetti schierabili dell'UE e degli esperti finanziari designati a partecipare all'esercitazione;

c) trasporto per lo schieramento e il riposizionamento verso e dal teatro delle operazioni per le esercitazioni della capacità di dispiegamento rapido dell'UE (gruppi tattici dell'UE, abilitanti strategici e moduli compresi), alle condizioni di cui all'allegato IV, parte A, punto 3, relativamente alle operazioni della capacità di dispiegamento rapido dell'UE fino a un importo in linea con l'opzione più vantaggiosa, conformemente alla decisione del comitato. La decisione del comitato è adottata tenendo conto della discussione sull'orientamento strategico applicabile in seno al CPS, prestando attenzione agli aspetti operativi e finanziari e in tempo utile per essere debitamente presa in considerazione nel processo di costituzione della forza dell'esercitazione.

4. Il comitato può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nel presente punto siano considerati costi comuni per una determinata esercitazione, in particolare per la capacità di dispiegamento rapido dell'UE.»

;

4) all'allegato IV, parte A, nella rubrica 2:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) strutture e servizi medici: evacuazioni sanitarie di emergenza (Medevac) e in risposta alle pandemie; strutture e servizi di ruolo 2 e di ruolo 3 a livello degli elementi operativi di teatro, come aeroporti e porti di sbarco, approvati nell'OPLAN; strutture e servizi di ruolo 1 per le missioni militari non esecutive»

;

b) è aggiunta la lettera seguente:

«e) protezione della forza e servizi di sicurezza essenziali: alloggiamento delle squadre di protezione della forza messe a disposizione per le missioni militari non esecutive.»

;

5) all'allegato IV, parte A, la rubrica 3 è sostituita dalla seguente:

«3. Costi incrementali per la capacità di dispiegamento rapido dell'UE, gruppo tattico dell'UE, abilitanti strategici e moduli compresi

I costi definiti in di seguito sono i costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dello schieramento della capacità di dispiegamento rapido dell'UE e del riposizionamento verso e dal teatro delle operazioni:

a) costi di trasporto per lo schieramento: costi incrementali di trasporto per lo schieramento terrestre, marittimo e aereo, con breve preavviso, di una capacità di dispiegamento rapido dell'UE nella zona comune delle operazioni a norma del quadro relativo alla capacità di dispiegamento rapido dell'UE incluso nel concetto di reazione militare rapida dell'UE e dell'atto del comitato speciale del 29 maggio 2012 e sulla base dei tassi fissi di rimborso applicabili per lo schieramento di gruppi tattici dell'UE (documento 11806/12, approvato dal Consiglio il 4 ottobre 2012), che si applicano anche agli abilitanti strategici e ai moduli schierati. I costi per lo schieramento terrestre e marittimo di una capacità di dispiegamento rapido dell'UE sono considerati costi comuni solo se ciò rappresenta l'opzione più vantaggiosa e a condizione che consentano di rispettare i termini richiesti per lo schieramento della capacità di dispiegamento rapido dell'UE;

b) costi di funzionamento: costi incrementali per servizi assolutamente necessari per il supporto diretto allo schieramento della capacità di dispiegamento rapido dell'UE ai punti di entrata aerei e/o marittimi e nelle aree logistiche e di raccolta, in particolare, ma non solo, il deposito sicuro del materiale, le strutture e i servizi di ruolo 1, alloggiamenti, servizi igienici (lavabo, docce, sanitari), strutture di ristorazione, smaltimento dei rifiuti, supporto generale del genio;

c) pacchetto prontezza di schieramento: costi incrementali per alimenti, acqua e carburante per una fornitura fino a 10 giorni destinata allo schieramento della capacità di dispiegamento rapido dell'UE nel suo complesso, come approvato nell'OPLAN;

d) costi di trasporto per il riposizionamento: costi incrementali del trasporto del personale della capacità di dispiegamento rapido dell'UE dal teatro delle operazioni per via terrestre, marittima o aerea per il riposizionamento. Solo l'opzione di trasporto più vantaggiosa sarà considerata un costo comune.»

;

6) all'allegato IV, parte C:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) caserme, alloggi/infrastruttura e spazi per uffici: spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l'operazione»

;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) costi di trasporto per il riposizionamento: costi incrementali per il trasporto delle attrezzature della capacità di dispiegamento rapido dell'UE, gruppo tattico dell'UE, abilitanti strategici e moduli compresi, dal teatro delle operazioni per via terrestre, marittima o aerea per il riposizionamento. Solo l'opzione di trasporto più vantaggiosa sarà considerata un costo comune;»

c) sono aggiunte le lettere seguenti:

«i) attrezzature supplementari essenziali, connesse in particolare alla sicurezza (come cancelli, torri di controllo, strade di accesso, recinzioni), e lavori di base di rimessa a nuovo delle strutture adibite alla formazione, nel teatro delle operazioni, necessari alle forze schierate per le missioni militari non esecutive;

j) trasporto, nell'ambito del teatro delle operazioni, delle forze schierate per le missioni militari non esecutive, comprese le squadre di protezione della forza.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

VARGA M.