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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2004 DELLA COMMISSIONE, 23 luglio 2024

G.U.U.E. 26 luglio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 agosto 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafi 2 e 4, l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 1, l'articolo 74, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione.

2) Sono disponibili informazioni scientifiche e tecniche, nuove o aggiornate, derivanti dalle valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO») e dagli Stati membri, che servono da base per l'inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi. E' necessario pertanto aggiornare le rispettive prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti colpiti da tali organismi nocivi, come pure le rispettive norme relative alla certificazione di tali prodotti. Inoltre, a causa della presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in partite importate da alcuni paesi d'origine, è opportuno adottare nuove prescrizioni particolari relative a determinate vie di diffusione e a determinati paesi terzi.

3) La comparsa nel territorio dell'Unione di focolai di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dimostra inoltre che è necessario rivedere lo status di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a seconda che la loro presenza nel territorio dell'Unione sia nota oppure no.

4) La denominazione dell'organismo nocivo Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô dovrebbe essere sostituita da Neofusicoccum laricinum (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima (3), al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati dall'EPPO (4).

5) L'organismo nocivo Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain, a causa della specificità dell'ospite, non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il suo potenziale impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile. Pertanto non può più essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e dovrebbe essere rimosso dall'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

6) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 alcune voci relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione appartenenti ai gruppi Choristoneura spp. e Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa, Margarodidae, Tephritidae e «Citrus leprosis viruses», non comprendono ancora i relativi codici assegnati dall'EPPO. Poiché l'EPPO ha stabilito tali codici dopo l'ultima modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è opportuno includere i codici in questione nell'allegato II di tale regolamento.

7) E' stato inoltre constatato che gli organismi nocivi Neoceratitis asiatica (Becker), Neoceratitis cyanescens (Bezzi) e Neotephritis finalis (Loew), appartenenti alla famiglia Tephritidae, soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, per quanto riguarda il loro inserimento nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (5). E' pertanto opportuno che essi siano inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione (6) stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus Rose rosette. Le indagini annuali effettuate in tutti gli Stati membri hanno dimostrato che il virus e il suo vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar) non sono presenti nel territorio dell'Unione. Sulla base dell'analisi del rischio fitosanitario realizzata dall'EPPO (7) è stato riscontrato che l'organismo nocivo e il suo vettore soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell'Unione. Essi dovrebbero pertanto essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione. Di conseguenza le prescrizioni particolari per l'introduzione di vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa L. originari del Canada, dell'India o degli Stati Uniti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 dovrebbero essere incluse nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

9) Ripersiella hibisci Kawai & Takagi, «Sweet potato chlorotic stunt virus» e «Sweet potato mild mottle virus» non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Ciò è dovuto al fatto che l'impatto di tali organismi nocivi sulle piante ospiti, osservato dagli Stati membri nei focolai verificatisi nel territorio dell'Unione, non è significativo. Pertanto il criterio dell'impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile sul territorio dell'Unione non è più soddisfatto. Di conseguenza è opportuno sopprimere le prescrizioni particolari per piante da impianto, eccetto piante in riposo vegetativo, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione allo «Sweet potato chlorotic stunt virus» e allo «Sweet potato mild mottle virus».

10) Inoltre Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI] e Draeculacephala sp. [1DRAEG] sono entrambi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Per motivi di chiarezza la voce Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI] dovrebbe essere soppressa in quanto si tratta di una specie del genere Draeculacephala [1DRAEG].

11) Il «Tobacco ringspot virus» e il «Tomato ringspot virus» sono presenti su diverse piante ornamentali nel territorio dell'Unione, ma con un impatto limitato a livello dei focolai che si sono verificati. Le misure di eradicazione nei confronti di questi ospiti ornamentali non sono pertanto giustificabili. Tali organismi nocivi non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il criterio dell'impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio dell'Unione. Pertanto essi dovrebbero essere rimossi dall'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno sopprimere le prescrizioni particolari per le piante da impianto di Malus Mill. e Pelargonium L"Herit. ex Ait., eccetto le sementi, e per le piante da impianto di Prunus L. e Rubus L. di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione al «Tomato ringspot virus».

12) Sulla base di una metodologia elaborata dall'EPPO (8), è opportuno concludere che il «Tobacco ringspot virus» soddisfa i criteri per gli ORNQ di cui all'articolo 36 e all'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione ad alcune piante ospiti. E' pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parti H e J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti rispettivamente di Glycine max (L.) Merr. e Vaccinium L. Inoltre, anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle sementi di Glycine max (L.) Merr., è opportuno stabilire misure specifiche nell'allegato V, parte G, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

13) Sulla base di una metodologia elaborata dall'EPPO8, è opportuno concludere che il «Tomato ringspot virus» soddisfa i criteri per gli ORNQ di cui all'articolo 36 e all'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione ad alcune piante ospiti. E' pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Malus Mill., Prunus L., Rubus L. e Vaccinium L.

14) Sulla base di una metodologia elaborata dall'EPPO8, è opportuno concludere che il Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur soddisfa i criteri per gli ORNQ di cui all'articolo 36 e all'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione ad alcune piante ospiti. E' pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Vaccinium L. con una soglia di tolleranza dello 0 %.

15) L'esperienza degli Stati membri con il «Fig mosaic agent» ha dimostrato l'assenza di un impatto economico significativo dovuto alla presenza di tale organismo nocivo sulle piante di Ficus carica L. Di conseguenza tale organismo nocivo non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 36 e all'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il suo potenziale impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto delle piante di Ficus carica L. Pertanto esso dovrebbe essere rimosso dall'elenco degli ORNQ di cui all'allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

16) Conformemente all'allegato VI, punto 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante da impianto di specie stolonifera o tuberifera di Solanum L. o dei relativi ibridi, esclusi i tuberi di Solanum tuberosum L. di cui al punto 15 del medesimo allegato. Tali piante comprendono anche le sementi di Solanum L. Tra i codici NC elencati al punto 16 non figura tuttavia quello relativo alle sementi di Solanum L. Pertanto, anche per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno aggiungere in tale punto il codice NC relativo alle sementi in questione. Per lo stesso motivo è opportuno sopprimere la voce corrispondente del codice NC per le sementi di Solanum L. nell'allegato XI, parte A, di detto regolamento.

17) Alcune parti del territorio del Portogallo sono state riconosciute come zone protette in relazione al Gonipterus scutellatus Gyllenhal. Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il Portogallo ha chiesto per il suo intero territorio la revoca dello status di zona protetta in relazione a tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. A seguito di tale richiesta, l'intero territorio del Portogallo non dovrebbe pertanto più essere riconosciuto come zona protetta in relazione al Gonipterus scutellatus Gyllenhal e le pertinenti voci negli allegati III e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero essere soppresse.

18) Un recente parere scientifico dell'Autorità sulla probabilità di introduzione di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel territorio dell'Unione attraverso le importazioni di rose recise (9) ha concluso che i fiori recisi di Rosa L. sono vettori di introduzione di tale organismo nocivo, elencato nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione. Considerati i continui casi di non conformità delle partite di fiori recisi di Rosa L. dovuti alla presenza di tale organismo nocivo, accertati a seguito dei controlli alle frontiere nel territorio dell'Unione, è giustificato introdurre nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l'introduzione di tali piante nel territorio dell'Unione.

19) Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione polifago, che è presente nel territorio dell'Unione. Negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 esistono prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di specie di piante infestate da tale organismo nocivo. Ulteriori indagini effettuate nel territorio dell'Unione riguardo a tale organismo nocivo hanno individuato infestazioni di altre specie ospiti. L'elenco delle piante ospiti dovrebbe pertanto includere tali specie.

20) La decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione (10) stabilisce prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di impedire l'insediamento e la diffusione di Pomacea (Perry). Alla luce dei recenti ritrovamenti di tale organismo nocivo durante le ispezioni di controllo alle frontiere, tali misure dovrebbero essere adattate per garantire che i rispettivi prodotti siano indenni dall'organismo nocivo in questione. Per motivi di coerenza e chiarezza giuridica, tali misure dovrebbero essere incluse negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre la decisione di esecuzione 2012/697/UE deve essere abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione (11).

21) Negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 esistono prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di determinate specie di piante che ospitano Agrilus planipennis Fairmaire. Tali specie di piante sono inoltre incluse negli elenchi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari o un passaporto delle piante di cui, rispettivamente, agli allegati XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Secondo la scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità (12), le piante di Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc non sono state confermate come potenziali ospiti del suddetto organismo nocivo, mentre le specie di tali generi non sono risultate idonee allo sviluppo di larve nelle prove sul campo.

22) E' pertanto opportuno sopprimere tutti i rispettivi riferimenti a tali piante negli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

23) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione (13) stabilisce inoltre disposizioni per le deroghe alla definizione di un'area delimitata quando la presenza di tale organismo nocivo è ufficialmente confermata. Pertanto, anche per motivi di coerenza e di chiarezza giuridica, l'allegato VIII, punti da 26 a 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe prevedere l'esenzione delle piante oggetto di tali deroghe dalle rispettive prescrizioni.

24) Alcuni codici NC, o le relative designazioni delle merci, utilizzati negli allegati VI, VII, X, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero essere allineati ai codici aggiornati di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (14).

25) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

26) Le norme relative all'inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione per i quali non sono state adottate misure a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031, le norme relative all'inserimento in elenco di nuovi ORNQ e le pertinenti misure nonché le misure per le piante da impianto in relazione agli organismi nocivi Pomacea (Perry) e Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 26 gennaio 2025. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

27) Sulla base delle osservazioni ricevute dai paesi terzi a seguito di consultazioni condotte nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie) e con i rispettivi portatori di interessi dell'Unione, le misure per i fiori recisi di Rosa L. in relazione all'organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 26 aprile 2025. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(3)

EPPO (2024) Neofusicoccum laricinum. «EPPO datasheets on pests recommended for regulation». Disponibili online all'indirizzo: https://gd.eppo.int.

(4)

«Annual Report and Council Recommendations 2022». EPPO Bulletin. 2023;53: pagg. 675-690; DOI: 10.1111/epp.12975.

(5)

«Pest categorisation of non-EU Tephritidae ». EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione, del 20 luglio 2022, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus Rose Rosette (GU L 192 del 21.7.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1265/oj).

(7)

EPPO (2018), «Pest risk analysis for Rose rosette virus and its vector Phyllocoptes fructiphilus ». Disponibile all'indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents.

(8)

«A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs)». EPPO Bulletin (2017) 47(3), pagg. 551-558. https://doi.org/10.1111/epp.12420.

(9)

«Assessment of the probability of introduction of Thaumatotibia leucotreta into the European Union with import of cut roses». EFSA Journal, 21(10), pagg. 1-166. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8107.

(10)

Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere Pomacea (Perry) (GU L 311 del 10.11.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/697/oj).

(11)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione, del 23 luglio 2024, relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di Pomacea (Perry) e per la sua eradicazione e che abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione (GU L, 2024/2013, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2013/oj)

(12)

EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2023. «Pest survey card on Agrilus planipennis». Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2023:EN-8479. Disponibile online all'indirizzo: https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/agrilus-planipennis.

(13)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell'Unione (GU L, 2024/434, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj).

(14)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L, 2023/2364, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1), lettera b), punto vii), e lettera c), punto iv), i punti 3) e 4), il punto 6), lettere a), e), e h), e il punto 7), lettere a) e b), dell'allegato si applicano a decorrere dal 26 gennaio 2025.

Il punto 6), lettera i), dell'allegato si applica a decorrere dal 26 aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN