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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2020 DELLA COMMISSIONE, 26 luglio 2024

G.U.U.E. 29 luglio 2024, Serie L

Regolamento che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali e di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/399(Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 luglio 2024

Applicabile dal: 30 luglio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, e l'articolo 126, paragrafo 3,

visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione (4), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (5) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti, richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci. In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali e di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione (6) ha modificato gli attestati di sanità pubblica di determinati modelli di certificati di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 al fine di rispecchiare le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/905, in particolare all'articolo 6.

3) Il controllo periodico del quadro giuridico relativo alla certificazione ha evidenziato una carenza nei modelli di certificati di cui all'allegato III, capitolo 29 (modello «EU-FISH»), capitolo 30 (modello «FISH/MOL-CAP») e capitolo 31 (modello «MOL-HC»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Nell'interesse dell'efficacia del processo di certificazione, l'attestato di sanità pubblica di tali modelli di certificati dovrebbe essere modificato al fine di rispecchiare le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

5) L'allegato III, capitolo 12 (modello «NZ-TRANSIT-SG»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 ha erroneamente aggiunto a tale modello di certificato un attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905. Tale modello di certificato dovrebbe limitarsi ad attestare che le norme in materia di transito sono state rispettate. Dovrebbe quindi essere rettificato di conseguenza. A seguito di tale rettifica, dovrebbe essere rettificata anche la disposizione transitoria autonoma di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399.

6) Al fine di evitare turbative degli scambi commerciali per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite oggetto delle modifiche apportate dal presente regolamento, l'uso dei certificati rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.

7) Nell'interesse della certezza del diritto e per agevolare gli scambi commerciali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj.

(2)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(3)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(4)

GU L 116 del 4.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/905/oj.

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali (GU L, 2024/399, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così rettificato:

1) nel capitolo 12 (modello «NZ-TRANSIT-SG»), la parte II.3 è soppressa;

2) nel capitolo 12 (modello «NZ-TRANSIT-SG»), note relative alla parte II, le note [5] e [6] sono soppresse.

Art. 3

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399

All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano continua a essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione l'uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 e 49, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.».

Art. 4

Periodo transitorio

Per un periodo transitorio che termina il 30 aprile 2025, in relazione alle partite di determinate categorie di animali e di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano continua a essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione l'uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 29, 30 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 30 gennaio 2025.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1) nel capitolo 29 (modello «EU-FISH»), la parte II è così modificata:

a) è inserita la parte II.1a. seguente:

«3) 4) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d'acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

b) nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

«4) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

2) nel capitolo 30 (modello «FISH/MOL-CAP»), la parte II è così modificata:

a) è inserita la parte II.1.a. seguente:

«1) 2) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi, provenienti dall'acquacoltura, di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d'acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

b) nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

«2) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

3) nel capitolo 31 (modello «MOL-HC»), la parte II è così modificata:

a) è inserita la parte II.1a. seguente:

«4) 12) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi, dei gasteropodi marini vivi provenienti dall'acquacoltura a terra e dei prodotti di origine animale da essi derivati]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che [i molluschi bivalvi vivi] [4] [gli echinodermi vivi] [4] [i tunicati vivi] [4] [i gasteropodi marini vivi] [4] provenienti dall'acquacoltura a terra e i prodotti di origine animale da essi derivati di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d'acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

b) nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

«12) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.».