
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2031 DELLA COMMISSIONE, 26 luglio 2024
G.U.U.E. 29 luglio 2024, Serie L
Regolamento relativo al modello per i piani di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 agosto 2024
Applicabile dal: 18 agosto 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2023/1805 impone alle società di trasmettere al verificatore un piano di monitoraggio che consiste in una documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio e comunicazione da applicare a ciascuna nave che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1805.
2) Al fine di garantire che tali piani di monitoraggio siano presentati e registrati elettronicamente e che contengano informazioni complete e standardizzate volte a consentire un'attuazione uniforme degli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle società, è opportuno stabilire specifiche per i modelli elettronici, comprese norme tecniche per la loro applicazione uniforme.
3) Il modello per il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805.
4) Nel fornire le informazioni sugli elementi e sulle procedure facenti parte del piano di monitoraggio, le società dovrebbero poter fare riferimento anche a procedure o sistemi che sono già efficacemente attuati nell'ambito dei loro sistemi di gestione esistenti, quali il codice internazionale di gestione della sicurezza («codice ISM») (2) e il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi («SEEMP») (3), o a sistemi e controlli contemplati da norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione dell'energia, quali le norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 o EN ISO 50001:2011. In questi casi o quando le procedure pertinenti sono già descritte in procedure scritte stabilite, i piani di monitoraggio dovrebbero poter includere una breve descrizione o una sintesi di tali procedure.
5) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805, una volta che il piano di monitoraggio e il piano di monitoraggio modificato sono stati valutati in modo soddisfacente, il verificatore è tenuto a registrarli nella banca dati FuelUE, un apposito sistema di informazione dell'Unione sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che registra le prestazioni di ciascuna nave. Il piano di monitoraggio e il piano di monitoraggio modificato devono essere accessibili allo Stato di riferimento, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805.
6) La Commissione ha consultato le parti interessate sulle migliori pratiche relative alle questioni contemplate dal presente regolamento. La consultazione è stata condotta tramite il sottogruppo sull'energia alternativa sostenibile per la navigazione istituito nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 234 del 22.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj.
Adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741[18).
Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.
Modello di piano di monitoraggio
1. Ai fini della trasmissione del piano di monitoraggio a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/1805, le società utilizzano una versione elettronica del modello di cui all'allegato del presente regolamento che sarà accessibile nella banca dati FuelEU.
2. Ai fini della registrazione del piano di monitoraggio valutato nella banca dati FuelEU a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805, i verificatori utilizzano una versione elettronica del modello di piano di monitoraggio di cui all'allegato del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN