
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2150 DELLA COMMISSIONE, 5 agosto 2024
G.U.U.E. 9 agosto 2024, Serie L
Decisione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 5 agosto 2024
Entrata in vigore il: 12 agosto 2024
Applicabile dal: 12 giugno 2026 al 14 ottobre 2027
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) E' necessario fissare la capacità adeguata di ciascuno Stato membro e il numero massimo di domande di protezione internazionale che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. A norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, il primo atto di esecuzione che fissa entrambi i numeri dovrebbe essere adottato dalla Commissione il 12 agosto 2024, il secondo il 15 ottobre 2027 e i successivi il 15 ottobre ogni tre anni.
2) I dati usati per calcolare la capacità adeguata e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno comprendono gli attraversamenti irregolari della frontiera comunicati dagli Stati membri all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («Frontex»), che includono anche gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e i respingimenti alle frontiere esterne, secondo i dati Eurostat, calcolati su un periodo di tre anni, che corrisponde al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.
3) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1348. Tale partecipazione è stata confermata con decisione (UE) 2024/2089 (3). L'Irlanda è pertanto vincolata dalla presente decisione.
4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
Decisione (UE) 2024/2089 della Commissione, del 31 luglio 2024, che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione (GU L, 2024/2089, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2089/oj).
Il numero corrispondente alla capacità adeguata di ciascuno Stato membro è fissato nell'allegato I.
Il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno è fissato nell'allegato II.
La presente decisione entra in vigore il 12 agosto 2024.
Essa si applica dal 12 giugno 2026 al 14 ottobre 2027.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Capacità adeguata per Stato membro
Stato membro | AIF [1] + respingimenti | Quota basata su AIF + respingimenti | Capacità adeguata per la procedura di frontiera |
Belgio | 4 668 | 0,4 % | 106 |
Bulgaria | 25 709 | 2,0 % | 585 |
Cechia | 1 035 | 0,1 % | 24 |
Germania | 16 425 | 1,2 % | 374 |
Estonia | 12 165 | 0,9 % | 277 |
Irlanda | 20 370 | 1,5 % | 464 |
Grecia | 96 130 | 7,3 % | 2 188 |
Spagna | 145 009 | 11,0 % | 3 301 |
Francia | 27 040 | 2,1 % | 615 |
Croazia | 64 106 | 4,9 % | 1 459 |
Italia | 352 191 | 26,7 % | 8 016 |
Cipro | 41 808 | 3,2 % | 952 |
Lettonia | 7 928 | 0,6 % | 180 |
Lituania | 17 737 | 1,3 % | 404 |
Lussemburgo | 25 | 0,002 % | 1 |
Ungheria | 338 978 | 25,7 % | 7 716 |
Malta | 2 638 | 0,2 % | 60 |
Paesi Bassi | 9 290 | 0,7 % | 211 |
Austria | 1 810 | 0,1 % | 41 |
Polonia | 68 705 | 5,2 % | 1 564 |
Portogallo | 4 460 | 0,3 % | 102 |
Romania | 37 404 | 2,8 % | 851 |
Slovenia | 8 665 | 0,7 % | 197 |
Slovacchia | 3 936 | 0,3 % | 90 |
Finlandia | 7 448 | 0,6 % | 170 |
Svezia | 2 360 | 0,2 % | 54 |
Totale | 1 318 040 | 100,0 % [2] | 30 000 [3] |
________________
[1] I dati sugli attraversamenti irregolari della frontiera esterna (AIF) forniti da Frontex riguardano anche gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
[2] Il totale è leggermente diverso dalla somma delle singole cifre a causa degli arrotondamenti.
[3] Il totale è leggermente diverso dalla somma delle singole cifre a causa degli arrotondamenti.
ALLEGATO II
Numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno [1]
Stato membro | 12 giugno 2026 - 12 giugno 2027 | 13 giugno 2027 - 14 ottobre 2027 |
Belgio | 212 | 318 |
Bulgaria | 1 170 | 1 755 |
Cechia | 48 | 72 |
Germania | 748 | 1 122 |
Estonia | 554 | 831 |
Irlanda | 928 | 1 392 |
Grecia | 4 376 | 6 564 |
Spagna | 6 602 | 9 903 |
Francia | 1 230 | 1 845 |
Croazia | 2 918 | 4 377 |
Italia | 16 032 | 24 048 |
Cipro | 1 904 | 2 856 |
Lettonia | 360 | 540 |
Lituania | 808 | 1 212 |
Lussemburgo | 2 | 3 |
Ungheria | 15 432 | 23 148 |
Malta | 120 | 180 |
Paesi Bassi | 422 | 633 |
Austria | 82 | 123 |
Polonia | 3 128 | 4 692 |
Portogallo | 204 | 306 |
Romania | 1 702 | 2 553 |
Slovenia | 394 | 591 |
Slovacchia | 180 | 270 |
Finlandia | 340 | 510 |
Svezia | 108 | 162 |
________________
[1] Ai numeri arrotondati relativi alla capacità adeguata per la procedura di frontiera di cui all'allegato I sono applicati moltiplicatori (per due e per tre).