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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2150 DELLA COMMISSIONE, 5 agosto 2024

G.U.U.E. 9 agosto 2024, Serie L

Decisione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 5 agosto 2024

Entrata in vigore il: 12 agosto 2024

Applicabile dal: 12 giugno 2026 al 14 ottobre 2027

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) E' necessario fissare la capacità adeguata di ciascuno Stato membro e il numero massimo di domande di protezione internazionale che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. A norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, il primo atto di esecuzione che fissa entrambi i numeri dovrebbe essere adottato dalla Commissione il 12 agosto 2024, il secondo il 15 ottobre 2027 e i successivi il 15 ottobre ogni tre anni.

2) I dati usati per calcolare la capacità adeguata e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno comprendono gli attraversamenti irregolari della frontiera comunicati dagli Stati membri all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («Frontex»), che includono anche gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e i respingimenti alle frontiere esterne, secondo i dati Eurostat, calcolati su un periodo di tre anni, che corrisponde al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

3) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1348. Tale partecipazione è stata confermata con decisione (UE) 2024/2089 (3). L'Irlanda è pertanto vincolata dalla presente decisione.

4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj

(2)

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

(3)

Decisione (UE) 2024/2089 della Commissione, del 31 luglio 2024, che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione (GU L, 2024/2089, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2089/oj).

Art. 1

Il numero corrispondente alla capacità adeguata di ciascuno Stato membro è fissato nell'allegato I.

Art. 2

Il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno è fissato nell'allegato II.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 12 agosto 2024.

Essa si applica dal 12 giugno 2026 al 14 ottobre 2027.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Capacità adeguata per Stato membro

Stato membro AIF [1] + respingimenti Quota basata su AIF + respingimenti Capacità adeguata per la procedura di frontiera
Belgio 4 668 0,4 % 106
Bulgaria 25 709 2,0 % 585
Cechia 1 035 0,1 % 24
Germania 16 425 1,2 % 374
Estonia 12 165 0,9 % 277
Irlanda 20 370 1,5 % 464
Grecia 96 130 7,3 % 2 188
Spagna 145 009 11,0 % 3 301
Francia 27 040 2,1 % 615
Croazia 64 106 4,9 % 1 459
Italia 352 191 26,7 % 8 016
Cipro 41 808 3,2 % 952
Lettonia 7 928 0,6 % 180
Lituania 17 737 1,3 % 404
Lussemburgo 25 0,002 % 1
Ungheria 338 978 25,7 % 7 716
Malta 2 638 0,2 % 60
Paesi Bassi 9 290 0,7 % 211
Austria 1 810 0,1 % 41
Polonia 68 705 5,2 % 1 564
Portogallo 4 460 0,3 % 102
Romania 37 404 2,8 % 851
Slovenia 8 665 0,7 % 197
Slovacchia 3 936 0,3 % 90
Finlandia 7 448 0,6 % 170
Svezia 2 360 0,2 % 54
Totale 1 318 040 100,0 % [2] 30 000 [3]

________________

[1] I dati sugli attraversamenti irregolari della frontiera esterna (AIF) forniti da Frontex riguardano anche gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.

[2] Il totale è leggermente diverso dalla somma delle singole cifre a causa degli arrotondamenti.

[3] Il totale è leggermente diverso dalla somma delle singole cifre a causa degli arrotondamenti.

ALLEGATO II

Numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno [1]

Stato membro 12 giugno 2026 - 12 giugno 2027 13 giugno 2027 - 14 ottobre 2027
Belgio 212 318
Bulgaria 1 170 1 755
Cechia 48 72
Germania 748 1 122
Estonia 554 831
Irlanda 928 1 392
Grecia 4 376 6 564
Spagna 6 602 9 903
Francia 1 230 1 845
Croazia 2 918 4 377
Italia 16 032 24 048
Cipro 1 904 2 856
Lettonia 360 540
Lituania 808 1 212
Lussemburgo 2 3
Ungheria 15 432 23 148
Malta 120 180
Paesi Bassi 422 633
Austria 82 123
Polonia 3 128 4 692
Portogallo 204 306
Romania 1 702 2 553
Slovenia 394 591
Slovacchia 180 270
Finlandia 340 510
Svezia 108 162

________________

[1] Ai numeri arrotondati relativi alla capacità adeguata per la procedura di frontiera di cui all'allegato I sono applicati moltiplicatori (per due e per tre).