
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2202 DELLA COMMISSIONE, 4 settembre 2024
G.U.U.E. 5 settembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 8 settembre 2024
Applicabile dal: 8 settembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare gli articoli 75 e 92,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e di controllo (il «sistema integrato») che deve essere istituito da ciascuno Stato membro. Per garantirne un'attuazione corretta e uniforme, il sistema di monitoraggio delle superfici deve avere lo stesso ambito di applicazione in tutti gli Stati membri, applicandosi in tal modo a tutti i beneficiari e a tutti gli interventi basati sulla superficie gestiti nell'ambito del sistema integrato e a tutte le condizioni monitorabili.
2) L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione (2) prevede, ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 una condizione di ammissibilità sia considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o tramite fotografie geolocalizzate di cui all'articolo 11 di tale regolamento di esecuzione. L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 stabilisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di garantire che, anteriormente al 1° gennaio 2027, almeno il 70 % degli interventi con condizioni di ammissibilità monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate sia soggetto al sistema di monitoraggio delle superfici.
3) Tenuto conto dell'esperienza acquisita nel primo anno di attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici e delle difficoltà espresse dalla comunità degli agricoltori, gli Stati membri necessitano di maggiore flessibilità nell'uso e nel trattamento delle fotografie geolocalizzate, al fine di combinare meglio i dati satellitari Sentinel di Copernicus e altri tipi di dati di valore almeno equivalente, conformemente all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. E' pertanto opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.
4) Allo stesso tempo, è importante garantire che gli Stati membri siano in grado di sfruttare tutte le soluzioni tecnologiche, comprese le fotografie geolocalizzate, disponendo nel contempo della flessibilità necessaria per attuare il proprio sistema di monitoraggio delle superfici.
5) Pertanto non dovrebbe più essere data priorità alle fotografie geolocalizzate rispetto ad altri dati di valore almeno equivalente ai fini della definizione di una condizione di ammissibilità monitorabile. Analogamente, è altresì necessario eliminare l'obbligo degli Stati membri di garantire, anteriormente al 1° gennaio 2027, che almeno il 70 % degli interventi con condizioni di ammissibilità monitorabili solo tramite fotografie geolocalizzate sia soggetto al sistema di monitoraggio delle superfici.
6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (3) con effetto dal 1° gennaio 2023; tuttavia, alcune disposizioni relative alla condizionalità in relazione al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative continuano ad applicarsi, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di comunicare i dati di controllo e le statistiche di controllo.
7) L'esperienza acquisita con l'attuazione di tali disposizioni ha tuttavia dimostrato che gli oneri amministrativi derivanti dalla loro applicazione possono in alcuni casi andare al di là di quanto necessario per conseguire i loro obiettivi; è il caso dell'obbligo di comunicare i dati di controllo e le statistiche di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Considerando la popolazione ristretta di beneficiari sottoposti a un numero limitato di misure di condizionalità a partire dall'anno di domanda 2023, da cui è estratto il campione per le statistiche, ciò potrebbe rendere le statistiche non rappresentative di tutti i beneficiari soggetti agli obblighi di condizionalità e, pertanto, non più uno strumento utile per monitorare l'attuazione della condizionalità da parte degli Stati membri. E' pertanto opportuno non proseguire l'applicazione di tali disposizioni.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.
9) Le spese per le quali sono richiesti dati di controllo e statistiche di controllo della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), su cui si basa il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono eseguite in funzione degli anni di domanda, che coincidono con gli anni civili. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dovrebbe pertanto riguardare anche anni civili completi. La modifica dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 che limita il proseguimento dell'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato della politica agricola comune e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (GU L 183 dell'8.7.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/oj).
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 è così modificato:
1) l'articolo 10 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus. Gli Stati membri possono inoltre considerare monitorabile una condizione di ammissibilità quando essa può essere monitorata mediante fotografie geolocalizzate o altri dati o di valore almeno equivalente come previsto dall'articolo 11. Per gestire le condizioni di ammissibilità considerate monitorabili gli Stati membri possono decidere di usare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, fotografie geolocalizzate o altri dati di valore almeno equivalente come previsto dall'articolo 11.»
;
b) il paragrafo 4 è soppresso;
2) all'articolo 14, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alle regole di condizionalità, ad eccezione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 2024.»;
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN