
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2391 DELLA COMMISSIONE, 10 settembre 2024
G.U.U.E. 11 settembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione, alcune notifiche alla Commissione di informazioni e documenti nel settore dei mercati agricoli. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 settembre 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare tali obblighi, affinché consentano di conseguire lo scopo per il quale sono stati introdotti e al fine di limitare gli oneri amministrativi.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) determina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli obblighi imposti agli Stati membri in relazione alla notifica alla Commissione di informazioni e documenti pertinenti. Tale regolamento di esecuzione contiene una serie di obblighi di comunicazione nel settore della trasparenza dei mercati agroalimentari, che dovrebbero pertanto essere semplificati, in linea con la comunicazione della Commissione «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» (3).
3) Garantire la qualità dei dati raccolti e diffusi è fondamentale per monitorare e assicurare un'adeguata trasparenza del mercato. Gli Stati membri sono quindi tenuti a notificare alla Commissione i dati necessari a perseguire tali finalità.
4) Sebbene spetti agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate alla Commissione siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete, la Commissione deve avvalersi delle sue competenze settoriali per determinare quali dati siano da pubblicare, in quale forma o a quale livello di aggregazione.
5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione (4), che ha introdotto nuovi obblighi di notifica per gli Stati membri al fine di migliorare la raccolta dei dati statistici necessari per l'analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi lungo la filiera agricola e alimentare, al fine di aiutare gli operatori economici e le autorità pubbliche a compiere scelte più informate.
6) A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/791 della Commissione (5), che ha introdotto nuovi obblighi di notifica per gli Stati membri per quanto riguarda i livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso, compresi la produzione e i livelli delle scorte di sementi certificate.
7) Dopo oltre tre anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746, e dopo un anno e mezzo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/791, sembra che alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 debbano essere chiarite o adattate per migliorare la qualità dei dati raccolti e l'efficienza del processo di raccolta dei dati.
8) La pubblicazione dei dati sulla produzione di zucchero dell'Unione a livello di Stato membro per tutti gli Stati membri, compresi quelli con meno di tre operatori economici, aumenterebbe la trasparenza del mercato consentendo agli agricoltori, compresi i bieticoltori, l'accesso alle informazioni necessarie per interpretare meglio i segnali del mercato e far fronte alla maggiore volatilità del mercato. Ridurrebbe inoltre le asimmetrie informative e migliorerebbe la posizione di questi agricoltori nel contesto dei negoziati sui contratti di fornitura con i produttori di zucchero. Per evitare rischi in termini di riservatezza dei dati e di distorsione della concorrenza, in particolare il rischio di collusione tra operatori economici, i dati relativi alla produzione dovrebbero essere pubblicati dopo l'adozione delle decisioni pertinenti sui livelli di produzione per la campagna di commercializzazione successiva.
9) E' opportuno chiarire i termini entro i quali gli Stati membri devono notificare le metodologie utilizzate per determinare le informazioni fornite.
10) La raccolta dei prezzi di acquisto al dettaglio si è rivelata difficile per un numero notevole di Stati membri. Sebbene le informazioni restino pertinenti, in particolare nel contesto delle recenti proteste degli agricoltori e delle discussioni sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, le notifiche mensili dovrebbero essere sufficienti ai fini del monitoraggio dei prezzi. Le notifiche settimanali obbligatorie per alcuni prodotti dovrebbero pertanto essere trasformate in notifiche mensili, armonizzando in tal modo la periodicità delle notifiche per tutti i prezzi di acquisto al dettaglio. Se lo desiderano, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire informazioni supplementari sotto forma di prezzi di acquisto settimanali.
11) L'insufficiente allineamento agli obblighi di comunicazione stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (6) e tra le metodologie applicate dagli Stati membri non garantisce una comparabilità dei dati sufficiente, compromettendo il valore delle informazioni notificate per gli ortofrutticoli. E' pertanto necessario migliorare la chiarezza dei dati da fornire lungo l'intera catena di approvvigionamento al fine di migliorare la trasparenza del mercato e completare la comunicazione dei prezzi degli ortofrutticoli fino alla fine della catena di approvvigionamento, compreso l'obbligo di comunicare i prezzi di vendita al dettaglio. Per limitare l'onere amministrativo a carico degli Stati membri, la frequenza delle notifiche dei prezzi di acquisto e di vendita al dettaglio dovrebbe essere limitata a una volta al mese.
12) Data la loro importanza nel mercato dell'Unione, in quanto costituiscono una parte importante della dieta, le patate da consumo dovrebbero essere aggiunte come nuovo prodotto per il quale è opportuno notificare i prezzi. Una parte importante della produzione complessiva di alcuni ortofrutticoli è destinata alla trasformazione. Ottenere informazioni aggiornate sui quantitativi prodotti destinati al consumo allo stato fresco è fondamentale per garantire la trasparenza del mercato dato l'impatto dei quantitativi prodotti sui quantitativi disponibili e sui prezzi. E' pertanto necessario aggiungere tali informazioni relative alla produzione alle notifiche richieste.
13) Per consentire la pubblicazione di una media ponderata dei prezzi di acquisto dello zucchero a livello dell'Unione, è necessario che tali prezzi, notificati alla Commissione a norma dell'allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, siano accompagnati da informazioni sui quantitativi di zucchero acquistati dai diversi tipi di operatori economici corrispondenti a tali prezzi.
14) Il settore della canapa dovrebbe beneficiare dello stesso livello di trasparenza del mercato degli altri settori delle colture tessili, in particolare il lino e il cotone. Per alleviare l'onere corrispondente alle nuove notifiche per il settore della canapa, la notifica mensile dei prezzi medi franco fabbrica del lino dovrebbe diventare annuale.
15) La rilevanza per il mercato di determinati prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013 richiede che i prodotti vitivinicoli soggetti al monitoraggio e alla notifica dei prezzi comprendano anche determinati «vini spumanti» di cui ai punti 4), 5) e 6) di tale parte II. Inoltre, la crescente estensione della superficie viticola destinata all'agricoltura biologica nell'Unione, in linea con l'ambizione e gli obiettivi fissati per la produzione biologica nell'Unione, che rappresentava il 13 % della superficie viticola totale nel 2020, e la crescente importanza dei prodotti biologici per i produttori e i consumatori, richiedono che i prezzi dei vini biologici rappresentativi siano monitorati e notificati dagli Stati membri produttori.
16) Tenuto conto delle specificità del mercato del riso, è opportuno rivedere gli obblighi di notifica. Nella maggior parte degli Stati membri le dimensioni ridotte del settore del riso rendono la raccolta dei dati eccessivamente onerosa in alcuni casi. Per alleviare l'onere a carico dei portatori di interessi e degli istituti statistici degli Stati membri, è pertanto necessario limitare le notifiche ai livelli mensili totali delle scorte per il riso «Japonica» e «Indica», senza operare differenze sulla base dei codici NC. Inoltre non dovrebbe più essere necessario operare una distinzione tra riso importato e riso prodotto nel mercato interno.
17) Il periodo di notifica per le scorte di sementi certificate registra i dati quando tali stock sono al loro livello massimo, dopo il raccolto e prima della semina. Durante tale periodo i dati sono più pertinenti e completi e forniscono informazioni chiare sulla disponibilità di sementi certificate ai fini della valutazione dello stato della sicurezza alimentare dell'Unione. Il periodo di notifica di febbraio non solleva alcun problema al riguardo. Il termine per la comunicazione di metà anno civile dovrebbe tuttavia riflettere le variazioni delle date di semina e raccolta tra gli Stati membri e tra le colture, che possono essere notevoli in tale periodo. Per garantire che i dati siano pertinenti, accurati e completi, gli Stati membri dovrebbero pertanto notificare le scorte di sementi certificate di metà anno civile il prima possibile dopo la conclusione della raccolta e prima dell'inizio della semina per ciascuna coltura. Nell'ambito delle notifiche della metodologia utilizzato per determinare le informazioni fornite, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione la data prevista per la comunicazione delle scorte di sementi certificate di metà anno civile per ciascuna coltura. La data di riferimento non dovrebbe essere successiva al mese di settembre di ogni anno.
18) E' opportuno chiarire ulteriormente il contenuto della notifica delle scorte di zucchero e di isoglucosio per indicare la necessità di inserire i quantitativi importati.
19) Attualmente i dati sulla produzione di vino e altre informazioni di mercato, compresa la giacenza, sono comunicati annualmente dagli Stati membri. La produzione e la giacenza notificate si basano sulle dichiarazioni dei produttori e degli altri operatori di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (7) e sulle norme specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (8). Sebbene questa frequenza annuale sia idonea a monitorare la produzione, non è sufficiente a monitorare l'evoluzione del livello della giacenza, la quale ha un forte impatto sulla situazione del mercato nel corso della campagna di commercializzazione. Una notifica più dettagliata della produzione e della giacenza per colore e tipo di vino faciliterebbe la valutazione delle diverse situazioni di mercato a livello dell'Unione, agevolando il vaglio di misure politiche adeguate alle esigenze specifiche.
20) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
21) E' opportuno prevedere una data di applicazione del presente regolamento che dia agli Stati membri la possibilità di adeguarsi ai nuovi obblighi di comunicazione. A tal fine, le modifiche degli obblighi di notifica esistenti dovrebbero applicarsi a decorrere da tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per i nuovi obblighi di notifica, la data di applicazione dovrebbe dipendere dalla complessità per gli Stati membri di sviluppare una metodologia e modalità adeguate per la raccolta dei dati. I nuovi obblighi di notifica per le patate da consumo e i prezzi di vendita al dettaglio degli ortofrutticoli dovrebbero applicarsi a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. I nuovi obblighi di notifica sui prezzi della canapa dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2025. I nuovi obblighi di notifica per i quantitativi prodotti di ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° marzo 2026. Il sistema di notifica modificato relativo alla produzione vitivinicola e alla situazione del mercato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2025 e il nuovo sistema di notifica dei prezzi del vino dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2025.
22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030», COM(2023)168 final.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 268 del 22.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1746/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/791 della Commissione, del 19 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 per quanto riguarda la notifica dei livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso (GU L 141 del 20.5.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/791/oj).
Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/oj).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è così modificato:
1) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. Il paragrafo 4 non si applica alla produzione di zucchero per gli Stati membri con meno di tre operatori economici, purché lo Stato membro interessato accetti che la Commissione pubblichi tali informazioni. La Commissione non pubblica tali informazioni prima del mese di marzo della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata.»
;
2) l'articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzate per determinare i prezzi forniti entro sei mesi dalla data di applicazione dell'obbligo di notifica. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.»
;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1. Tali informazioni sono notificate al più tardi al momento della prima comunicazione di dati secondo la fonte o la metodologia modificata. Gli Stati membri mirano a garantire la stabilità metodologica a sostegno della continuità delle serie di dati.»
;
3) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dal 18 dicembre 2024.
Tuttavia gli obblighi di notifica di cui ai punti seguenti degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, come modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dalle date seguenti:
a) l'obbligo di notifica per le patate da consumo di cui all'allegato I, punto 5, lettera a), e l'obbligo di notifica per i prezzi di vendita al dettaglio di cui all'allegato II, punto 8, lettera e), si applicano a decorrere dal 18 marzo 2025;
b) l'obbligo di notifica per i prezzi dei vini di cui all'allegato II, punto 6, e l'obbligo di notifica per i prezzi della canapa di cui all'allegato III, punto 3, lettera i), si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2025;
c) l'obbligo di notifica relativo alla produzione vitivinicola e alla situazione del mercato di cui all'allegato III, punto 7, si applica a decorrere dal 1° luglio 2025;
d) l'obbligo di notifica per i quantitativi di ortofrutticoli prodotti per il consumo allo stato fresco di cui all'allegato III, punto 7 bis, si applica a decorrere dal 1° marzo 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 sono così modificati:
1) l'allegato I è così modificato:
a) al punto 4, «Olio d'oliva», la sezione «Prezzi di acquisto» è soppressa;
b) il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5. Prodotti ortofrutticoli, banane e patate
a) Prezzi degli ortofrutticoli e delle patate destinati al mercato del fresco
Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi per i prodotti, i tipi e le varietà di ortofrutticoli elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (*1) e delle patate da consumo.
Stati membri interessati: gli Stati membri elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda gli ortofrutticoli.
Altro: i prezzi sono notificati:
i) per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2017/891;
ii) per le patate da consumo, solo le patate destinate ad essere vendute al consumatore allo stato fresco, le cui dimensioni consentono di oltrepassare una maglia quadrata di 75 mm × 75 mm ma non una maglia quadrata di 35 mm × 35 mm, in imballaggi inferiori a 10 kg. Il prezzo è notificato per i prodotti convenzionali non biologici, franco centro di imballaggio, selezionati, imballati e, se del caso, su pallet, espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.
b) Prezzi delle banane
Contenuto della notifica: i prezzi all'ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri che hanno commercializzato in media oltre 50 000 tonnellate di banane gialle all'anno nel corso degli ultimi cinque anni civili.
Altro: i prezzi sono notificati:
i) per i prodotti convenzionali non biologici;
ii) come prezzo medio ponderato nazionale per paese di origine;
iii) espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.
c) Prezzi franco azienda
Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche, pesche noci e banane destinati al consumo allo stato fresco per i tipi e le varietà elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Stati membri interessati: gli Stati membri elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891. Per quanto riguarda le banane, gli Stati membri elencati nell'allegato II, punto 8, lettera b), del presente regolamento.
Altro: i prezzi sono notificati:
i) per i prodotti convenzionali non biologici;
ii) presso l'azienda agricola e per i prodotti raccolti, non condizionati e in imballaggi per la raccolta sul campo;
iii) per prodotto, tipo e varietà, a seconda dei casi. Per i prezzi comunicati per tipo e varietà, deve essere notificato anche un prezzo medio ponderato a livello nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori;
iv) espressi per 100 kg di prodotto.
c) al punto 6, «Carni», la sezione «Prezzi di acquisto» è soppressa;
d) al punto 7, «Latte e prodotti lattiero-caseari», la sezione «Prezzi di acquisto» è soppressa;
e) al punto 9, «Carni di volatili», la sezione «Prezzi di acquisto» è soppressa;
2) l'allegato II è così modificato:
a) al punto 3, «Zucchero», la sezione «Prezzi di acquisto» è sostituita dalla seguente:
«Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: le medie ponderate dei prezzi di acquisto rappresentative dei rivenditori al dettaglio dell'industria alimentare e non alimentare (eccetto biocarburanti) di zucchero e melassa, espresse per tonnellata di prodotto, nonché i quantitativi totali corrispondenti per ciascun tipo di operatore (rivenditori al dettaglio, industria alimentare e non alimentare).
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi rappresentativi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione.»;
b) il punto 4, «Fibre di lino» è soppresso;
c) al punto 5, «Olio di oliva e olive da tavola» è aggiunta la sezione seguente:
«Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio per le categorie olio d'oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi rappresentativi corrispondono all'olio d'oliva vergine e all'olio extra vergine di oliva confezionati in contenitori pronti per essere offerti ai consumatori finali e coprono almeno un terzo degli acquisti nazionali del prodotto in questione.»;
d) il punto 6, «Vino» è così modificato:
i) il comma «Contenuto della notifica» è sostituito dal seguente:
«Contenuto della notifica: le medie ponderate nazionali dei prezzi del mese precedente, espresse per ettolitro di prodotto, per le categorie di prodotti seguenti:
a) vino: per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013, suddivisi in sei classi: rosso/rosato e bianco, rispettivamente per i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini senza indicazione geografica;
b) vino spumante: per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 4), 5) e 6), del regolamento (UE) n. 1308/2013 combinati in un'unica classe, per i prodotti con indicazione geografica indipendentemente dal colore;
c) vino biologico: i) per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013, suddivisi in due classi: rosso/rosato e bianco a denominazione di origine protetta; ii) per i vini spumanti di cui all'allegato VII, parte II, punti 4), 5) e 6), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti con indicazione geografica indipendentemente dal colore.»;
ii) il comma «Altro» è sostituito dal seguente:
«Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti sfusi, franco produttore. Per i vini spumanti di cui alla lettera b) e alla lettera c), punto ii), i prezzi del vino di base utilizzato per la produzione sono notificati:
- per le informazioni di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri interessati selezionano i mercati vitivinicoli più rappresentativi che coprono una quota minima del 70 % della produzione nazionale per ciascuna delle classi di prodotti definite nel comma "Contenuto della notifica" del presente punto. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) non possono includere prodotti vitivinicoli biologici;
- per le informazioni di cui alla lettera c), la selezione riguarda almeno il 50 % della produzione nazionale della classe di prodotto interessata.»;
e) al punto 7, «Latte e prodotti lattiero-caseari», la lettera b) è così modificata:
i) il comma «Periodo di notifica» è sostituito dal seguente:
«Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.»;
ii) è aggiunta la sezione seguente:
«Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare del burro e dei formaggi pertinenti, espressi per 100 kg di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.»;
f) il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8. Prodotti ortofrutticoli, banane e patate
a) Prezzi di prodotti ortofrutticoli biologici freschi
Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci per i tipi e le varietà elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi dei prodotti biologici sono notificati secondo le stesse modalità di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2017/891 per i prodotti convenzionali.
b) Prezzi delle banane verdi
Contenuto della notifica:
a) i prezzi rappresentativi dei mercati locali delle banane verdi commercializzate nella regione di produzione e i relativi quantitativi;
b) il prezzo medio ponderato nazionale per paese di origine;
c) i prezzi rappresentativi delle banane verdi convenzionali non biologiche commercializzate nella regione di produzione e i relativi quantitativi;
d) le previsioni relative ai dati di cui ai punti a) e c) per i due periodi di notifica successivi.
Periodo di notifica:
- entro il 15 giugno di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° gennaio al 30 aprile;
- entro il 15 ottobre di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° maggio al 31 agosto;
- entro il 15 febbraio di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° settembre al 31 dicembre.
Stati membri interessati: gli Stati membri con una regione di produzione, ossia:
a) Isole Canarie;
b) Guadalupa;
c) Martinica;
d) Madera e le Azzorre;
e) Creta;
f) Cipro.
Altro:
i) i prezzi delle banane verdi commercializzate nell'Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione si intendono al primo porto di scarico (merci non scaricate);
ii) i prezzi sono espressi per 100 kg di prodotto.
c) Prezzi franco azienda
Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci destinati alla trasformazione.
Periodo di notifica:
a) per i pomodori destinati alla trasformazione, entro il 31 gennaio per l'anno civile precedente;
b) per gli altri prodotti, entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi sono notificati:
i) espressi per 100 kg di prodotto;
ii) presso l'azienda agricola e per i prodotti raccolti.
d) Prezzi di acquisto al dettaglio
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto al dettaglio rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci per i tipi e le varietà elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi sono notificati:
i) per i prodotti convenzionali non biologici;
ii) per prodotto, tipo e varietà, a seconda dei casi. Per i prezzi comunicati per tipo e varietà, deve essere notificato anche un prezzo medio ponderato a livello nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori;
iii) espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.
e) Prezzi di vendita al dettaglio
Contenuto della notifica: i prezzi di vendita al dettaglio rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche, pesche noci e banane gialle per i tipi e le varietà elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Stati membri interessati: per le banane gialle, tutti gli Stati membri che hanno commercializzato in media oltre 50 000 tonnellate di banane gialle all'anno nel corso degli ultimi cinque anni civili.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi sono notificati:
i) per i prodotti convenzionali non biologici;
ii) presso il punto vendita al dettaglio per i rivenditori al dettaglio più rappresentativi;
iii) per prodotto, tipo e varietà, a seconda dei casi. Per i prezzi comunicati per tipo e varietà, deve essere notificato anche un prezzo medio ponderato a livello nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori;
iv) per le patate da consumo, solo le patate destinate ad essere vendute al consumatore allo stato fresco, le cui dimensioni consentono di oltrepassare una maglia quadrata di 75 mm × 75 mm ma non una maglia quadrata di 35 mm × 35 mm, in imballaggi inferiori a 10 kg;
v) espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.»;
g) al punto 9, «Carni» è aggiunta la sezione seguente:
«Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare per la carne macinata di suino e di bovino, espressi per 100 kg di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.»;
h) al punto 10, «Pollame» è aggiunta la sezione seguente:
«Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare dei polli interi di categoria A (polli 65 %) e dei petti di pollo, espressi per 100 kg di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.»;
3) l'allegato III è così modificato:
a) il punto 1a è sostituito dal seguente:
«1a. Riso
Contenuto della notifica: per ciascuno dei tipi di riso di cui all'allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone nell'anno del raccolto e resa alla lavorazione;
b) uso interno (incluso quello dell'industria di trasformazione) di riso espresso in equivalente lavorato;
c) livelli mensili combinati delle scorte di riso (espresse in equivalente lavorato) detenute dai produttori e dalle riserie, suddivise in "Japonica" (allegato II, parte I, punto 2, lettere a) e b), e punto 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013) e "Indica" (allegato II, parte I, punto 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013).
Periodo di notifica: entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, per quanto riguarda la superficie coltivata e l'uso interno; entro la fine di ogni mese per il mese precedente, per quanto riguarda le scorte mensili totali di "Japonica" e "Indica".
Stati membri interessati:
a) per la produzione di risone, tutti gli Stati membri produttori di riso;
b) per l'uso interno, tutti gli Stati membri;
c) per le scorte di riso, tutti gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con riserie.»;
b) al punto 1D, «Sementi certificate», il comma «Periodo di notifica» è sostituito dal seguente:
«Periodo di notifica: entro il 15 novembre di ogni anno per la superficie su cui è effettuato il raccolto in tale anno, per quanto riguarda la superficie accettata ai fini della certificazione; entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, per quanto riguarda le sementi raccolte; entro la fine di febbraio e tra la fine di luglio e la fine di settembre, quanto prima dopo il completamento della raccolta e prima dell'inizio della semina per ciascuna coltura, per il mese precedente per quanto riguarda le scorte.»;
c) al punto 2D, «Scorte di zucchero e di isoglucosio», il comma «Contenuto della notifica» è sostituito dal seguente:
«Contenuto della notifica:
a) i quantitativi di produzione di zucchero, comprese le importazioni, in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie;
b) i quantitativi di produzione di isoglucosio, comprese le importazioni, in giacenza presso i produttori di isoglucosio alla fine della campagna di commercializzazione precedente.»;
d) il punto 3, «Piante tessili» è sostituito dal seguente:
«3. Piante tessili
Contenuto della notifica:
a) la superficie a lino tessile per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in ettari;
b) la produzione di fibre lunghe di lino per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate;
c) i prezzi medi ponderati franco fabbrica per la campagna di commercializzazione precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre lunghe di lino, espressi per tonnellata di prodotto;
d) la superficie piantata a cotone per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna agricola in corso, espresse in ettari;
e) la produzione di cotone non sgranato per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna in corso, espresse in tonnellate;
f) il prezzo medio del cotone non sgranato pagato ai produttori di cotone per la campagna precedente, espresso per tonnellata di prodotto;
g) la superficie coltivata a canapa quale definita all'articolo 189, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la campagna di commercializzazione precedente e la stima per la campagna di commercializzazione in corso, espressa in ettari;
h) la produzione di fibre di canapa per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate;
i) i prezzi medi ponderati franco fabbrica per la campagna di commercializzazione precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre di canapa, espressi per tonnellata di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda la superficie piantata, la produzione e la media ponderata dei prezzi franco fabbrica.
Stati membri interessati:
a) per il lino, tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile;
b) per il cotone, tutti gli Stati membri in cui sono seminati almeno 1 000 ettari di cotone;
c) per la canapa, tutti gli Stati membri in cui le fibre di canapa sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di fibre di canapa.»;
e) il punto 7 è così modificato:
i) al comma «Contenuto della notifica», la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per le giacenze: i) un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza dei vini e mosti della campagna viticola precedente detenuti al 31 luglio di cui all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2018/273; e ii) un riepilogo trimestrale della giacenza detenuta al 31 ottobre, al 31 gennaio e al 30 aprile per la campagna di commercializzazione in corso.
Le giacenze di cui alla lettera c) sono notificate suddivise per colore (rosso/rosato, bianco) e per tipo di prodotto (vino a denominazione di origine protetta, vino a indicazione geografica protetta, vino senza indicazione geografica e mosto).»;
ii) al comma «Periodo di notifica», le lettere b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b) risultato definitivo della dichiarazione di produzione: entro il 15 febbraio di ogni anno;
c) per le giacenze: un riepilogo delle dichiarazioni della giacenza detenuta al 31 luglio, entro il 15 ottobre di ogni anno, e riepilogo trimestrale della giacenza entro il 15 dicembre, il 15 marzo e il 15 giugno alle rispettive date indicate alla lettera c) del contenuto della notifica;
d) bilancio finale: entro il 15 ottobre di ogni anno per la campagna di commercializzazione precedente.»;
f) è inserito il seguente punto 7 bis:
«7 bis Prodotti ortofrutticoli
Contenuto della notifica: quantitativi prodotti di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci destinate al consumo allo stato fresco.
Stati membri interessati: gli Stati membri elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Periodo di notifica: per mele, arance, pesche e pesche noci destinate al consumo allo stato fresco, notifica annuale al 31 marzo dell'anno N + 1 per l'anno N, per i pomodori al 31 maggio dell'anno N + 1 per l'anno N.
Altro: i prezzi sono notificati espressi in tonnellate di prodotto fresco.».
_____________
(*1) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).»;»