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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2494 DELLA COMMISSIONE, 24 settembre 2024

G.U.U.E. 25 settembre 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ABE e l'ESMA. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 ottobre 2024

Applicabile dal: 15 ottobre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 impone alle autorità competenti di collaborare strettamente con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e con l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2) L'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 impone alle autorità competenti di fornire all'ESMA e all'ABE tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3) Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto. Tuttavia, le comunicazioni dovrebbero poter avvenire oralmente nei casi appropriati, in particolare prima dell'invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero rendere difficile soddisfare la richiesta stessa. In caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte mittente, dovrebbe inoltre essere possibile trasmettere in forma orale una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni.

4) Le informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica dovrebbero essere trasmesse a norma del regolamento (UE) 2023/1114, anche su base volontaria, quando l'organismo mittente ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili a un altro organismo. All'atto della trasmissione di informazioni non richieste, l'organismo mittente dovrebbe indicare, nel formulario di cui al pertinente allegato, la disposizione del regolamento (UE) 2023/1114 a norma della quale trasmette le informazioni.

5) Per essere trattata in modo agevole ed efficiente dall'organismo ricevente, la richiesta dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della cooperazione o dello scambio di informazioni ed essere motivata e contestualizzata. Qualora le informazioni richieste siano necessarie all'organismo mittente, che ne fa richiesta, per lo svolgimento dei suoi compiti, non dovrebbe essere necessario che esso indichi i fatti all'origine del sospetto di violazione del regolamento (UE) 2023/1114 che l'hanno portato a presentare la richiesta.

6) Le procedure nonché i formulari e i modelli per lo scambio di informazioni e la cooperazione dovrebbero garantire la riservatezza di ogni informazione scambiata o trasmessa e il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione elaborato dall'ESMA in stretta cooperazione con l'ABE e presentato alla Commissione.

8) L'ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche, tenuto conto del fatto che il presente regolamento inciderà soltanto sulle autorità ed entità menzionate e non sui partecipanti al mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(3)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «mezzo elettronico»: le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione;

2) «organismo mittente»: l'organismo che presenta una notifica, una richiesta di informazioni o di cooperazione o che fornisce informazioni non richieste;

3) «organismo ricevente»: l'organismo che riceve una notifica, una richiesta di informazioni o di cooperazione o informazioni non richieste.

Art. 2

Punti di contatto

1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114.

2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA e all'ABE i dati relativi al rispettivo punto di contatto entro il 27 novembre 2024 e le informano di eventuali modifiche di tali dati.

3. L'ESMA e l'ABE tengono e aggiornano un elenco dei punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.

Art. 3

Mezzi di comunicazione

1. Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni in conformità dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE comunicano per iscritto tramite posta o mezzo elettronico, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

2. Nel determinare i mezzi di comunicazione più appropriati in casi particolari, le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE tengono debitamente conto di quanto segue:

a) le questioni connesse alla riservatezza;

b) i tempi di trasmissione necessari;

c) il volume della documentazione da trasmettere;

d) la facilità di accesso alle informazioni oggetto di scambio.

3. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 1 assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.

Art. 4

Notifiche e richieste di informazioni o di cooperazione

1. Le notifiche e le richieste di informazioni o di cooperazione sono presentate per iscritto tramite posta o mezzo elettronico, utilizzando il formulario di cui all'allegato I. Quando presentano una richiesta di informazioni o di cooperazione a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114, un'autorità competente, l'ESMA o l'ABE utilizzano il formulario standard di cui all'allegato I del presente regolamento. L'organismo mittente invia la notifica o la richiesta al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2.

2. Quando presenta una richiesta di informazioni o di cooperazione, l'organismo mittente:

a) può allegare alla richiesta qualsiasi documento o materiale giustificativo ritenuto necessario per motivarla;

b) può, in casi urgenti, presentare la richiesta in forma orale, ma tale richiesta orale è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo.

Art. 5

Conferma di ricevimento delle notifiche e delle richieste

1. L'organismo ricevente invia all'organismo mittente una conferma di ricevimento non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o della richiesta effettuata a norma dell'articolo 4, utilizzando il formulario di cui all'allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta.

2. Qualora non sia possibile indicare una data prevista per la risposta, l'organismo ricevente indica la frequenza con cui aggiornerà l'organismo mittente.

Art. 6

Procedure per l'invio, il trattamento e la risposta in relazione a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1. L'organismo mittente e l'organismo ricevente provvedono affinché la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni sia trattata quanto prima. Essi collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possono emergere nell'esecuzione della richiesta.

2. Se l'organismo mittente allega alla richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni qualsiasi documento o materiale giustificativo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e se tale documento o materiale giustificativo non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo ricevente, l'organismo mittente fornisce anche una traduzione di tale documento o materiale giustificativo o una sintesi dello stesso in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Se ritiene che siano necessari chiarimenti su una notifica o una richiesta presentata a norma dell'articolo 4, l'organismo ricevente chiede ulteriori chiarimenti tempestivamente e con qualsiasi mezzo.

4. L'organismo mittente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell'organismo ricevente.

5. Per rispondere a una richiesta presentata a norma dell'articolo 4, l'organismo ricevente:

a) utilizza il formulario di cui all'allegato III;

b) prende tutte le misure ragionevoli per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;

c) agisce senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari possano essere attuati rapidamente tenendo conto della complessità della richiesta in questione e dell'eventuale necessità di far intervenire terze parti.

6. Se del caso, l'organismo ricevente aggiorna regolarmente l'organismo mittente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta.

7. Laddove venga a conoscenza di circostanze che possono comportare un differimento superiore a 10 giorni lavorativi della data prevista o del termine previsto per la risposta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'organismo ricevente ne informa l'organismo mittente senza indebito ritardo.

8. Qualora la richiesta giustifichi una cooperazione più stretta tra l'organismo mittente e l'organismo ricevente o sia stata contrassegnata come urgente, gli organismi concordano la frequenza e i mezzi di tale cooperazione più stretta.

Art. 7

Cooperazione e scambio di informazioni spontanei

Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica, comprese le successive comunicazioni ad essi relative, l'organismo mittente utilizza il formulario di cui all'allegato IV.

Art. 8

Procedure di cooperazione

1. Laddove è chiesto all'ESMA o all'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 di coordinare un'indagine o un'ispezione con effetti transfrontalieri, l'ESMA o l'ABE possono istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includervi le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale indagine o ispezione.

2. Quando partecipano ai gruppi temporanei di cui al paragrafo 1, l'ESMA e l'ABE si consultano regolarmente.

Art. 9

Deferimento all'ESMA o all'ABE

Il deferimento all'ESMA, a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, o all'ABE, a norma dell'articolo 95, paragrafo 7, del medesimo regolamento, delle situazioni in cui la richiesta è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole è effettuato per iscritto, utilizzando il formulario di cui all'allegato I, e comprende:

a) una copia della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e l'eventuale risposta ricevuta;

b) i motivi del deferimento all'ESMA o all'ABE della situazione in cui la richiesta è stata respinta o non vi è stato dato seguito.

Art. 10

Vincoli e usi ammissibili delle informazioni

1. L'organismo ricevente non divulga l'esistenza e il contenuto di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114, a meno che l'organismo mittente abbia dato il suo esplicito assenso a tale divulgazione. Qualora non venga dato tale assenso e non sia ragionevolmente possibile dare seguito alla richiesta senza divulgarne l'esistenza o il contenuto, l'organismo mittente ritira o sospende la propria richiesta fino a quando non sarà in grado di dare l'assenso alla divulgazione.

2. Le informazioni ricevute che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono utilizzate dall'organismo mittente esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti e l'esercizio delle sue funzioni o al fine di assicurare l'osservanza o il controllo dell'osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare per l'avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari risultanti da una violazione del regolamento (UE) 2023/1114 o per l'assistenza negli stessi procedimenti.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN