
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
DECRETO 8 novembre 2024
- Allegato al Comunicato Ministero Interno pubblicato nella G.U.R.I. 15 novembre 2024, n. 268
Proroga di sei mesi dei termini, previsti dall'articolo 6 dell'avviso pubblico approvato con decreto 22 dicembre 2021, per l'attuazione dei progetti finanziati, per l'anno 2021, dal fondo a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici.
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia di COVID-19;
VISTI in particolare, i commi 2 e 3 del predetto articolo 23-ter che prevedono, rispettivamente, che le risorse del menzionato fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico e che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, sono stabiliti i requisiti per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse del fondo;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, dell'8 ottobre 2021, con il quale sono stati definiti i citati requisiti;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione del fondo e l'elenco dei comuni ammessi a concorrere;
VISTO il successivo decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2022, con il quale, a seguito della rideterminazione da parte dell'Istat dell'elenco dei comuni turistici, sono state apportate integrazioni e modifiche al precedente decreto del 22 dicembre 2021;
VISTO l'articolo 6 dell'Avviso pubblico sopra richiamato, che dispone, al terzo periodo, che i comuni destinatari dei finanziamenti sul Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi sono tenuti ad attuare i relativi progetti entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale di ammissione a contributo, fatte salve documentate cause di forza maggiore, e quindi entro il 2 gennaio 2025;
CONSIDERATO che dei 49 comuni che hanno avviato la realizzazione dei 51 progetti ammessi a finanziamento, n. 8 enti hanno chiesto una proroga dei termini originariamente stabiliti per l'attuazione dei progetti stessi;
VALUTATO che, dalle motivazioni addotte da tali enti per la richiesta di proroga dei termini, non si rinvengono in alcun caso motivi di forza maggiore che consentano la concessione di singole proroghe ai sensi dell'art. 6 sopra citato;
VALUTATO, altresì, che dalle situazioni rappresentate dai comuni richiedenti il rinvio dei termini emergono, tuttavia, evidenti difficoltà gestionali nell'attuazione dei progetti, determinate, a seconda dei casi, da carenze degli organici, dal rallentamento dell'attività amministrativa conseguente al cambio dell'Amministrazione comunale, da problematiche di natura tecnica incontrate nel reperimento di beni o servizi o da temporanee difficoltà di cassa;
PRESO ATTO che le richieste di proroga sono riferite ai progetti originari presentati in sede di partecipazione alla procedura concorsuale;
CONSIDERATO inoltre che, dagli stati di avanzamento lavori finora pervenuti, anche l'iter attuativo di altri progetti beneficiari del contributo non appare in linea con le tempistiche richieste dalla richiamata scadenza del 2 gennaio 2025;
RITENUTO, pertanto, alla luce del quadro sopra delineato, che sia opportuno procedere, in via straordinaria, ad una proroga del termine previsto dall'articolo 6 dell'Avviso pubblico, al fine di favorire quanto più possibile l'integrale attuazione dei progetti presentati ed il conseguente raggiungimento delle finalità del fondo, consistenti nel rilancio del patrimonio artistico e nella rivitalizzazione dei flussi turistici, evitando che le richiamate difficoltà gestionali nell'esecuzione dei progetti possano comportare, stanti gli attuali termini, la rinuncia al completamento degli interventi previsti o la traslazione sul bilancio comunale degli oneri connessi agli interventi attuati oltre il 2 gennaio 2025;
Decreta
Proroga dei termini per l'attuazione dei progetti
1. I termini per l'attuazione dei progetti finanziati con il fondo istituito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - previsti dall'articolo 6 dell'Avviso pubblico approvato con il decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2021 - sono prorogati di mesi sei.
2. Della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 novembre 2024
Il Direttore Centrale
VALENTINO