
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2499 DELLA COMMISSIONE, 26 settembre 2024
G.U.U.E. 27 settembre 2024, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contributi finanziari ai costi di attuazione sostenuti dagli Stati membri per l'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 settembre 2024
Applicabile dal: 28 settembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 stabilisce che il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) eroga agli Stati membri contributi finanziari per contribuire ai costi di attuazione da essi sostenuti per la creazione del sistema di raccolta delle variabili relative agli ambiti di cui all'allegato -I del regolamento (CE) n. 1217/2009, in particolare le variabili ambientali e sociali, al fine di soddisfare i requisiti di tale regolamento, anche per quanto riguarda la formazione e l'interoperabilità tra i sistemi di raccolta dei dati.
2) A tal fine è necessario stabilire, in particolare, le procedure dettagliate relative ai contributi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e i criteri in base ai quali tali contributi sono assegnati a ciascuno Stato membro.
3) Il bilancio dell'Unione per il 2024, nell'ambito della dotazione del FEAGA, include un importo di 50 milioni di EUR per i contributi finanziari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 al fine di sostenere gli Stati membri nell'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA).
4) Per far fronte agli sforzi necessari a ciascuno Stato membro per trasformare il rispettivo sistema informatizzato di raccolta e comunicazione dei dati in modo da soddisfare i requisiti della RISA, nonché per semplificare la gestione finanziaria del contributo dell'Unione, i contributi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di contributo forfettario destinato a coprire costi ammissibili come quelli relativi allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e all'interoperabilità tra le varie fonti di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009.
5) A seguito di una valutazione approfondita, la Commissione ritiene che le somme forfettarie siano la forma di contributo più adatta, in quanto l'istituzione operativa della rete RISA e le attività a essa associate consentono per loro natura di stimare i costi in anticipo. Dal momento che i beneficiari sono enti pubblici, si stima anche un basso rischio di irregolarità o frodi. Si prevede inoltre che il ricorso a contributi forfettari semplificherà notevolmente l'attuazione per la Commissione e per gli Stati membri, eliminando la necessità di rendicontazione e verifica finanziaria.
6) Al fine di semplificare la gestione finanziaria del contributo dell'Unione, gli importi forfettari messi a disposizione dovrebbero basarsi su un bilancio stimato fornito da ciascuno Stato membro, entro limiti massimi proporzionati alla popolazione agricola, alla diversità strutturale all'interno del settore agricolo e all'entità del contributo di ciascuno Stato membro alla produzione agricola dell'Unione.
7) In assenza di un periodo transitorio specifico che consenta una fase preparatoria chiaramente distinguibile prima dell'attuazione, i nuovi requisiti introdotti dal regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009, dovrebbero essere applicati gradualmente dagli Stati membri a partire dall'inizio del primo ciclo di raccolta dei dati successivo all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2674, ossia il ciclo relativo all'anno di riferimento 2025. Ciò implica che gli Stati membri sono stati esortati ad avviare l'adeguamento dei loro sistemi subito dopo l'entrata in vigore dei nuovi requisiti all'inizio del 2024, in modo da portare a termine i primi adattamenti entro la fine di ottobre 2024, quando inizia il ciclo di raccolta dei nuovi dati. Per rispettare tale termine e attuare correttamente i nuovi requisiti, gli Stati membri sono stati sollecitati ad attuare le azioni necessarie per la transizione verso la RISA. Di conseguenza, e per evitare che gli Stati membri siano penalizzati per aver iniziato ad attuare i nuovi requisiti il prima possibile nel 2024, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a considerare i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024 ammissibili ai contributi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009.
8) L'istituzione della RISA in ciascuno Stato membro, e la conseguente ammissibilità del contributo dell'Unione, dovrebbero essere verificate mediante relazioni sull'attuazione redatte dagli Stati membri in merito alle azioni effettivamente intraprese per l'istituzione operativa della RISA. Le azioni effettivamente intraprese potrebbero differire da quelle inizialmente previste nel caso in cui siano state sostituite da pertinenti azioni alternative.
9) Per accelerare la conversione alla RISA, il prefinanziamento dovrebbe essere fornito agli Stati membri entro il 31 dicembre 2024.
10) La Commissione, la Procura europea (EPPO) nel caso degli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 (3), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti devono avere il potere di esercitare le rispettive competenze, anche per effettuare audit, controlli in loco e indagini sull'uso dei contributi finanziari dell'Unione forniti a norma del presente regolamento.
11) Per consentire agli Stati membri di presentare quanto prima alla Commissione una proposta che stabilisca l'importo dei contributi forfettari richiesti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione sulla sostenibilità agricola,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 328 del 15.12.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj.
Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (GU L, 2023/2674 del 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
Bilancio disponibile e dotazione finanziaria massima per Stato membro
1. L'importo totale disponibile fornito dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito delle spese in regime di gestione diretta di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per erogare nel 2024 i contributi finanziari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 è pari a 50 milioni di EUR.
2. I contributi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono assegnati agli Stati membri come indicato nell'allegato del presente regolamento e sono limitati agli importi ivi previsti.
Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
Somme forfettarie uniche
I contributi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 assumono la forma di contributi forfettari unici a copertura dei costi ammissibili associati all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA) negli Stati membri, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e non superano l'importo massimo per Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Attività e costi ammissibili
1. I contributi forfettari di cui all'articolo 2 del presente regolamento possono coprire i costi ammissibili connessi a una o più delle seguenti categorie di attività:
a) sviluppo del sistema informatizzato di raccolta, controllo, trattamento e trasmissione dei dati degli Stati membri per soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 1217/2009, in modo che sia operativo entro il 31 dicembre 2027;
b) sviluppo della capacità degli Stati membri di utilizzare le fonti di dati e di collegare le serie di dati di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, compresi i costi relativi alla cooperazione tra gli organi di collegamento;
c) sviluppo di metodologie e approcci innovativi, comprese soluzioni digitali, per adeguare il sistema informatizzato di raccolta, controllo, trattamento e trasmissione dei dati degli Stati membri che fornisce relazioni di feedback e servizi di riferimento per gli agricoltori ai requisiti del regolamento (CE) n. 1217/2009;
d) assunzione e formazione di esperti, in particolare presso gli organi di collegamento, per allineare la capacità in termini di risorse umane alla maggiore domanda della RISA, comprese le indennità di viaggio e di soggiorno;
e) azioni per incentivare gli agricoltori a partecipare alla RISA, anche sensibilizzandoli ai vantaggi della partecipazione alla rete di dati.
2. Il contributo finanziario dell'Unione per Stato membro non supera il 95 % dei costi ammissibili stimati dallo Stato membro.
3. I costi ammissibili possono comprendere sia i costi diretti che quelli indiretti.
4. I costi indiretti sono calcolati applicando un tasso forfettario massimo del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi di subappalto.
5. I costi salariali del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili nella misura in cui fanno capo a costi per attività di cui al paragrafo 1 che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se non per l'istituzione della RISA.
6. I costi finanziati nell'ambito di altre azioni dell'Unione non sono ammissibili.
Procedura per la determinazione dei contributi forfettari
1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una proposta che stabilisce l'importo del contributo forfettario richiesto sulla base del bilancio stimato necessario per l'istituzione della RISA. La proposta comprende una ripartizione dei costi stimati che indica la quota per categoria di attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. La proposta descrive inoltre le attività coperte da ciascuna categoria e le relative risorse.
2. La stima dettagliata dei costi per categoria di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende solo i costi che sono:
a) sostenuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027;
b) necessari per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
c) in linea con le prassi abituali dello Stato membro in materia di costi;
d) conformi alla legislazione nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale;
e) conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
3. I costi ammissibili stimati sono ripartiti per le seguenti categorie di bilancio:
a) spese di personale;
b) costi di subappalto;
c) costi di acquisto;
d) altre categorie di costo;
e) costi indiretti.
4. Gli Stati membri elaborano la loro proposta utilizzando il pertinente modello fornito dalla Commissione e la presentano entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro il 4 novembre 2024, se precedente.
5. La Commissione valuta il bilancio stimato proposto dagli Stati membri rispetto alle attività da essi proposte. I costi non ammissibili saranno eliminati e il contributo dell'Unione potrà essere adeguato dalla Commissione se lo ritiene opportuno.
Relazioni sull'attuazione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni sull'attuazione:
a) una relazione intermedia, entro il 31 marzo 2026;
b) una relazione finale, entro il 31 marzo 2028.
In deroga al primo comma, la Germania può trasmettere le relazioni sull'attuazione alla Commissione fino a 15 settimane dopo i rispettivi termini di cui al primo comma.
2. Le relazioni sull'attuazione contengono una descrizione delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, svolte:
a) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, per la relazione intermedia di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per la relazione finale di cui al paragrafo 1, lettera b).
La relazione finale di cui al paragrafo 1, lettera b), dimostra l'istituzione operativa della RISA, indicando in che modo le attività descritte nella proposta, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o eventuali attività alternative pertinenti, hanno contribuito all'istituzione della RISA.
3. Gli Stati membri presentano le loro relazioni sull'attuazione utilizzando il pertinente modello fornito dalla Commissione.
Pagamenti
1. Previa approvazione da parte della Commissione della proposta dello Stato membro, allo Stato membro è versato un prefinanziamento pari al 100 % del contributo forfettario unico approvato.
2. Il prefinanziamento è liquidato al momento del pagamento finale solo se la Commissione è soddisfatta dell'istituzione operativa della RISA da parte dello Stato membro e approva la relazione finale sull'attuazione che dimostra l'istituzione operativa della RISA.
3. Al momento del pagamento finale o in seguito, la Commissione può ridurre il contributo finanziario di uno Stato membro se quest'ultimo ha violato gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento, ad esempio in caso di attuazione inadeguata, mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, presentazione di informazioni false, mancata comunicazione delle informazioni richieste, errori sostanziali, irregolarità o frodi.
4. L'importo della riduzione sarà calcolato proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo finanziario dell'Unione approvato. La Commissione si riserva il diritto di recuperare gli importi indebitamente versati.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Dotazioni massime degli Stati membri per l'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola di cui all'articolo 1
EUR (prezzi correnti) | |
BELGIO | 1 056 000 |
BULGARIA | 1 092 568 |
CECHIA | 1 033 904 |
DANIMARCA | 1 196 202 |
GERMANIA | 4 513 608 |
ESTONIA | 655 304 |
IRLANDA | 1 143 549 |
GRECIA | 2 188 568 |
SPAGNA | 4 979 273 |
FRANCIA | 5 963 231 |
CROAZIA | 995 604 |
ITALIA | 5 034 307 |
CIPRO | 663 014 |
LETTONIA | 786 887 |
LITUANIA | 951 572 |
LUSSEMBURGO | 611 660 |
UNGHERIA | 1 436 663 |
MALTA | 607 896 |
PAESI BASSI | 2 178 215 |
AUSTRIA | 1 138 913 |
POLONIA | 4 269 601 |
PORTOGALLO | 1 567 936 |
ROMANIA | 2 577 741 |
SLOVENIA | 801 960 |
SLOVACCHIA | 762 344 |
FINLANDIA | 854 106 |
SVEZIA | 939 374 |
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