
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2507 DELLA COMMISSIONE, 26 settembre 2024
G.U.U.E. 27 settembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 17 ottobre 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 4
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere a), d), e), f) e h), e paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione (2) prevede misure per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione nel territorio dell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) («organismo nocivo specificato»).
2) Sulla base dell'esperienza acquisita dall'agosto 2020 con l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, è opportuno rivedere alcune delle sue disposizioni.
3) Non vi è chiarezza per quanto riguarda l'identità dei vettori pertinenti per l'organismo nocivo specificato. In linea con le conoscenze acquisite dalla presenza dell'organismo nocivo specificato, i vettori pertinenti dovrebbero pertanto essere definiti come insetti appartenenti all'infraordine Cicadomorpha che notoriamente trasmettono l'organismo nocivo specificato alle piante, o come qualsiasi altro insetto sospettato di trasmettere l'organismo nocivo specificato alle piante.
4) L'organismo nocivo specificato è stato rilevato in piante che presentano sintomi di infezione e che non sono elencate come piante ospiti. L'ambito di applicazione delle indagini annuali a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 in caso di sospetta infezione dovrebbe pertanto comprendere altre specie di piante oltre alle piante ospiti. Al fine di garantire il rilevamento precoce dell'organismo nocivo specificato, l'ambito di applicazione delle indagini dovrebbe comprendere altresì la possibilità di verificare la presenza dell'organismo nocivo specificato nei vettori.
5) Inoltre, nelle aree in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo è talvolta oneroso per gli Stati membri o i paesi terzi effettuare indagini per rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %. Non è pertanto necessario che all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 28, lettera a), e all'articolo 29, lettera a), siano specificati il livello di confidenza e la prevalenza attesa. Gli Stati membri e i paesi terzi dovrebbero invece avere la possibilità di decidere il livello di confidenza e la prevalenza attesa delle indagini effettuate sul loro territorio, conformemente alle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa (3) pubblicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
6) Al fine di garantire un livello adeguato di protezione fitosanitaria è altresì necessario che all'articolo 2 sia chiarito che quando l'organismo nocivo specificato è rilevato in un vettore, le indagini dovrebbero essere intensificate nelle aree circostanti il luogo in cui è stato rilevato il vettore infetto al fine di individuare le piante infette dall'organismo nocivo specificato.
7) E' opportuno specificare che nel caso in cui, a causa delle condizioni ecoclimatiche, l'organismo nocivo specificato non possa stabilirsi all'aperto, le indagini di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 dovrebbero essere effettuate, anziché all'aperto, solo nei luoghi pertinenti in cui la presenza delle piante ospiti può comportare un rischio di diffusione dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione.
8) Inoltre, alla luce del rispettivo rischio fitosanitario, è necessario che all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, sia chiarito che un'area delimitata dovrebbe essere stabilita solo se la presenza dell'organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata nelle piante.
9) Ferma restando la necessità di svolgere indagini quando si applica la deroga allo stabilimento di un'area delimitata conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, è ragionevole ridurre a un anno l'obbligo di effettuare indagini annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Tuttavia, al fine di garantirne la credibilità, è necessario indicare che tali indagini devono consistere nel prelievo di campioni da sottoporre a prova mediante le analisi molecolari elencate in tale regolamento, precisando il livello minimo di confidenza e la prevalenza prevista di ciascuna indagine.
10) L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 ha generato una certa confusione. A fini di chiarezza è opportuno indicare che le piante che sono risultate negative a prove per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati non devono essere rimosse.
11) L'ambito di applicazione della deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dovrebbe essere esteso agli alberi vecchi o ad altri alberi con un particolare valore sociale, culturale o ambientale al fine di soddisfare la domanda sociale di protezione di tali alberi.
12) Al fine di consentire un uso ottimale delle risorse, quando si applicano le misure di eradicazione è opportuno consentire agli Stati membri di non prelevare immediatamente campioni ed effettuare prove sulle piante specificate che non sono risultate infette in tale area delimitata negli ultimi due anni. Al fine di garantire un livello adeguato di protezione fitosanitaria è tuttavia necessario che tali piante siano incluse nell'ambito di applicazione delle indagini da effettuare annualmente nelle aree delimitate di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
13) E' necessario che agli articoli 8 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 sia specificato che gli adeguati trattamenti fitosanitari da applicare prima della rimozione delle piante e nel corso di tale rimozione dovrebbero essere applicati in particolare durante la stagione di volo dei vettori. Inoltre all'articolo 8 è opportuno operare una chiara distinzione tra le aree agricole e le altre aree perché dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 sono stati rilevati focolai dell'organismo nocivo specificato in aree diverse da quelle agricole.
14) Gli articoli 9 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 prevedono la possibilità di non distruggere il legno delle piante rimosse se tale legno è stato sottoposto ad adeguati trattamenti fitosanitari. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che è necessario chiarire ulteriormente che le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché tale legno sia privo di foglie e rami al fine di prevenire qualsiasi rischio di diffusione dell'organismo nocivo specificato.
15) A seguito delle indagini effettuate a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, il Portogallo ha confermato che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato in diverse frazioni dei comuni di Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia nella regione di Porto non è più possibile.
16) Tali frazioni dovrebbero pertanto essere aggiunte al rispettivo elenco di zone infette sottoposte a contenimento di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
17) Nel caso di zone infette sottoposte a contenimento è opportuno ridurre da 5 a 2 km l'area in cui devono essere effettuate le indagini annuali nella zona infetta adiacente alla zona cuscinetto. Tale riduzione consentirà di concentrare meglio le risorse disponibili sulla prevenzione della diffusione dell'organismo nocivo specificato.
18) Nelle zone infette sottoposte a contenimento, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, è opportuno consentire l'impianto e l'innesto di piante che appartengono alla stessa specie delle piante che sono state sottoposte a prove e sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato sulla base di indagini effettuate nella zona infetta almeno negli ultimi due anni.
19) Conformemente all'articolo 19, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, lo spostamento di piante specificate è consentito se tali piante sono state coltivate per il loro intero ciclo di produzione in un sito autorizzato o se sono presenti in tale sito almeno dagli ultimi tre anni. Tale periodo dovrebbe essere ridotto da tre anni a un anno, tenendo conto delle pertinenti misure esistenti che garantiscono che tali piante siano indenni dall'organismo nocivo specificato.
20) L'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 stabilisce le norme per gli spostamenti di piante che sono state coltivate per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata. E' necessario chiarire che, per quanto riguarda le zone infette, le piante devono anche soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 18 a fini di coerenza con le norme specifiche stabilite in tale articolo e relative all'impianto di piante specificate in tali zone.
21) E' opportuno che dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 sia soppresso l'obbligo di autorizzazione del sito come sito dotato di protezione fisica, poiché tale obbligo è già contemplato nella frase introduttiva di tale articolo. Al fine di garantire il massimo livello possibile di protezione fitosanitaria è inoltre opportuno che alla lettera c) di tale articolo sia specificato che, delle due ispezioni, almeno l'ultima dovrebbe comprendere campionamento e prove.
22) Lavandula angustifolia Mill., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L. e Salvia rosmarinus Spenn. sono risultate periodicamente infette dall'organismo nocivo specificato e possono quindi facilitare la diffusione dell'organismo nocivo nell'Unione. E' pertanto opportuno includerle nell'elenco di cui all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 28, lettera d), e all'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, poiché esistono prescrizioni specifiche per le piante che presentano il rischio più elevato di diffusione dell'organismo nocivo specificato.
23) Affinché gli operatori professionali, le autorità competenti e gli utilizzatori godano di una maggiore chiarezza sui rispettivi passaporti delle piante per quanto riguarda l'organismo nocivo specificato, i passaporti delle piante spostate all'interno delle zone cuscinetto o da una zona cuscinetto a una zona infetta dovrebbero recare l'indicazione «Zona cuscinetto - XYLEFA».
24) I paesi terzi incontrano difficoltà nell'introdurre nel certificato fitosanitario testi o codici lunghi alla rubrica «Luogo di origine», come richiesto dall'articolo 29, lettera c), e dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e paragrafo 2, lettera d), punto ii). Al fine di semplificare le istruzioni per la compilazione delle informazioni nei certificati fitosanitari, è opportuno eliminare l'indicazione relativa alla parte del certificato fitosanitario in cui tali informazioni devono essere presentate.
25) All'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, il riferimento alle piante ospiti non rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo, che riguarda i controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate. Detto articolo dovrebbe quindi essere rettificato di conseguenza.
26) In considerazione dell'obiettivo di razionalizzare e ridurre gli obblighi di comunicazione e gli oneri amministrativi, l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione un piano relativo a determinate misure, di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, dovrebbe essere soppresso perché non si è dimostrato utile nell'applicazione di tale regolamento.
27) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, l'Autorità ha aggiornato la propria banca dati di piante da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili all'organismo nocivo specificato (4). Di conseguenza è necessario includere Acer granatense Boiss., Castanea sativa Mill., Chenopodium album L., Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, Cornus sanguinea L., Fraxinus angustifolia Vahl, Grevillea rosmarinifolia A. Cunn., Liquidambar styraciflua L., Lonicera periclymenum L., Mentha suaveolens Ehrh., Pyracantha coccinea M. Roem. e Senecio inaequidens Dc. negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 quali piante ospiti di determinate sottospecie dell'organismo nocivo specificato.
28) Per quanto riguarda il genere Rhamnus L. è opportuno che la specie Rhamnus alaternus L. sia inserita negli elenchi di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 perché, in base all'aggiornamento della banca dati dell'Autorità relativo alle piante ospiti della Xylella spp., solo tale specie è risultata sensibile all'infezione da Xylella fastidiosa sottospecie multiplex.
29) E' opportuno rimuovere Salvia apiana Jeps. dall'elenco delle piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie multiplex di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 perché vi è stata erroneamente inclusa quale pianta specificata.
30) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 sono state sviluppate nuove analisi molecolari per la determinazione delle sottospecie dell'organismo nocivo specificato. Tali analisi sono state incluse nella norma relativa alla diagnostica dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) (5) e sono state validate dal laboratorio europeo di riferimento. Dovrebbero pertanto essere aggiunte all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
31) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 della Commissione (6) reca un elenco delle piante da impianto non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. Tale elenco dovrebbe includere le piante infette dall'organismo nocivo specificato aggiunte all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 28, lettera d), e all'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
32) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1201 e (UE) 2020/1770.
33) L'inclusione delle piante da impianto, escluse le sementi, di Lavandula angustifolia Mill., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L. e Salvia rosmarinus Spenn nell'ambito di applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 28, lettera d), e dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, nonché nell'elenco delle piante per cui è obbligatorio inserire un codice di tracciabilità a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2025. Ciò è necessario per concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali il tempo sufficiente per adeguarsi a tali nuove norme.
34) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 269 del 17.8.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj).
Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2020:EN-1873. 76 pagg. (https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1873).
Update of the Xylella spp. host plant database - systematic literature search up to 30 June 2023. EFSA Journal 2023; 21:e8477, DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8477.
PM7/24(5) Xylella fastidiosa. DOI: https://doi.org/10.1111/epp.12923.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 della Commissione, del 26 novembre 2020, relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione (GU L 398 del 27.11.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1770/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«d) "vettore": insetto appartenente all'infraordine Cicadomorpha che notoriamente trasmette l'organismo nocivo specificato alle piante, o qualsiasi altro insetto sospettato di trasmettere l'organismo nocivo specificato alle piante.»;
2) l'articolo 2 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti e, in caso di sospetta infezione, su qualsiasi altra specie di pianta per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato nei rispettivi territori. Tali indagini possono riguardare anche i vettori.»
;
(b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«Negli Stati membri in cui l'organismo nocivo specificato non può stabilirsi all'aperto a causa delle condizioni ecoclimatiche, le indagini sono effettuate solo in luoghi non all'aperto in cui le piante ospiti sono coltivate e possono comportare un rischio di diffusione dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione.»;
(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Tali indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto e, se applicabile, sui vettori. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità"), il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare, all'interno dello Stato membro interessato, un basso tasso di presenza dell'organismo nocivo specificato con un livello di confidenza sufficiente.
4 bis. Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata in un vettore, in un'area in cui la presenza dell'organismo nocivo specificato non è nota, lo Stato membro interessato effettua senza indugio indagini in un raggio di almeno 400 m attorno al luogo in cui è stato rilevato il vettore infetto e sottopone a campionamento e prove le piante ospiti e, in caso di sospetta infezione, qualsiasi altra specie di pianta.»
;
3) all'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata nelle piante, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un'area delimitata.»;
4) l'articolo 5, paragrafo 4, è così modificato:
(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) effettua, nell'area in cui la presenza dell'organismo nocivo specificato è stata confermata per la prima volta, un'indagine annuale per almeno un anno allo scopo di determinare se altre piante siano state infettate e se sia opportuno adottare ulteriori misure;»;
(b) è inserito il comma seguente:
«L'indagine di cui al primo comma, lettera a), consiste nel prelievo di campioni da sottoporre a prova mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV. Il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %;»;
5) l'articolo 7 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è così modificato:
(i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare.»;
(ii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Le piante specificate di cui al primo comma, lettera e), che sono risultate negative a prove per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato non devono essere rimosse.
In deroga alla lettera e), gli Stati membri possono decidere di non sottoporre immediatamente a campionamento e prove le piante specificate che non sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato nell'area delimitata negli ultimi due anni, sulla base dei risultati del campionamento e delle prove effettuati conformemente alla lettera e) e delle indagini a norma dell'articolo 10. Tali piante sono tuttavia sottoposte alle indagini annuali effettuate conformemente all'articolo 10.»;
(b) al paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere di non rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico o alberi con un particolare valore sociale, culturale o ambientale il cui abbattimento avrebbe un impatto inaccettabile o che sono protetti da specifiche norme nazionali o dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»;
6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato
1. Nella zona infetta lo Stato membro interessato applica adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Esso applica in particolare tali trattamenti prima della rimozione delle piante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e nel corso di tale rimozione, durante la stagione di volo dei vettori. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.
2. Lo Stato membro interessato applica:
(a) nelle aree agricole, nella zona infetta e nella zona cuscinetto, pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel periodo più adatto dell'anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate;
(b) nelle aree diverse da quelle agricole, almeno nelle zone infette, misure per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel periodo più adatto dell'anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate.
Le pratiche agricole di cui al primo comma, lettera a), e le misure di cui al primo comma, lettera b), comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.»
;
7) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Qualora decida di non distruggere il legno di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato verifica che tale legno sia privo di rami e foglie.»
;
8) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo Stato membro interessato applica adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, alle piante di cui all'articolo 13, paragrafo 1, prima della loro rimozione, in particolare durante la stagione di volo dei vettori, e attorno alle piante di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.»
;
9) all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) in un'area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto;»;
10) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Qualora decida di non distruggere il legno di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato verifica che tale legno sia privo di rami e foglie.»
;
11) l'articolo 18 è così modificato:
(a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) le piante specificate in questione sono piantate o innestate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e preferibilmente appartengono a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato o appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall'organismo nocivo specificato sulla base di indagini effettuate nella zona infetta almeno negli ultimi due anni;
c) le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall'organismo nocivo specificato sulla base delle attività di indagine svolte per almeno gli ultimi due anni conformemente all'articolo 10, e sono ripiantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione;»;
(b) è aggiunta la seguente lettera:
«d) le piante specificate diverse da quelle di cui alla lettera b) possono esse piantate a fini scientifici a condizione che siano piantate al di fuori delle aree di cui all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a).»;
12) all'articolo 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le piante specificate sono state coltivate per il loro intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all'articolo 24 o sono presenti in tale sito da almeno un anno;»;
13) all'articolo 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene a un operatore registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e, in caso di una zona infetta, il sito soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 18;»;
14) all'articolo 24, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) è dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
c) è stato sottoposto ogni anno, nel periodo più adatto, ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, di cui l'ultima comprende campionamento e prove effettuati il più possibile a ridosso del momento dello spostamento.»;
15) all'articolo 25, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga al paragrafo 1, le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb e Salvia rosmarinus Spenn. possono essere spostate per la prima volta all'interno del territorio dell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:»;
16) all'articolo 27, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) se sono spostate all'interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto alla zona infetta, l'indicazione "Zona cuscinetto - XYLEFA" è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.»;
17) l'articolo 28 è così modificato:
(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo nocivo specificato risulta non essere presente nel paese in base all'ispezione, al campionamento e all'analisi molecolare effettuati dall'autorità competente, con l'utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV e conformemente alla norma ISPM n. 4 (*1); inoltre, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un basso tasso di presenza dell'organismo nocivo specificato con un livello di confidenza sufficiente;»;
________________
(*1) SPM n. 4 «Requirements for the establishments of pest free areas»."
(b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb e Salvia rosmarinus Spenn. sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;»;
18) l'articolo 29 è così modificato:
(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le piante ospiti sono originarie di un'area che è stata dichiarata indenne dall'organismo nocivo specificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante interessata conformemente alla norma ISPM n. 4 e in base a indagini ufficiali comprendenti campionamento e prove, effettuate con uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV; inoltre, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un basso tasso di presenza dell'organismo nocivo specificato con un livello di confidenza sufficiente;»;
(b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante che hanno trascorso l'intero ciclo vitale nell'area di cui alla lettera a), con l'indicazione specifica del nome dell'area;»;
(c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb e Salvia rosmarinus Spenn. sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;»;
19) l'articolo 30 è così modificato:
(a) al paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) che riporta il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall'organismo nocivo;»;
(b) al paragrafo 2, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) che riporta il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall'organismo nocivo.»;
20) all'articolo 35, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
21) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così rettificato:
1) all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tali controlli sono effettuati almeno presso i luoghi, compresi strade, porti e aeroporti, in cui le piante specificate sono spostate da zone infette a zone cuscinetto o altre parti del territorio dell'Unione.»;
2) all'allegato II, nell'elenco «Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie multiplex», la voce «Salvia apiana Jeps.» è soppressa.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 15), punto 17), lettera b), e punto 18), lettera c), e l'articolo 3 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201
Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 sono così modificati:
1) l'allegato I è così modificato:
a) tra «Carya Nutt.» e «Catharanthus roseus (L.) G.Don» è inserita la voce seguente:
«Castanea sativa Mill.»;
b) tra «Clematis vitalba L.» e «Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash» è inserita la voce seguente:
«Clinopodium nepeta (L.) Kuntze»;
c) tra «Coprosma repens A.Rich.» e «Coronilla L.» è inserita la voce seguente:
«Cornus sanguinea L.»;
d) tra «Grevillea juniperina Br.» e «Hebe Comm. ex Juss.» è inserita la voce seguente:
«Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.»;
e) tra «Lonicera japonica Thunb.» e «Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner» è inserita la voce seguente:
«Lonicera periclymenum L.»;
f) tra «Medicago sativa L.» e «Metrosideros Banks ex Gaertn.» è inserita la voce seguente:
«Mentha suaveolens Ehrh.»;
g) tra «Pteridium aquilinum (L.) Kuhn» e «Pyrus L.» è inserita la voce seguente:
«Pyracantha coccinea M. Roem.»;
h) la voce «Rhamnus L.» è sostituita dalla seguente:
«Rhamnus alaternus L.»;
i) tra «Scabiosa atropurpurea var. maritima L.» e «Setaria magna Griseb.» è inserita la voce seguente:
«Senecio inaequidens DC.»;
2) l'allegato II è così modificato:
a) l'elenco «Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa» è così modificato:
i) tra «Ficus carica L.» e «Genista lucida L.» è inserita la voce seguente:
«Fraxinus angustifolia Vahl»;
ii) tra «Juglans regia L.» e «Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner» è inserita la voce seguente:
«Liquidambar styraciflua L.»;
iii) tra «Psidium L.» e «Rhamnus alaternus L.» è inserita la voce seguente:
«Quercus ilex L.»;
iv) tra «Rhamnus alaternus L.» e «Rubus rigidus Sm.» è inserita la voce seguente:
«Rubus ideaus L.»;
b) l'elenco «Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie multiplex» è così modificato:
i) tra «Acacia Mill.» e «Acer griseum (Franch.) Pax» è inserita la voce seguente:
«Acer granatense Boiss.»;
ii) tra «Carya Nutt.» e «Celtis occidentalis L.» è inserita la voce seguente:
«Castanea sativa Mill.»;
iii) tra «Cercis siliquastrum L.» e «Chionanthus L.» è inserita la voce seguente:
«Chenopodium album L.»;
iv) tra «Clematis vitalba L.» e «Convolvulus cneorum L.» è inserita la voce seguente:
«Clinopodium nepeta (L.) Kuntze»;
v) tra «Coprosma repens A.Rich.» e «Coronilla L.» è inserita la voce seguente:
«Cornus sanguinea L.»;
vi) tra «Grevillea juniperina Br.» e «Hebe Comm. ex Juss.» è inserita la voce seguente:
«Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.»;
vii) tra «Lonicera japonica Thunb.» e «Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner» è inserita la voce seguente:
«Lonicera periclymenum L.»;
viii) tra «Medicago sativa L.» e «Metrosideros Banks ex Gaertn.» è inserita la voce seguente:
«Mentha suaveolens Ehrh.»;
ix) la voce «Rhamnus L.» è sostituita dalla seguente:
«Rhamnus alaternus L.»;
x) tra «Scabiosa atropurpurea var. maritima L.» e «Solidago virgaurea L.» è inserita la voce seguente:
«Senecio inaequidens DC.»;
3) all'allegato III, è aggiunta la seguente parte D:
«PARTE D
Zona infetta in Portogallo
La zona infetta in Portogallo comprende la seguente area:
Regione di Porto
Parte delle seguenti frazioni situate nel comune di Espinho:
Anta e Guetim
Espinho
Silvalde
Frazioni situate nel comune di Gondomar:
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Parte delle seguenti frazioni situate nel comune di Gondomar:
Baguim do Monte (Rio Tinto)
Fânzeres e São Pedro da Cova
Foz do Sousa e Covelo
Melres e Medas
Rio Tinto
Parte delle seguenti frazioni situate nel comune di Maia:
Pedrouços
Parte delle seguenti frazioni situate nel comune di Matosinhos:
Custóias, Leça do Balio e Guifões
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Frazioni situate nel comune di Porto:
Bonfim
Campanhã
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Paranhos
Parte delle seguenti frazioni situate nel comune di Porto:
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Lordelo do Ouro e Massarelos
Ramalde
Frazioni situate nel comune di Santa Maria da Feira:
Argoncilhe
Fiães
Nogueira da Regedoura
Sanguedo
Parte delle seguenti frazioni situate nel comune di Santa Maria da Feira:
Caldas de São Jorge e Pigeiros
Canedo, Vale e Vila Maior
Lobão, Gião, Louredo e Guisande
Lourosa
Mozelos
Santa Maria de Lamas
São João de Ver
São Paio de Oleiros
Comune di Vila Nova de Gaia:
tutte le frazioni»
4) all'allegato IV, lettera B «Analisi molecolari per l'identificazione delle sottospecie di Xylella fastidiosa», sono aggiunti i punti seguenti:
«4. PCR in tempo reale sulla base di Dupas et al., 2019, per la determinazione di tutte le sottospecie (*1);
5. PCR in tempo reale sulla base di Hodgetts et al., 2021, per la determinazione di tutte le sottospecie (*2).
________________
(*1) DOI: 10.3389/fpls.2019.01732.
(*2) DOI: 10.1111/jam.14903.».»
ALLEGATO II
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1770
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 è così modificato:
1) tra «Coffea» e «Lavandula dentata L.» è inserita la voce seguente:
«Lavandula angustifolia Mill.»;
2) tra Lavandula dentata L.» e «Nerium oleander L.» sono inserite le voci seguenti:
«Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.
Lavandula latifolia Medik.
Lavandula stoechas L.»;
3) tra «Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb» e «Solanum tuberosum L.» è inserita la voce seguente:
«Salvia rosmarinus Spenn.».