
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2563 DELLA COMMISSIONE, 24 settembre 2024
G.U.U.E. 27 settembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato, la presentazione di tali piani e la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri e le frequenze minime di campionamento. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 17 ottobre 2024
Applicabile dal: 1° gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, nei propri piani nazionali di controllo basati sul rischio e nel proprio piano nazionale di sorveglianza randomizzato gli Stati membri sono tenuti a indicare il tipo di misure di follow-up adottate dalle autorità competenti in relazione ad animali o prodotti di origine animale nei quali sono stati rilevati residui non conformi negli anni precedenti. Poiché fanno anche parte dei dati trasmessi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e al fine di evitare doppie comunicazioni, tali informazioni dovrebbero essere incluse solo nei dati trasmessi all'EFSA.
2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 (2), i piani nazionali di controllo basati sul rischio devono includere una panoramica dei dati sulle non conformità fornita dall'EFSA. Poiché gli Stati membri possono recuperare direttamente tali dati, non è più necessario fare riferimento all'EFSA per ottenere la panoramica.
3) Conformemente all'articolo 8, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, gli Stati membri devono presentare i propri piani di controllo e il proprio piano di sorveglianza alla Commissione. Affinché sia chiaro che è necessario presentare anche il piano di sorveglianza, è opportuno modificare il titolo dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
4) Conformemente all'articolo 9, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, gli Stati membri devono trasmettere all'EFSA tutti i dati raccolti nell'ambito dei propri piani di controllo e del proprio piano di sorveglianza. La formulazione di tale disposizione dovrebbe rispecchiare più esplicitamente tale obbligo.
5) Nel quadro del piano nazionale di controllo della produzione basato sul rischio negli Stati membri, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 per quanto riguarda la percentuale obbligatoria di campioni per le sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettera b), di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione (3). Il gruppo comprende sostanze farmacologicamente attive non autorizzate per il trattamento veterinario o l'uso nei mangimi degli animali destinati alla produzione di alimenti, che sono prodotti fitosanitari e biocidi che possono essere usati nell'allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti. Poiché gli Stati membri possono far rientrare i controlli ufficiali di tali sostanze nell'ambito del quadro normativo dei programmi di controllo nazionali pluriennali sui residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi, di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione (4), la prescrizione relativa a una frequenza minima di campionamento del 5 % stabilita nelle disposizioni complementari di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 non dovrebbe applicarsi alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettera b).
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
7) Poiché le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 si riferiscono, sia per i piani nazionali di controllo basati sul rischio che per il piano nazionale di sorveglianza randomizzato, all'anno civile pertinente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi per la prima volta ai piani per l'anno 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1646/oj)
Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui (GU L 248 del 26.9.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1644/oj).
Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi (GU L 453 del 17.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2244/oj).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 è così modificato:
1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato
1. I piani nazionali di controllo basati sul rischio di cui agli articoli 4 e 6 e il piano nazionale di sorveglianza randomizzato di cui all'articolo 5 specificano quanto segue:
a) le specie da sottoporre a campionamento e il luogo di campionamento;
b) la legislazione nazionale concernente l'uso di sostanze farmacologicamente attive e, in particolare, il divieto o l'autorizzazione, la distribuzione, l'immissione sul mercato e la somministrazione di tali sostanze, nella misura in cui detta legislazione non è armonizzata dalla legislazione dell'Unione;
c) le autorità competenti responsabili dell'attuazione dei piani.
2. I piani nazionali di controllo basati sul rischio di cui agli articoli 4 e 6 includono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, quanto segue:
a) una giustificazione per le sostanze, le specie, i prodotti e le matrici selezionati inclusi nei piani sulla base dei criteri elencati negli allegati II e VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644, compresa una giustificazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nei suddetti allegati, anche se non sono state apportate modifiche rispetto ai piani dell'anno precedente;
b) una giustificazione del modo in cui, per ottimizzare i piani, si è tenuto conto dei casi di non conformità rilevati nello Stato membro interessato nei tre anni civili precedenti.
Non è necessario che gli Stati membri presentino le informazioni già fornite nella parte generale del PCNP a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.»
;
2) il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Presentazione e valutazione dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato »;
3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Trasmissione dei dati da parte degli Stati membri
Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) tutti i dati dell'anno precedente raccolti nell'ambito dei piani di controllo e del piano di sorveglianza di cui all'articolo 3, compresi i risultati conformi dei metodi di screening per i quali non sono state effettuate analisi di conferma. Tali dati comprendono anche il tipo di misure di follow-up adottate dalle autorità competenti in relazione ad animali o prodotti di origine animale nei quali sono stati rilevati residui non conformi nell'anno precedente.
Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri completano la convalida, il riesame e l'accettazione definitiva dei dati nei sistemi di archiviazione dei dati dell'EFSA.»;
4) nell'allegato I, al punto «Disposizioni complementari», la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) I controlli su ciascuna combinazione di sottogruppi di sostanze del gruppo A e gruppi di prodotti di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644 sono effettuati annualmente su almeno il 5 % dei campioni prelevati conformemente alla tabella del presente allegato per tale gruppo di prodotti. Tale percentuale minima non si applica ai budelli e non si applica alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettere b) e f), per tutti i gruppi di prodotti.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN