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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2699 DELLA COMMISSIONE, 18 ottobre 2024

G.U.U.E. 21 ottobre 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, norme procedurali dettagliate per la cooperazione del gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie e della Commissione con l'Agenzia europea per i medicinali sotto forma di scambio di informazioni, per quanto riguarda la valutazione clinica congiunta dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e per quanto riguarda la consultazione scientifica congiunta sui medicinali e sui dispositivi medici. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 10 novembre 2024

Applicabile dal: 12 gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 20, paragrafo 1, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2021/2282 stabilisce un quadro di sostegno e procedure per la cooperazione tra gli Stati membri su determinate tecnologie sanitarie e istituisce il gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento»).

2) La Commissione è tenuta a stabilire norme per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/2282 per quanto riguarda la cooperazione, sotto forma di scambio di informazioni, del gruppo di coordinamento e della Commissione, che svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento («segretariato HTA»), con l'Agenzia europea per i medicinali e i gruppi di esperti designati a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), pertinente per le attività congiunte di cui agli articoli da 7 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282. A norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'Agenzia europea per i medicinali provvede alle funzioni di segretariato per tali gruppi di esperti. La cooperazione con i gruppi di esperti di cui al presente regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto svolgersi tramite l'Agenzia europea per i medicinali.

3) Lo scambio di informazioni dovrebbe comprendere lo scambio di informazioni per la pianificazione e la previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte. Lo scambio di tali informazioni è necessario per stabilire e modificare il programma di lavoro annuale che deve essere adottato dal gruppo di coordinamento e che deve stabilire il numero e il tipo previsti di valutazioni cliniche congiunte e relativi aggiornamenti, come pure il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/2282, nell'elaborare o modificare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento deve tenere conto delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282 e delle informazioni dell'Agenzia europea per i medicinali sullo stato delle domande già presentate e di quelle future per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2282, le fonti pertinenti per la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti devono comprendere informazioni fornite dall'Agenzia europea per i medicinali in merito alle future domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La Commissione dovrebbe pertanto fissare termini per garantire che l'Agenzia europea per i medicinali fornisca tempestivamente al segretariato HTA le informazioni pertinenti per la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti e l'elaborazione del programma di lavoro. Il gruppo di coordinamento dovrebbe, tramite il segretariato HTA, ricevere dall'Agenzia europea per i medicinali altre informazioni disponibili relative alle previsioni delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte necessarie per la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282. La Commissione dovrebbe pertanto precisare quali informazioni dovrebbero essere presentate dall'Agenzia europea per i medicinali ed entro quali termini.

4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282, previa richiesta di raccomandazione del gruppo di coordinamento, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione, mediante un atto di esecuzione e almeno ogni due anni, che selezioni i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d), del medesimo regolamento per la valutazione clinica congiunta. Ai fini di tale selezione è necessario garantire che il segretariato HTA riceva regolarmente dall'Agenzia europea per i medicinali l'elenco di tali dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro.

5) Al fine di garantire la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282, l'elaborazione del programma di lavoro annuale del gruppo di coordinamento, la sua adozione e l'adozione delle relative modifiche, come pure di consentire al gruppo di coordinamento di formulare la raccomandazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282, il segretariato HTA dovrebbe condividere le informazioni fornite dall'Agenzia europea per i medicinali relative alla pianificazione e alla previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte, come anche le informazioni sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2021/2282, se del caso, con il gruppo di coordinamento e/o con i suoi sottogruppi pertinenti istituiti dal gruppo di coordinamento il 28 novembre 2022 a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2282, vale a dire il sottogruppo sull'individuazione di tecnologie sanitarie emergenti («sottogruppo EHT») o il sottogruppo sulle valutazioni cliniche congiunte («sottogruppo JCA»).

6) Le informazioni sulle future domande di autorizzazione all'immissione in commercio, come pure determinate altre informazioni disponibili relative alla pianificazione e alla previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte, si basano, tra l'altro, sulle informazioni condivise su base volontaria dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie con l'Agenzia europea per i medicinali e possono contenere dati commerciali riservati. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 30, paragrafo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2282, nel presente regolamento di esecuzione dovrebbero essere stabilite misure adeguate e specifiche per proteggere adeguatamente tali informazioni e altre informazioni riservate che il segretariato HTA ha ricevuto dall'Agenzia europea per i medicinali nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta. Ciò è necessario per garantire che tali informazioni siano protette non solo a livello del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi, ma anche a livello dei loro membri, anche nel caso in cui l'accesso a tali informazioni sia concesso dai membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi ad altre persone che potrebbero partecipare alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta. Inoltre, al fine di salvaguardare l'adeguata protezione delle informazioni riservate condivise dall'Agenzia europea per i medicinali nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta, è opportuno precisare le finalità per le quali le informazioni pervenute dall'Agenzia europea per i medicinali possono essere utilizzate e stabilire norme sulle modalità di attribuzione del livello di protezione. Fatte salve eventuali azioni legali o penali delle autorità nazionali competenti degli Stati membri secondo le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e lasciando impregiudicati i rimedi contrattuali, in caso di violazioni o di mancato rispetto del segreto professionale dovrebbero essere adottate misure adeguate.

7) Il regolamento (UE) 2021/2282 prevede la partecipazione, alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, di pazienti, esperti clinici e altri pertinenti esperti («singoli esperti») in possesso di competenze nel settore terapeutico interessato. Analogamente l'Agenzia europea per i medicinali, nel contesto della valutazione dei medicinali, coinvolge singoli pazienti e operatori sanitari in possesso di competenze nel settore terapeutico interessato. Sono effettuate valutazioni cliniche congiunte e consultazioni scientifiche congiunte a norma del regolamento (UE) 2021/2282 sulle tecnologie sanitarie soggette alla procedura centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), alla procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/745 e alla procedura relativa alla consultazione della valutazione delle prestazioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A norma del regolamento (UE) 2021/2282, le valutazioni cliniche congiunte devono essere effettuate parallelamente alla procedura centralizzata e in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per i medicinali, e le consultazioni scientifiche congiunte possono essere effettuate parallelamente alla preparazione della consulenza scientifica a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004 e alla consultazione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 e in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per i medicinali. Il segretariato HTA e l'Agenzia europea per i medicinali dovrebbero pertanto cooperare per individuare i singoli esperti da coinvolgere nelle rispettive procedure.

8) I diritti e le responsabilità specifici dei singoli esperti sono diversi durante le valutazioni delle tecnologie sanitarie effettuate dal gruppo di coordinamento e la valutazione dei medicinali e le procedure di consultazione sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro effettuate dall'Agenzia europea per i medicinali e dai gruppi di esperti. Non dovrebbe pertanto essere impedito il coinvolgimento di un singolo esperto nel contesto, da un lato, della valutazione delle tecnologie sanitarie durante la procedura centralizzata o durante le procedure a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746 e, dall'altro, di una valutazione clinica congiunta o di una consultazione scientifica congiunta riguardante la stessa tecnologia sanitaria. E' tuttavia opportuno garantire la trasparenza di tale coinvolgimento.

9) La cooperazione tra il segretariato HTA e l'Agenzia europea per i medicinali sull'individuazione dei singoli esperti dovrebbe comprendere lo scambio di dati personali, in particolare i nomi, i recapiti e i settori di competenza dei singoli esperti. Tale trattamento è necessario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per l'esecuzione, da parte della Commissione, dei suoi compiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2282. Il presente regolamento di esecuzione dovrebbe stabilire che la Commissione è il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 ai fini del trattamento dei dati personali pervenuti dall'Agenzia europea per i medicinali. Al fine di garantire la disponibilità delle opportune competenze specialistiche approfondite nelle attività congiunte, ad esempio nel caso in cui i singoli esperti selezionati rinuncino ai loro ruoli e alle loro responsabilità, è opportuno prevedere un periodo di conservazione dei dati personali dei singoli esperti non selezionati per partecipare a una valutazione clinica congiunta o a una consultazione scientifica congiunta.

10) L'identità del paziente può rivelarne lo stato di salute in relazione all'oggetto della valutazione clinica congiunta o della consultazione scientifica congiunta. Tale tipo di dati dovrebbe pertanto essere considerato una categoria particolare di dati personali a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725, e il relativo trattamento dovrebbe essere subordinato al rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), di detto regolamento, compresa l'istituzione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale. I dati personali dei pazienti che partecipano alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte non dovrebbero essere pubblicati.

11) Ai fini di un processo decisionale più informato, come pure dello scambio di informazioni e della messa in comune delle conoscenze, il gruppo di coordinamento, con l'ausilio del segretariato HTA, dovrebbe garantire un adeguato scambio di informazioni con l'Agenzia europea per i medicinali su questioni orizzontali di natura scientifica o tecnica relative alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta, quali questioni metodologiche sulla base di norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze. Al fine di preservare la separazione delle rispettive competenze del gruppo di coordinamento e dell'Agenzia europea per i medicinali, tali scambi non dovrebbero riguardare la valutazione delle singole tecnologie sanitarie. In tale scambio di informazioni il gruppo di coordinamento dovrebbe inoltre poter coinvolgere la rete di portatori di interessi istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2282 («rete di portatori di interessi HTA»).

12) A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2282, la Commissione è tenuta a predisporre e mantenere una piattaforma informatica composta da un sistema sicuro per lo scambio di informazioni sulle attività congiunte, compreso lo scambio di informazioni con l'Agenzia europea per i medicinali («piattaforma informatica HTA»). La Commissione e l'Agenzia europea per i medicinali si adopereranno per l'interoperabilità della piattaforma informatica HTA e dei sistemi informatici dell'Agenzia europea per i medicinali, che non sarà tuttavia realizzata entro la data di applicazione del regolamento (UE) 2021/2282, ossia il 12 gennaio 2025. E' pertanto necessario precisare che il segretariato HTA e l'Agenzia europea per i medicinali dovrebbero scambiarsi le informazioni nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta, se del caso, attraverso la piattaforma informatica HTA.

13) Dato che il regolamento (UE) 2021/2282 si applica a decorrere dal 12 gennaio 2025, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

14) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 agosto 2024.

15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la valutazione delle tecnologie sanitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 458 del 22.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2282/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/123/oj).

(4)

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).

(6)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme procedurali dettagliate relative alla cooperazione, sotto forma di scambio di informazioni, del gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento»), con l'ausilio del segretariato del gruppo di coordinamento («segretariato HTA»), con l'Agenzia europea per i medicinali sulla valutazione clinica congiunta e sulla consultazione scientifica congiunta di cui agli articoli da 7 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282 per quanto riguarda:

a) la pianificazione e la previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte;

b) l'individuazione dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti («singoli esperti») che dovranno partecipare alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte;

c) le questioni scientifiche e tecniche orizzontali relative alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta;

d) la sicurezza della condivisione e della protezione delle informazioni riservate scambiate tra l'Agenzia europea per i medicinali e il segretariato HTA e successivamente condivise dal segretariato HTA con il gruppo di coordinamento o i suoi sottogruppi e i rispettivi membri nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta.

Art. 2

Scambio di informazioni relative alla pianificazione e alla previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Agenzia europea per i medicinali fornisce al segretariato HTA le informazioni seguenti relative ai medicinali:

(a) informazioni sulle future domande iniziali di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;

(b) informazioni, se disponibili, sulle variazioni dei termini di autorizzazioni all'immissione in commercio esistenti che corrispondono a una nuova indicazione terapeutica pianificata dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio;

(c) numero stimato di procedure di consulenza per le imprese a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), riguardano il periodo dell'anno in corso e almeno l'anno successivo e comprendono, se disponibili, gli elementi seguenti:

i) la denominazione comune internazionale della sostanza attiva;

ii) il nome dello sviluppatore di tecnologie sanitarie;

iii) la sintesi dell'indicazione terapeutica;

iv) la base di ammissibilità alla procedura centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 726/2004;

v) l'ammissibilità a un regime per i medicinali prioritari (PRIME);

vi) la data prevista di presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Agenzia europea per i medicinali fornisce al segretariato HTA le informazioni seguenti relative ai dispositivi medici che saranno probabilmente oggetto di valutazioni cliniche congiunte:

(a) numero di procedure di consulenza, in corso e completate, avviate dai fabbricanti a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 e informazioni sui dispositivi medici oggetto della consulenza per gli ultimi 12 mesi;

(b) se disponibile, numero stimato di future richieste di consulenza sottoposte dai fabbricanti ai gruppi di esperti a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 e informazioni sui dispositivi medici oggetto della futura consulenza.

Le informazioni di cui al primo comma comprendono, se disponibili, gli elementi seguenti:

i) il tipo di dispositivo;

ii) la destinazione d'uso, comprese eventuali indicazioni mediche, controindicazioni e popolazioni destinatarie;

iii) la fase di sviluppo del dispositivo.

3. L'Agenzia europea per i medicinali fornisce al segretariato HTA gli aggiornamenti disponibili delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, individuati insieme al sottogruppo EHT come pertinenti per la preparazione della relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282.

Art. 3

Scambio di informazioni relative alla selezione dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro per la valutazione clinica congiunta

1. L'Agenzia europea per i medicinali fornisce al segretariato HTA:

(a) informazioni su tutti i dispositivi medici per i quali i gruppi di esperti designati conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 hanno fornito o hanno deciso di fornire un parere scientifico nel quadro della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica a norma dell'articolo 54 del medesimo regolamento;

(b) informazioni su tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro per i quali il gruppo di esperti ha espresso o è stato invitato a esprimere i propri pareri nel quadro della procedura a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), comprendono gli elementi seguenti:

i) il nome e il tipo del dispositivo;

ii) il nome del fabbricante;

iii) il nome dell'organismo notificato;

iv) la decisione del gruppo di esperti in merito all'intenzione di fornire un parere scientifico di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745;

v) se disponibile, il parere scientifico del gruppo di esperti.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), comprendono gli elementi seguenti:

i) il nome e il tipo del dispositivo medico-diagnostico in vitro;

ii) il nome del fabbricante;

iii) il nome dell'organismo notificato;

iv) se disponibili, i pareri del gruppo di esperti.

2. Entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre l'Agenzia europea per i medicinali fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 relative al trimestre in questione. Per il primo periodo di riferimento l'Agenzia europea per i medicinali fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 relative al periodo che decorre dal 1° gennaio 2024.

Art. 4

Scambio di informazioni con il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi EHT e JCA

1. Una volta ricevute le informazioni dall'Agenzia europea per i medicinali a norma dell'articolo 2, il segretariato HTA mette tali informazioni a disposizione, se del caso, del sottogruppo EHT o del gruppo di coordinamento, o di entrambi, ai fini di un'ulteriore analisi nella preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282, come pure dell'elaborazione e della modifica del programma di lavoro annuale del gruppo di coordinamento.

Il sottogruppo EHT può, tramite il segretariato HTA, consultare l'Agenzia europea per i medicinali nel contesto della preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282.

2. Una volta ricevute le informazioni dall'Agenzia europea per i medicinali a norma dell'articolo 3, ai fini di un'ulteriore analisi nell'elaborazione della raccomandazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282, il segretariato HTA mette tali informazioni a disposizione:

(a) del gruppo di coordinamento;

(b) del sottogruppo EHT o del sottogruppo JCA, sulla base della decisione del gruppo di coordinamento; oppure

(c) del gruppo di coordinamento e del sottogruppo EHT o del sottogruppo JCA, sulla base della decisione del gruppo di coordinamento.

Art. 5

Scambio di informazioni relative all'individuazione dei singoli esperti nel contesto delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte

1. Su richiesta, e qualora tali informazioni siano disponibili, l'Agenzia europea per i medicinali sottopone al segretariato HTA, per esame, informazioni su singoli esperti potenzialmente idonei da proporre al pertinente sottogruppo in qualità di paziente, esperto clinico o altro pertinente esperto ai fini di una valutazione clinica congiunta o di una consultazione scientifica congiunta. I dati personali che possono essere forniti sono limitati ai nomi, ai recapiti e ai settori di competenza dei singoli esperti.

2. La sintesi del verbale della riunione del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi, come pure le relazioni di valutazione clinica congiunta o i documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte indicano se un singolo esperto ha partecipato alla valutazione dello stesso medicinale o comparatore durante la procedura centralizzata o dello stesso dispositivo medico o dispositivo medico-diagnostico in vitro o dispositivo di raffronto durante le procedure a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746. I dati personali dei pazienti che partecipano alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte non devono essere pubblicati.

3. Il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1 si basa sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e sull'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati relativi alla salute. La Commissione è titolare del trattamento dei dati personali pervenuti dall'Agenzia europea per i medicinali. La Commissione adotta garanzie specifiche per i dati trattati nel contesto dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), del Regolamento (UE) 2018/1725 quali la pseudonimizzazione, l'impedimento dell'accesso non autorizzato ai dati personali e l'impedimento della lettura, della copia, della modifica o della cancellazione non autorizzate di tali dati, nonché misure organizzative che garantiscano che il personale autorizzato a trattare i dati abbia accesso solo ai dati cui si riferisce la sua autorizzazione d'accesso e che sia possibile verificare e accertare quali sono i dati oggetto di accesso, quale membro del personale ha effettuato tale accesso e in che momento.

4. La Commissione conserva i dati personali dei singoli esperti non selezionati per partecipare a una valutazione clinica congiunta o a una consultazione scientifica congiunta solo per il tempo necessario a garantire la disponibilità delle opportune competenze specialistiche approfondite nelle attività congiunte e per non più di tre anni dopo la data in cui l'Agenzia europea per i medicinali ha fornito tali dati al segretariato HTA.

Art. 6

Scambio di informazioni su questioni scientifiche e tecniche orizzontali relative alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta

1. Il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Agenzia europea per i medicinali su questioni orizzontali di natura scientifica o tecnica relative alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta. Tali scambi avvengono tramite il segretariato HTA e non riguardano la valutazione delle singole tecnologie sanitarie.

2. Il gruppo di coordinamento può coinvolgere la rete di portatori di interessi istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2282 («rete di portatori di interessi HTA») nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

Art. 7

Scambio sicuro di informazioni

1. Il segretariato HTA e l'Agenzia europea per i medicinali si scambiano le informazioni nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta, se del caso, attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/2282, composta da un sistema sicuro per lo scambio di informazioni sulle attività congiunte, compreso lo scambio di informazioni con l'Agenzia europea per i medicinali («piattaforma informatica HTA»).

2. Lo scambio di informazioni attraverso la piattaforma informatica HTA si basa sulle sue specifiche tecniche contenenti disposizioni riguardanti misure tecniche e di sicurezza efficaci per l'interfaccia, l'accesso alle informazioni e il trattamento dei dati.

Art. 8

Protezione delle informazioni riservate

1. Le informazioni pervenute dall'Agenzia europea per i medicinali nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta sono utilizzate esclusivamente ai fini della pianificazione e dell'esecuzione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte di cui agli articoli da 7 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282.

2. L'Agenzia europea per i medicinali indica chiaramente il livello di protezione che attribuisce alle informazioni condivise con il segretariato HTA nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta. Prima di fornire le informazioni che ha ricevuto dall'Agenzia europea per i medicinali al gruppo di coordinamento e ai suoi sottogruppi pertinenti, il segretariato HTA attribuisce a tali informazioni un livello di protezione almeno equivalente.

3. I membri del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi attuano le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate per garantire e proteggere, all'interno della loro organizzazione, la riservatezza delle informazioni pervenute dall'Agenzia europea per i medicinali nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta. In particolare, i membri del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi provvedono affinché possano accedere a tali informazioni solo i loro rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento o nei suoi sottogruppi e altre persone vincolate dal segreto professionale che abbiano una necessità di conoscere.

4. I membri del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi segnalano immediatamente al segretariato HTA qualsiasi violazione, anche sospetta, della protezione delle informazioni pervenute dall'Agenzia europea per i medicinali nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta.

Art. 9

Mancato rispetto del segreto professionale

1. Se viene a conoscenza del fatto che un rappresentante del membro del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi o che un singolo esperto non ha rispettato il segreto professionale di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2282, e di cui alle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE e le informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (1) e (UE, Euratom) 2015/444 (2) della Commissione, la Commissione ne informa per iscritto il rappresentante o il singolo esperto e chiede chiarimenti in merito alla situazione. Il rappresentante o il singolo esperto fornisce i chiarimenti richiesti entro 14 giorni dalla data di notifica della richiesta.

2. Se il rappresentante o il singolo esperto non fornisce i chiarimenti richiesti entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di escluderlo dalla partecipazione alle attività congiunte fino a quando non li avrà ricevuti e valutati.

3. Se i chiarimenti richiesti sono forniti, la Commissione può escludere il rappresentante o il singolo esperto dalle attività congiunte per un periodo massimo di due anni, nel caso in cui il rappresentante o il singolo esperto non abbia rispettato il segreto professionale intenzionalmente o per negligenza grave.

4. Il segretariato HTA informa il rappresentante, il singolo esperto e, a seconda dei casi, il membro del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi, o il gruppo di coordinamento o i suoi sottogruppi, delle decisioni della Commissione di cui al paragrafo 3 e garantisce l'applicazione delle misure imposte in tali decisioni.

(1)

Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

(2)

Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN