
REGOLAMENTO (UE) 2024/2838 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 23 ottobre 2024
G.U.U.E. 7 novembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 novembre 2024
Applicabile dal: 27 novembre 2024
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire un adeguato monitoraggio e una corretta applicazione degli atti giuridici dell'Unione. E' tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per garantire che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
2) La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono pertanto una priorità. I regolamenti (UE) n. 1379/2013 (3), (UE) n. 167/2013 (4) e (UE) n. 168/2013 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio contengono una serie di prescrizioni in materia di comunicazione nei settori delle norme di commercializzazione e della vigilanza del mercato che dovrebbero essere semplificati in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 dal titolo «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030».
3) Il presente regolamento abolisce e semplifica le prescrizioni in materia di comunicazione che non sono più ritenute necessarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che interessano il settore della pesca, nonché nell'ambito dell'omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
4) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede che le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione debbano continuare ad applicarsi, in particolare quelle di cui al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio (6), tra le altre.
5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96, ciascuno Stato membro è tenuto a fornire agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali designati per la classificazione dei prodotti della pesca per categoria di freschezza e categoria di calibro almeno un mese prima dall'entrata in vigore di tale regolamento, e successivamente a comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le eventuali modifiche di tale elenco. Poiché tale prescrizione è obsoleta e non più necessaria per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013, non dovrebbe più applicarsi.
6) Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
7) A norma degli articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 167/2013 gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione. Poiché da tale studio è emerso che le procedure di omologazione e le omologazioni individuali sono soddisfacenti, tali obblighi di informazione e relazione non dovrebbero più applicarsi.
8) Il regolamento (UE) n. 168/2013 stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
9) A norma degli articoli 78 e 80 del suddetto regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione. Poiché da tale studio è emerso che le procedure di omologazione e le omologazioni individuali sono soddisfacenti, tali obblighi di informazione e relazione non dovrebbero più applicarsi.
10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C, C/2024/1587, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1587/oj.
Posizione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2024.
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013).
Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013).
Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996).
Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013
All'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1379/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (*1), al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (*2) e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio (*3), ad eccezione dell'articolo 13, continuano ad applicarsi. Le regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (*4), continuano ad applicarsi.
________________
(*1) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (GU L 212 del 22.7.1989).
(*2) Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992).
(*3) Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996).
(*4) Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985).».
Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013
Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:
1) l'articolo 74 è soppresso;
2) l'articolo 75 è soppresso.
Modifiche del regolamento (UE) n. 168/2013
Il regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:
1) l'articolo 78 è soppresso;
2) l'articolo 80 è soppresso.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
ZSIGMOND B. P.