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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2547 DELLA COMMISSIONE, 5 settembre 2024

G.U.U.E. 7 novembre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 8 novembre 2024

Applicabile dal: 8 novembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1) A norma del regolamento (UE) 2021/821 i prodotti a duplice uso devono essere sottoposti a un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione.

2) L'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a tale controllo sono prese nel quadro degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso.

3) L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 va aggiornato regolarmente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali di sicurezza accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri del gruppo Australia (2), del regime di non proliferazione nel settore missilistico (3), del gruppo dei fornitori nucleari (4), dell'intesa di Wassenaar (5) e della convenzione sulle armi chimiche (6), nonché per garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici. A tale riguardo, poiché gli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni sono stati modificati nel 2023, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e degli operatori economici è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

4) Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza non appena ciò sia possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/821,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 206 dell'11.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj.

(2)

http://www.australiagroup.net/.

(3)

http://mtcr.info/.

(4)

http://www.nuclearsuppliersgroup.org/.

(5)

https://www.wassenaar.org/.

(6)

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention. 

Art. 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN