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REGOLAMENTO (UE) 2024/2747 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 9 ottobre 2024

G.U.U.E. 8 novembre 2024, Serie L

Regolamento che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno). (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 novembre 2024

Applicabile dal: 29 maggio 2026

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 46 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

1) Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della crisi di COVID-19, hanno dimostrato che la libera circolazione di merci, persone e servizi nel mercato interno e nelle relative catene di approvvigionamento può essere colpita duramente da tali crisi. Ciò può avere conseguenze sugli scambi transfrontalieri tra Stati membri, creando così ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, durante tali crisi mancavano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati, o, se esistevano, non coprivano tutti gli aspetti del mercato interno o non consentivano una risposta tempestiva ed efficace a tali crisi.

2) Nella fase iniziale della crisi di COVID-19, gli Stati membri hanno introdotto ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno nonché misure divergenti in materia di fornitura di beni e servizi di fondamentale importanza o indispensabili per rispondere alla crisi, che non erano sempre giustificate. Le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato interno, sulla base delle norme vigenti, non sono state sufficienti. L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanti per la crisi quali i dispositivi di protezione individuale. Le misure volte a garantire la disponibilità di beni di carattere non medico rilevante per la crisi durante la crisi di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La crisi di COVID-19 ha inoltre evidenziato una condivisione insufficiente delle informazioni e una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento intracomunitarie e globali.

3) Inoltre, le misure non coordinate che limitavano la libera circolazione delle persone hanno avuto un impatto particolare sui settori che dipendono dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori nelle regioni frontaliere, che hanno svolto un ruolo essenziale nel mercato interno durante la crisi di COVID-19.

4) Il Consiglio ha avuto la possibilità, attraverso i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), di scambiare informazioni e coordinare determinate azioni in relazione alla crisi di COVID-19, mentre gli Stati membri hanno agito in modo indipendente in altre situazioni. Tuttavia, le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto all'autorità nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide all'impatto della crisi sul mercato interno. E' inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri avrebbero ulteriormente aggravato l'impatto della crisi sul mercato interno. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell'Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni. Inoltre, è apparso evidente che la mancanza di un coordinamento efficace tra gli Stati membri ha esacerbato la carenza di beni e creato maggiori ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle persone.

5) Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno sostenuto che questi ultimi non avevano informazioni sufficienti sulle restrizioni alla libera circolazione o sulle misure di risposta alle crisi introdotte dagli Stati membri durante la crisi di COVID-19. Ciò era dovuto, tra l'altro, alla mancanza di trasparenza da parte delle autorità degli Stati membri, al fatto che gli operatori economici non sapevano dove ottenere tali informazioni, a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, per di più in un contesto normativo in costante evoluzione. Tale mancanza di informazioni ha impedito agli operatori economici di assumere decisioni commerciali informate riguardo alla misura in cui potrebbero esercitare il loro diritto di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante tale crisi. E' necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle restrizioni alla libera circolazione e sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione.

6) Nonostante l'iniziale mancanza di coordinamento, le norme del mercato interno hanno svolto un ruolo fondamentale nell'attenuare l'impatto negativo della crisi di COVID-19 e nel garantire una rapida ripresa dell'economia dell'Unione, in particolare ostando alle restrizioni nazionali ingiustificate e sproporzionate contenute nelle risposte unilaterali degli Stati membri e fornendo un forte incentivo a trovare soluzioni comuni, promuovendo in tal modo la solidarietà.

7) Gli eventi legati alla crisi di COVID-19 hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di adottare un approccio coordinato ed essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione dei continui effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Altre crisi che potrebbero richiedere una risposta più rapida per prevenire gli ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno e per evitare gravi perturbazioni delle catene di approvvigionamento, che sono indispensabili per il mantenimento delle attività nel mercato interno, comprendono, ad esempio, incendi boschivi, terremoti o attacchi informatici su vasta scala. Il fatto che tali crisi costituiscano eventi eccezionali e improvvisi di natura e portata straordinarie implica che tali eventi siano ragionevolmente inaspettati. Poiché non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi in seguito e avere gravi ripercussioni sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento che si applichi nel caso di un'ampia gamma di crisi che abbiano un impatto sul mercato interno.

8) L'impatto di una crisi sul mercato interno può ostacolare il funzionamento del mercato interno in due modi. Può creare ostacoli alla libera circolazione o causare perturbazioni delle catene di approvvigionamento. Le perturbazioni delle catene di approvvigionamento possono aggravare la carenza di beni e servizi nel mercato interno e ostacolare la produzione, il che comporta ulteriori ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri e tra operatori privati, perturbando in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno. Le perturbazioni delle catene di approvvigionamento possono anche portare all'emergere o al probabile emergere di misure nazionali divergenti per affrontare tali problemi della catena di approvvigionamento, determinando l'attivazione di una modalità di emergenza nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe affrontare questi tipi di impatti sul mercato interno e introdurre misure per evitare ostacoli alla libera circolazione o perturbazioni della catena di approvvigionamento che creino carenze di beni o servizi rilevanti per la crisi.

9) Al fine di evitare oneri amministrativi non necessari per gli Stati membri, gli incidenti segnalati mediante le segnalazioni ad hoc per un sistema di allerta precoce di cui al presente regolamento dovrebbero essere definiti in modo da escludere eventi che hanno conseguenze prevedibili trascurabili sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, o sulle catene di approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno.

10) Al fine di garantire che il quadro di misure stabilito dal presente regolamento sia in grado di dispiegare pienamente i suoi effetti nel contesto delle modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire disposizioni dettagliate riguardanti la preparazione alle crisi, la cooperazione, lo scambio di informazioni e la comunicazione in caso di crisi. Tali disposizioni dettagliate, sotto forma di un quadro di emergenza, dovrebbero definire gli aspetti tecnici e operativi specifici dei meccanismi di scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Inoltre, esso dovrebbe stabilire le disposizioni per il coordinamento operativo tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la comunicazione in caso di crisi. In tale contesto, è opportuno istituire un inventario specifico di tutte le autorità competenti dei rispettivi Stati membri coinvolte nell'attuazione del quadro stabilito dal presente regolamento sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Tale inventario dovrebbe indicare, in particolare, i ruoli e le responsabilità assegnati alle autorità competenti nei rispettivi Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza in conformità del diritto nazionale. Gli accordi tra la Commissione e gli Stati membri dovrebbero riguardare anche lo scambio sicuro di informazioni sulla consultazione degli operatori economici e delle parti sociali in relazione alle rispettive iniziative e azioni volte ad attenuare gli effetti di una potenziale crisi e a rispondervi.

11) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere attuate in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze degli Stati membri in relazione, per esempio, alle politiche nazionali di sanità pubblica e non dovrebbe pregiudicare la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla difesa.

12) Il presente regolamento prevede i mezzi necessari per garantire, nei periodi di crisi, la continuità del funzionamento del mercato interno, delle imprese che operano nel mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone, inclusi i lavoratori, nonché la disponibilità di beni o servizi rilevanti per la crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento istituisce inoltre un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati. Fornisce altresì i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese e dei cittadini durante una crisi.

13) Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi consentendo all'Unione di continuare a basarsi su un'analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell'economia del mercato interno.

14) Rafforzando la resilienza e la preparazione dell'industria dell'Unione per quanto riguarda le materie prime critiche, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) integra il presente regolamento, che consente alla Commissione, durante una modalità di vigilanza del mercato interno o una modalità di emergenza nel mercato interno, di attivare misure mirate qualora emerga una minaccia o una perturbazione dell'approvvigionamento di beni di importanza critica, anche per quanto riguarda le materie prime critiche.

15) Il presente regolamento non dovrebbe portare a una duplicazione del quadro vigente per i medicinali, i dispositivi medici o altre contromisure mediche nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, che comprende i regolamenti (UE) 2022/123 (5), (UE) 2022/2370 (6) e (UE) 2022/2371 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2022/2372 (8) del Consiglio relativo alla preparazione e alla risposta alle crisi nel settore della sanità. Il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE dovrebbe prevalere sul presente regolamento per quanto riguarda le perturbazioni della catena di approvvigionamento e le carenze di medicinali, dispositivi medici o altre contromisure mediche laddove siano soddisfatte le condizioni di tale quadro. I medicinali, i dispositivi medici o le altre contromisure mediche ai sensi dei regolamenti (UE) 2022/2371 e (UE) 2022/2372, qualora siano stati inclusi nell'elenco adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2372, dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tranne in relazione alle disposizioni riguardanti libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, durante le emergenze nel mercato interno e, in particolare, quelle progettate per ripristinare e agevolare la libera circolazione.

16) Il presente regolamento dovrebbe integrare gli accordi IPCR gestiti dal Consiglio in virtù della decisione 2014/415/UE del Consiglio (9) per quanto riguarda l'azione sugli impatti per il mercato interno delle crisi intersettoriali che necessitano di un processo decisionale in relazione alla pianificazione di emergenza e all'attuazione delle misure di vigilanza e di emergenza. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli accordi IPCR gestiti dal Consiglio in virtù della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio (10).

17) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM). Dovrebbe integrare l'UCPM e, ove necessario, sostenerlo per quanto concerne la disponibilità di beni fondamentali e la libera circolazione degli operatori della protezione civile, ivi comprese le loro attrezzature, per le crisi che sono di competenza dell'UCPM.

18) Il presente regolamento dovrebbe fare salvo il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compreso il suo quadro generale per l'introduzione temporanea o la proroga dei controlli alle frontiere interne e il sistema di notifica per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne.

19) Il presente regolamento dovrebbe fare salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) relativo alla gestione delle crisi, come stabilito agli articoli da 55 a 57, attuato con decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione (13).

20) Il presente regolamento dovrebbe fare salvo il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare. I prodotti alimentari dovrebbero tuttavia essere disciplinati dalle disposizioni sulla libera circolazione di cui al presente regolamento, ivi comprese quelle riguardanti le restrizioni ai diritti di libera circolazione. E' altresì possibile riesaminare la conformità a qualsiasi altra disposizione pertinente del diritto dell'Unione delle misure riguardanti i prodotti alimentari.

21) Il presente regolamento dovrebbe fare salva la capacità della Commissione di avviare consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con le autorità competenti di paesi al di fuori dell'Unione, in conformità del diritto dell'Unione, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, al fine di cercare soluzioni cooperative per evitare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comportare, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti.

22) Una delle sfide individuate durante la crisi di COVID-19 è stata la mancanza di una rete per garantire la preparazione e la condivisione di informazioni tra gli Stati membri, da un lato, e tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro. Pertanto, il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento dovrebbe essere sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe istituire un consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno («consiglio») composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, al fine di facilitare la cooperazione, lo scambio di informazioni e l'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento. Il comitato dovrebbe fornire consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e dovrebbe analizzare e discutere di temi pertinenti relativi a crisi imminenti o in corso.

23) La Commissione dovrebbe presiedere il consiglio e provvedere al suo segretariato. Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare un rappresentante e un rappresentante supplente. Il presidente dovrebbe invitare un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente. Al fine di ricevere consulenza pertinente sulle attività del consiglio e consentire un'adeguata partecipazione di esperti, il presidente dovrebbe poter invitare esperti a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del comitato e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell'ordine del giorno della riunione. Al fine di garantire una risposta coerente e coordinata dell'Unione a varie crisi che potrebbero avere un impatto sul funzionamento del mercato interno, il presidente dovrebbe inoltre invitare rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del consiglio. Al fine di promuovere la cooperazione internazionale, il presidente dovrebbe invitare rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell'Unione a partecipare alle pertinenti riunioni del consiglio conformemente ai pertinenti accordi bilaterali o internazionali. Il presidente dovrebbe poter invitare osservatori a contribuire alle discussioni con le competenze, le informazioni e le conoscenze pertinenti, ma gli osservatori non dovrebbero partecipare alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio.

24) Il consiglio dovrebbe avere compiti specifici nel contesto del quadro di emergenza, della modalità di vigilanza del mercato interno e della modalità di emergenza nel mercato interno. Tali compiti comprendono lo scambio di opinioni e la fornitura di consulenza alla Commissione per quanto riguarda la valutazione dei criteri da prendere in considerazione nell'attivazione delle diverse modalità, nonché per quanto riguarda la valutazione del rispetto delle condizioni preliminari specifiche per l'attuazione di misure di risposta concrete. La Commissione dovrebbe tenere in massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le relazioni adottati dal consiglio.

25) Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento, il comitato è incoraggiato a prevedere nel proprio regolamento interno che i suoi membri e osservatori non divulghino segreti commerciali e aziendali e altre informazioni sensibili e riservate, acquisite o generate in applicazione del presente regolamento e rispettino obblighi di segreto professionale equivalenti a quelli applicabili ai membri del personale della Commissione.

26) Al fine di garantire una maggiore trasparenza, responsabilità e coordinamento, in particolare in periodi di crisi, la commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare il presidente del consiglio a comparire dinanzi a tale commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato quanto prima degli atti di esecuzione del Consiglio proposti o adottati. La Commissione dovrebbe tenere conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo in materia di emergenza e resilienza, condotto ai sensi del presente regolamento, comprese le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.

27) Inoltre, per migliorare il coinvolgimento delle principali parti interessate, in particolare i rappresentanti di soggetti economici, parti sociali, ricercatori e società civile, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per i portatori di interessi volta a facilitare e incoraggiare una risposta volontaria alle emergenze nel mercato interno.

28) Per garantire l'efficacia del coordinamento e dello scambio di informazioni nel contesto del quadro di pianificazione dell'emergenza, nonché nel contesto delle modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero designare un ufficio centrale di collegamento incaricato di gestire i contatti con l'ufficio di collegamento a livello dell'Unione designato dalla Commissione e con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri. Gli uffici centrali di collegamento dovrebbero fungere da punto di contatto per quanto riguarda i contatti con le pertinenti autorità competenti negli Stati membri, raccogliendo informazioni da tali autorità, comprese, se del caso, le autorità a livello regionale e locale. Gli uffici centrali di collegamento dovrebbero inoltre essere responsabili del coordinamento e dello scambio di informazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter designare un'autorità già esistente come ufficio centrale di collegamento. Tali uffici di collegamento dovrebbero inoltre trasmettere tutte le informazioni di rilevanti per la crisi ai punti di contatto unici negli Stati membri, ove possibile in tempo reale.

29) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità della Commissione di valutare se è opportuno imporre restrizioni alle esportazioni di merci in linea con i diritti e gli obblighi internazionali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

30) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

31) Il presente regolamento si applica fatta salva la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che stabilisce norme minime armonizzate per garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza ostacoli nel mercato interno, per rafforzare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi e per migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti, ed è complementare a detta direttiva.

32) Al fine di essere meglio preparati e più resilienti a potenziali crisi future, che potrebbero avere gravi ripercussioni negative sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, o causare perturbazioni delle catene di approvvigionamento di beni e servizi nel mercato interno, la Commissione dovrebbe incoraggiare e agevolare gli operatori economici nell'elaborazione di protocolli di crisi volontari. Gli operatori economici dovrebbero rimanere liberi di decidere se partecipare a tali protocolli di crisi volontari. La partecipazione a tali protocolli di crisi volontari non dovrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato. I protocolli di crisi volontari dovrebbero stabilire i parametri specifici delle perturbazioni previste, nonché un'assegnazione dei ruoli specifici di ciascun partecipante, una descrizione dei meccanismi di attivazione di tali protocolli e delle azioni associate. Anche i portatori di interessi pertinenti, comprese le autorità degli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni pertinenti possono essere coinvolti nell'elaborazione di tali protocolli di crisi volontari. Nel determinare i parametri delle perturbazioni da prendere in considerazione, gli operatori economici dovrebbero poter basarsi sulle loro esperienze passate in relazione alle restrizioni alla libera circolazione e alle perturbazioni della catena di approvvigionamento causate da varie crisi.

33) Al fine di attingere all'esperienza delle crisi passate, la Commissione dovrebbe sviluppare e mettere a disposizione programmi e materiali di formazione per i portatori di interessi pubblici e privati, compresi gli operatori economici. La partecipazione a tali programmi di formazione e alle simulazioni dovrebbe rimanere volontaria.

34) Nel quadro della preparazione alle crisi, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi per i quali dovrebbe essere possibile eseguire test di resilienza e simulazioni, sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza critica dell'economia del mercato interno e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione. In particolare, la Commissione dovrebbe elaborare scenari e parametri in settori specifici che tengano conto dei rischi particolari associati a una crisi. Al fine di garantire la preparazione alle crisi di tutti gli attori, è necessario stabilire norme sui test di resilienza, che dovrebbero essere condotti almeno ogni due anni. In tale contesto, la Commissione dovrebbe agevolare e incoraggiare lo sviluppo di strategie di preparazione alle emergenze, comprese strategie per la comunicazione in caso di crisi e lo scambio di informazioni sulle restrizioni applicabili in circostanze difficili. L'individuazione dei settori specifici dovrebbe basarsi sugli strumenti esistenti basati su indicatori che monitorano lo sviluppo delle catene di approvvigionamento nell'Unione, al fine di individuare potenziali difficoltà, tenendo conto di criteri specifici pertinenti quali i flussi commerciali, la domanda e l'offerta, la concentrazione dell'offerta, la produzione e le capacità di produzione dell'Unione e mondiali nelle diverse fasi della catena del valore e le interdipendenze tra gli operatori economici.

35) Dovrebbe essere possibile scambiare informazioni relative alle segnalazioni ad hoc per l'allerta precoce attraverso la rete creata tra gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri e l'ufficio di collegamento a livello dell'Unione. Tali segnalazioni ad hoc per l'allerta precoce dovrebbero essere notificate alla Commissione in caso di incidenti significativi, al fine di consentire all'Unione di seguire meglio lo sviluppo di una crisi potenziale, imminente o in corso, garantendo così un migliore livello di preparazione nel caso in cui la crisi dovesse emergere o svilupparsi.

36) Al fine di tenere conto del carattere straordinario e delle potenziali conseguenze di ampia portata per il funzionamento del mercato interno durante la modalità di vigilanza del mercato interno o durante la modalità di emergenza nel mercato interno, è opportuno che le competenze di esecuzione siano attribuite in via eccezionale al Consiglio ai fini dell'attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'atto di esecuzione del Consiglio per l'attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno dovrebbe contenere elementi intrinsecamente connessi alla valutazione del soddisfacimento delle condizioni preliminari che giustificano l'attivazione, vale a dire una valutazione del potenziale impatto della pertinente crisi sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nel mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento, un elenco dei beni e dei servizi di importanza critica indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno e le misure di vigilanza da adottare. Inoltre, qualora l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno richieda anche l'adozione di un elenco di beni rilevanti per la crisi beni o servizi rilevanti per la crisi, o di entrambi, tale elenco dovrebbe essere adottato contemporaneamente all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno e dovrebbe pertanto essere intrinsecamente collegato a tale attivazione. Per tale motivo è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione anche per l'adozione di tale elenco di beni o servizi rilevanti per la crisi e per eventuali aggiornamenti. Dovrebbe essere possibile estendere la modalità di vigilanza o di emergenza del mercato interno mediante un atto di esecuzione del Consiglio su proposta della Commissione. Se risulta che non è necessario che nessuna delle due modalità sia attiva, allora la rispettiva modalità dovrebbe essere disattivata.

37) Per garantire che il consiglio riceva informazioni adeguate su una potenziale emergenza nel mercato interno, è necessario prevedere un monitoraggio. Tale monitoraggio dovrebbe riguardare le catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica per i quali è stata attivata la modalità di vigilanza del mercato interno e la libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di tali beni e servizi. Il monitoraggio delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica dovrebbe essere effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri, sulla base delle richieste di fornitura volontaria di informazioni sui fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi selezionati di importanza critica, quali la capacità produttiva, la disponibilità della forza lavoro necessaria, le scorte, i limiti dei fornitori, le possibilità di diversificazione e sostituzione, le condizioni della domanda e le strozzature. La richiesta di fornitura volontaria di informazioni nel contesto di tale monitoraggio dovrebbe essere rivolta a tutti gli attori lungo la pertinente catena di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica e ad altri portatori di interessi pertinenti stabiliti nel territorio degli Stati membri. La raccolta di informazioni sulle perturbazioni della libera circolazione da parte degli operatori economici interessati lungo le catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica è particolarmente importante, in quanto la mancanza di una forza lavoro adeguata è una delle cause principali delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento. Il monitoraggio, da parte delle autorità degli Stati membri, delle perturbazioni della libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di beni e servizi dovrebbe essere inteso in senso ampio, includendo lavoratori, prestatori di servizi, rappresentanti delle imprese e altre persone coinvolte nella ricerca, nello sviluppo e nell'immissione di merci sul mercato. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero fornire le informazioni raccolte alla Commissione e al comitato attraverso gli uffici centrali di collegamento. Tali informazioni dovrebbero consentire al comitato di consigliare la Commissione sulla necessità di attivare la modalità di emergenza nel mercato interno.

38) Per le misure nazionali che non sono armonizzate ai sensi del presente regolamento e che incidono, quando sono adottate e applicate in risposta a un'emergenza nel mercato interno, sulla libera circolazione di merci o persone o sulla libera prestazione di servizi durante le emergenze nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali misure siano pienamente conformi al TFUE e ad altre disposizioni del diritto dell'Unione, quali il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e le direttive 2004/38/CE (18)2005/36/CE (19)2006/123/CE (20) e (UE) 2015/1535 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio. Se gli Stati membri adottano tali misure, esse dovrebbero essere giustificate e rispettare i principi di proporzionalità e di non discriminazione conformemente al diritto dell'Unione. Inoltre, in linea con tali principi, tali misure non dovrebbero creare oneri amministrativi non necessari e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure possibili per limitare gli oneri amministrativi causati dalle misure adottate in risposta a un'emergenza nel mercato interno. Inoltre, tali misure dovrebbero tenere nel debito conto la situazione delle regioni frontaliere e ultraperiferiche, in particolare per i lavoratori transfrontalieri. Gli Stati membri dovrebbero revocare le misure adottate per rispondere a un'emergenza nel mercato interno che limita la libera circolazione non appena esse non siano più necessarie. In generale, le misure nazionali che limitano la libera circolazione che non sono armonizzate ai sensi del presente regolamento non sarebbero in linea di principio più giustificate o proporzionate al momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno e dovrebbero pertanto essere revocate.

39) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da autorizzare o giustificare restrizioni alla libera circolazione di merci, servizi e persone contrarie al TFUE o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. Ad esempio, il fatto che talune restrizioni siano espressamente vietate durante una modalità di emergenza nel mercato interno non dovrebbe essere inteso come una giustificazione di tali restrizioni al di fuori di tale modalità o come una giustificazione di altre eventuali restrizioni incompatibili con il diritto dell'Unione che non sono espressamente vietate dal presente regolamento.

40) L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni relative a tale diritto sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Tali motivi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate e non discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE.

41) Le misure per l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero comportare l'autorizzazione o la giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre normative dell'Unione.

42) L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. L'articolo 46 TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione delle misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale definita dall'articolo 45 TFUE. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di rafforzare ulteriormente la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato interno. Tali misure comprendono l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno conformemente al presente regolamento.

43) E' opportuno vietare determinate misure nazionali che limitano la libera circolazione o la libera prestazione di servizi e che non dovrebbero essere imposte durante un'emergenza nel mercato interno, o in risposta a un'emergenza nel mercato interno, in quanto palesemente sproporzionate. Tali misure adottate dagli Stati membri dovrebbero pertanto essere valutate alla luce di tali disposizioni di armonizzazione e non del TFUE o di altre normative dell'Unione.

44) In particolare, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure che operano discriminazioni basate sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività.

45) Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure che impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione di ritornare nel loro Stato membro di residenza qualora si trovino in un altro Stato membro all'inizio di una crisi.

46) Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure che impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione di recarsi in altri Stati membri per motivi familiari imperativi, quando tale spostamento rimane consentito all'interno dello Stato membro che adotta la misura nelle stesse circostanze.

47) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di consentire ai loro cittadini e residenti di ritornare nel loro territorio durante le emergenze nel mercato interno. Al fine di agevolare tali spostamenti, gli altri Stati membri dovrebbero consentire a tali cittadini e residenti di uscire dal loro territorio per recarsi nello Stato membro di cittadinanza o di residenza o di transitare nel loro territorio per raggiungere lo Stato membro di cittadinanza o di residenza.

48) Sono vietate le restrizioni alla libera circolazione, anche sotto forma di procedure e obblighi amministrativi quali le procedure di dichiarazione, registrazione o autorizzazione, a meno che non siano conformi al diritto dell'Unione. Qualora siano stati introdotti procedure e requisiti amministrativi giustificati e proporzionati conformemente al diritto dell'Unione, durante un'emergenza nel mercato interno gli Stati membri dovrebbero in via prioritaria agevolare il rispetto di tali requisiti e il trattamento di tali procedure per le persone coinvolte nella produzione o nella fornitura di beni o servizi rilevanti per la crisi. A tal fine, e ove necessario per agevolare la libera circolazione di tali fornitori o di talune categorie di fornitori, la Commissione dovrebbe istituire gli opportuni meccanismi, compresi strumenti e modelli digitali.

49) Il presente regolamento stabilisce obblighi al fine di garantire la trasparenza in relazione alle misure nazionali adottate durante una modalità di emergenza nel mercato interno che limitano il diritto alla libera circolazione delle persone. Tali restrizioni dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 2004/38/CE. Tali obblighi dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi esistenti in materia di informazione o notifica che continuano ad applicarsi. La libera circolazione delle persone è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del mercato interno. L'esperienza acquisita con la crisi COVID-19 dimostra che le restrizioni a tale diritto alla libera circolazione possono avere effetti di ricaduta su tutte le altre libertà fondamentali. La mancanza di informazioni sulle restrizioni alla libera circolazione delle persone introdotte in risposta a una crisi può creare ulteriori difficoltà ai cittadini e agli operatori economici dell'Unione nella gestione delle loro attività durante una crisi. Attualmente non esiste un sistema di trasparenza applicabile che possa fornire ai cittadini dell'Unione e agli operatori economici informazioni sulle restrizioni alla libera circolazione delle persone. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, senza ritardo dopo la loro adozione, il testo delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che introducono restrizioni all'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone in risposta a una crisi, nonché le relative modifiche. Tale testo dovrebbe essere corredato di una motivazione che dimostri che le misure sono giustificate e proporzionate e che riporti eventuali dati scientifici o di altro tipo a sostegno della loro adozione, nonché l'ambito di applicazione, le date di adozione e di applicazione e la durata di tali misure. Onde garantire che i cittadini e gli operatori economici dell'Unione possano ricevere informazioni affidabili sulle restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero fornire al pubblico quanto prima informazioni chiare, complete e tempestive che illustrino tali misure, in particolare il loro ambito di applicazione, la data di adozione e la durata. Tali informazioni dovrebbero essere fornite anche alla Commissione. Su tale base, la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni pertinenti su un apposito sito web disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

50) Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato interno di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato interno, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o servizi rilevanti per le crisi cui tali misure si applicano.

51) Al fine di garantire la proporzionalità di tali atti di esecuzione e di assicurare il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione delle misure di risposta alle emergenze nel mercato interno solo in seguito all'attivazione di una modalità di emergenza nel mercato interno da parte del Consiglio e solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un termine ragionevole («attivazione a due livelli»). La necessità di attivare misure di risposta alle emergenze nel mercato interno dovrebbe essere giustificata in ciascuno di tali atti di esecuzione e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi.

52) Onde consentire di valutare con precisione se l'introduzione di specifiche misure di risposta alle emergenze nel mercato interno permetterebbe di ridurre le carenze gravi o la minaccia imminente di carenze gravi di beni o servizi rilevanti per la crisi durante un'emergenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe poter richiedere informazioni agli operatori economici interessati delle catene di approvvigionamento di beni e servizi rilevanti per la crisi. Se del caso, tali richieste di informazioni dovrebbero riguardare: le capacità produttive e le scorte di beni rilevanti per la crisi negli impianti di produzione situati sia nell'Unione che in paesi al di fuori dell'Unione che tali operatori economici gestiscono, cui commissionano o da cui acquistano approvvigionamenti; il calendario o una stima della produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione situato nell'Unione e in paesi al di fuori dell'Unione che tali operatori economici gestiscono o con cui stipulano contratti; nonché informazioni dettagliate su eventuali perturbazioni o carenze nelle catene di approvvigionamento. Al fine di garantire il pieno coinvolgimento dello Stato membro in cui è situato l'impianto di produzione dell'operatore economico, la Commissione dovrebbe trasmettere senza ritardo una copia della richiesta di informazioni a tale Stato membro e, se l'autorità competente dello Stato membro lo richiede, la Commissione dovrebbe condividere con tale Stato membro le informazioni acquisite tramite mezzi sicuri.

53) Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato interno, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto o a nome degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni rilevanti per la crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non siano ancora a sua disposizione e non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria. Quando formula una richiesta di informazioni mediante un atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe garantire che il beneficio per l'interesse pubblico prevalga sugli eventuali disagi che gli operatori economici interessati possono riscontrare. La Commissione dovrebbe tenere conto dell'onere che tale richiesta di informazioni potrebbe rappresentare, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), e dovrebbe fissare di conseguenza i termini per la risposta. Qualora il trattamento di una richiesta di informazioni da parte di un operatore economico possa perturbare notevolmente le sue attività, a tale operatore economico dovrebbe essere consentito rifiutare di fornire le informazioni richieste. L'operatore economico dovrebbe essere tenuto a comunicare alla Commissione i motivi dell'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste. Tali motivi dovrebbero includere, in particolare, il rischio di responsabilità per violazione degli obblighi contrattuali di non divulgazione in virtù di contratti disciplinati dal diritto di un paese non appartenente all'Unione o il rischio di divulgazione di informazioni relative alla sicurezza nazionale nel caso di beni che potrebbero essere utilizzati nel contesto della sicurezza nazionale, comprese le riserve nazionali.

54) Il termine massimo entro il quale un operatore economico deve rispondere a una richiesta di informazioni dovrebbe essere di 20 giorni lavorativi. Il singolo termine specifico dovrebbe essere fissato caso per caso e, in determinate circostanze, potrebbe essere più breve. All'operatore economico dovrebbe essere consentito chiedere una proroga una tantum del termine che, previo accordo esplicito della Commissione, potrebbe prorogare il termine complessivo oltre 20 giorni lavorativi. E' opportuno prevedere che qualsiasi richiesta di proroga del termine da parte dell'operatore economico sia presentata alla Commissione secondo le modalità di comunicazione specificate nella singola decisione. Occorre altresì prevedere che, fino a quando la Commissione non abbia risposto alla richiesta di proroga, il termine iniziale sia considerato pienamente applicabile.

55) L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno dovrebbe, ove necessario, consentire altresì l'attivazione dell'applicazione di determinate procedure di risposta alle crisi che introducono adeguamenti delle norme che disciplinano la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato di merci oggetto di norme armonizzate dell'Unione nonché di talune norme che disciplinano le merci oggetto del quadro sulla sicurezza generale dei prodotti dell'Unione. Tali procedure di risposta alle crisi dovrebbero far sì che i prodotti considerati come beni rilevanti per la crisi possano essere immessi rapidamente sul mercato in una situazione di emergenza. Nel caso di prodotti armonizzati, gli organismi di valutazione della conformità dovrebbero attribuire la priorità alla valutazione della conformità dei beni rilevanti per la crisi rispetto a qualsiasi altra domanda in corso per altri prodotti. Laddove si registrino indebiti ritardi nelle procedure di valutazione della conformità di beni rilevanti per le crisi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere in grado di emettere autorizzazioni per tali beni che non sono stati sottoposti alle procedure di valutazione della conformità applicabili per essere immessi nel rispettivo mercato, purché rispettino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza. Tali autorizzazioni dovrebbero essere valide solo sul territorio dello Stato membro che le rilascia fino a quando la loro validità non sia estesa al territorio dell'Unione mediante un atto di esecuzione della Commissione. La validità di tali autorizzazioni che derogano alle procedure di valutazione della conformità dovrebbe essere limitata alla durata della modalità di emergenza nel mercato interno. Inoltre, al fine di agevolare l'aumento dell'offerta di beni rilevanti per la crisi armonizzati e non armonizzati, è opportuno introdurre determinate flessibilità in relazione, rispettivamente, ai meccanismi di presunzione di conformità e alla presunzione di conformità agli obblighi generali di sicurezza. Nel contesto di un'emergenza nel mercato interno, i fabbricanti di beni rilevanti per la crisi dovrebbero poter fare anche affidamento sulle norme nazionali e internazionali che forniscono un livello di protezione equivalente alle norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per quanto riguarda i soli beni rilevanti per la crisi armonizzati, laddove tali norme europee non esistano o garantirvi la conformità sia eccessivamente difficile a causa delle perturbazioni del mercato interno, è opportuno che la Commissione possa emanare specifiche comuni che forniscono una presunzione di conformità al fine di fornire soluzioni tecniche pronte all'uso ai fabbricanti.

56) L'introduzione di tali adeguamenti rilevanti per la crisi delle norme settoriali dell'Unione pertinenti richiede adeguamenti mirati dei 16 atti seguenti: direttive 2000/14/CE (22), 2006/42/CE (23), 2010/35/UE (24), 2014/29/UE (25), 2014/30/UE (26), 2014/33/UE (27)2014/34/UE (28)2014/35/UE (29)2014/53/UE (30), 2014/68/UE (31) del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamenti (UE) 2016/424 (32), (UE) 2016/425 (33), (UE) 2016/426 (34), (UE) n. 305/2011 (35), (UE) 2023/988 (36) e (UE) 2023/1230 (37) del Parlamento europeo e del Consiglio. Le modifiche che stabiliscono procedure di emergenza in ciascuno dei rispettivi atti dovrebbero diventare applicabili solo in caso di effettiva attivazione. L'attivazione delle procedure di emergenza a norma di ciascun atto dovrebbe essere subordinata all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma del presente regolamento e dovrebbe essere limitata a prodotti considerati come beni rilevanti per la crisi nonché alla durata della modalità di emergenza nel mercato interno.

57) Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato interno oppure in caso di gravi e persistenti carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni rilevanti per la crisi, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di beni rilevanti per la crisi, quali le ordini classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento.

58) Come strumento di ultima istanza per garantire il mantenimento di funzioni sociali o attività economiche vitali nel mercato interno qualora non sia possibile conseguire la produzione o la fornitura di determinati beni rilevanti per la crisi mediante altre misure, la Commissione dovrebbe poter formulare richieste di produzione o di fornitura di determinati beni rilevanti per la crisi agli operatori economici stabiliti nell'Unione. Nel formulare una richiesta, la Commissione dovrebbe tenere conto dei possibili effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno e del rischio di aggravare le distorsioni del mercato. Inoltre, la scelta dei destinatari e dei beneficiari delle richieste non dovrebbe essere discriminatoria.

59) L'ordine classificato come prioritario dovrebbe basarsi su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Tali richieste dovrebbero tenere conto degli interessi legittimi degli operatori economici, nonché dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. L'ordine classificato come prioritario dovrebbe specificare chiaramente che la scelta di accettare o rifiutare la richiesta spetta unicamente all'operatore economico. Qualora scelga di rifiutare l'ordine classificato come prioritario, l'operatore economico è altresì libero di decidere se presentare un rifiuto esplicito e una giustificazione quando informa la Commissione in merito al rifiuto.

60) Una volta accettata la richiesta, l'obbligo di eseguire l'ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione previsto dal diritto pubblico o privato. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuata a un prezzo equo e ragionevole. Dovrebbe essere possibile effettuare il calcolo di tale prezzo in base ai prezzi medi di mercato registrati negli ultimi anni, a condizione che eventuali aumenti o diminuzioni siano motivati, ad esempio dall'inflazione o dai costi dei fattori di produzione. Alla luce dell'importanza di garantire l'approvvigionamento di beni rilevanti per la crisi, indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o attività economiche vitali nel mercato interno, il rispetto dell'obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità verso terzi per i danni che possono derivare da una violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali si è resa necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità imposta. Agli operatori economici potenzialmente interessati da un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere consentito prevedere, nelle condizioni dei loro contratti commerciali, le possibili conseguenze di un ordine classificato come prioritario. Fatta salva l'applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non dovrebbe incidere sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE (38) del Consiglio.

61) Se l'operatore economico ha espressamente accettato un ordine classificato come prioritario e la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a seguito dell'accettazione, l'operatore economico dovrebbe rispettare tutte le condizioni previste da tale atto di esecuzione. Il mancato rispetto da parte dell'operatore economico delle condizioni stabilite nell'atto di esecuzione dovrebbe comportare la perdita del beneficio di esenzione dalla responsabilità contrattuale. Se la non conformità è intenzionale o imputabile a una negligenza grave, l'operatore economico può altresì essere soggetto a una sanzione pecuniaria, nel rispetto del principio di proporzionalità. Non dovrebbe essere possibile imporre sanzioni pecuniarie agli operatori economici che non hanno espressamente accettato un ordine classificato come prioritario.

62) Qualora sia informata da uno o più Stati membri di carenze o di un rischio di carenze di beni e servizi rilevanti per la crisi, la Commissione dovrebbe poter raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte a garantire il rapido aumento della disponibilità di beni e servizi rilevanti per la crisi. La Commissione dovrebbe tenere conto dell'impatto delle misure previste sugli operatori economici interessati. Tali raccomandazioni possono includere misure volte ad agevolare l'ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni rilevanti per la crisi o di nuove capacità relative alle attività di servizi rilevanti per le crisi, nonché ad accelerare le procedure pertinenti e applicabili in materia di approvazione, autorizzazione e registrazione.

63) Qualora sia informata da uno o più Stati membri di carenze di beni o servizi rilevanti per la crisi, la Commissione dovrebbe trasmettere tali informazioni a tutte le autorità competenti degli Stati membri e razionalizzare il coordinamento della risposta. Inoltre, per garantire la disponibilità di determinati beni o servizi rilevanti per le crisi durante un'emergenza nel mercato interno e onde porre fine all'emergenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe poter raccomandare agli Stati membri di distribuire tali beni o servizi, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità. La Commissione dovrebbe contribuire a coordinare tale distribuzione.

64) Oltre alla possibilità di appalto congiunto tra la Commissione e uno o più Stati membri, e come previsto dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) («regolamento finanziario»), uno o più Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione di avviare una procedura di appalto per loro conto o a loro nome per l'acquisto di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi rilevanti per la crisi, al fine di sfruttare il potere d'acquisto e la posizione negoziale della Commissione durante la modalità di vigilanza del mercato interno o la modalità di emergenza nel mercato interno. Tale appalto dovrebbe riguardare l'acquisizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, mediante un contratto, di lavori, forniture o servizi rilevanti per la crisi nonché l'acquisto o la locazione di terreni, edifici o altri beni immobili da operatori economici selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore al fine di rispondere alla crisi. La Commissione dovrebbe poter condurre la pertinente procedura di appalto per conto o a nome degli Stati membri sulla base di un accordo tra le parti, o agire in qualità di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, comprese le locazioni di terreni, fabbricati o altri beni immobili, per gli Stati membri partecipanti o le organizzazioni partner che ha selezionato.

65) Durante la crisi COVID-19 è emerso chiaramente che la Commissione dovrebbe essere in grado di acquistare beni e servizi rilevanti per la crisi congiuntamente agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e paesi al di fuori dell'Unione, come i microstati europei. Le procedure di appalto congiunto avviate per l'acquisto di beni e servizi rilevanti per la crisi o di beni e servizi di importanza critica non dovrebbero incidere negativamente sul funzionamento del mercato interno e non dovrebbero costituire una discriminazione o una restrizione degli scambi, né dovrebbero causare distorsioni della concorrenza o avere alcuna incidenza finanziaria diretta sul bilancio dei paesi che non partecipano alla procedura di appalto congiunto. E' inoltre essenziale garantire che gli Stati membri coordinino le loro azioni con il sostegno della Commissione e del comitato prima di avviare le procedure di appalto di beni e servizi rilevanti per la crisi. Durante la fase di pianificazione dell'emergenza gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema che consenta di individuare le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori soggetti alle direttive 2014/24/UE (40) e 2014/25/UE (41) del Parlamento europeo e del Consiglio che acquistano beni e servizi rilevanti per la crisi durante le emergenze. Gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sugli uffici centrali di collegamento per la raccolta e la trasmissione di informazioni sugli appalti in corso e previsti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori nel loro territorio ai fini del rispetto della clausola di coordinamento di cui al presente regolamento.

66) L'accordo che disciplina l'appalto della Commissione per conto o a nome di uno o più Stati membri partecipanti o l'appalto congiunto tra la Commissione e uno o più Stati membri dovrebbe prevedere, se del caso, una clausola di esclusiva in base alla quale gli Stati membri partecipanti si impegnano a non acquistare i beni rilevanti per la crisi o i servizi rilevanti per le crisi in questione attraverso altri canali e a non condurre trattative parallele. Qualora sia prevista tale clausola di esclusiva, essa dovrebbe prevedere che, qualora gli Stati membri abbiano esigenze supplementari in materia di appalti e tale appalto, secondo la valutazione della Commissione, non comprometta l'appalto congiunto o l'appalto in corso per conto o a nome degli Stati membri, gli Stati membri partecipanti possono avviare la propria procedura di appalto. Ai fini dell'appalto congiunto, agli Stati EFTA e i paesi candidati all'adesione all'Unione, nonché il Principato di Andorra, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano dovrebbero essere considerati Stati membri partecipanti qualora decidano di partecipare all'appalto congiunto. La clausola di esclusiva mira a garantire che l'appalto congiunto o l'appalto in corso per conto o a nome degli Stati membri non siano compromessi. Gli appalti «de minimis» non incidono su tali appalti e, pertanto, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori degli Stati membri dovrebbe essere consentito avviare una procedura di appalto al di sotto delle soglie di cui alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Inoltre, poiché l'appalto di un operatore economico che non partecipa alla gara in corso non pregiudica l'appalto in corso, la clausola di esclusiva di cui al presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tale tipologia di appalti. Qualora uno Stato membro decida di partecipare ad appalti congiunti o ad appalti per conto o a nome degli Stati membri per l'acquisto di beni e servizi rilevanti per la crisi, dovrebbe poter avvalersi degli uffici centrali di collegamento previsti dal presente regolamento per informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nel suo territorio in merito all'appalto in corso che attiva l'applicazione della clausola di esclusiva.

67) La trasparenza è un principio fondamentale per l'efficacia degli appalti pubblici, che migliora la concorrenza, aumenta l'efficienza e crea condizioni di parità. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato in merito alle procedure relative agli appalti congiunti a norma del presente regolamento e, su richiesta, dovrebbe avere accesso ai contratti conclusi a seguito di tali procedure, fatte salve l'adeguata protezione della segretezza e la protezione dei dati personali, della sicurezza nazionale degli Stati membri e delle informazioni sensibili sul piano commerciale, compresi i segreti aziendali.

68) Ai titolari delle informazioni devono essere fornite garanzie circa il fatto che le informazioni che essi hanno fornito in esito all'applicazione del presente regolamento sono trattate e utilizzate nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Le informazioni ricevute attraverso il monitoraggio, le richieste di informazioni e gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere pertanto utilizzate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione e dal loro personale, dalle autorità degli Stati membri e dal loro personale, o da qualsiasi persona, compresi i membri e gli osservatori del consiglio, solo ai fini per i quali sono state richieste.

69) Poiché il consiglio funge da organismo consultivo della Commissione, esso dovrebbe rispettare i principi e le norme della Commissione per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (42) e (UE, Euratom) 2015/444 (43) della Commissione. I membri del personale della Commissione e di altre istituzioni e altri organi dell'Unione che hanno accesso alle informazioni classificate e alle informazioni sensibili non classificate relative ai lavori del comitato dovrebbero essere vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

70) Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia i regolamenti (UE) 2016/679 (44) e (UE) 2018/1725 (45) del Parlamento europeo e del Consiglio.

71) E' necessario stabilire norme sugli strumenti digitali al fine di garantire la preparazione per la risposta a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente e di garantire il funzionamento ininterrotto del mercato interno, la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi e la disponibilità di beni e servizi rilevanti per la crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme per gli strumenti digitali che garantiscano la definizione delle priorità e l'accelerazione delle procedure di autorizzazione, registrazione o dichiarazione al fine di agevolare la libera circolazione delle persone e la trasmissione e lo scambio sicuri di informazioni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero riutilizzare o ampliare, per quanto possibile, i loro strumenti digitali esistenti. Qualora ciò non sia possibile, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero istituire, ove necessario e giustificato, nuovi strumenti digitali. La Commissione dovrebbe definire gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture mediante atti di esecuzione.

72) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le specifiche del quadro di pianificazione dell'emergenza in materia di preparazione alle crisi, cooperazione in materia di crisi, scambio di informazioni e comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno. E' inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di mitigazione, in particolare disposizioni amministrative, strumenti e modelli digitali, che agevolino la libera circolazione delle persone. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di una modalità di emergenza nel mercato interno, per consentire una risposta coordinata e rapida. E' inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione degli aspetti tecnici di specifici strumenti digitali a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (46).

73) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi all'impatto della crisi sul mercato interno.

74) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata degli operatori economici sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione collettiva e il diritto di promuovere azioni collettive tutelato dall'articolo 28 della Carta nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta.

75) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE.

76) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da incidere sul diritto alla tutela dell'ambiente, sul diritto di negoziazione collettiva e sul diritto di promuovere azioni collettive conformemente alla Carta, compresi il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di ricorrere ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero, e il diritto o la libertà di sciopero o di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

77) Altri atti giuridici dell'Unione, come quelli che prevedono l'obbligo per gli operatori economici di mettere i dati a disposizione degli enti pubblici, non incidono sul presente regolamento. Pertanto, qualora anche altri atti giuridici dell'Unione contengano disposizioni sulle richieste di informazioni da parte della Commissione aventi lo stesso scopo di quelle previste dal presente regolamento, dopo l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno da parte del Consiglio dovrebbero applicarsi solo le pertinenti disposizioni del presente regolamento relative alle richieste di informazioni.

78) L'Unione conferma il suo pieno impegno in favore della solidarietà internazionale e sostiene fermamente il principio secondo cui le misure ritenute necessarie adottate in virtù del presente regolamento, ivi comprese quelle necessarie a prevenire o alleviare carenze gravi, siano attuate in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

79) Il quadro dell'Unione dovrebbe comprendere elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di emergenza e vigilanza del mercato interno e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere.

80) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione periodica del funzionamento e dell'efficacia del presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, comprendente una valutazione del lavoro del comitato, test di resilienza, protocolli di formazione e di crisi, i criteri per l'attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno e della modalità di emergenza nel mercato interno e l'uso di strumenti digitali. Inoltre, le relazioni dovrebbero essere presentate entro quattro mesi dalla disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno, a seconda dei casi. Tali relazioni dovrebbero includere una valutazione delle misure attuate a norma del presente regolamento in relazione alla crisi che ha portato all'attivazione di tale modalità, in particolare dell'efficacia di tali misure. Tali relazioni potrebbero suggerire eventuali miglioramenti, se necessario, ed essere accompagnate, se del caso, da proposte legislative pertinenti.

81) Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (47) prevede un meccanismo per le discussioni bilaterali e la notifica degli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare la duplicazione delle norme in caso di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, è opportuno modificare di conseguenza tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 2679/98 non dovrebbe pregiudicare in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti a livello di Unione e negli Stati membri, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Esso non dovrebbe neppure pregiudicare il diritto di negoziare, concludere accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

82) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire un funzionamento armonioso e privo di perturbazioni del mercato interno predisponendo misure di emergenza e vigilanza in tutto il mercato interno e di risposta alle emergenze nello stesso al fine di agevolare il coordinamento delle misure di risposta in caso di crisi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 100 del 16.3.2023.

(2)

GU C 157 del 3.5.2023.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 settembre 2024.

(4)

Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022).

(6)

Regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 314 del 6.12.2022).

(7)

Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022).

(8)

Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (GU L 314 del 6.12.2022).

(9)

Decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 dell'1.7.2014).

(10)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018).

(11)

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).

(12)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002).

(13)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019).

(14)

Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015).

(15)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(16)

Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022).

(17)

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011).

(18)

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).

(19)

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005).

(20)

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006).

(21)

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015).

(22)

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000).

(23)

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006).

(24)

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010).

(25)

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014).

(26)

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014).

(27)

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014).

(28)

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014).

(29)

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014).

(30)

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014).

(31)

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014).

(32)

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016).

(33)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016).

(34)

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016).

(35)

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011).

(36)

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023).

(37)

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (GU L 165 del 29.6.2023).

(38)

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985).

(39)

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(40)

Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014).

(41)

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014).

(42)

Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015).

(43)

Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015).

(44)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016).

(45)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(46)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(47)

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Oggetto, obiettivi, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Oggetto e obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce un quadro di misure armonizzate atte ad anticipare l'impatto delle crisi sul mercato interno nonché a prepararsi e a rispondere a tale impatto in modo efficace.

2. Il quadro di cui al paragrafo 1 mira a:

a) salvaguardare e agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori;

b) garantire la disponibilità nel mercato interno di beni e servizi di importanza critica e di beni e servizi rilevanti per la crisi qualora gli Stati membri abbiano adottato, o è probabile che adottino, misure nazionali divergenti; e

c) impedire la creazione di ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

3. Il presente regolamento stabilisce, in particolare:

a) norme relative all'istituzione e al funzionamento di un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno che assista e fornisca consulenza alla Commissione per quanto riguarda l'anticipazione o la prevenzione dell'impatto di una crisi sul mercato interno oppure la risposta a tale impatto;

b) misure di emergenza in materia di anticipazione, pianificazione e resilienza;

c) misure, durante la modalità di vigilanza del mercato interno, per affrontare l'impatto di una minaccia di crisi che può portare a un'emergenza nel mercato interno;

d) misure, durante la modalità di emergenza nel mercato interno, per affrontare l'impatto di una crisi sul mercato interno, comprese misure che agevolano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, durante tale modalità;

e) norme in materia di appalti pubblici durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;

f) norme sulla fornitura di strumenti digitali e sulla cooperazione tra le autorità competenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle merci, ai servizi e alle persone, compresi i lavoratori, in seno al mercato interno.

2. Il presente regolamento non si applica a quanto segue:

a) medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2022/123;

c) altre contromisure mediche quali definite all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2022/2371 e incluse nell'elenco elaborato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2372;

d) semiconduttori quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

e) prodotti energetici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (3), elettricità ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di tale direttiva e gli altri prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima direttiva;

f) servizi finanziari, ad esempio nel settore bancario, del credito, dell'assicurazione e della riassicurazione, delle pensioni professionali o individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei pagamenti e dei servizi di consulenza nel settore degli investimenti, ivi compresi i servizi e le attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori;

g) prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o quali definiti dal diritto nazionale degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.

3. In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli articoli da 20 a 23 e l'articolo 44 del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui a tali lettere.

4. Il presente regolamento non pregiudica altri atti giuridici dell'Unione che stabiliscono norme specifiche in materia di risposta alle crisi o gestione delle crisi, quali:

a) la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) su un meccanismo unionale di protezione civile;

b) le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2015/479 relative al potere della Commissione di valutare se sia opportuno imporre restrizioni alle esportazioni di merci in linea con i diritti e gli obblighi internazionali dell'Unione;

c) i regolamenti (UE) 2022/2371 e (UE) 2022/2372 relativi al quadro di sicurezza sanitaria dell'UE;

d) la decisione 2014/415/UE che istituisce i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), compreso il ruolo di coordinamento politico degli IPCR, e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 che stabilisce le modalità di funzionamento di tali dispositivi.

5. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato.

6. Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

7. Il presente regolamento non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, il presente regolamento non pregiudica il diritto di sciopero o il diritto di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità del diritto e delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di promuovere azioni collettive in conformità al diritto e alle pratiche nazionali.

(1)

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001).

(2)

Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023).

(3)

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003).

(4)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).

(5)

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009).

(6)

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «crisi»: evento eccezionale, inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima, che ha o può avere un grave impatto negativo sul funzionamento del mercato interno, e che perturba la libera circolazione di merci, servizi e persone o perturba il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento;

2) «modalità di vigilanza del mercato interno»: quadro per affrontare la minaccia di una crisi che può portare a un'emergenza nel mercato interno entro i sei mesi successivi;

3) «modalità di emergenza nel mercato interno»: quadro per affrontare una crisi con un impatto negativo significativo sul mercato interno che perturba in modo grave la libera circolazione di merci, servizi e persone o, qualora tale grave perturbazione sia stata o possa essere oggetto di misure nazionali divergenti, il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento;

4) «settori di importanza critica»: settori aventi importanza sistemica e vitale per l'Unione e i suoi Stati membri perché sostengono la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione può avere un impatto negativo significativo sul funzionamento del mercato interno in caso di minaccia di una crisi;

5) «beni di importanza critica» o «servizi di importanza critica», denominati congiuntamente «beni e servizi di importanza critica»: beni o servizi insostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento in settori di importanza critica e che sono elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

6) «beni rilevanti per la crisi» o «servizi rilevanti per la crisi», denominati congiuntamente «beni e servizi rilevanti per la crisi»: beni o servizi insostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento e che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi, e che sono elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 18, paragrafo 4;

7) «incidenti significativi»: incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo il funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento;

8) «operatore economico interessato»: un operatore economico lungo la catena di approvvigionamento che ha la possibilità o la capacità di produrre o distribuire:

a) beni di importanza critica o servizi di importanza critica;

b) beni rilevanti per la crisi o servizi rilevanti per la crisi;

c) componenti dei beni di cui alle lettere a) e b);

9) «microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole imprese e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (1);

(1)

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).

CAPO II

Governance

Art. 4

Consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno

1. E' istituito un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno («consiglio»).

2. Il consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Inoltre, gli Stati membri possono nominare, se del caso, un rappresentante ad hoc settoriale, in funzione della natura della crisi.

3. Un rappresentante della Commissione presiede il consiglio e la Commissione assicura il segretariato del comitato.

4. Il presidente del comitato («presidente») invita un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente presso il consiglio.

5. Il presidente può invitare esperti in possesso di conoscenze specifiche a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del consiglio e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell'ordine del giorno della riunione. Tali esperti possono includere rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi e delle parti sociali.

6. Il presidente invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del consiglio.

7. Il presidente invita rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell'Unione alle pertinenti riunioni del consiglio conformemente ai pertinenti accordi bilaterali o internazionali.

8. Gli osservatori non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio. Se del caso, il presidente può invitare tali osservatori a fornire informazioni e approfondimenti.

9. Il consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d'intesa con quest'ultima, il consiglio adotta il suo regolamento interno.

10. Il consiglio può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui all'articolo 5. La Commissione tiene in massima considerazione, in modo trasparente, tali pareri, raccomandazioni o relazioni.

Art. 5

Compiti del consiglio

1. Ai fini della pianificazione di emergenza del mercato interno di cui agli articoli da 9 a 13, il consiglio fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:

a) proporre disposizioni, da introdurre nel quadro di pianificazione dell'emergenza di cui all'articolo 9, per la cooperazione amministrativa al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;

b) valutare gli incidenti che gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione conformemente all'articolo 13 e il loro impatto sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento;

c) raccogliere informazioni al fine di prevedere la possibilità che si verifichi una crisi, condurre analisi dei dati e fornire informazioni di mercato;

d) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le PMI, e dell'industria, nonché, se del caso, le parti sociali, al fine di raccogliere informazioni sul mercato conformemente all'articolo 43;

e) analizzare i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e dell'Unione;

f) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione che sono state adottate nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento; e

g) fornire consulenza in merito alle misure da scegliere per prevedere e prepararsi per una crisi, rafforzando nel contempo la resilienza del mercato interno, e fornire consulenza in merito all'attuazione delle misure scelte.

2. Ai fini della modalità di vigilanza del mercato interno di cui all'articolo 14, il consiglio assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti:

a) stabilire se i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno sono stati soddisfatti al fine di determinare se sussiste la minaccia di una crisi di cui all'articolo 3, punto 2), come pure la portata di tale minaccia;

b) coordinare e agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi pertinenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure con i paesi al di fuori dell'Unione, ove opportuno, prestando particolare attenzione ai paesi candidati all'adesione all'Unione e ai paesi in via di sviluppo, e con le organizzazioni internazionali; e

c) analizzare e discutere l'impatto della minaccia di una crisi sul mercato interno, tenendo debitamente conto della situazione nelle regioni frontaliere, al fine di trovare possibili soluzioni.

3. Ai fini della modalità di emergenza nel mercato interno di cui all'articolo 18, il consiglio assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti:

a) analizzare le informazioni di rilevanti per la crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione;

b) stabilire se i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno sono soddisfatti;

c) fornire consulenza sulle misure da scegliere per rispondere all'emergenza nel mercato interno a livello dell'Unione e fornire consulenza sull'attuazione delle misure scelte;

d) effettuare una revisione delle misure di crisi nazionali;

e) coordinare e agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure, se del caso, con paesi al di fuori dell'Unione, prestando particolare attenzione ai paesi candidati all'adesione all'Unione e ai paesi in via di sviluppo, e con le organizzazioni internazionali;

f) analizzare e discutere l'impatto della crisi sul mercato interno, tenendo debitamente conto della situazione nelle regioni frontaliere, al fine di trovare possibili soluzioni; e

g) definire, ove opportuno, un elenco delle categorie di persone coinvolte nella produzione o nella fornitura di beni e servizi rilevanti per la crisi per le quali è necessario istituire modelli e moduli comuni che gli Stati membri possano utilizzare su base volontaria.

4. La Commissione garantisce la partecipazione ai lavori del consiglio di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il consiglio attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione e con il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1252. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE e il quadro europeo per le materie prime critiche. Il consiglio garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM e la capacità di sostegno alla conoscenza e all'analisi integrate della situazione nell'ambito degli IPCR.

5. Il consiglio, in cooperazione con la Commissione, adotta una relazione annuale di attività e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 6

Dialogo in materia di emergenza e resilienza

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione e di garantire più trasparenza, responsabilità e coordinamento, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, in qualità di presidente del consiglio, a comparire dinanzi a tale commissione per fornire informazioni in merito a tutte le questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare dopo ciascuna riunione del consiglio e dopo ogni disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno.

2. Il Parlamento europeo è informato quanto prima degli atti di esecuzione del Consiglio proposti o adottati a norma del presente regolamento.

3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo in materia di emergenza e resilienza, comprese le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.

Art. 7

Piattaforma in materia di emergenza e resilienza

1. La Commissione istituisce una piattaforma per i portatori di interessi per agevolare il dialogo settoriale e i partenariati settoriali riunendo i principali portatori di interessi, in particolare i rappresentanti degli operatori economici, le parti sociali, i ricercatori e la società civile. In particolare, tale piattaforma fornisce ai portatori di interessi una funzionalità che consente loro di:

a) indicare le azioni volontarie necessarie per rispondere con successo a un'emergenza nel mercato interno;

b) fornire consulenza, pareri o relazioni scientifiche su questioni legate alla crisi;

c) contribuire allo scambio di informazioni e migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di merci, servizi e persone, e ad evitare misure nazionali divergenti che potrebbero creare restrizioni transfrontaliere.

2. Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione e il consiglio tengono conto dei risultati del dialogo e dei partenariati settoriali di cui al paragrafo 1, nonché di eventuali contributi pertinenti forniti dai portatori di interessi a norma di tale paragrafo.

Art. 8

Uffici di collegamento

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento.

2. L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro è responsabile del contatto, del coordinamento e dello scambio di informazioni con:

a) gli uffici centrali di collegamento di altri Stati membri e l'ufficio di collegamento a livello dell'Unione di cui al paragrafo 4;

b) le pertinenti autorità competenti di tale Stato membro, in particolare con i punti di contatto unici nazionali di cui all'articolo 24.

3. Per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro raccoglie i contributi delle pertinenti autorità competenti di tale Stato membro.

4. La Commissione designa un ufficio di collegamento a livello dell'Unione.

5. L'ufficio di collegamento a livello dell'Unione è incaricato di garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni pertinenti per le crisi, con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA DEL MERCATO INTERNO

Art. 9

Quadro di pianificazione dell'emergenza

1. Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di stabilire le disposizioni dettagliate per un quadro di pianificazione dell'emergenza riguardante la preparazione alle crisi, la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno. Tale atto di esecuzione stabilisce le modalità dettagliate per quanto riguarda:

a) la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e gli organismi a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;

b) lo scambio sicuro di informazioni; e c) un approccio coordinato alla comunicazione in merito alle crisi durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno nei confronti del pubblico con un ruolo di coordinamento per la Commissione;

2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

3. Per garantire una cooperazione tempestiva e uno scambio sicuro di informazioni tra la Commissione, gli organismi pertinenti a livello dell'Unione e gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano adottate disposizioni riguardanti:

a) un inventario delle autorità competenti degli Stati membri, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell'articolo 8 e dei punti di contatto unici di cui all'articolo 24, compresi i loro recapiti, i ruoli e le responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno di cui al presente regolamento, conformemente al diritto nazionale;

b) la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali crisi del mercato interno e rispondere a queste ultime;

c) la consultazione delle parti sociali in merito alle implicazioni, per la libera circolazione dei lavoratori, delle loro iniziative e azioni volte a mitigare una potenziale crisi e rispondere a essa;

d) la cooperazione a livello tecnico durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;

e) la comunicazione riguardante i rischi e le emergenze, con un ruolo di coordinamento per la Commissione, tenendo conto delle strutture esistenti.

4. Al fine di garantire il funzionamento del quadro istituito ai sensi del paragrafo 1, la Commissione può svolgere test di resilienza, simulazioni nonché revisioni durante e dopo il completamento delle azioni con gli Stati membri e proporre ove necessario agli organismi pertinenti a livello dell'Unione e agli Stati membri di aggiornare il quadro.

5. Al fine di promuovere e agevolare la libera circolazione di merci e servizi durante una modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione assiste gli Stati membri nel coordinare i loro sforzi per elaborare moduli digitali unici ai fini della dichiarazione, della registrazione o dell'autorizzazione delle attività svolte tra Stati membri.

Art. 10

Protocolli di crisi volontari

1. Il consiglio può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici per affrontare le crisi nell'ambito della modalità di emergenza nel mercato interno.

2. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di tali protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici. Gli operatori economici possono decidere, su base volontaria, se partecipare a protocolli di crisi volontari.

3. I protocolli di crisi volontari stabiliscono:

a) i parametri specifici della perturbazione che il protocollo di crisi volontario mira ad affrontare e gli obiettivi che persegue;

b) il ruolo di ciascun partecipante nell'ambito del protocollo di crisi volontario e le misure preparatorie che essi devono mettere in atto una volta attivata la modalità di emergenza nel mercato interno per attenuare la crisi e rispondervi;

c) una procedura chiara per determinare il momento dell'attivazione e il periodo durante il quale le misure devono essere adottate una volta attivato il protocollo di crisi;

d) le azioni volte a mitigare potenziali crisi e a rispondere a queste ultime nell'ambito della modalità di emergenza nel mercato interno, in misura strettamente limitata a quanto necessario per affrontarle;

4. La Commissione coinvolge, se del caso, le autorità degli Stati membri e gli organi e gli organismi dell'Unione nell'elaborazione dei protocolli di crisi volontari. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni pertinenti.

Art. 11

Formazione e simulazioni

1. La Commissione sviluppa e organizza regolarmente la formazione sulla preparazione alle crisi, sul coordinamento, sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi per il personale degli uffici centrali di collegamento. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri sulla base di potenziali scenari di emergenze nel mercato interno.

2. In particolare, la Commissione sviluppa e gestisce un programma di formazione basato sugli insegnamenti tratti dalle crisi precedenti, che includa aspetti dell'intero ciclo di gestione delle emergenze, al fine di fornire una risposta rapida alle crisi nell'ambito della modalità di vigilanza del mercato interno o di emergenza nel mercato interno. Tale programma può includere in particolare:

a) il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tutte le azioni pertinenti per facilitare la libera circolazione di merci, servizi e persone;

b) la promozione dell'attuazione delle migliori pratiche a livello dell'Unione e nazionale e, se del caso, delle migliori pratiche sviluppate da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali;

c) l'elaborazione di orientamenti sulla diffusione delle conoscenze e sull'attuazione delle diverse funzioni a livello nazionale e, ove del caso, regionale e locale;

d) l'incoraggiamento dell'uso di nuove tecnologie e strumenti digitali pertinenti per rispondere alle emergenze nel mercato interno.

3. La Commissione elabora e mette a disposizione programmi e materiali di formazione per i portatori di interessi, compresi gli operatori economici. Se del caso, la Commissione può invitare i portatori di interessi a partecipare alle formazioni e alle simulazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può fornire consulenza e sostegno per quanto riguarda le misure di preparazione delle crisi e risposta alle crisi, prestando particolare attenzione alle esigenze e agli interessi di tale Stato membro.

Art. 12

Test di resilienza

1. La Commissione, tenendo conto del parere del consiglio, effettua e coordina test di resilienza, comprese simulazioni volte a prevedere eventuali crisi nel mercato interno e a prepararvisi.

2. In particolare, la Commissione:

a) sviluppa scenari e parametri in un settore specifico che tengano conto dei particolari rischi associati a una crisi, al fine di valutare il potenziale impatto sulla libera circolazione di merci, servizi e persone in tale settore;

b) facilita e incoraggia lo sviluppo di strategie per la preparazione alle emergenze;

c) individua, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, misure di mitigazione del rischio una volta completati i test di resilienza.

3. Al fine di individuare il settore specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), la Commissione, in cooperazione con il comitato, si avvale di tutti gli strumenti esistenti a sua disposizione, compresi gli esercizi di mappatura.

4. La Commissione effettua test di resilienza a livello dell'Unione con cadenza regolare e almeno ogni due anni. A tale scopo, la Commissione invita il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri a partecipare alle simulazioni. La Commissione può anche invitare a partecipare, su base volontaria, altri attori pertinenti coinvolti nella prevenzione delle emergenze nel mercato interno, come pure nella preparazione e nella risposta alle stesse.

5. Su richiesta di due o più Stati membri, la Commissione può effettuare test di resilienza in specifiche zone geografiche o regioni frontaliere di tali Stati membri.

6. La Commissione comunica al comitato i risultati dei test di resilienza effettuati conformemente al presente articolo e pubblica una relazione in merito.

Art. 13

Segnalazioni ad hoc per un sistema di allerta precoce

1. L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica senza indebito ritardo alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente significativo.

2. Conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità competente degli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per trattare le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o degli Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati.

3. Per determinare se gli incidenti debbano essere oggetto di una segnalazione conformemente al paragrafo 1, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue:

a) la posizione di mercato o il numero di operatori economici interessati dall'incidente;

b) la durata o la durata prevista dell'incidente;

c) la zona geografica e la quota del mercato interno interessata dall'incidente e i suoi effetti transfrontalieri, come pure il suo impatto su zone geografiche particolarmente vulnerabili o esposte, come le regioni ultraperiferiche; e

d) l'impatto di tali incidenti su beni non diversificabili e insostituibili.

TITOLO III

VIGILANZA DEL MERCATO INTERNO

CAPO I

Modalità di vigilanza del mercato interno

Art. 14

Criteri per l'attivazione

1. Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, punto 2), la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di vigilanza del mercato interno. Il Consiglio può attivare la modalità di vigilanza del mercato interno mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata di tale attivazione è specificata nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue:

a) una valutazione del potenziale impatto della crisi sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nel mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento;

b) un elenco dei beni e dei servizi di importanza critica interessati; e

c) le misure di vigilanza da adottare, compresa una giustificazione che attesti la necessità di adottare tali misure e la loro proporzionalità.

2. Nel valutare se le condizioni di cui all'articolo 3, punto 2), sono soddisfatte per determinare la necessità di attivare la modalità di vigilanza del mercato interno, la Commissione e il Consiglio tengono conto come minimo dei criteri seguenti:

a) il tempo previsto prima che la minaccia di una crisi diventi emergenza nel mercato interno;

b) il numero o la posizione di mercato degli operatori economici che si prevede saranno colpiti dalla crisi;

c) l'entità prevista dell'impatto della crisi su beni e servizi di importanza critica; e

d) la zona geografica che si prevede sarà interessata dalla crisi, in particolare l'impatto sulle regioni frontaliere e ultraperiferiche.

Art. 15

Proroga e disattivazione

1. Qualora ritenga che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal consiglio, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di vigilanza del mercato interno. Fatti salvi eventuali cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera nel migliore dei modi per agire in tal senso entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di vigilanza del mercato interno. Sulla base della suddetta proposta, il Consiglio può prorogare la modalità di vigilanza del mercato interno per un periodo massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione del Consiglio.

2. Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, punto 2), in relazione a tutte le misure di vigilanza o alcune di esse oppure per tutti i beni e i servizi di importanza critica o alcuni di essi, la Commissione propone al Consiglio di disattivare completamente o parzialmente la modalità di vigilanza del mercato interno. Sulla base di tale proposta, il Consiglio può disattivare la modalità di vigilanza del mercato interno mediante un atto di esecuzione del Consiglio.

CAPO II

Misure di vigilanza

Art. 16

Monitoraggio

1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza del mercato interno conformemente all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica e la libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, coinvolte nella produzione e nella fornitura di tali beni e servizi.

2. La Commissione prevede mezzi elettronici sicuri e standardizzati per la raccolta delle informazioni ottenute mediante il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e il trattamento di tali informazioni in forma aggregata. Fatta salva la legislazione nazionale secondo cui, conformemente al diritto dell'Unione, tali informazioni, compresi i segreti commerciali, devono rimanere riservate, è assicurata la riservatezza con riferimento alle informazioni sensibili sul piano commerciale e alle informazioni riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o degli Stati membri.

3. Ove possibile, gli Stati membri istituiscono, aggiornano e mantengono un inventario degli operatori economici pertinenti stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica. Il contenuto di tale inventario rimane sempre riservato.

4. In base all'inventario istituito a norma del paragrafo 3, qualora non sia possibile ottenere le informazioni da altre fonti, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica che operano nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza critica individuati. L'operatore economico interessato fornisce le informazioni richieste su base volontaria conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono senza ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al comitato attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento.

5. Le autorità competenti degli Stati membri tengono in debita considerazione l'onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può derivare dalle richieste di informazioni e garantiscono che tale onere amministrativo sia mantenuto a un livello minimo e che venga rispettata la riservatezza delle informazioni.

6. In base alle informazioni raccolte attraverso le attività di monitoraggio svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione presenta al consiglio una relazione sui risultati aggregati.

7. La Commissione può chiedere al consiglio di discutere i risultati aggregati e le prospettive di sviluppo sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 4 in merito al loro monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica e, in tal caso, garantisce la riservatezza e rispetta la sensibilità commerciale delle informazioni in questione.

8. La Commissione può inoltre condividere con gli Stati membri le informazioni pertinenti ottenute mediante altri mezzi o sistemi di monitoraggio.

TITOLO IV

EMERGENZA NEL MERCATO INTERNO

CAPO I

Modalità di emergenza nel mercato interno

Art. 17

Criteri per l'attivazione

1. Nel valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, punto 3), al fine di determinare la necessità di attivare la modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione e il Consiglio, sulla base di prove concrete e affidabili, valutano se la crisi crea uno o più ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi o persone, con un impatto su almeno un settore caratterizzato da funzioni sociali o attività economiche vitali nel mercato interno.

Qualora la crisi determini una perturbazione del funzionamento delle catene di approvvigionamento, oltre ai criteri di cui al primo comma, la Commissione e il Consiglio valutano se i beni o i servizi possano essere diversificati o sostituiti o se i lavoratori interessati possano essere sostituiti.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio tengono conto, in particolare, degli indicatori seguenti:

a) il numero di incidenti significativi notificati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

b) il fatto che la crisi abbia innescato l'attivazione di una delle seguenti misure:

i) un pertinente meccanismo di risposta alle crisi del Consiglio, compresi gli IPCR;

ii) l'UCPM; o

iii) uno qualsiasi dei meccanismi creati nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, compreso il quadro di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2022/2372;

c) una stima del numero o della posizione di mercato degli operatori economici e della domanda di mercato ad essi rivolta nonché del numero di utenti che fanno affidamento sul settore o sui settori del mercato interno colpiti dalla perturbazione ai fini della fornitura dei beni o dei servizi in questione;

d) una stima dei tipi di beni e servizi o del numero di persone, compresi i lavoratori, colpiti dalla crisi;

e) l'impatto o il potenziale impatto della crisi in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali vitali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

f) il fatto che gli operatori economici interessati dalla crisi non siano stati in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un lasso di tempo ragionevole a particolari aspetti della crisi;

g) le zone geografiche, comprese le regioni frontaliere e ultraperiferiche, che sono e potrebbero essere interessate dalla crisi, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato interno;

h) l'importanza degli operatori economici interessati nel mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento dei beni o dei servizi, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tali beni o servizi; e

i) l'assenza o la carenza di beni o servizi sostitutivi.

Art. 18

Attivazione

1. La modalità di emergenza nel mercato interno è attivata solo se sussistono i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

2. La modalità di emergenza nel mercato interno può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno in relazione ai medesimi servizi o beni.

L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno per determinati servizi e beni non impedisce l'attivazione o il proseguimento dell'applicazione della modalità di vigilanza né l'attuazione delle misure di cui all'articolo 16 in relazione ai medesimi servizi e beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza del mercato interno, la modalità di emergenza nel mercato interno può sostituirla parzialmente o completamente.

3. Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato interno, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato interno e, se del caso, adotta un elenco di beni e servizi rilevanti per la crisi.

4. Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato interno e, se del caso, approvare un elenco di beni o servizi rilevanti per la crisi, o entrambi, mediante un atto di esecuzione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi. L'elenco dei beni e servizi rilevanti per la crisi può essere modificato mediante un atto di esecuzione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.

Art. 19

Proroga e disattivazione

1. Qualora ritenga che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal comitato, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato interno. Fatti salvi eventuali cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera nel migliore dei modi per agire in tal senso entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno. Sulla base della suddetta proposta, il Consiglio può prorogare la modalità di emergenza nel mercato interno per un periodo massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione del Consiglio.

2. Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare la modalità di emergenza nel mercato interno, il consiglio può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che non sussista più un'emergenza nel mercato interno, la Commissione propone senza ritardo al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.

3. Le misure adottate conformemente agli articoli da 27 a 35 cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.

CAPO II

Libera circolazione durante le emergenze nel mercato interno

Sezione I

Misure per agevolare la libera circolazione

Art. 20

Restrizioni alla libera circolazione durante la modalità di emergenza nel mercato interno

1. Fatto salvo l'articolo 21, nell'adottare e applicare misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato interno, gli Stati membri garantiscono che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione, anche sotto il profilo della non discriminazione, della giustificazione e della proporzionalità.

2. Gli Stati membri provvedono, in particolare, affinché le misure di cui al paragrafo 1 siano revocate non appena cessino di essere giustificate o proporzionate.

3. Gli Stati membri garantiscono inoltre che qualsiasi obbligo imposto ai cittadini o agli operatori economici non crei oneri amministrativi indebiti o inutili.

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i cittadini e i portatori di interessi interessati siano informati in modo chiaro e privo di ambiguità delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con i portatori di interessi, che comprende la comunicazione con le parti sociali e i partner internazionali.

Art. 21

Restrizioni dei diritti di libera circolazione vietate durante un'emergenza nel mercato interno

Durante una modalità di emergenza nel mercato interno e nel rispondere a un'emergenza nel mercato interno, gli Stati membri si astengono dall'introdurre:

a) misure che non siano limitate nel tempo;

b) divieti di esportazione all'interno dell'Unione o altre misure di effetto equivalente su beni o servizi rilevanti per le crisi o divieti di transito di beni rilevanti per la crisi o misure di effetto equivalente;

c) misure che limitino l'esportazione all'interno dell'Unione di merci o misure di effetto equivalente o misure che limitino la prestazione o la ricezione transfrontaliere di servizi, qualora tali restrizioni provochino:

i) perturbazioni delle catene di approvvigionamento di beni e servizi rilevanti per la crisi; o

ii) carenze o l'aggravarsi delle carenze di tali beni e servizi nel mercato interno;

d) misure che creino discriminazioni tra i beneficiari del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione basate sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della loro sede legale, della loro amministrazione centrale o della loro sede principale di attività;

e) misure che neghino ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione: il diritto di entrare nel territorio del loro Stato membro di cittadinanza o di residenza; il diritto di uscire dal territorio di uno Stato membro per recarsi nel proprio Stato membro di cittadinanza o di residenza; o il diritto di transito attraverso uno Stato membro per raggiungere il proprio Stato membro di cittadinanza o di residenza;

f) misure che vietino i viaggi di lavoro connessi ad attività di ricerca e sviluppo, alla produzione, all'immissione sul mercato o alle relative ispezioni e attività di manutenzione di beni rilevanti per la crisi;

g) misure che vietino i viaggi tra Stati membri per motivi familiari imperativi, se tali viaggi sono consentiti all'interno dello Stato membro che introduce tale misura;

h) misure che impongano restrizioni di viaggio ai prestatori di servizi, ai rappresentanti delle imprese e ai lavoratori in modo tale da impedire loro di viaggiare da uno Stato membro all'altro per accedere al proprio luogo di attività o di lavoro, quando non esistono restrizioni di viaggio analoghe all'interno dello Stato membro che introduce tale misura;

i) misure che impongano restrizioni in modo tale da impedire:

i) i viaggi dei prestatori di servizi rilevanti per le crisi, dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori coinvolti nella produzione di beni rilevanti per la crisi o nella prestazione di servizi rilevanti per le crisi o degli operatori della protezione civile; o

ii) il trasporto delle attrezzature delle persone di cui al punto i) verso il loro luogo di attività.

Art. 22

Misure di mitigazione per la libera circolazione delle persone

1. Durante la modalità di emergenza nel mercato interno e al fine di agevolare la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 21, lettere da f) a i), la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare disposizioni amministrative o fornire agli Stati membri strumenti digitali per facilitare l'identificazione delle categorie di persone e la verifica dei fatti menzionati in tali disposizioni da parte degli Stati membri in cooperazione con gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. Durante la modalità di emergenza nel mercato interno, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che una persona o un operatore economico soddisfa i requisiti generali stabiliti nelle misure di emergenza nazionali e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione di tali persone o operatori economici e delle loro attrezzature, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli che gli Stati membri possono utilizzare su base volontaria.

3. Fatti salvi il pertinente diritto dell'Unione e il diritto e le procedure nazionali applicabili, gli Stati membri danno priorità alle procedure di dichiarazione, registrazione o autorizzazione per quanto riguarda i prestatori di servizi rilevanti per le crisi.

4. La Commissione individua le categorie di persone coinvolte nella produzione o nella fornitura di beni e servizi rilevanti per la crisi per le quali è necessario agevolare la libera circolazione istituendo modelli, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del comitato, che gli Stati membri possano utilizzare su base volontaria.

5. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi all'impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

6. La Commissione mette a disposizione del pubblico, su un sito web dedicato, le informazioni sulle misure di mitigazione adottate a norma del presente articolo.

Sezione II

Trasparenza e assistenza amministrativa

Art. 23

Trasparenza

1. In caso di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite l'ufficio di collegamento a livello dell'Unione, il testo di tutte le misure di emergenza adottate in risposta alla crisi, senza ritardo e dopo la loro adozione. Tale obbligo si applica solo se tali misure introducono restrizioni all'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone tra Stati membri e non sono già soggette a un obbligo di informazione o di notifica previsto da altre normative dell'Unione. Tale comunicazione comprende:

a) i motivi di tali misure, compresi i motivi che dimostrano che le misure sono giustificate e proporzionate, nonché qualsiasi dato scientifico o di altro tipo a sostegno della loro adozione;

b) l'ambito di applicazione di tali misure;

c) la data di adozione e la data di applicazione e la durata di tali misure.

2. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite l'ufficio di collegamento a livello dell'Unione, il progetto di testo delle misure di cui al paragrafo 1 prima della loro adozione, unitamente alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c).

3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di adottare le misure in questione.

4. Gli Stati membri forniscono nel più breve tempo possibile al pubblico e, contestualmente, alla Commissione informazioni chiare, complete e tempestive che spieghino le misure di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione coordina lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, pubblica su un sito web dedicato, disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, le informazioni pertinenti su eventuali restrizioni all'esercizio del diritto alla libera circolazione, comprese informazioni sull'ambito di applicazione e sulla durata delle misure nazionali in questione e, ove possibile, informazioni in tempo reale. Il sito web dedicato può comprendere una mappa interattiva con informazioni in tempo reale su tali misure.

6. La Commissione mette a disposizione del comitato le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1, 2 e 4.

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono trasmesse tramite uno strumento sicuro messo a disposizione dalla Commissione.

Art. 24

Punti di contatto unici negli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro gestisce un punto di contatto unico nazionale che fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori, nonché ai loro rappresentanti:

a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori introdotte durante una modalità di emergenza nel mercato interno;

b) assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi a livello nazionale introdotte a causa dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite il pertinente punto di contatto unico, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Tali informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate.

3. Gli Stati membri rendono inoltre accessibili le informazioni di cui al paragrafo 1 in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri e si adoperano al meglio delle loro capacità per fornire tali informazioni in altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, prestando particolare attenzione alla situazione e alle esigenze delle regioni frontaliere.

Art. 25

Punto di contatto unico a livello dell'Unione

1. La Commissione istituisce e gestisce un punto di contatto unico a livello dell'Unione.

2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione:

a) fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione che sono pertinenti o incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, durante la modalità di emergenza nel mercato interno;

b) fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi introdotte a livello dell'Unione a causa dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno;

c) compila e pubblica un elenco di tutte le misure di crisi nazionali e i punti di contatto nazionali.

3. Al punto di contatto unico a livello di Unione sono assegnate risorse umane e finanziarie sufficienti.

CAPO III

Misure di risposta alle emergenze nel mercato interno

Sezione I

Richieste di informazioni, procedure di emergenza a norma della normativa dell'Unione sui prodotti e ordini classificati come prioritari

Art. 26

Requisito dell'attivazione a due livelli

1. Le misure di cui alla presente sezione sono adottate dalla Commissione solo dopo l'attivazione di una modalità di emergenza nel mercato interno e dopo che il Consiglio ha stilato un elenco a norma dell'articolo 18, paragrafo 4.

2. Un atto di esecuzione che introduce una misura di cui alla presente sezione identifica in modo chiaro e specifico i beni rilevanti per la crisi o i servizi rilevanti per le crisi a cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza nel mercato interno.

Art. 27

Richieste di informazioni agli operatori economici

1. La Commissione può invitare i pertinenti operatori economici delle catene di approvvigionamento di beni rilevanti per la crisi o servizi rilevanti per le crisi a fornirle, su base volontaria entro un termine stabilito, informazioni specifiche nelle circostanze seguenti:

a) vi sono gravi carenze di beni rilevanti per la crisi o servizi di rilevanti per la crisi o una minaccia imminente di tali carenze;

b) le informazioni richieste sono strettamente necessarie per valutare se una o più delle misure di cui all'articolo 28 o agli articoli da 34 a 39 siano in grado di ridurre tali carenze o la minaccia imminente di tali carenze;

c) le informazioni fornite attraverso il comitato o ottenute con altri mezzi dagli Stati membri nella fase di pianificazione dell'emergenza o nella modalità di vigilanza del mercato interno non sono sufficienti; e

d) la Commissione non è in grado di ottenere tali informazioni da altre fonti.

La Commissione, previa consultazione del comitato, valuta il sussistere delle condizioni di cui al primo comma.

2. La Commissione può presentare una richiesta di informazioni mediante un atto di esecuzione nel caso in cui:

a) nessuna informazione sia fornita alla Commissione su base volontaria entro il termine stabilito a norma del paragrafo 1; o

b) le informazioni ricevute dalla Commissione attraverso la comunicazione di informazioni su base volontaria a norma del paragrafo 1 o da qualsiasi altra fonte disponibile durante la fase di pianificazione dell'emergenza o la modalità di vigilanza del mercato interno sono ancora insufficienti per valutare se l'attuazione delle misure di cui all'articolo 28 o agli articoli da 34 a 39 ridurrebbe le gravi carenze di beni o servizi rilevanti per la crisi o la minaccia imminente di tali carenze e se tali misure debbano essere adottate.

3. Prima di adottare un atto di esecuzione a norma del paragrafo 2 e tenendo conto del parere del comitato, la Commissione:

a) valuta la necessità e la proporzionalità di tale richiesta di informazioni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b); e

b) tiene debitamente conto dell'onere amministrativo che tale richiesta potrebbe comportare per gli operatori economici interessati, in particolare per le PMI, e stabilisce di conseguenza i termini per la presentazione delle informazioni.

4. Le informazioni richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 sono limitate a informazioni mirate riguardanti:

a) le capacità produttive e le eventuali scorte esistenti di beni rilevanti per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione o in paesi al di fuori dell'Unione che l'operatore economico in questione gestisce, oppure cui commissiona o da cui acquista approvvigionamenti, nel pieno rispetto dei segreti commerciali e d'impresa;

b) se disponibile, il calendario della produzione prevista di beni rilevanti per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione e in paesi al di fuori dell'Unione che l'operatore economico in questione gestisce o con cui stipula contratti, per i tre mesi successivi al ricevimento della richiesta di informazioni;

c) eventuali perturbazioni o carenze pertinenti a livello delle catene di approvvigionamento di beni rilevanti per la crisi o servizi rilevanti per le crisi.

5. L'atto di esecuzione che prevede una richiesta di informazioni agli operatori economici da parte della Commissione a norma del paragrafo 2:

a) specifica i beni e i servizi rilevanti per le crisi pertinenti per la richiesta di informazioni;

b) specifica gli operatori economici in questione che operano lungo le catene di approvvigionamento di beni o servizi rilevanti per la crisi e che sono interessati dalla richiesta di informazioni;

c) specifica le informazioni richieste, anche fornendo, se necessario, un modello contenente domande che potrebbero essere poste ai singoli operatori economici interessati;

d) dimostra il sussistere della necessità eccezionale di cui al paragrafo 1, lettera b), in ragione della quale sono richieste le informazioni e include la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera a);

e) spiega la finalità della richiesta, l'utilizzo previsto delle informazioni richieste e la durata di tale utilizzo; e

f) specifica il termine entro il quale l'operatore economico può chiedere alla Commissione di modificare la richiesta.

La richiesta di informazioni prevista dall'atto di esecuzione di cui al primo comma è espressa in un linguaggio chiaro, conciso e comprensibile e tiene conto della protezione dei segreti commerciali e degli sforzi richiesti all'operatore economico per rendere disponibili le informazioni su base volontaria, in particolare se si tratta di una PMI.

6. In seguito alla richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione agli operatori economici mediante un atto di esecuzione a norma del paragrafo 2, la Commissione trasmette una decisione individuale a ciascuno degli operatori economici interessati appartenenti alla categoria specificata in tale atto di esecuzione, chiedendo loro di fornire le informazioni specificate in tale atto di esecuzione o di spiegare perché non possono fornire tali informazioni. La Commissione si basa, ove possibile, sugli inventari pertinenti e disponibili degli operatori economici pertinenti, compilati dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 3. La Commissione può inoltre ottenere, se del caso, le informazioni necessarie sugli operatori economici interessati dagli Stati membri.

7. Le decisioni della Commissione contenenti richieste di informazioni individuali adottate a norma del paragrafo 6 sono debitamente giustificate e proporzionate in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, e sono necessarie per la gestione dell'emergenza.

Tali decisioni contengono tutti gli elementi seguenti:

a) un riferimento all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 su cui sono basate;

b) una descrizione delle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o della minaccia imminente di tali carenze da cui hanno avuto origine;

c) garanzie per la protezione dei dati personali conformemente all'articolo 42, per la non divulgazione di informazioni commerciali sensibili e per la non divulgazione dei segreti commerciali e la protezione della proprietà intellettuale contenute nella risposta a norma dell'articolo 43;

d) informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in linea con il pertinente diritto dell'Unione;

e) un termine ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi entro il quale le informazioni o la motivazione del rifiuto di fornire tali informazioni devono essere fornite.

Nel fissare il termine di cui al secondo comma, lettera e), la Commissione tiene conto, in particolare, delle dimensioni dell'operatore economico interessato in termini di dipendenti e degli sforzi necessari per raccogliere e mettere a disposizione le informazioni.

Ove richiesto dalla gravità della situazione, l'operatore economico può chiedere una proroga una tantum del termine fino a due giorni prima della scadenza. La Commissione risponde entro un giorno lavorativo a tale richiesta di proroga del termine.

8. Qualora il trattamento di una richiesta di informazioni da parte di un operatore economico rischi di perturbare in modo significativo le sue attività, tale operatore economico può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste e comunica alla Commissione i motivi di tale rifiuto. La Commissione non divulga il rifiuto di fornire le informazioni richieste né i motivi di tale rifiuto.

9. La Commissione trasmette senza ritardo copia di qualunque richiesta di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l'operatore economico. Se l'autorità competente lo richiede, la Commissione trasmette le informazioni acquisite dall'operatore economico in questione conformemente al diritto dell'Unione.

10. Dopo aver ricevuto informazioni a seguito di una richiesta di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione:

a) utilizza le informazioni solo in modo compatibile con lo scopo per il quale sono state richieste;

b) garantisce, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, l'attuazione di misure tecniche e organizzative che tutelino la riservatezza e l'integrità delle informazioni richieste, in particolare dei dati personali, e che salvaguardino i diritti e le libertà degli interessati;

c) cancella le informazioni non appena non sono più necessarie per lo scopo dichiarato e comunica, senza indebito ritardo, all'operatore economico e all'autorità competente dello Stato membro interessato che le informazioni sono state cancellate, a meno che non sia necessario archiviarle a fini di trasparenza conformemente al diritto nazionale.

11. Ogni operatore economico pertinente o chiunque debitamente autorizzato a rappresentare tale operatore economico fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni.

12. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi all'impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

13. Le richieste di informazioni emesse a norma del presente articolo non riguardano informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale degli Stati membri.

Art. 28

Attivazione delle procedure di emergenza previste dalla pertinente normativa dell'Unione sui prodotti

1. Quando la modalità di emergenza nel mercato interno è stata attivata mediante un atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 18 del presente regolamento e vi è una carenza di taluni beni rilevanti per la crisi, la Commissione può attivare, mediante atti di esecuzione, le procedure di emergenza incluse negli atti giuridici dell'Unione modificati dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dalla direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in relazione a tali beni rilevanti per la crisi. Tali atti di esecuzione indicano quali sono i beni rilevanti per la crisi e le procedure di emergenza soggetti all'attivazione, forniscono le ragioni di tale attivazione e della sua proporzionalità e indicando la durata di tale attivazione.

2. L'attivazione delle procedure di emergenza di cui al paragrafo 1 si applica solo per la durata della modalità di emergenza nel mercato interno.

3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi all'impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

(1)

Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno (GU L, 2024/2748, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj).

(2)

Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno (GU L, 2024/2749, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2749/oj).

Art. 29

Ordini classificati come prioritari

1. In situazioni eccezionali, previa consultazione degli Stati membri in cui sono stabiliti gli operatori economici e tenendo nella massima considerazione la loro opinione, la Commissione può chiedere a uno o più operatori economici stabiliti nell'Unione di accettare ordini di produzione o fornitura di beni rilevanti per la crisi e di attribuirvi la priorità («ordini classificati come prioritari») se:

a) vi è una grave e persistente carenza dei beni rilevanti per la crisi oggetto dell"rodine; e

b) la produzione o l'approvvigionamento di tali beni non è realizzabile mediante altre misure previste dal presente regolamento, comprese quelle di cui all'articolo 35 o al titolo V.

2. La Commissione dimostra che la scelta dei destinatari e dei beneficiari degli ordini classificati come prioritari di cui al presente articolo non è discriminatoria e rispetta le norme dell'Unione in materia di concorrenza.

3. La Commissione fonda gli ordini classificati come prioritari di cui al presente articolo su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, dimostrando che tale attribuzione di priorità è indispensabile per garantire il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato interno, nonché tenendo conto degli interessi legittimi dell'operatore economico e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione della catena di approvvigionamento. La Commissione indica esplicitamente nell'ordine classificato come prioritario che l'operatore economico rimane libero di respingerla.

4. Se l'operatore economico destinatario dell'ordine classificato come prioritario di cui al paragrafo 1 ha espressamente accettato tale ordine, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce:

a) la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario che l'operatore economico deve rispettare;

b) i beni oggetto dell'ordine classificato come prioritario e la quantità in cui devono essere forniti;

c) i termini entro i quali l'ordine classificato come prioritario deve essere espletato;

d) i beneficiari dell'ordine classificato come prioritario; e

e) la rinuncia alla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 6.

5. Gli ordini classificati come prioritari effettuati a norma del paragrafo 4 presentano un prezzo equo e ragionevole, che tenga adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nel soddisfare detto ordine rispetto agli obblighi di prestazione esistenti. Tali ordini classificati come prioritari prevalgono su qualsiasi obbligo di prestazione privato o pubblico pregresso relativo ai beni oggetto dell'ordine classificato come prioritario previsto dal diritto privato o pubblico.

6. L'operatore economico oggetto di un ordine classificato come prioritario a norma del paragrafo 4 non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, a condizione che:

a) la violazione degli obblighi contrattuali sia necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta;

b) l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 sia stato rispettato; e

c) l'ordine classificato come prioritario non sia stata accettata al solo scopo di evitare indebitamente un obbligo contrattuale pregresso.

7. Gli ordini classificati come prioritari non comprendono beni la cui produzione o fornitura sarebbe in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza o difesa nazionale degli Stati membri.

8. La Commissione adotta l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 conformemente al diritto dell'Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale.

9. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

10. Se un operatore economico, dopo aver espressamente accettato un ordine classificato come prioritario, non ottempera a tale richiesta, intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può, mediante decisione, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare un'ammenda all'operatore economico interessato. Detta ammenda non supera i 100 000 EUR. Le ammende inflitte alle PMI non superano i 25 000 EUR.

Art. 30

Irrogazione di ammende agli operatori economici per inosservanza di un ordine classificato come prioritario espressamente accettata

1. Nel fissare l'importo dell'ammenda di cui all'articolo 29, paragrafo 10, la Commissione tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata dell'inosservanza della richiesta accettata classificata come prioritaria, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi avverso le decisioni con le quali la Commissione ha fissato un'ammenda a norma dell'articolo 29, paragrafo 10. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda inflitta.

Art. 31

Termine di prescrizione per l'irrogazione delle ammende

1. Il potere conferito alla Commissione di irrogare ammende a norma dell'articolo 29, paragrafo 10, è soggetto a un termine di prescrizione di due anni:

2. Il termine decorre dal giorno in cui la Commissione viene a conoscenza dell'inosservanza della richiesta accettata espressamente e classificata come prioritaria. Tuttavia, in caso di inosservanza continuata o ripetuta, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'inosservanza.

3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto dell'ordine classificato come prioritario interrompe il termine di prescrizione.

4. L'interruzione del termine di prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato all'inosservanza.

5. Dopo ogni interruzione inizia nuovamente il termine di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione scade, al più tardi, il giorno in cui è trascorso un periodo pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia inflitto un'ammenda. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 32

Termine di prescrizione per l'esecuzione forzata del pagamento delle ammende

1. Il potere conferito alla Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 10, è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione forzata del pagamento delle ammende è interrotto:

a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;

b) a seguito di ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda.

4. Dopo ogni interruzione inizia nuovamente a decorrere il termine di prescrizione.

5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione forzata del pagamento delle ammende è sospeso:

a) durante il periodo concesso per il pagamento;

b) finché l'esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 33

Diritto di essere ascoltati per l'irrogazione di ammende

1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 29, paragrafo 10, la Commissione dà all'operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato in merito:

a) alle conclusioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;

b) alle misure che la Commissione potrebbe adottare in considerazione delle conclusioni preliminari di cui alla lettera a).

2. Gli operatori economici interessati possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione a norma del paragrafo 1, lettera a), entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni.

3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi.

4. I diritti di difesa dell'operatore economico interessato sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico interessato ha il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare un'inosservanza.

Sezione II

Altre misure per garantire la disponibilità di beni e servizi rilevanti per la crisi

Art. 34

Solidarietà e distribuzione coordinata di beni e servizi rilevanti per la crisi

1. In caso di carenza di beni e servizi rilevanti per la crisi in uno o più Stati membri, gli Stati membri interessati possono informarne la Commissione e indicare le quantità necessarie e qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione trasmette le informazioni alle autorità competenti e ottimizza il coordinamento delle risposte degli Stati membri.

2. Nel caso in cui la Commissione, in conformità al paragrafo 1, è informata del fatto che in uno Stato membro i beni o servizi rilevanti per la crisi sono insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato interno, la Commissione, tenendo conto del parere fornito dal consiglio e delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, può raccomandare agli altri Stati membri di distribuire tali beni o servizi in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di prevenire ulteriori perturbazioni del mercato interno, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, stabilendo l'uso più efficiente di tali beni o servizi nell'ottica di porre fine all'emergenza nel mercato interno.

Art. 35

Misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni o servizi rilevanti per la crisi

1. Se a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, la Commissione è informata del rischio che in uno Stato membro beni o servizi rilevanti per le crisi siano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato interno, può, tenendo conto del parere del consiglio, raccomandare agli Stati membri di adottare misure specifiche. Tali misure garantiscono quanto prima una riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e l'uso delle scorte esistenti per aumentare la disponibilità e l'approvvigionamento di tali beni o servizi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono in particolare essere volte a:

a) agevolare l'ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni rilevanti per la crisi;

b) agevolare l'ampliamento delle capacità esistenti o la creazione di nuove capacità relative alle attività di servizi;

c) accelerare le pertinenti procedure di approvazione e autorizzazione, comprese le autorizzazioni ambientali, che riguardano o influenzano la produzione e la distribuzione dei beni rilevanti per la crisi;

d) accelerare le procedure per l'autorizzazione e la registrazione dei servizi rilevanti per le crisi;

e) accelerare le pertinenti procedure di approvazione dei prodotti in vista dell'immissione sul mercato di beni rilevanti per la crisi che non sono soggetti ad alcuna normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

TITOLO V

APPALTI PUBBLICI

CAPO I

Appalti pubblici da parte della Commissione per conto o a nome degli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato interno o di emergenza nel mercato interno

Art. 36

Richiesta degli Stati membri alla Commissione di acquistare beni e servizi per loro conto o a loro nome

1. Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto o a nome degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione («Stati membri partecipanti») per l'acquisizione di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi rilevanti per la crisi.

2. La Commissione, senza ritardo e in consultazione con il comitato, valuta la necessità e la proporzionalità della richiesta di cui al paragrafo 1. Se non intende soddisfare tale richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il comitato, motivando il suo rifiuto.

3. Se accetta di acquistare per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, la Commissione:

a) informa tutti gli Stati membri e il comitato della sua intenzione di condurre la procedura di appalto e invita gli Stati membri interessati a partecipare;

b) elabora una proposta di accordo da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto o a loro nome.

L'accordo basato sulla proposta di cui al primo comma, lettera b), stabilisce le condizioni dettagliate dell'appalto, comprese le modalità pratiche, i quantitativi massimi proposti, le condizioni di acquisto o locazione in comune per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, compresi i prezzi e i termini di consegna.

4. Qualora la Commissione annulli la procedura di appalto a norma dell'articolo 174 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 («regolamento finanziario»), informa immediatamente gli Stati membri partecipanti, affinché questi possano avviare senza ritardo le proprie procedure di appalto.

Art. 37

Definizione e attuazione del mandato a negoziare della Commissione

1. L'accordo di cui all'articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, stabilisce un mandato a negoziare affinché la Commissione acquisti, per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, i beni e i servizi di importanza critica o i beni e i servizi rilevanti per le crisi pertinenti mediante la conclusione di nuovi contratti. Tale mandato a negoziare comprende i criteri di aggiudicazione.

2. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare i rappresentanti che parteciperanno ai negoziati dell'accordo di cui all'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), nonché alla preparazione della procedura di appalto pubblico.

3. A norma di tale accordo, la Commissione è autorizzata, nell'ambito dell'acquisto per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi rilevanti per la crisi, relativi alla fornitura di tali beni o servizi.

4. Fatto salvo l'articolo 174 del regolamento finanziario, la Commissione conduce le procedure di appalto per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, compresa l'adozione della decisione di aggiudicazione, e conclude i contratti che ne derivano con gli operatori economici.

5. Nell'attuare gli accordi conclusi e nel condurre le procedure d'appalto, la Commissione garantisce il trattamento non discriminatorio degli Stati membri partecipanti.

Art. 38

Accordi di aggiudicazione degli appalti da parte della Commissione per conto o a nome degli Stati membri

1. Gli appalti a norma del presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario per i propri appalti.

2. Se debitamente giustificato dall'estrema urgenza o se strettamente necessario per l'adattamento a circostanze impreviste nell'evolversi dell'emergenza nel mercato interno, e a condizione che la modifica non alteri in modo sostanziale l'oggetto del contratto, la Commissione, d'intesa con il contraente, può:

a) consentire che il contratto firmato venga modificato superando la soglia del 50 % e fino al 100 % del valore iniziale del contratto; o

b) di comune accordo con la maggioranza semplice degli Stati membri partecipanti, consentire agli altri Stati membri di aderire a un contratto firmato o di firmare un contratto aggiuntivo con il contraente selezionato.

3. Si considera che una modifica alteri in modo sostanziale l'oggetto del contratto in questione qualora renda la sostanza del contratto fondamentalmente diversa da quella del contratto inizialmente concluso, ossia se sono soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a) la modifica introduce o rimuove condizioni significative che, se fossero state incluse nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di appalto o non avrebbero portato alla selezione dell'aggiudicatario;

b) la modifica altera in maniera significativa l'equilibrio economico del contratto a favore del contraente in un modo non previsto dal contratto iniziale;

c) la modifica estende in maniera significativa l'ambito del contratto.

CAPO II

Appalto congiunto durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno

Art. 39

Procedura di appalto congiunta

1. La Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE degli Stati membri partecipanti possono condurre una procedura di appalto congiunta conformemente alle norme di cui all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario per fornire beni e servizi di importanza critica o beni e servizi rilevanti per la crisi. Gli Stati membri possono acquistare, noleggiare o prendere in leasing integralmente le risorse appaltate congiuntamente.

2. La partecipazione alla procedura di appalto congiunta è aperta a tutti gli Stati membri, agli Stati EFTA e ai paesi candidati all'adesione all'Unione, nonché al Principato di Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 41 tali paesi si considerano Stati membri partecipanti ove decidano di partecipare all'appalto congiunto.

3. La procedura di appalto congiunta è preceduta da un accordo di appalto congiunto tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti al fine di determinare le modalità pratiche che disciplinano l'appalto e i criteri di aggiudicazione, conformemente al diritto dell'Unione pertinente.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito alle procedure di appalto congiunte condotte a norma del presente articolo e, su richiesta, concede l'accesso ai contratti conclusi a seguito di tali procedure, fatta salva l'adeguata protezione delle informazioni commercialmente sensibili, compresi i segreti aziendali, le relazioni commerciali e gli interessi dell'Unione.

CAPO III

Appalti indetti dagli Stati membri durante la modalità di emergenza nel mercato interno

Art. 40

Consultazione e coordinamento in materia di appalti individuali da parte degli Stati membri

Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 18, gli Stati membri si impegnano al massimo per informarsi reciprocamente e informare la Commissione in merito alle procedure di appalto in corso per beni e servizi rilevanti per la crisi.

Prima di avviare nuove procedure di appalto conformemente alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, gli Stati membri:

a) si informano reciprocamente dell'intenzione delle rispettive amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di avviare procedure di appalto per beni e servizi rilevanti per la crisi;

b) consultano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla modalità di appalto più appropriata; e

c) coordinano le loro procedure di appalto in caso di emergenza nel mercato interno in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri.

Art. 41

Clausola di esclusività

1. Durante una modalità di emergenza nel mercato interno, l'accordo che disciplina l'appalto della Commissione per conto o a nome di uno o più Stati membri partecipanti o l'appalto congiunto tra la Commissione e uno o più Stati membri partecipanti prevede, se del caso, una clausola di esclusività in base alla quale gli Stati membri partecipanti si impegnano a non acquistare i beni o servizi rilevanti per la crisi in questione attraverso altri canali e a non condurre trattative parallele.

Qualora sia prevista una clausola di esclusività, essa stabilisce che gli Stati membri partecipanti sono autorizzati ad avviare una procedura di appalto propria per l'acquisto di quantitativi aggiuntivi di beni o servizi rilevanti per la crisi oggetto dell'appalto congiunto in corso o dell'appalto della Commissione per conto o a nome degli Stati membri in un modo che non comprometta l'appalto in corso, previo accordo della Commissione e previa consultazione di tutti gli altri Stati membri partecipanti. La richiesta di tale accordo è indirizzata alla Commissione, che la trasmette agli altri Stati membri partecipanti affinché la esaminino.

2. La clausola di esclusività si applica a qualsiasi nuovo contratto, compresi i contratti specifici inclusi nei contratti quadro, che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori degli Stati membri partecipanti prendano in considerazione di concludere durante l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.

TITOLO VI

PROTEZIONE DEI DATI, RISERVATEZZA, NORME DI SICUREZZA E STRUMENTI DIGITALI

Art. 42

Protezione dei dati personali

1. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, o gli obblighi incombenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni, altri organi e organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, le condizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

3. Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per applicare i meccanismi istituiti dal presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.

(1)

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002).

Art. 43

Norme di riservatezza e di sicurezza per la protezione delle informazioni ricevute

1. Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisite e generate in applicazione del presente regolamento, anche in relazione alle raccomandazioni e alle misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale.

3. La Commissione non condivide alcuna informazione ricevuta a norma del presente regolamento in modo tale da poter determinare l'identificazione di uno specifico operatore economico quando la condivisione dell'informazione comporterebbe un potenziale danno commerciale o reputazionale a tale operatore economico o la divulgazione di segreti commerciali.

4. Il comitato è vincolato dalle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate.

5. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore di dette informazioni.

Art. 44

Strumenti digitali

1. Entro il 29 maggio 2026, la Commissione e gli Stati membri, laddove non esistano strumenti o infrastrutture informatiche adeguate, istituiscono, mantengono e aggiornano regolarmente strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture sono sviluppati al di fuori del periodo di una modalità di emergenza nel mercato interno per rispondere a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente. Essi comprendono, tra l'altro, strumenti digitali standardizzati, sicuri ed efficaci per la raccolta e lo scambio sicuri di informazioni, nonché un portale digitale unico o sito web dedicato tramite il quale i cittadini e le imprese possano reperire e presentare moduli di dichiarazione, registrazione o autorizzazione.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture utilizzando, ove possibile, strumenti informatici o portali esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato chiamato «Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Art. 46

Relazioni, riesame e valutazione

1. Entro il 29 novembre 2029 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento e dell'efficacia del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Inoltre, entro quattro mesi dalla disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno, a seconda dei casi, la Commissione effettua una valutazione delle misure attuate a norma del presente regolamento in relazione alla crisi che ha portato all'attivazione di tale modalità, valutando in particolare l'efficacia di tali misure, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono corredate, ove opportuno, di proposte legislative pertinenti.

4. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono, in particolare, una valutazione di quanto segue:

a) il contributo del presente regolamento al funzionamento regolare ed efficiente del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di merci, servizi e persone, e il suo contributo ad evitare misure nazionali divergenti che creerebbero restrizioni transfrontaliere;

b) le misure attuate a norma del presente regolamento, compresa una valutazione dei principi di non discriminazione e proporzionalità, in particolare:

i) l'impatto delle misure attuate nella fase di emergenza, segnatamente le misure riguardanti i test di resilienza, la formazione e i protocolli di crisi, gli strumenti digitali, la resilienza e la disponibilità dei beni;

ii) l'impatto delle misure attuate nell'ambito della modalità di vigilanza del mercato interno;

iii) l'impatto delle misure attuate durante la modalità di emergenza nel mercato interno in particolare sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta, specificamente la libertà d'impresa, la libertà di cercare un impiego e di lavorare e il diritto di negoziazione e di azioni collettive, compreso il diritto di sciopero;

c) l'operato del consiglio, compreso quello connesso al lavoro di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, in particolare gli IPCR, l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e l'UCPM;

d) l'adeguatezza dei criteri per l'attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno, a seconda dei casi.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri e il consiglio forniscono alla Commissione informazioni su sua richiesta.

Se necessario, la Commissione può anche chiedere e ottenere qualsiasi conoscenza specialistica o scientifica pertinente dagli organi e organismi dell'Unione competenti.

Art. 47

Modifiche del regolamento (CE) n. 2679/98

Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell'Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Esso non pregiudica il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, conformemente al diritto o alle prassi nazionali, di negoziare e concludere accordi collettivi e, in caso di conflitti di interesse, di intraprendere azioni collettive per difendere i loro interessi, compreso lo sciopero.»

;

2) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

1. Qualora la modalità di emergenza nel mercato interno definita all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) è stata attivata a norma dell'articolo 18 di tale regolamento, gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento cessano di applicarsi ai beni rilevanti per la crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento per la durata della modalità di emergenza nel mercato interno.

2. Qualora si applichi il paragrafo 1 del presente articolo, sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal presente regolamento prima dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità al regolamento (UE) 2024/2747.

_____________

(*1) Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj)»."

Art. 48

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

BO'KA J.