
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2867 DELLA COMMISSIONE, 2 settembre 2024
G.U.U.E. 11 novembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di produzione biologica dell'Unione europea.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° dicembre 2024
Applicabile dal: 1° dicembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) L'allegato V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i modelli del logo di produzione biologica dell'Unione europea che possono essere utilizzati, compreso un modello in bianco e nero. Tuttavia non è esplicitamente autorizzato un modello totalmente invertito in bianco e nero (negativo), con o senza un bordo esterno di delimitazione attorno al logo. L'allegato V del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbe prevedere esplicitamente che anche tale modello sia autorizzato, in quanto risponde a una necessità tecnica.
2) L'allegato V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il colore del logo verde di produzione biologica dell'Unione europea indicando il colore di riferimento nella scala cromatica Pantone e nel modello cromatico CMYK, in cui sono utilizzate quattro lastre d'inchiostro - ciano, magenta, giallo e nero (key black). Il riferimento equivalente nel modello cromatico RGB, in cui sono utilizzati tre colori primari additivi (rosso, verde e blu), dovrebbe essere altresì fornito per il suo uso a fini digitali.
3) L'allegato V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che si possa tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nello sfondo del medesimo. Per garantire il rispetto delle proporzioni del rapporto altezza/larghezza, dovrebbe essere sempre utilizzato un bordo esterno di delimitazione quando il logo si trova su uno sfondo che ne rende difficile la visibilità.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
L'allegato V del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
1) i punti 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti:
«1.2. Il colore di riferimento è il verde 50/0/100/0 nel processo CMYK, il n. 376 nella scala cromatica Pantone e il 169/201/56 nel modello RGB.
1.3. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere anche adoperato in bianco e nero, come indicato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori:
»
2) il punto 1.5 è sostituito dal seguente:
«1.5. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa dello sfondo, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio su tale sfondo.».