
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2852 DELLA COMMISSIONE, 11 novembre 2024
G.U.U.E. 12 novembre 2024, Serie L
Regolamento che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 2 dicembre 2024
Applicabile dal: 2 dicembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 2, e l'articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione in provenienza da alcuni paesi terzi. Conformemente all'allegato VI, punto 1, di detto regolamento, l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante da impianto di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., esclusi i frutti e le sementi, è vietata.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione (3), in deroga all'allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, consente, a determinate condizioni, l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone ("piante specificate").
3) Alcuni organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, come Gymnosporangium spp., hanno due ospiti diversi dal punto di vista tassonomico per le loro diverse fasi di spora. Al fine di garantire che gli organismi nocivi rilevanti non siano presenti nella zona, nel caso dell'esportazione di piante di Juniperus è pertanto opportuno introdurre prescrizioni relative alle ispezioni anche per le piante di Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L. originarie dello stesso luogo di produzione ma non necessariamente destinate all'esportazione nell'Unione.
4) Conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, la deroga prevista da tale regolamento di esecuzione scade il 31 dicembre 2024.
5) Il 29 marzo 2024 il Giappone ha chiesto una proroga della deroga di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.
6) A seguito delle recenti intercettazioni di Matsucoccus matsumurae (Kuwana) e Homona magnanima Dyakonov su piante nanizzate di Pinus provenienti dal Giappone, anche tali organismi nocivi dovrebbero essere considerati organismi nocivi rilevanti, in attesa della loro valutazione come potenziali organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
7) Nel suo parere del 15 marzo 2019 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha inoltre concluso che le piante di Chamaecyparis Spach e Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) sono ospiti anche dell'organismo nocivo Urocerus japonicus (F. Sm.). Per questo motivo anche tale organismo nocivo dovrebbe essere considerato un organismo nocivo rilevante per tali piante ed essere soggetto a misure adeguate.
8) L'introduzione nell'Unione delle piante specificate, soggetta alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, come effettivamente applicate dal Giappone, ha comportato un rischio fitosanitario accettabile per il territorio dell'Unione. E' pertanto opportuno concedere nuovamente la deroga.
9) Tale deroga dovrebbe essere soggetta a prescrizioni simili a quelle che erano state stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217. Tali prescrizioni dovrebbero applicarsi fatto salvo l'allegato VII, punto 30, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo all'introduzione nel territorio dell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, eccetto le sementi.
10) Diversi organismi nocivi ospitati dalle piante specificate, in particolare gli organismi nocivi Coleosporium asterum (Dietel) Sydow & P. Sydow, Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f., Coleosporium phellodendri Komarov, Crisicoccus pini (Kuwana), Dendrolimus spectabilis (Butler), Dendrolimus superans Butler, Matsucoccus matsumurae (Kuwana), Sirex nitobei Mats., Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye e Urocerus japonicus (F. Sm.), non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in quanto il loro rischio fitosanitario non è ancora stato interamente valutato. Pertanto, poiché il presente regolamento riguarda un particolare rischio fitosanitario che non è ancora stato interamente valutato, le prescrizioni che stabilisce dovrebbero avere carattere temporaneo, a norma dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, al fine di consentire un'analisi completa di tale rischio.
11) Homona magnanima è ospitato dalle piante specificate. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione (5), non ne sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell'Unione in quanto organismo nocivo soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.
12) Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 e sostituirlo con le disposizioni del presente regolamento.
13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione, del 25 agosto 2020, relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE (GU L 277 del 26.8.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1217/oj).
Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali, 2019. "Scientific Opinion on the commodity risk assessment of black pine (Pinus thunbergii Parl.) bonsai from Japan" EFSA Journal 2019;17(5):5667, 184 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5667.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione, del 13 ottobre 2022, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 14.10.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1941/oj).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "piante specificate": le piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, originarie del Giappone, delle seguenti specie:
a) Chamaecyparis sp. Spach;
b) Juniperus L.;
c) Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr);
d) Pinus thunbergii Parl.;
e) Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un'altra specie di Pinus, originaria del Giappone;
f) Pinus thunbergii Parl., innestata su un portainnesto di un'altra specie di Pinus, originaria del Giappone;
2) "organismo nocivo rilevante":
a) per tutte le piante specificate:
qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031;
b) per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr): gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e gli organismi nocivi seguenti:
i) Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.;
ii) Crisicoccus pini (Kuwana);
iii) Dendrolimus spectabilis (Butler);
iv) Dendrolimus superans Butler;
v) Matsucoccus matsumurae (Kuwana);
vi) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;
vii) Urocerus japonicus (F. Sm.);
c) per le piante di Pinus thunbergii Parl.: gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e gli organismi nocivi seguenti:
i) Coleosporium asterum (Dietel) Sydow & P. Sydow;
ii) Coleosporium phellodendri Komarov;
iii) Crisicoccus pini (Kuwana);
iv) Dendrolimus spectabilis (Butler);
v) Dendrolimus superans Butler;
vi) Matsucoccus matsumurae (Kuwana);
vii) Sirex nitobei Mats.;
viii) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;
ix) Urocerus japonicus (F. Sm.);
d) per le piante di Chamaecyparis sp. Spach: gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e Urocerus japonicus (F. Sm.).
Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell'Unione le piante specificate
1. In deroga all'allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è consentito introdurre le piante specificate nel territorio dell'Unione se soddisfano le prescrizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica alle piante specificate introdotte nel territorio dell'Unione nei periodi seguenti:
(a) per Chamaecyparis: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028;
(b) per Juniperus: dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2028;
(c) per Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) e Pinus parviflora Sieb. & Zucc. innestata su un portainnesto di un'altra specie di Pinus, originaria del Giappone: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028;
(d) per Pinus thunbergii Parl. e Pinus thunbergii Parl. innestata su un portainnesto di un'altra specie di Pinus, originaria del Giappone: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
Presenza confermata di un organismo nocivo rilevante durante il periodo di blocco successivo all'ingresso
Gli Stati membri notificano alla Commissione, agli altri Stati membri e al Giappone qualsiasi organismo nocivo rilevante la cui presenza è confermata durante l'ingresso o durante il periodo di blocco successivo all'ingresso di cui al punto 2.1 dell'allegato.
Qualora sia accertata la presenza di un organismo nocivo rilevante, non è consentito introdurre nel territorio dell'Unione nessuna delle piante specificate provenienti dal vivaio da cui ha origine la pianta specificata infetta/infestata fino al rinnovo dell'autorizzazione del vivaio di cui al punto 1.5 dell'allegato.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 è abrogato.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
PRESCRIZIONI PER L'INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLE PIANTE SPECIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 2
1. Prescrizioni per il Giappone
1.1. Qualora le piante specificate appartengano alla specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. o Pinus thunbergii Parl., innestata su un portainnesto di un'altra specie di Pinus, il portainnesto non deve presentare germogli.
1.2. Prima dell'esportazione nell'Unione, le piante specificate devono essere state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi in vivai autorizzati soggetti a un regime di lotta dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante («NPPO») del Giappone e specificamente autorizzati dall'NPPO per l'esportazione nell'Unione. Gli elenchi annuali dei vivai autorizzati devono essere messi a disposizione della Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero di piante coltivate in ciascuno di tali vivai, nella misura in cui esse siano ritenute adatte all'introduzione nel territorio dell'Unione.
1.3. Nel caso dell'esportazione di piante di Juniperus, anche le piante dei generi Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L. che nei due anni precedenti all'esportazione sono state coltivate nei vivai autorizzati di cui al punto 1.2 e nelle loro immediate vicinanze devono essere state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno a intervalli opportuni per accertare la presenza degli organismi nocivi rilevanti. Nel caso delle piante di Chamaecyparis e Pinus, le piante dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. coltivate in tali vivai autorizzati e nelle loro immediate vicinanze devono essere state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno a intervalli opportuni per accertare la presenza dei rispettivi organismi nocivi rilevanti.
1.4. Nelle suddette ispezioni le piante specificate devono essere risultate indenni dagli organismi nocivi rilevanti.
Le piante infestate devono essere rimosse dall'NPPO o dagli organismi nazionali competenti o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell'NPPO. Le restanti piante specificate devono essere efficacemente trattate e devono essere tenute per un periodo di tempo adeguato e ispezionate per accertarne l'indennità da tali organismi nocivi.
L'eventuale presenza degli organismi nocivi rilevanti, accertata nel corso delle ispezioni effettuate a norma del punto 1.3, deve essere ufficialmente registrata e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione, ove questa ne faccia richiesta. L'NPPO deve informare immediatamente la Commissione dell'accertamento della presenza degli organismi nocivi rilevanti.
Qualora la presenza degli organismi nocivi rilevanti sia accertata nel corso delle ispezioni effettuate a norma dei punti 1.3 e 2.1, l'NPPO deve immediatamente rimuovere il vivaio dall'elenco dei vivai autorizzati di cui al punto 1.2.
1.5. L'NPPO non può rinnovare l'autorizzazione di un vivaio rimosso dall'elenco dei vivai autorizzati prima dell'anno successivo.
1.6. Le piante specificate destinate all'esportazione nell'Unione devono, almeno durante il periodo di due anni consecutivi di cui al punto 1.2:
a) essere state poste in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;
b) essere risultate indenni, nelle ispezioni di cui al punto 1.3, dagli organismi nocivi rilevanti;
c) essere contrassegnate con un marchio o un codice di tracciabilità, esclusivo per ciascuna pianta e notificato all'NPPO, che consenta di identificare il vivaio ufficialmente autorizzato e l'anno di invasatura; e
d) qualora appartengano al genere Pinus L. e nel caso di innesto su un portainnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. o da Pinus thunbergii Parl., avere un portainnesto ottenuto da fonti ufficialmente riconosciute come sane.
1.7. Le piante specificate devono essere tracciabili, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
1.8. Le piante specificate e il substrato colturale aderente o associato alle piante («materiale») devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dall'NPPO che ne attesti la conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1.1 a 1.7 del presente allegato e all'allegato VII, punto 30, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Su tale certificato devono figurare:
a) il nome o i nomi del vivaio o dei vivai autorizzati;
b) i marchi o i codici di tracciabilità di cui al punto 1.6, lettera c), nella misura in cui consentono di identificare il vivaio autorizzato e l'anno di invasatura;
c) l'indicazione dell'eventuale ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
d) alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dicitura «La presente partita è conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852 della Commissione».
2. Prescrizioni per gli Stati membri
2.1. Dopo l'ingresso nel territorio dell'Unione, le piante specificate devono essere sottoposte a blocco ufficiale successivo all'ingresso in una struttura di confinamento o in una stazione di quarantena per un periodo non inferiore a tre mesi di crescita attiva.
Nel caso delle piante di Juniperus, il periodo di blocco deve coprire il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.
Durante tale periodo di blocco e alla sua conclusione il materiale deve inoltre risultare indenne da qualsiasi organismo nocivo rilevante. L'autorità competente o gli operatori professionali devono prestare particolare attenzione affinché ciascuna pianta conservi il marchio o il codice di tracciabilità di cui al punto 1.6, lettera c).
2.2. I lotti contenenti materiale che, durante il periodo di blocco successivo all'ingresso di cui al punto 2.1, non è risultato indenne dagli organismi nocivi rilevanti devono essere immediatamente distrutti dall'autorità competente o dall'operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente.