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REGOLAMENTO (UE) 2024/2856 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2024

G.U.U.E. 13 novembre 2024

Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione della sostanza aromatizzante benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dall'elenco dell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 dicembre 2024

Applicabile dal: 3 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze aromatizzanti e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3) Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene il benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029), che vi è stato inserito sulla base di una valutazione della sicurezza effettuata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.

5) Il 28 settembre 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato pareri sul rinnovo delle autorizzazioni di Zesti Smoke code 10 (SF-002) (4), Smoke Concentrate 809045 (SF-003) (5), SmokEz C-10 (SF-005) (6) e SmokEz Enviro-23 (SF-006) (7) come prodotti primari aromatizzanti di affumicatura contenenti benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029). Nei suoi pareri, l'Autorità ha ritenuto che il benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) presenti un rischio per la sicurezza poiché la sua genotossicità è stata rilevata in vivo al momento della somministrazione orale.

6) Conformemente all'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere immessi sul mercato solo aromi che, in base ai dati scientifici disponibili, non presentano un rischio per la salute dei consumatori. Il benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dovrebbe pertanto essere eliminato dall'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti.

7) E' pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1334/2008.

8) Tenuto conto dello scarso utilizzo di tale sostanza aromatizzante e al fine di garantire una transizione agevole dalle norme vigenti prima del presente regolamento, gli alimenti ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) e che sono stati immessi sul mercato dell'Unione o si trovavano in transito da paesi terzi verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell'Unione fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alla sostanza stessa e alle preparazioni alle quali è stata aggiunta e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell'utilizzo.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 354 del 31.12.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/oj.

(2)

GU L 354 del 31.12.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/872/oj).

(4)

Scientific opinion on the renewal of the authorisation of Zesti Smoke Code 10 (SF-002) as a smoke flavouring Primary Product. EFSA Journal 2023; 21(11): 8364.

(5)

Scientific opinion on the renewal of the authorisation of Smoke Concentrate 809045 (SF-003) as a smoke flavouring Primary Product. EFSA Journal 2023; 21(11): 8365.

(6)

Scientific opinion on the renewal of the authorisation of SmokEz C-10 (SF-005) as a smoke flavouring Primary Product. EFSA Journal 2023; 21(11): 8367.

(7)

Scientific opinion on the renewal of the authorisation of SmokEz Enviro-23 (SF-006) as a smoke flavouring Primary Product. EFSA Journal 2023; 21(11): 8368.

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Misure transitorie

1. Gli alimenti ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2. Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al benzen-1,2-diolo e alle preparazioni contenenti tale sostanza non destinate a essere consumate nella loro forma originale.

Ai fini del presente paragrafo, per «preparazioni» si intendono le miscele di aromi o le miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«04.029 benzen-1,2-diolo 120-80-9    680         SCF/CoE».

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