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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2861 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2024

G.U.U.E. 13 novembre 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la comunicazione al pubblico tardiva di tali informazioni. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 dicembre 2024

Applicabile dal: 3 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 88, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Poiché la pubblicazione di informazioni privilegiate di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbe raggiungere il maggior numero possibile di investitori ed essere verificabile, gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione dovrebbero diffondere tali informazioni attraverso i media e pubblicarle sui propri siti web. Per promuovere la diffusione efficace di tali informazioni, è opportuno che le informazioni privilegiate pubblicate sul sito web degli emittenti, degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione siano scaricabili affinché sia possibile conservarle a livello locale e agevolarne l'ulteriore diffusione da parte di terzi.

2) Per facilitare l'accesso alle informazioni, il sito web dovrebbe consentire agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate gratuitamente e su base non discriminatoria e di reperirle in una sezione dedicata facilmente identificabile. Affinché gli utenti possano verificare agevolmente l'intera cronologia delle divulgazioni di informazioni privilegiate, ogni pubblicazione sul sito web dovrebbe indicare la data e l'ora della divulgazione e le pubblicazioni dovrebbero essere presentate in ordine cronologico. Data la natura transfrontaliera della negoziazione di cripto-attività, è essenziale che le barriere linguistiche non limitino l'accesso alle informazioni pubblicate. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione dovrebbero pertanto pubblicare le informazioni privilegiate sul proprio sito web nella lingua o nelle lingue in cui è redatto il White Paper sulle cripto-attività e, ove possibile, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Al fine di agevolare la diffusione attiva delle informazioni privilegiate, il sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione dovrebbe consentire agli investitori di ricevere notifiche push o avvisi concernenti qualsiasi nuova pubblicazione relativa a informazioni privilegiate sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato («opt-in»).

3) Data la crescente importanza che i social media e le piattaforme basate sul web rivestono nella fornitura di informazioni relative alle cripto-attività, gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione potrebbero anche diffondere informazioni privilegiate attraverso tali canali ove sia evidente che essi costituiscono i mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento. Al fine di garantire che le informazioni privilegiate siano diffuse a una platea il più possibile ampia, gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di diffondere le informazioni attraverso più mezzi di informazione o tipologie di mezzi di informazione ogni qual volta la diffusione tramite un solo mezzo di informazione non sia sufficiente. Nel valutare se il pubblico faccia ragionevole affidamento su un determinato mezzo di informazione, gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione dovrebbero tenere presente che non è opportuno ritenere che il pubblico faccia ragionevole affidamento sull'utilizzo di un unico mezzo di informazione o di un'unica tipologia di mezzi di informazione di portata limitata. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui la diffusione avvenga attraverso una piattaforma di social media con un esiguo numero di utenti.

4) Per facilitare ulteriormente l'accesso alla pubblicazione delle informazioni privilegiate, qualsiasi pubblicazione di tali informazioni sui social media o sulle piattaforme basate sul web dovrebbe contenere un link al sito web sul quale sono pubblicate le informazioni privilegiate. La pubblicazione sui social media e sulle piattaforme basate sul web dovrebbe avvenire nel rispetto dei requisiti per la pubblicazione di tali informazioni sul sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, anche per quanto riguarda l'accesso alle informazioni su base non discriminatoria. Al fine di garantire l'accesso non discriminatorio alle informazioni, nel caso delle divulgazioni sui social media e sulle piattaforme basate sul web dovrebbero essere prese in considerazione solo le piattaforme aperte al pubblico. Sebbene gli obblighi di registrazione siano accettabili, i mezzi di comunicazione accessibili «solo su invito» non sarebbero considerati non discriminatori.

5) Al fine di agevolare la centralizzazione delle informazioni privilegiate, le informazioni relative ad emittenti o offerenti le cui cripto-attività sono negoziate su una piattaforma di negoziazione potrebbero essere pubblicate anche sul sito web della piattaforma di negoziazione, ove la piattaforma stessa lo consenta. Per garantire la coerenza con la divulgazione effettuata dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, la pubblicazione sul sito web delle piattaforme di negoziazione dovrebbe includere un link alla pagina web del sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione sul quale le informazioni sono state inizialmente divulgate.

6) Per consentire alle autorità competenti di effettuare rapidamente le necessarie verifiche o indagini connesse alla diffusione di informazioni privilegiate o a possibili casi di abuso di mercato e per garantire che all'occorrenza le autorità competenti possano contattare rapidamente le persone incaricate della diffusione delle informazioni privilegiate, è necessario che tali persone presso l'emittente, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività siano identificate con nome, cognome e posizione presso il soggetto pertinente.

7) Affinché gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione siano in grado di adempiere l'obbligo di notificare alle rispettive autorità competenti il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, come stabilito all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, gli strumenti tecnici per ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate dovrebbero garantire la registrazione delle informazioni essenziali concernenti il relativo processo.

8) Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate e la rapidità della loro trasmissione, gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione dovrebbero notificare alla rispettiva autorità competente il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate e, se necessario, fornire per iscritto una spiegazione del modo in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni che lo hanno permesso, utilizzando i mezzi elettronici protetti indicati dalla stessa autorità.

9) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di svolgere, in maniera efficiente, indagini su possibili casi di abuso di mercato. A tal fine è necessario che le autorità competenti possano individuare le persone che, presso l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, gestiscono il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, senza dover rivolgere un'apposita richiesta al soggetto pertinente. Pertanto l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione dovrebbe fornire alla rispettiva autorità competente l'identità della persona che ha notificato all'autorità competente il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, nonché l'identità della persona o delle persone che hanno deciso di ritardare tale divulgazione. Per consentire alle autorità competenti di valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione dovrebbe altresì informare la rispettiva autorità competente della durata del ritardo.

10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

11) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Art. 1

Strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività comunicano informazioni privilegiate utilizzando strumenti tecnici che consentono di diffondere tali informazioni:

a) su base non discriminatoria a una platea il più possibile ampia;

b) a titolo gratuito;

c) simultaneamente in tutta l'Unione.

2. Per garantire una diffusione efficace, gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione comunicano le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento, tra cui uno o più dei seguenti:

a) mezzi di informazione tradizionali;

b) social media che consentono la pubblicazione in forma scritta;

c) piattaforme basate sul web che consentono la pubblicazione di notizie relative a emittenti, offerenti o persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività.

Le informazioni privilegiate relative a cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività possono essere pubblicate sul sito web di tale piattaforma quando tale pubblicazione è messa a disposizione degli emittenti o degli offerenti dalla piattaforma stessa.

3. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione non diffondono informazioni privilegiate attraverso i social media o le piattaforme basate sul web qualora tali canali non garantiscano l'accessibilità delle informazioni privilegiate a tutti i propri utenti o subordinino l'accesso a modalità tali da limitare l'accesso dei propri utenti.

4. La pubblicazione di informazioni privilegiate sui social media, sulle piattaforme basate sul web o sul sito web di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività contiene un link alla dichiarazione scritta pubblicata sul sito web dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione a norma dell'articolo 2.

5. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione diffondono informazioni privilegiate attraverso i social media o le piattaforme basate sul web di cui al paragrafo 2 utilizzando mezzi elettronici che preservano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate in fase di diffusione. Per ogni diffusione di questo tipo si indicano chiaramente:

a) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;

b) l'identità dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, compresa la denominazione legale completa, se del caso;

c) l'identità del notificante, specificando nome, cognome e posizione di tale persona presso l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

d) l'oggetto delle informazioni privilegiate;

e) la data e l'ora in cui le informazioni sono diffuse.

Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro diffusione.

Ai fini del presente articolo, per social media si intende un «servizio di social network online» quale definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per piattaforme basate sul web si intendono le piattaforme online che raccolgono e diffondono dati e informazioni relativi alle cripto-attività, accessibili a titolo gratuito e su base non discriminatoria, per promuovere decisioni di investimento informate.

(1)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

Art. 2

Pubblicazione di informazioni privilegiate sul sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione

1. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività pubblicano sul proprio sito web le informazioni privilegiate di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) 2023/1114 sotto forma di dichiarazione scritta scaricabile. Il linguaggio utilizzato nella dichiarazione scritta scaricabile per descrivere le informazioni privilegiate è chiaro, preciso e non fuorviante.

2. Il sito web di cui al paragrafo 1:

a) consente agli utenti di accedere, a titolo gratuito e su base non discriminatoria, alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito stesso;

b) colloca le informazioni privilegiate in una sezione facilmente identificabile affinché gli utenti possano reperirle agevolmente;

c) indica chiaramente la data e l'ora della divulgazione delle informazioni privilegiate;

d) elenca le divulgazioni delle informazioni privilegiate in ordine cronologico;

e) fornisce le informazioni privilegiate nella lingua in cui è redatto il White Paper sulla cripto-attività e, ove possibile, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;

f) offre agli utenti la possibilità di ricevere avvisi tramite e-mail, messaggio o finestra a comparsa che segnalino l'esistenza di pubblicazioni relative a informazioni privilegiate e che favoriscano il rapido accesso a tali pubblicazioni ogni qual volta siano pubblicate informazioni privilegiate.

Art. 3

Notifica della divulgazione tardiva delle informazioni privilegiate

1. Per ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione usano strumenti tecnici che assicurano l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole di tutte le informazioni seguenti:

a) data e ora:

i) della prima esistenza delle informazioni privilegiate presso l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate;

iii) della probabile divulgazione delle informazioni privilegiate da parte dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

b) posizioni/funzioni delle persone che, presso l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, sono responsabili:

i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;

ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono di ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate;

iii) dell'assunzione della decisione di divulgare le informazioni privilegiate;

iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni sul ritardo e della spiegazione scritta;

c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, devono accedervi nell'ambito del normale esercizio della propria attività lavorativa, professione o funzione;

ii) le disposizioni adottate qualora la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita.

Ai fini del presente paragrafo 1, per «supporto durevole» si intende qualsiasi strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate e che permette la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione notificano per iscritto all'autorità competente il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate e ne forniscono una spiegazione per iscritto, per il tramite di un apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e usando i mezzi elettronici indicati dall'autorità competente. Tale notifica include anche l'identità e i recapiti della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b).

Le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web l'indicazione dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa previsto e l'indicazione dei mezzi elettronici di cui al comma precedente. Tali mezzi elettronici assicurano che la trasmissione avvenga senza pregiudicare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

2. Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 1 assicura che la notifica del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti:

a) l'identità dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, compresa la denominazione legale completa, se del caso;

b) l'identità del notificante, compresi nome, cognome e posizione di tale persona presso l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

c) il punto di contatto per quanto riguarda la notifica, compresi indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;

d) l'identificazione delle informazioni privilegiate la cui divulgazione al pubblico è stata effettuata in ritardo, ossia il titolo della dichiarazione relativa alla divulgazione, il numero di riferimento, se assegnato dal sistema di diffusione utilizzato, nonché la data e l'ora della divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate;

e) la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate; f) le funzioni dei responsabili della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

3. Se, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, i mezzi elettronici di cui al paragrafo 1 assicurano che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 2. Tale notifica include anche l'identità e i recapiti della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettere b) ed e).

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN