
REGOLAMENTO (UE) 2024/2809 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 23 ottobre 2024
G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 4 dicembre 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 4
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1) L'Unione dei mercati dei capitali, presentata nella comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2015, su un piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, mira a sviluppare i mercati dei capitali dell'Unione e a ridurne la frammentazione lungo i confini nazionali, mettendo le imprese in condizione di accedere a fonti di finanziamento diverse dai prestiti bancari e di adeguare la loro struttura di finanziamento in funzione della loro maturità e della loro evoluzione. Finanziamenti più diversificati sotto forma di debito e capitale ridurranno i rischi per le singole imprese e per l'economia nel suo complesso e aiuteranno le imprese dell'Unione, comprese le piccole e medie imprese (PMI), a realizzare il loro potenziale di crescita. Si riconosce la necessità che l'Unione dei mercati dei capitali sia realizzata più velocemente e che gli investimenti raggiungano i livelli resi necessari dalle priorità strategiche dell'Unione connesse alla tutela dell'ambiente, alla digitalizzazione e all'autonomia strategica. Compiere progressi nel settore della quotazione è un passo necessario per l'Unione dei mercati dei capitali, soprattutto a breve termine, ma non può essere sufficiente come misura a sé stante.
2) L'Unione dei mercati dei capitali necessita un quadro normativo efficace ed efficiente che sostenga l'accesso al finanziamento pubblico di capitale per le imprese, comprese le PMI. La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha creato un nuovo tipo di sede di negoziazione, il mercato di crescita per le PMI, per facilitare l'accesso ai capitali specificamente per le PMI. La direttiva 2014/65/UE ha inoltre espresso la necessità di monitorare le modalità con cui la regolamentazione futura dovrà favorire e promuovere ulteriormente l'utilizzo dei mercati di crescita per le PMI e fornire ulteriori incentivi per l'accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali attraverso i mercati di crescita per le PMI. Tali misure devono garantire non solo che i mercati di crescita per le PMI rappresentino un'opportunità di raccolta di fondi sempre più attraente per le PMI, ma anche che, con il passare del tempo e ottenendo risultati di successo, le PMI possano accedere ad altri mercati dei capitali, qualora decidano di farlo.
3) Il regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha introdotto semplificazioni proporzionate per migliorare l'uso dei mercati di crescita per le PMI e ridurre gli obblighi normativi per gli emittenti che chiedono l'ammissione di titoli sui mercati di crescita per le PMI, preservando nel contempo un adeguato livello di tutela degli investitori e di integrità del mercato. Occorre tuttavia intensificare gli sforzi per rendere l'accesso ai mercati pubblici dell'Unione più attraente e il trattamento normativo delle imprese più flessibile e proporzionato alle loro dimensioni. Il forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali ha raccomandato alla Commissione di eliminare gli ostacoli normativi che impediscono alle imprese di accedere ai mercati pubblici. Il gruppo tecnico di portatori d'interesse esperti sulle PMI ha formulato raccomandazioni dettagliate su come incoraggiare l'accesso ai mercati pubblici dell'Unione da parte delle imprese e, in particolare, delle PMI.
4) Sulla base di una delle iniziative adottate dalla Commissione nell'ambito della strategia di ripresa dopo la crisi COVID-19, ossia il pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali, sono state introdotte modifiche mirate dei regolamenti (UE) 2017/1129 (5) e (UE) 2017/2402 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2014/65/UE e 2004/109/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio volte a facilitare la raccolta di capitale proprio sui mercati pubblici, da parte delle imprese colpite dalla crisi economica provocata dalla pandemia, ad agevolare gli investimenti nell'economia reale, a consentire la rapida ricapitalizzazione delle imprese e ad aumentare la capacità delle banche di finanziare la ripresa. Nel complesso tuttavia, e per una serie di motivi, tali misure hanno avuto solo un impatto limitato.
5) Sulla base delle raccomandazioni del gruppo tecnico di portatori d'interesse esperti sulle PMI e basandosi sul regolamento (UE) 2019/2115 e sulle misure adottate a norma del regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nonché nell'ambito del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali, la Commissione si è impegnata a presentare un'iniziativa legislativa per rendere più attraente l'accesso ai mercati pubblici dell'Unione riducendo i costi di conformità ed eliminando importanti ostacoli che impediscono alle imprese, incluse le PMI, di accedere ai mercati pubblici dell'Unione. Affinché tali obiettivi siano conseguiti, è opportuno che l'ambito di applicazione di tale iniziativa legislativa sia ampio e affronti gli ostacoli relativi all'accesso delle imprese ai mercati pubblici, vale a dire la fase precedente l'offerta pubblica iniziale, la fase dell'offerta pubblica iniziale (IPO) e la fase successiva ad essa. In particolare, la semplificazione e l'eliminazione degli ostacoli dovrebbero concentrarsi sulla fase dell'IPO stessa e su quella successiva, affrontando gli onerosi obblighi di comunicazione connessi alla richiesta di ammissione alla negoziazione sui mercati pubblici di cui al regolamento (UE) 2017/1129 e gli altrettanto onerosi obblighi di comunicazione continuativa di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
6) Il regolamento (UE) 2017/1129 stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Per rafforzare l'attrattiva dei mercati pubblici dell'Unione, è necessario affrontare gli ostacoli derivanti dalla lunghezza, dalla complessità e dai costi elevati della documentazione relativa al prospetto, sia quando le imprese, tra cui le PMI, intendono accedere ai mercati pubblici per la prima volta mediante un'IPO, sia quando vi accedono per le emissioni secondarie di titoli di capitale o di titoli diversi dai titoli di capitale. Per lo stesso motivo è opportuno affrontare anche i problemi relativi alla durata del processo di controllo e approvazione di tali prospetti da parte delle autorità competenti e alla mancanza di convergenza di tali processi a livello dell'Unione.
7) Per quanto riguarda le offerte pubbliche di titoli di piccola entità, il costo di elaborazione del prospetto potrebbe essere sproporzionato rispetto al corrispettivo totale dell'offerta. Il regolamento (UE) 2017/1129 non si applica a offerte pubbliche di titoli per un corrispettivo totale nell'Unione inferiore a 1 000 000 EUR. Inoltre, in considerazione delle diverse dimensioni dei mercati finanziari nell'Unione, gli Stati membri possono esentare le offerte pubbliche di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto se il corrispettivo totale di tali offerte non supera una determinata soglia, che gli Stati membri possono fissare tra 1 000 000 EUR e 8 000 000 EUR. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale possibilità, il che ha determinato soglie di esenzione diverse che hanno prodotto complessità e mancanza di chiarezza tanto per gli emittenti quanto per gli investitori. Al fine di ridurre la complessità derivante dal regolamento (UE) 2017/1129 e per favorire la chiarezza giuridica, è opportuno sopprimere la soglia inferiore di 1 000 000 EUR, sotto la quale non si applica detto regolamento.
8) Per ridurre la frammentazione del mercato tenendo conto al contempo delle differenti dimensioni dei mercati nazionali dei capitali nell'Unione, è opportuno sostituire il regime esistente che consente agli Stati membri di fissare varie soglie di esenzione tra 1 000 000 EUR e 8 000 000 EUR con un sistema a doppia soglia. Una soglia con un corrispettivo aggregato totale nell'Unione pari a 12 000 000 EUR per emittente o offerente, calcolato su un periodo di 12 mesi, dovrebbe essere la soglia principale, mentre gli Stati membri dovrebbero poter decidere di applicare una soglia pari a 5 000 000 EUR. Al di sotto della soglia di 12 000 000 EUR o 5 000 000 EUR, le offerte pubbliche di titoli dovrebbero essere esentate dall'obbligo di pubblicare un prospetto, a condizione che tali offerte non prevedano il regime di passaporto. Nel caso di tale esenzione gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati, ma non obbligati, a richiedere all'emittente di pubblicare un documento contenente le informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1129 oppure un documento contenente gli obblighi informativi a livello nazionale, a condizione che la misura e il livello di dette informazioni siano equivalenti o minori rispetto alle informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1129. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire a tali Stati membri di introdurre a livello nazionale norme che permettano agli operatori di sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities - MTF) di determinare il contenuto del documento di ammissione che un emittente è tenuto a presentare all'ammissione iniziale dei suoi titoli alla negoziazione o le modalità del relativo esame.
9) Le offerte pubbliche di titoli a carattere transfrontaliero per cui non sussiste l'obbligo di pubblicare un prospetto dovrebbero essere soggette a obblighi di comunicazione stabiliti a livello nazionale dagli Stati membri interessati, se del caso. Gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli e che non sono soggetti all'obbligo di pubblicare il prospetto dovrebbero beneficiare del regime di passaporto qualora decidano di redigere un prospetto su base volontaria.
10) Il regolamento (UE) 2017/1129 contiene diverse disposizioni che si riferiscono al corrispettivo totale di determinate offerte pubbliche di titoli, comprese le offerte pubbliche di titoli in corso, da calcolare su un periodo di 12 mesi. Per garantire chiarezza agli emittenti, agli investitori e alle autorità competenti ed evitare approcci divergenti nell'Unione, è necessario specificare in che modo il corrispettivo totale di tali offerte pubbliche di titoli debba essere calcolato su un periodo di 12 mesi.
11) L'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 prevede un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, a condizione che i titoli di nuova ammissione rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20 % del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e purché tale ammissione non sia combinata con un'offerta pubblica di titoli. Al fine di ridurre la complessità e limitare i costi e gli oneri superflui, tale esenzione dovrebbe applicarsi anche a un'offerta pubblica a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento. Per le stesse ragioni, la soglia percentuale che determina l'ammissibilità all'esenzione dovrebbe essere aumentata sia nell'offerta pubblica che nell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Inoltre, l'esenzione per le offerte pubbliche di titoli dovrebbe comprendere l'offerta pubblica di titoli destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI e fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato o nello stesso mercato di crescita per le PMI. Considerando che i diritti di sottoscrizione sono intrinsecamente connessi all'emissione di nuove azioni, è opportuno che detta esenzione riguardi anche il diritto di sottoscrivere azioni fungibili con azioni esistenti. Per garantire la tutela degli investitori, in particolare degli investitori al dettaglio, è opportuno che un documento in forma sintetica contenente le informazioni chiave per gli investitori sia messo a disposizione del pubblico quando un'offerta di titoli fungibili è effettuata in virtù dell'esenzione. Il documento dovrebbe essere messo a disposizione del pubblico e depositato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, ma non dovrebbe essere soggetto alla sua approvazione.
12) L'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129 prevede un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di azioni risultanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall'esercizio dei diritti conferiti da altri titoli, a condizione che le azioni di nuova ammissione rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20 % del numero di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato. Tale soglia del 20 % dovrebbe essere allineata a quella disposta per l'esenzione relativa ai titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, dato che le due esenzioni hanno un ambito di applicazione equivalente.
13) Le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI sono tenute a rispettare gli obblighi di comunicazione periodica e continuativa di cui al regolamento (UE) n. 596/2014, alla direttiva 2004/109/CE e, per gli emittenti nei mercati di crescita per le PMI, al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (10). Qualora emettano titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione in tali tipi di sedi di negoziazione, tali società dovrebbero essere esentate dall'obbligo di pubblicare un prospetto, poiché gran parte del contenuto necessario è già disponibile al pubblico e gli investitori possono negoziare sulla base di tali informazioni. Detta esenzione dovrebbe tuttavia essere soggetta a misure di salvaguardia al fine di garantire che la società emittente abbia rispettato gli obblighi di comunicazione periodica e continuativa previsti dal diritto dell'Unione e non sia oggetto di una ristrutturazione o dell'apertura di procedure d'insolvenza, quali definite nel diritto dell'Unione. Per garantire la tutela degli investitori, in particolare degli investitori al dettaglio, è inoltre opportuno che un documento in forma sintetica contenente le informazioni chiave per gli investitori continui a essere messo a disposizione del pubblico. Il documento dovrebbe essere depositato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, ma non essere soggetto alla sua approvazione. Qualora i diritti di sottoscrizione siano connessi a titoli oggetto dell'esenzione per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'esenzione dovrebbe di conseguenza essere applicabile anche ai diritti di sottoscrizione che rappresentano il diritto preferenziale degli azionisti esistenti di sottoscrivere i titoli oggetto dell'esenzione. Laddove l'ambito di applicazione della nuova esenzione renda superflue altre esenzioni esistenti, queste ultime dovrebbero essere soppresse.
14) L'articolo 1, paragrafo 4, lettera j), del regolamento (UE) 2017/1129 esonera gli enti creditizi dall'obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta o di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un corrispettivo aggregato di 75 000 000 EUR su un periodo di 12 mesi. Il regolamento (UE) 2021/337, facente parte del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali, ha innalzato tale soglia a 150 000 000 EUR per un periodo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell'economia reale. Per continuare a sostenere gli emittenti, compresi gli enti creditizi, nel raccogliere fondi sui mercati dei capitali, è opportuno rendere permanente la soglia innalzata introdotta dal regolamento (UE) 2021/337.
15) Per ridurre la complessità della documentazione relativa al prospetto e per armonizzare il prospetto stesso migliorandone in tal modo la leggibilità da parte degli investitori in tutta l'Unione, indipendentemente dalla giurisdizione in cui ha luogo l'offerta pubblica di titoli o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, è necessario introdurre un prospetto in formato standardizzato sia per i titoli di capitale che per quelli diversi dai titoli di capitale e disporre che le informazioni incluse in tale prospetto siano pubblicate in una sequenza anch'essa standardizzata, avendo cura di non sovraccaricare i prospetti di informazioni ridondanti o secondarie.
16) In alcuni casi, il prospetto o i relativi documenti raggiungono dimensioni considerevoli, diventando inadeguati ai fini di una decisione di investimento informata da parte degli investitori e troppo costosi per gli emittenti in termini di produzione a causa delle spese inerenti legate ai prospetti lunghi. Inoltre, la lunghezza e il formato dei prospetti variano notevolmente all'interno dell'Unione, il che è in contrasto con l'obiettivo di promuovere la convergenza nell'Unione dei mercati dei capitali. Per migliorare la leggibilità dei prospetti, ridurre i costi per gli emittenti connessi alla sua redazione, creare convergenza in tutta l'Unione e facilitare l'analisi e la consultazione del prospetto da parte degli investitori, è necessario fissare un limite massimo di pagine, che dovrebbe tuttavia essere introdotto solo per le offerte pubbliche o le ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato di azioni. Un numero limitato di pagine non sarebbe appropriato per i titoli di capitale diversi dalle azioni o per i titoli diversi dai titoli di capitale, che comprendono un'ampia gamma di strumenti diversi, compresi quelli complessi. Inoltre dovrebbero essere escluse dal limite di pagine la nota di sintesi, le informazioni incluse mediante riferimento, compreso un documento di registrazione universale approvato dall'autorità competente o depositato presso quest'ultima, le informazioni incluse in un documento di registrazione universale utilizzato come elemento costitutivo di un prospetto e le informazioni da fornire qualora l'emittente abbia una storia finanziaria complessa o abbia assunto un impegno finanziario significativo, o in caso di variazione significativa dei valori lordi, quale definita nel regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione (11).
17) Il formato e la sequenza standardizzati delle informazioni da pubblicare nel prospetto dovrebbero essere definiti nel presente regolamento, indipendentemente dal fatto che un prospetto, o un prospetto di base, sia redatto come un unico documento o sia composto da documenti distinti, a eccezione dei casi in cui le informazioni sono incluse in un documento di registrazione universale. Pertanto, è necessario che gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2017/1129 stabiliscano la sequenza standardizzata delle sezioni relative alle informazioni da pubblicare nel prospetto o, separatamente, nel documento di registrazione e nella nota informativa sui titoli. Tali allegati dovrebbero costituire la base per la modifica da parte della Commissione di qualsiasi atto delegato che imponga un formato e una sequenza standardizzati delle sezioni del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, compresi gli elementi informativi all'interno di tali sezioni. E' inoltre necessario stabilire la sequenza standardizzata delle informazioni da pubblicare nella nota di sintesi del prospetto.
18) Al fine di ridurre l'onere per gli emittenti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione e contemporaneamente offrono titoli a investitori in un paese terzo o li collocano privatamente presso quest'ultimo, e che altrimenti dovrebbero redigere vari documenti, il numero limitato di pagine come anche il formato e la sequenza standardizzati non dovrebbero applicarsi a un prospetto relativo all'ammissione alla negoziazione di tali titoli.
19) Al fine di conseguire la convergenza in tutta l'Unione relativamente al formato dei prospetti, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) dovrebbe essere tenuta a elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il modello e l'impaginazione dei prospetti, compresi i requisiti in materia di dimensioni dei caratteri e di stile, in funzione del tipo di prospetto e del tipo di investitori cui il prospetto è destinato. Inoltre, al fine di aiutare gli investitori a consultare il prospetto, l'ESMA dovrebbe essere tenuta a elaborare orientamenti sulla comprensibilità e sull'uso di un linguaggio semplice nei prospetti al fine di garantire che le informazioni ivi contenute siano concise, chiare e di facile utilizzo, in funzione del tipo di prospetto e del tipo di investitori cui il prospetto è destinato. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
20) La nota di sintesi del prospetto è un documento orientativo fondamentale ed essenziale che permette agli investitori al dettaglio di comprendere meglio e consultare il prospetto nella sua integralità e quindi di prendere decisioni di investimento informate. Per rendere la nota di sintesi del prospetto più facilmente leggibile e comprensibile per gli investitori al dettaglio, è necessario che gli emittenti possano presentare o sintetizzare le informazioni sotto forma di diagrammi, grafici o tabelle, nel rispetto del limite di pagine stabilito all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1129.
21) Il regolamento (UE) 2017/1129 consente agli emittenti di aumentare di una pagina la lunghezza massima della nota di sintesi del prospetto quando i titoli sono accompagnati da una garanzia, poiché è necessario fornire informazioni tanto sulla garanzia quanto sul garante. Qualora vi sia più di un garante, una pagina supplementare potrebbe però non essere sufficiente; è pertanto necessario consentire di aumentare ulteriormente la lunghezza della nota di sintesi del prospetto nel caso di garanzie fornite da più di un garante.
22) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione degli obblighi relativi alla nota di sintesi del prospetto, l'ESMA dovrebbe essere tenuta a elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il modello e l'impaginazione delle note di sintesi, compresi i requisiti in materia di dimensioni dei caratteri e di stile. Inoltre, al fine di aiutare gli investitori al dettaglio a consultare la nota di sintesi del prospetto, l'ESMA dovrebbe essere tenuta a elaborare orientamenti sulla comprensibilità e sull'uso di un linguaggio semplice nelle note di sintesi al fine di garantire che le informazioni ivi contenute siano concise, chiare e di facile utilizzo. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
23) Il regolamento (UE) 2017/1129 consente all'emittente che ha ottenuto dall'autorità competente l'approvazione di un documento di registrazione universale per un periodo di due esercizi consecutivi di avere lo status di emittente frequente e poter presentare tutti i successivi documenti di registrazione universale e le relative modifiche senza previa approvazione. Per ridurre gli oneri inutili e incentivare l'uso del documento di registrazione universale, è opportuno che detto periodo sia ridotto a un esercizio. Tale semplificazione non inciderà sulla tutela degli investitori poiché il documento di registrazione universale e le relative modifiche non possono essere utilizzati come elementi costitutivi del prospetto senza essere approvati dall'autorità competente pertinente. Inoltre, un'autorità competente ha la facoltà di riesaminare ex post un documento di registrazione universale che le è stato presentato ogniqualvolta lo ritenga necessario e, se del caso, di chiedere modifiche.
24) Per agevolare l'IPO delle società private sui mercati pubblici dell'Unione e, in generale, ridurre i costi e gli oneri superflui per le società che offrono titoli al pubblico o chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto relativo ai titoli di capitale e ai titoli diversi dai titoli di capitale dovrebbe essere notevolmente semplificato, garantendo nel contempo che sia mantenuto un livello sufficientemente elevato di tutela degli investitori.
25) Sebbene sia troppo prescrittivo per le PMI, il livello di informativa del prospetto UE della crescita sembra essere adeguato per le società che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. E' pertanto opportuno allineare gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2017/1129 al livello di informativa del prospetto UE della crescita, prendendo come riferimento i relativi allegati di cui al regolamento delegato (UE) 2019/980.
26) Data la crescente importanza dei fattori legati alla sostenibilità nelle decisioni di investimento, gli investitori tengono sempre più in considerazione le informazioni relative a fattori ambientali, sociali e di governance quando prendono decisioni di investimento informate. E' pertanto necessario prevenire l'ambientalismo di facciata stabilendo le informazioni relative a fattori ambientali, sociali e di governance da fornire, se del caso, nel prospetto relativo ai titoli di capitale o diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, senza che tale obbligo si sovrapponga a disposizioni stabilite in altri atti legislativi dell'Unione che impongono di fornire tali informazioni. Le società che offrono al pubblico titoli di capitale o chiedono l'ammissione alla negoziazione di titoli di capitale in un mercato regolamentato dovrebbero pertanto includere mediante riferimento nel prospetto, per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, la relazione sulla gestione e la relazione sulla gestione consolidata, le quali contengono la rendicontazione di sostenibilità, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Inoltre, è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire schemi che specifichino le informazioni riguardanti i fattori ambientali, sociali e di governance da includere nei prospetti relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale pubblicizzati come titoli che tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance o che perseguono simili obiettivi. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza tra le informazioni che devono essere comunicate in un prospetto e, se del caso, le informative in materia di sostenibilità richieste a norma della direttiva 2013/34/UE o, se del caso, quelle a norma del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), senza compromettere la natura volontaria del marchio e dei modelli per l'informativa volontaria di cui a detto regolamento.
27) L'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 prevede la possibilità di redigere un prospetto semplificato per le emissioni secondarie da parte di società già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi. Tuttavia, il livello di informativa dei prospetti semplificati relativi alle emissioni secondarie è ritenuto ancora troppo prescrittivo e troppo simile a quello di un prospetto standard perché si determini una differenza significativa per le emissioni secondarie di società i cui titoli sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI e che sono soggette a obblighi di comunicazione periodica e continuativa. Per rendere la documentazione relativa alla quotazione più facilmente comprensibile e quindi per tutelare più efficacemente gli investitori, riducendo nel contempo i costi e gli oneri per gli emittenti, è opportuno introdurre un nuovo e più efficiente «prospetto UE di follow-on» nel caso di tali emissioni secondarie. Tuttavia, sempre per limitare gli oneri a carico degli emittenti e tutelare gli investitori, è necessario prevedere un periodo transitorio per i prospetti approvati nell'ambito del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie prima della data di applicazione del nuovo regime. Il prospetto UE di follow-on summenzionato dovrebbe essere disponibile per varie categorie di emittenti i cui titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi, o per gli offerenti di tali titoli. Questi criteri dovrebbero garantire che detti emittenti abbiano rispettato gli obblighi di comunicazione periodica e continuativa di cui alla direttiva 2004/109/CE o, se del caso, al regolamento (UE) n. 596/2014 o, se del caso, al regolamento delegato (UE) 2017/565.
28) Per consentire agli emittenti di beneficiare pienamente del prospetto UE di follow-on quale tipo di prospetto semplificato, il suo ambito di applicazione dovrebbe essere ampio e comprendere le offerte pubbliche o le ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli fungibili o non fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione. Inoltre, per consentire alle imprese di successo di crescere e beneficiare di una maggiore esposizione a un numero di investitori più ampio, il prospetto UE di follow-on dovrebbe essere a disposizione delle società che stanno cercando di passare da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato, a condizione che i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi. Tuttavia, all'emittente che ha solo titoli diversi dai titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, dovrebbe essere negata la possibilità di redigere un prospetto UE di follow-on per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli di capitale, poiché ciò richiede la pubblicazione di un prospetto completo per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento informata.
29) Dal 31 dicembre 2022 il prospetto UE della ripresa di cui al regolamento (UE) 2017/1129 non è più utilizzabile. Il prospetto UE della ripresa aveva il vantaggio di essere composto da un unico documento di dimensioni limitate, il che ne facilitava la redazione da parte degli emittenti e la comprensione da parte degli investitori. Per tali motivi, nei casi in cui il prospetto UE di follow-on riguarda azioni ed è quindi soggetto a un limite di pagine, lo stesso potrebbe seguire un modello analogo e dovrebbe essere soggetto allo stesso periodo ridotto di controllo previsto per il prospetto UE della ripresa. Tuttavia, il periodo ridotto di controllo non dovrebbe applicarsi nel caso di trasferimento da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato. Inoltre, tra i requisiti del prospetto UE di follow-on non dovrebbe comparire, per ovvie ragioni, quello relativo all'informativa connessa alla crisi COVID-19. Poiché dovrebbe sostituire sia il prospetto semplificato per le emissioni secondarie sia il prospetto UE della ripresa, il prospetto UE di follow-on dovrebbe essere permanente e disponibile per le emissioni secondarie sia di titoli di capitale sia di titoli diversi dai titoli di capitale. Il suo utilizzo inoltre non dovrebbe essere soggetto a restrizioni al di là dell'obbligo relativo al periodo minimo e continuativo di ammissione dei titoli in questione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI.
30) Il prospetto UE di follow-on dovrebbe includere una nota di sintesi semplificata quale fonte utile di informazioni per gli investitori al dettaglio. Tale nota di sintesi dovrebbe essere inserita all'inizio del prospetto UE di follow-on e contenere le informazioni fondamentali che permettano agli investitori di decidere quali offerte pubbliche e quali ammissioni alla negoziazione di titoli intendono esaminare ulteriormente, procedendo successivamente al riesame del prospetto nella sua interezza allo scopo di adottare una decisione di investimento informata. La nota di sintesi non dovrebbe tuttavia essere richiesta per l'ammissione alla negoziazione di titoli diversi dai titoli di capitale, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129.
31) Al fine di rendere il prospetto UE di follow-on un documento armonizzato e facilitarne la leggibilità per gli investitori in tutta l'Unione, indipendentemente dalla giurisdizione in cui i titoli sono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il suo formato dovrebbe essere standardizzato sia per i titoli di capitale che per quelli diversi dai titoli di capitale. Per lo stesso motivo, le informazioni contenute nel prospetto UE di follow-on dovrebbero essere fornite in una sequenza standardizzata. Tuttavia, al fine di sostenere le emissioni secondarie di titoli diversi dai titoli di capitale, anche nell'ambito di programmi di offerta, l'ambito di applicazione del prospetto UE di follow-on per i titoli diversi dai titoli di capitale dovrebbe essere ampio e offrire agli emittenti la possibilità di redigerlo come unico documento oppure come documenti distinti.
32) Per migliorare la leggibilità del prospetto UE di follow-on e agevolarne l'analisi e la consultazione da parte degli investitori, esso dovrebbe essere soggetto a un limite di pagine per le emissioni secondarie di azioni. Un tale limite non sarebbe invece appropriato per l'ampia categoria dei titoli di capitale diversi dalle azioni o dei titoli diversi dai titoli di capitale, che comprendono una vasta gamma di strumenti diversi, compresi strumenti complessi. Inoltre, dovrebbero essere escluse dal limite di pagine la nota di sintesi, le informazioni incluse mediante riferimento, compreso un documento di registrazione universale approvato dall'autorità competente o depositato presso quest'ultima, e le informazioni da fornire qualora l'emittente abbia una storia finanziaria complessa o abbia assunto un impegno finanziario significativo, o in caso di variazione significativa dei valori lordi.
33) Uno degli obiettivi principali dell'Unione dei mercati dei capitali è facilitare l'accesso delle PMI ai mercati pubblici dell'Unione e fornire loro fonti di finanziamento diverse dai prestiti bancari oltre all'opportunità di espandersi e crescere. Il costo della produzione di un prospetto potrebbe costituire un deterrente per le PMI che intendono offrire titoli al pubblico, tenuto conto del corrispettivo tipicamente ridotto di tali offerte. Il prospetto UE della crescita è un prospetto semplificato, introdotto dal regolamento (UE) 2017/1129, ed è a disposizione delle PMI e di alcune altre categorie di beneficiari, tra cui le società con capitalizzazione di mercato fino a 500 000 000 EUR i cui titoli sono già ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI. Esso mirava a ridurre i costi di redazione del prospetto a carico degli emittenti più piccoli, fornendo al contempo agli investitori informazioni rilevanti per valutare l'offerta e prendere decisioni di investimento informate. Sebbene redigendo un prospetto UE della crescita gli emittenti possano realizzare notevoli risparmi sui costi, il livello di informativa di tale prospetto è ritenuto ancora troppo prescrittivo e troppo simile a quello di un prospetto standard perché si determini una differenza significativa per le PMI. Vi è pertanto la necessità di un prospetto di emissione UE della crescita i cui requisiti siano meno rigorosi, in modo tale che la documentazione necessaria alla quotazione delle PMI sia ancora meno complessa e onerosa e che le PMI possano realizzare risparmi ancora più importanti. Al fine di limitare gli oneri per gli emittenti e tutelare gli investitori, è tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per i prospetti UE della crescita approvati prima della data di applicazione del nuovo regime.
34) I requisiti riguardanti il contenuto del prospetto di emissione UE della crescita dovrebbero essere meno rigorosi, tenendo conto del livello di informativa del prospetto UE della ripresa e di alcuni dei documenti di ammissione più semplici che certi mercati di crescita per le PMI richiedono agli emittenti in caso di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto, il cui contenuto è stabilito nella normativa sui mercati di crescita per le PMI. La minor quantità di informazioni da pubblicare in un prospetto di emissione UE della crescita dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni delle imprese quotate sui mercati di crescita per le PMI e alle loro esigenze di raccolta fondi e dovrebbe garantire un livello adeguato di tutela degli investitori. Inoltre, il prospetto di emissione UE della crescita dovrebbe essere costituito da un unico documento, così da renderlo un documento semplice da redigere per le imprese, in particolare le PMI, e facile da leggere per gli investitori.
35) Il prospetto di emissione UE della crescita dovrebbe essere a disposizione delle PMI, degli emittenti diversi dalle PMI i cui titoli sono ammessi o devono essere ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI e delle piccole imprese non quotate il cui corrispettivo totale dei titoli offerti al pubblico non supera i 50 000 000 EUR su un periodo di 12 mesi. Per evitare che sui mercati regolamentati si crei un sistema di informativa a due livelli in funzione delle dimensioni dell'emittente, il prospetto di emissione UE della crescita non dovrebbe essere a disposizione delle società i cui titoli sono già ammessi o devono essere ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. Tuttavia, per facilitare il passaggio a un mercato regolamentato e offrire il beneficio di un bacino di investitori più ampio, è opportuno che gli emittenti i cui titoli sono già ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi possano utilizzare un prospetto UE di follow-on allorché si trasferiscono nel mercato regolamentato.
36) Il prospetto di emissione UE della crescita dovrebbe contenere una nota di sintesi semplificata, intesa come un'utile fonte di informazioni per gli investitori al dettaglio, che abbia lo stesso formato e lo stesso contenuto della nota di sintesi del prospetto UE di follow-on. La suddetta nota di sintesi dovrebbe essere inserita all'inizio del prospetto di emissione UE della crescita e contenere le informazioni fondamentali che permettano agli investitori di decidere quali offerte pubbliche di titoli intendono esaminare ulteriormente, procedendo successivamente al riesame del prospetto nella sua interezza allo scopo di adottare una decisione di investimento informata.
37) Il prospetto di emissione UE della crescita dovrebbe essere un documento armonizzato semplice da redigere per gli emittenti, in particolare le PMI, e facile da leggere per gli investitori, indipendentemente dalla giurisdizione all'interno dell'Unione in cui i titoli in questione sono offerti al pubblico. Il suo formato dovrebbe pertanto essere standardizzato sia nel caso di titoli di capitale sia nel caso di titoli diversi dai titoli di capitale e le informazioni in esso contenute dovrebbero essere pubblicate in una sequenza standardizzata. Al fine di standardizzare ulteriormente il prospetto di emissione UE della crescita e migliorarne la leggibilità facilitandone in tal modo l'analisi e la consultazione da parte degli investitori, è opportuno introdurre un limite al numero di pagine nel caso in cui il prospetto di emissione UE della crescita sia redatto per le emissioni di azioni. Tale limite al numero di pagine dovrebbe inoltre essere efficace in termini di fornitura delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate ed efficiente in termini di requisiti meno rigorosi per quanto riguarda il contenuto del prospetto di emissione UE della crescita. Un tale limite tuttavia non sarebbe appropriato per l'ampia categoria dei titoli di capitale diversi dalle azioni o dei titoli diversi dai titoli di capitale, che comprendono una vasta gamma di strumenti diversi, compresi strumenti complessi. Inoltre, dovrebbero essere escluse dal limite al numero di pagine la nota di sintesi, le informazioni incluse mediante riferimento e le informazioni da fornire quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo, o in caso di variazione significativa dei valori lordi.
38) Il prospetto UE di follow-on e il prospetto di emissione UE della crescita dovrebbero aggiungersi ai prospetti standard di cui al regolamento (UE) 2017/1129. Pertanto, salvo diversa indicazione esplicita, tutti i riferimenti al «prospetto» ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 sono da intendersi come riferimenti a tutte le diverse forme di prospetto, compresi il prospetto UE di follow-on e il prospetto di emissione UE della crescita. La natura volontaria dei tipi di prospetto significa che un emittente è autorizzato a scegliere uno dei tipi di prospetto a disposizione quando un'offerta pubblica o un'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiede un prospetto.
39) Al fine di infondere fiducia nell'uso del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita, è importante che la loro efficacia e il loro ambito di applicazione siano chiari, in quanto il prospetto UE di follow-on e il prospetto di emissione UE della crescita sono soggetti allo stesso regime di responsabilità previsto per un prospetto completo, per le offerte o ammissioni alla negoziazione sia nazionali che transfrontaliere. Pertanto, qualora un emittente abbia il diritto di utilizzare un prospetto UE di follow-on o un prospetto di emissione UE della crescita, che rendono più efficiente e meno onerosa la preparazione dell'operazione in questione, e non vi siano altre considerazioni sostanziali contro l'utilizzo di uno dei suddetti prospetti, è opportuno che sia protetta la possibilità di scelta dell'emittente tra i tipi di prospetto a sua disposizione e che né i consulenti né le autorità competenti spingano l'emittente a redigere un prospetto completo qualora ciò non sia strettamente richiesto.
40) Nel prospetto dovrebbero essere menzionati tutti i fattori di rischio rilevanti e specifici a cui l'emittente e i suoi titoli sono esposti. Per tale motivo è inoltre necessario che i fattori di rischio siano presentati in un numero limitato di categorie di rischio in funzione della loro natura. Per alleggerire l'onere degli emittenti è tuttavia opportuno che il requisito di classificare i fattori di rischio più rilevanti sia sostituito dal requisito di elencare, in ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti in modo coerente con la valutazione effettuata dall'emittente. Per rendere più comprensibile il prospetto e facilitare l'adozione di decisioni di investimento informate da parte degli investitori, è necessario specificare che gli emittenti non dovrebbero sovraccaricare il prospetto con fattori di rischio generici, che servono soltanto come esclusione della responsabilità o che potrebbero occultare fattori di rischio specifici di cui gli investitori dovrebbero essere a conoscenza.
41) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, qualora il prezzo d'offerta definitivo o la quantità di titoli da offrire al pubblico non possano essere inclusi nel prospetto, all'investitore è conferito il diritto di revoca che può essere esercitato entro due giorni lavorativi dal momento in cui sono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantità di titoli da offrire al pubblico. Per aumentare il livello di tutela degli investitori, è opportuno estendere il periodo durante il quale possono esercitare il diritto di revoca.
42) L'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129 offre agli emittenti la possibilità di includere nel prospetto determinate informazioni mediante riferimento. Tale possibilità è stata introdotta per ridurre l'onere per gli emittenti ed evitare la duplicazione delle informazioni già comunicate e pubblicate in conformità di altri atti normativi dell'Unione in materia di servizi finanziari. La possibilità di includere informazioni mediante riferimento sarà ulteriormente facilitata in futuro, quando gli investitori potranno accedervi in modo più efficiente ed efficace nel punto di accesso unico europeo («ESAP») istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). L'ESAP dovrebbe permettere agli investitori di trovare la maggior parte delle informazioni pertinenti in un unico posto, facilitando così ulteriormente l'accesso alle informazioni incluse nei prospetti mediante riferimento. Inoltre, le società dovrebbero poter includere, mediante riferimento su base facoltativa, informazioni che non devono essere comunicate in un prospetto, a condizione che tali informazioni soddisfino le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1129 sull'inclusione mediante riferimento.
43) Per eliminare costi e oneri superflui e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'inserimento nel prospetto delle informazioni mediante riferimento, è opportuno chiarire che le società non dovrebbero essere tenute a pubblicare un supplemento per le nuove informazioni finanziarie annuali o infrannuali in un prospetto di base ancora valido, contrariamente alle situazioni specificate nel regolamento delegato (UE) 2019/979. Le nuove informazioni finanziarie annuali o infrannuali dovrebbero invece essere incluse mediante riferimento nel prospetto di base, a condizione che i requisiti per l'inclusione mediante riferimento, quali i requisiti relativi alla pubblicazione elettronica e alle lingue, siano soddisfatti. Le imprese dovrebbero essere tuttavia autorizzate a pubblicare volontariamente tali informazioni in un supplemento.
44) Il regolamento (UE) 2017/1129 promuove la convergenza e l'armonizzazione delle norme relative al controllo e all'approvazione dei prospetti da parte delle autorità competenti. In particolare, i criteri per il controllo della completezza, della comprensibilità e della coerenza del prospetto sono stati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/980. Tuttavia, tale elenco di criteri non è esaustivo, perché dovrebbe ammettere la possibilità di tenere conto degli sviluppi e delle innovazioni dei mercati finanziari. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2019/980 consente alle autorità competenti di applicare criteri aggiuntivi per il controllo e l'approvazione dei prospetti, se necessario per la tutela degli investitori. La relazione sulla verifica inter pares dell'ESMA ha sottolineato che tale possibilità ha creato differenze sostanziali nel modo in cui le autorità competenti applicano criteri di controllo aggiuntivi e chiedono agli emittenti di fornire informazioni supplementari nel prospetto controllato.
45) Per promuovere la convergenza e l'armonizzazione dell'attività di vigilanza collegata al prospetto svolta dalle autorità competenti, che dovrebbero fornire certezza agli emittenti e fiducia agli investitori, è opportuno specificare le circostanze in cui un'autorità competente può utilizzare tali criteri aggiuntivi, il tipo di informazioni supplementari che può richiedere di comunicare in aggiunta alle informazioni richieste per la redazione di un prospetto, un prospetto UE di follow-on o un prospetto di emissione UE della crescita, compreso il tipo di informazioni supplementari che si può imporre di comunicare in base ai criteri aggiuntivi, e i tempi per l'approvazione del prospetto.
46) Al fine di garantire che gli emittenti siano informati tempestivamente in merito al risultato del controllo del loro prospetto, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a rispettare un termine chiaro per il loro controllo. In caso di mancata adozione di una decisione in merito al prospetto entro i termini stabiliti, l'autorità competente dovrebbe notificarne i motivi all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nonché all'ESMA, che dovrebbe pubblicare con cadenza annuale una relazione aggregata sulla conformità delle autorità competenti ai termini stabiliti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano predisposte misure adeguate per far fronte all'eventuale mancato rispetto, da parte delle autorità competenti, dei termini stabiliti entro cui adottare una decisione in merito al prospetto. Tuttavia, la mancata adozione di una decisione non dovrebbe costituire approvazione della domanda.
47) E' inoltre opportuno stabilire un termine massimo per il completamento della procedura di controllo e per l'adozione della decisione in merito al prospetto da parte dell'autorità competente. Dato che la durata della procedura di controllo è influenzata anche da fattori al di fuori del controllo dell'autorità competente, detto termine dovrebbe essere stabilito come durata massima dell'intera procedura, che comprende le attività sia della persona che chiede l'approvazione di un prospetto sia dell'autorità competente. Dato che può essere difficile prevedere tutte le situazioni in cui il controllo non può essere completato entro il termine stabilito, è importante specificare le condizioni per eventuali deroghe a tale termine massimo. Inoltre, analogamente a quanto avviene per i termini di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/1129, la mancata adozione da parte dell'autorità competente di una decisione in merito al prospetto entro tale termine massimo non dovrebbe costituire approvazione della domanda. Per motivi di chiarezza giuridica, la definizione di «approvazione» dovrebbe anche chiarire che non riguarda l'accuratezza delle informazioni contenute nel prospetto.
48) La verifica inter pares delle procedure di controllo e approvazione dei prospetti da parte delle autorità competenti è stata condotta dall'ESMA e la relazione sulla verifica inter pares è stata pubblicata prima della proposta della Commissione relativa al presente regolamento modificativo. Dato che l'ESMA può condurre verifiche inter pares in qualsiasi momento lo ritenga opportuno a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010, non è necessario specificare tale requisito nel regolamento (UE) 2017/1129. E' pertanto opportuno sopprimere l'articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1129, che prevede che l'ESMA organizzi e conduca una revisione inter pares delle procedure di controllo e di approvazione delle autorità competenti.
49) L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 prevede che, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto sia pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta. Al fine di accelerare i processi di raccolta degli ordini di acquisto dei titoli, in particolare nei mercati in rapida evoluzione, e accrescere l'attrattiva dell'inclusione degli investitori al dettaglio in tali offerte, l'attuale periodo minimo di sei giorni tra la pubblicazione del prospetto e la chiusura di un'offerta di azioni dovrebbe essere ridotto, senza pregiudicare la tutela degli investitori.
50) Per raccogliere dati a sostegno della valutazione del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita, il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbe riguardare sia il prospetto UE di follow-on sia il prospetto di emissione UE della crescita, i quali dovrebbero essere chiaramente distinti dagli altri tipi di prospetto.
51) Per rendere più sostenibile la distribuzione del prospetto ai potenziali investitori, aumentare la digitalizzazione nel settore finanziario ed eliminare i costi inutili, i potenziali investitori non dovrebbero più poter richiedere una copia cartacea del prospetto. Ai potenziali investitori dovrebbe pertanto pervenire solo una copia del prospetto in formato elettronico, su richiesta e gratuitamente.
52) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 gli intermediari finanziari sono tenuti a informare gli investitori che hanno acquistato o sottoscritto titoli per loro tramite della possibilità che sia pubblicato un supplemento e, in determinate circostanze, sono tenuti a contattare tali investitori il giorno della pubblicazione del supplemento. Con il regolamento (UE) 2021/337 al suddetto articolo sono stati aggiunti i paragrafi 2 bis e 3 bis, che prevedono un regime più proporzionato per ridurre gli oneri a carico degli intermediari finanziari, mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori. Gli anzidetti paragrafi specificano quali investitori dovrebbero essere contattati dagli intermediari finanziari al momento della pubblicazione di un supplemento e prorogano sia il termine entro il quale tali investitori devono essere contattati sia il termine entro cui tali investitori possono esercitare i loro diritti di revoca. Inoltre, tali paragrafi specificano che gli intermediari finanziari dovrebbero contattare gli investitori che acquistano o sottoscrivono titoli al più tardi alla chiusura del periodo della prima offerta. Detto periodo è quello durante il quale gli emittenti o gli offerenti offrono titoli al pubblico come previsto nel prospetto, mentre sono esclusi i periodi successivi durante i quali i titoli sono rivenduti sul mercato. Il regime introdotto dall'articolo 23, paragrafi 2 bis e 3 bis, del regolamento (UE) 2017/1129 è scaduto il 31 dicembre 2022. In considerazione dei riscontri complessivamente positivi da parte dei portatori di interesse in merito a tale regime, esso dovrebbe essere reso permanente.
53) L'articolo 23, paragrafi 2 bis e 3 bis, del regolamento (UE) 2017/1129 ha esteso il termine per contattare gli investitori idonei a proposito della pubblicazione di un supplemento alla fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento. Per consentire agli intermediari finanziari di rispettare tale termine, è necessario stabilire che essi dovranno soltanto informare gli investitori che hanno accettato di essere contattati per via elettronica, ad esempio per posta elettronica, a proposito della pubblicazione di un supplemento. Gli intermediari finanziari dovrebbero inoltre offrire agli investitori che hanno manifestato la volontà di essere contattati solo con mezzi diversi da quelli elettronici la possibilità di scegliere di ricevere per via elettronica la notifica della pubblicazione di un supplemento. E' inoltre necessario obbligare gli intermediari finanziari a segnalare agli investitori che non acconsentono ad essere contattati per via elettronica e che rifiutano tale possibilità che possono consultare il sito web dell'emittente o dell'intermediario finanziario per verificare se è stato pubblicato un supplemento.
54) Interpretazioni divergenti circa l'opportunità di consentire a un emittente di integrare un prospetto di base per introdurre altri titoli, o titoli con caratteristiche diverse da quelli per i quali detto prospetto di base è stato approvato, hanno portato alla mancanza di convergenza tra gli Stati membri. Per garantire la tutela degli investitori e promuovere la convergenza normativa nell'Unione, è pertanto opportuno stabilire che un supplemento al prospetto di base non dovrebbe essere utilizzato per introdurre un nuovo tipo di titolo per il quale le informazioni necessarie non sono state incluse in tale prospetto di base, a meno che ciò non sia necessario per rispettare i requisiti patrimoniali a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale che recepisce il diritto dell'Unione. Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente la convergenza sull'uso del prospetto di base, l'ESMA dovrebbe chiarire ulteriormente mediante orientamenti le circostanze in cui si deve ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base.
55) L'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129 impone agli emittenti di tradurre il prospetto per consentire alle autorità e agli investitori di esaminarlo adeguatamente e di valutare i rischi. Nella maggior parte dei casi deve essere fornita una traduzione in almeno una delle lingue ufficiali accettate dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro in cui è effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione. Al fine di ridurre gli oneri superflui in modo significativo, alle società dovrebbe essere consentito di redigere il prospetto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, indipendentemente dal fatto che l'offerta o l'ammissione alla negoziazione sia effettuata a livello nazionale o transfrontaliero, mentre l'obbligo di traduzione dovrebbe essere limitato alla nota di sintesi del prospetto per garantire la tutela degli investitori al dettaglio. Tuttavia, a uno Stato membro dovrebbe essere consentito decidere di discostarsi e richiedere invece che il prospetto per un'offerta pubblica di titoli o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato chiesta soltanto in tale Stato membro sia redatto in una lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro. In questi casi, tale Stato membro dovrebbe essere tenuto a notificare la propria decisione alla Commissione e all'ESMA. Per garantire trasparenza agli emittenti e agli investitori, l'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web un elenco delle lingue accettate dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro per l'offerta pubblica di titoli o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato chiesta soltanto in detto Stato membro.
56) L'articolo 29 del regolamento (UE) 2017/1129 prevede attualmente che un prospetto redatto e approvato conformemente alla legislazione nazionale del paese terzo e ad essa soggetto («prospetto del paese terzo») sia approvato dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'emittente dei titoli in questione, indipendentemente dal fatto che tale prospetto del paese terzo sia già stato approvato dall'autorità competente di quel paese. Il medesimo articolo prevede inoltre che la Commissione adotti una decisione in cui si stabilisce che gli obblighi informativi imposti dal diritto nazionale del paese terzo sono equivalenti agli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2017/1129. Per facilitare l'accesso degli emittenti di paesi terzi, comprese le PMI, ai mercati pubblici dell'Unione e fornire agli investitori dell'Unione ulteriori opportunità di investimento, garantendo nel contempo la loro tutela, è necessario modificare le disposizioni in materia di regime di equivalenza. E' opportuno chiarire che, in caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o di offerta pubblica di titoli nell'Unione, i prospetti equivalenti di paesi terzi già approvati dall'autorità di vigilanza del paese terzo devono essere depositati solo presso l'autorità competente dello Stato membro di origine. Oltre a ciò, i criteri generali di equivalenza, che attualmente si devono basare sui requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1129, dovrebbero essere ampliati al fine di includervi le disposizioni in materia di responsabilità, validità del prospetto, fattori di rischio, controllo, approvazione e pubblicazione del prospetto e dei supplementi. Per garantire la tutela degli investitori nell'Unione, è inoltre necessario specificare che il prospetto del paese terzo comporta tutti i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/1129. Agli emittenti di paesi terzi è consentito anche il ricorso alla procedura di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1129 per qualsiasi tipo di offerta pubblica di titoli o le ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora redigano un prospetto conformemente al medesimo regolamento.
57) Per tutelare gli investitori nell'Unione e garantire parità di condizioni tra gli emittenti stabiliti nell'Unione e gli emittenti di paesi terzi è necessario che vi sia una cooperazione efficace con le autorità di vigilanza dei paesi terzi per quanto riguarda lo scambio di informazioni con le stesse e l'applicazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/1129 nei paesi terzi. Al fine di garantire uno scambio di informazioni efficiente e coerente con le autorità di vigilanza, le autorità competenti degli Stati membri o l'ESMA, su richiesta di almeno un'autorità competente, dovrebbero stabilire accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi e alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di determinare il contenuto minimo di tali accordi e il modello da utilizzare. Inoltre, l'ESMA dovrebbe agevolare il coordinamento dello sviluppo di accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi e, se necessario, la diffusione alle autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che potrebbero essere pertinenti per l'adozione delle misure di cui agli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) 2017/1129. Tuttavia, al fine di garantire la tutela degli investitori, è necessario che i paesi terzi che figurano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o nell'elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei regimi nazionali di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione siano esclusi da tali accordi di cooperazione.
58) E' necessario garantire che il prospetto UE di follow-on, il prospetto di emissione UE della crescita e le relative note di sintesi siano soggetti alle stesse sanzioni amministrative e altre misure amministrative degli altri prospetti. Tali sanzioni e misure dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e garantire un approccio comune negli Stati membri.
59) L'articolo 47 del regolamento (UE) 2017/1129 impone all'ESMA di pubblicare ogni anno una relazione contenente statistiche sui prospetti approvati e notificati nell'Unione e un'analisi delle tendenze. E' necessario stabilire che tale relazione dovrebbe contenere anche informazioni statistiche sui prospetti di emissione UE della crescita, distinte per tipi di emittente, e analizzare la fruibilità dei regimi di informativa applicabili nel quadro del prospetto UE di follow-on, dei prospetti di emissione UE della crescita e dei documenti di registrazione universale. Tale relazione dovrebbe analizzare anche la nuova esenzione per le emissioni secondarie di titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI. Inoltre, la relazione dovrebbe includere, sulla base di una relazione trasmessa dall'ESMA alla Commissione, un'analisi volta a stabilire se le procedure di controllo e approvazione delle autorità competenti garantiscano la convergenza in materia di vigilanza in tutta l'Unione e restino adeguate alla luce degli obiettivi perseguiti. Infine, la relazione dovrebbe includere un'analisi volta a stabilire se la possibilità per gli Stati membri di imporre l'informativa nazionale al di sotto della pertinente soglia di esenzione di 12 000 000 EUR o di 5 000 000 EUR per un'offerta pubblica di titoli favorisca la convergenza degli obblighi di informativa nazionale e se tali informative nazionali costituiscano un ostacolo all'offerta pubblica di titoli in tali Stati membri.
60) Trascorso un adeguato periodo dalla data di applicazione del presente regolamento modificativo, la Commissione dovrebbe riesaminare l'applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 e valutare in particolare se le disposizioni relative alla nota di sintesi del prospetto, ai regimi di informativa riguardanti il prospetto UE di follow-on, al prospetto di emissione UE della crescita e al documento di registrazione universale restino appropriate per conseguire i rispettivi obiettivi. E' inoltre necessario stabilire che tale relazione dovrebbe analizzare i dati, le tendenze e i costi pertinenti in relazione al prospetto UE di follow-on e al prospetto di emissione UE della crescita. In particolare, l'anzidetta relazione dovrebbe valutare se i nuovi regimi raggiungano il giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione dell'onere amministrativo. Data l'importanza di garantire che l'Unione dei mercati dei capitali acquisisca slancio e rispecchi il più rapidamente possibile l'evoluzione delle realtà del mercato, è necessario che il periodo appropriato per lo svolgimento di tali riesami da parte della Commissione sia più breve rispetto a quanto avveniva prima dell'adozione del presente regolamento modificativo. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se sia giustificata una maggiore armonizzazione delle disposizioni in materia di responsabilità per quanto riguarda il prospetto e, in tal caso, prendere in considerazione eventuali modifiche delle disposizioni in materia di responsabilità stabilite nel regolamento (UE) 2017/1129.
61) Il regolamento (UE) n. 596/2014 istituisce un quadro solido per preservare l'integrità del mercato e la fiducia degli investitori prevenendo l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Esso impone agli emittenti diversi obblighi di comunicazione e di registrazione e impone loro di comunicare al pubblico informazioni privilegiate. Sei anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 596/2014, i riscontri dei portatori di interessi raccolti nel contesto delle consultazioni pubbliche e dei gruppi di esperti hanno evidenziato che alcuni aspetti di tale regolamento comportano un onere particolarmente elevato per gli emittenti. E' pertanto necessario migliorare la chiarezza giuridica, riconsiderare i requisiti sproporzionati per gli emittenti e accrescere l'attrattiva complessiva dei mercati dei capitali dell'Unione, garantendo nel contempo un adeguato livello di tutela degli investitori e di integrità del mercato.
62) Gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietano l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. L'articolo 5 di tale regolamento prevede tuttavia una deroga a tali divieti nel caso di programmi di riacquisto di azioni proprie e di operazioni di stabilizzazione. Affinché un programma di riacquisto di azioni proprie possa beneficiare di tale esenzione, gli emittenti sono tenuti a informare tutte le autorità competenti delle sedi di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione o sono negoziate di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni specificate nel regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Inoltre, gli emittenti sono tenuti a comunicare successivamente al pubblico le negoziazioni. Tali obblighi sono eccessivamente gravosi. E' pertanto necessario semplificare la procedura di comunicazione assoggettando l'emittente all'obbligo di comunicare le informazioni sulle operazioni dei programmi di riacquisto di azioni proprie solo all'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per le proprie azioni. E' inoltre necessario semplificare l'obbligo di comunicazione consentendo all'emittente di comunicare al pubblico solo le informazioni aggregate che indicano il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione.
63) La nozione di informazioni privilegiate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014 è troppo limitato in quanto si applica solo alle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, mentre nella pratica anche altre persone potrebbero essere a conoscenza di un ordine o di un'operazione imminente. Tale concetto dovrebbe pertanto essere ampliato per includere anche i casi in cui le informazioni sono trasmesse in virtù della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito, e in particolare per includere tutte le categorie di persone che potrebbero essere a conoscenza di un ordine futuro.
64) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori. Un sondaggio di mercato è una prassi consolidata che contribuisce all'efficienza dei mercati dei capitali; esso può tuttavia richiedere la comunicazione di informazioni privilegiate ai potenziali investitori ed esporre le parti coinvolte a rischi giuridici. La definizione di sondaggio di mercato dovrebbe essere ampia per tener conto dei diversi tipi di sondaggio e delle diverse pratiche presenti nell'Unione. La definizione di sondaggio di mercato dovrebbe pertanto comprendere anche le comunicazioni di informazioni a cui non segue alcun annuncio specifico di un'operazione, poiché le informazioni privilegiate potrebbero essere comunicate a potenziali investitori anche in tal caso e gli emittenti dovrebbero poter beneficiare della protezione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014.
65) L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilisce che la comunicazione di informazioni privilegiate nel corso di un sondaggio di mercato si considera effettuata nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione e pertanto non costituisce una comunicazione illecita di informazioni privilegiate, qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti, oltre ai requisiti obbligatori di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 6, anche i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Al fine di evitare l'interpretazione secondo cui i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni effettuando un sondaggio di mercato sono tenuti a rispettare tutti i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno specificare che il regime dei sondaggi di mercato e i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono opzionali per i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e comportano la tutela dalla presunzione di illecita comunicazione di informazioni privilegiate. Allo stesso tempo, se da un lato non dovrebbe sussistere alcuna presunzione secondo cui i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e non rispettano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 allorché effettuano un sondaggio di mercato comunichino illecitamente informazioni privilegiate, dall'altro tali partecipanti al mercato che comunicano le informazioni non dovrebbero poter beneficiare della protezione garantita ai partecipanti al mercato che rispettano tali requisiti. Per garantire alle autorità competenti la possibilità di disporre di una pista di controllo di un processo che può comportare la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi, è inoltre opportuno specificare che i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 sono obbligatori per tutti i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni, indipendentemente dal fatto che sia seguita o meno la procedura facoltativa di cui all'articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento.
66) La liquidità delle azioni degli emittenti può essere aumentata attraverso attività di fornitura di liquidità, compresi i dispositivi di market making o i contratti di liquidità. I dispositivi di market making implicano la sottoscrizione di un contratto tra il gestore del mercato e un terzo che si impegna a preservare la liquidità di alcune azioni ottenendo in cambio sconti sulle commissioni di negoziazione. Un contratto di liquidità è costituito da un contratto tra un emittente e un terzo che si impegna ad assicurare la liquidità delle azioni dell'emittente, e per suo conto. Il regolamento (UE) 2019/2115 ha introdotto nell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 la possibilità per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati di crescita per le PMI di stipulare un contratto di liquidità con un fornitore di liquidità, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Una di tali condizioni prevede che il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI confermi per iscritto all'emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità e di averne accettato i termini e le condizioni. Il gestore di un mercato di crescita per le PMI non è tuttavia parte di un contratto di liquidità e l'obbligo secondo cui tale gestore debba aver accettato i termini e le condizioni di tale contratto comporta un'eccessiva complessità. Al fine di eliminare tale complessità e favorire la fornitura di liquidità in tali mercati di crescita per le PMI, è opportuno sopprimere l'obbligo di accettare i termini e le condizioni dei contratti di liquidità imposto ai gestori dei mercati di crescita per le PMI.
67) Il divieto di abuso di informazioni privilegiate ha l'obiettivo di impedire un eventuale sfruttamento di informazioni privilegiate e dovrebbe applicarsi nel momento in cui tali informazioni sono disponibili. L'obbligo di comunicare informazioni privilegiate mira principalmente a consentire agli investitori di assumere decisioni informate. Se le informazioni sono comunicate in una fase molto precoce e sono di natura preliminare, potrebbero indurre in errore gli investitori, piuttosto che contribuire a una formazione efficiente dei prezzi e a risolvere l'asimmetria informativa. Pertanto, in un processo prolungato, l'obbligo di comunicazione non dovrebbe riguardare gli annunci di semplici intenzioni, i negoziati in corso o, a seconda delle circostanze, i progressi dei negoziati, ad esempio una riunione tra rappresentanti di società. L'emittente dovrebbe comunicare solo le informazioni relative alle particolari circostanze o al particolare evento che si intendono concretizzare con il processo prolungato o che risultano da quest'ultimo («evento finale»), il prima possibile dopo il verificarsi di tali circostanze o tale evento. Ad esempio, nel caso di una fusione, la comunicazione dovrebbe avvenire il più presto possibile dopo che la direzione ha assunto la decisione di sottoscrivere l'accordo di fusione, una volta concordati gli elementi essenziali della fusione. In generale, per gli accordi contrattuali si dovrebbe ritenere che l'evento finale si sia verificato quando le condizioni essenziali di tale accordo sono state concordate. Nel caso di processi non prolungati connessi a un evento unico o a una serie di circostanze unica, in particolare quando il verificarsi di tale evento o serie di circostanze non dipende dall'emittente, la comunicazione dovrebbe avvenire non appena l'emittente viene a conoscenza di tale evento o serie di circostanze.
68) Non è sempre facile identificare con esattezza il momento in cui un insieme di circostanze o un evento diventa finale. Per consentire all'emittente di individuare il momento in cui è tenuto alla comunicazione delle informazioni privilegiate, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di circostanze finali o di eventi finali in processi prolungati che farebbero scattare l'obbligo di comunicare le informazioni e, per ciascun evento o circostanza, il momento in cui si ritiene che l'evento o la circostanza si siano verificati.
69) Gli emittenti dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni relative alle tappe intermedie quando le circostanze o l'evento che si intendono concretizzare con il processo prolungato o che risultano da quest'ultimo non sono ancora stati comunicati. Una volta avvenuta la comunicazione di tali circostanze o tale evento, l'emittente non dovrebbe più essere tenuto alla riservatezza delle informazioni relative alle tappe intermedie.
70) Vi potrebbero essere casi in cui un emittente deve rinviare la comunicazione di determinate circostanze o determinati eventi dopo il loro verificarsi. L'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilisce che un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. La mancata comunicazione da parte di un emittente di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non dovrebbe essere soggetta agli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014. Al fine di garantire la certezza del diritto per l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni nonché un'interpretazione coerente delle condizioni per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate, è opportuno chiarire tali condizioni mediante riferimento diretto a precedenti dichiarazioni pubbliche o ad altri tipi di comunicazioni da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni. Al fine di fornire ulteriori chiarimenti, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate.
71) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 impone agli emittenti e a qualsiasi persona che agisca a nome o per conto loro di redigere e tenere aggiornato un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso a informazioni privilegiate, tra cui consulenti, contabili e agenzie di rating del credito. L'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 limita tuttavia tale obbligo per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, affinché tali emittenti siano tenuti a inserire nei loro elenchi soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.
72) In alcuni Stati membri gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sono considerati particolarmente importanti per garantire un elevato livello di integrità del mercato. Per tale motivo l'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 consente agli Stati membri di chiedere agli emittenti sui mercati di crescita per le PMI di redigere elenchi più esaustivi che comprendano tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate, sebbene sulla base di un formato semplificato che richiede meno informazioni. Per evitare oneri normativi eccessivi, pur garantendo alle autorità competenti le informazioni essenziali alle indagini sugli abusi di mercato, tale formato semplificato dovrebbe essere utilizzato per tutti gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
73) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 prevede misure preventive contro gli abusi di mercato e, più specificamente, contro l'abuso di informazioni privilegiate, per quanto riguarda coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate. Dette misure spaziano dalla notifica delle operazioni su strumenti finanziari dell'emittente interessato al divieto di effettuare operazioni su tali strumenti durante determinati periodi definiti. In particolare l'articolo 19, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilisce che coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione sono tenuti a notificare all'emittente e all'autorità competente se le operazioni hanno raggiunto la soglia di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile come pure qualsiasi operazione successiva nello stesso anno. Le notifiche riguardano, per quanto attiene agli emittenti, le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da persone a loro strettamente legate per proprio conto, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi collegati. L'articolo 19, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 prevede che le autorità competenti possano innalzare la soglia a 20 000 EUR.
74) Al fine di evitare un obbligo eccessivo a carico di coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di segnalare e delle società di comunicare operazioni che non sarebbero significative per gli investitori, è opportuno innalzare la soglia per la segnalazione e le relative comunicazioni da 5 000 EUR a 20 000 EUR. Allo stesso tempo, alle autorità competenti dovrebbe essere concessa la flessibilità per aumentare tale soglia a 50 000 EUR o ridurla a 10 000 EUR, ove giustificato alla luce delle condizioni del mercato nazionale.
75) L'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 vieta alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare azioni o strumenti di debito dell'emittente, o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'informativa di bilancio (periodo di chiusura) dell'emittente, a meno che l'emittente dia il proprio consenso e sussistano circostanze specifiche. L'esenzione dall'obbligo del periodo di chiusura comprende attualmente i piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o i programmi di risparmio così come le garanzie o i diritti ad azioni. Al fine di promuovere la coerenza delle norme tra le diverse classi di attività, l'esenzione dovrebbe essere estesa al fine di includere, tra i programmi esentati rivolti ai dipendenti, non solo quelli relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, ma anche le garanzie o i diritti a strumenti diversi dalle azioni.
76) Determinate operazioni o attività svolte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione durante il periodo di chiusura potrebbero riguardare accordi irrevocabili conclusi al di fuori di un periodo di chiusura. Tali operazioni o attività potrebbero anche derivare da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell'ambito di detto mandato oppure potrebbero anche essere la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. Tali operazioni o attività potrebbero anche essere la conseguenza dell'accettazione di successioni e donazioni o dell'esercizio di opzioni, future o altri strumenti derivati concordati al di fuori del periodo di chiusura. Tali attività e operazioni non implicano, in linea di principio, decisioni di investimento attive da parte delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. Vietare tali operazioni o attività durante il periodo di chiusura limiterebbe eccessivamente la libertà delle suddette persone poiché non c'è alcun rischio che possano ottenere un vantaggio informativo. Al fine di garantire che il divieto di negoziare durante un periodo di chiusura si applichi solo alle operazioni o alle attività che dipendono dall'attività di investimento intenzionale della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, tale divieto non dovrebbe riguardare le operazioni o le attività che dipendono esclusivamente da fattori esterni o che non comportano decisioni di investimento attive da parte di persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
77) La crescente integrazione dei mercati aumenta il rischio di abusi di mercato transfrontalieri. Per tutelare l'integrità del mercato le autorità competenti dovrebbero collaborare celermente e tempestivamente anche con l'ESMA. Per rafforzare tale collaborazione l'ESMA dovrebbe poter agire su iniziativa di una o più autorità competenti, per agevolare le autorità competenti in tal senso, con la possibilità di coordinare le indagini o le ispezioni con effetti transfrontalieri. Le piattaforme di collaborazione istituite dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali si sono dimostrate utili come strumento di vigilanza per rafforzare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le autorità. E' pertanto opportuno introdurre la possibilità per l'ESMA di istituire e coordinare, su iniziativa di una o più autorità competenti, piattaforme simili nel settore dei mercati dei valori mobiliari qualora sorgano dubbi circa l'integrità dei mercati o il loro corretto funzionamento. Dati gli stretti rapporti tra i mercati finanziari e i mercati a pronti, l'ESMA dovrebbe inoltre poter istituire, su iniziativa di una o più autorità competenti, le piattaforme di cui sopra con organismi pubblici che vigilano sui mercati delle materie prime all'ingrosso, ad esempio l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), qualora tali dubbi riguardino sia i mercati finanziari che quelli a pronti.
78) Ai fini della sorveglianza dell'attività di mercato è essenziale controllare i dati di negoziazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere facile accesso ai dati necessari allo svolgimento della loro attività di vigilanza. Alcuni di tali dati riguardano strumenti negoziati in una sede di negoziazione situata in un altro Stato membro. Per migliorare l'efficacia della vigilanza, le autorità competenti dovrebbero istituire un dispositivo per lo scambio costante dei dati di negoziazione. Per garantire che l'ambito di applicazione di tale dispositivo sia proporzionato al suo utilizzo, solo le autorità competenti che vigilano sui mercati con un elevato livello di attività transfrontaliera dovrebbero essere obbligate a parteciparvi. Gli Stati membri le cui autorità competenti abbiano interesse a partecipare al dispositivo su base volontaria dovrebbero conformarsi alle stesse disposizioni e contribuire al finanziamento del dispositivo. L'ESMA ha dimostrato la propria competenza nella creazione di hub per lo scambio di dati, come lo scambio di dati sulla segnalazione delle operazioni attraverso l'attuazione comprovata del meccanismo di scambio delle informazioni sulle transazioni (Transaction Reporting Exchange Mechanism - TREM) o mediante il punto di accesso unico ai dati relativi alle operazioni in virtù del regolamento EMIR nell'ambito dell'attuazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (Trade Reporting and Compliance Engine - TRACE). Pertanto, le autorità competenti partecipanti dovrebbero poter istituire il nuovo dispositivo per lo scambio di dati di negoziazione delegando lo sviluppo del progetto all'ESMA. L'elenco delle sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa dovrebbe essere determinato dalla Commissione mediante atti delegati tenendo conto, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno del volume delle negoziazioni nella sede di negoziazione nonché del volume delle negoziazioni in tale sede di negoziazione di strumenti finanziari per i quali l'autorità competente del mercato più rilevante differisce da quella della sede di negoziazione. Al fine di garantire la certezza del diritto e di non ritardare l'attuazione del dispositivo, i criteri per la determinazione delle sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento con soglie specifiche per le azioni. Al fine di garantire che i criteri rimangano sufficientemente attuabili e flessibili per tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari e della necessità di una vigilanza efficace, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare e aggiornare nel tempo l'elenco delle sedi di negoziazione designate mediante un atto delegato, garantendo nel contempo la proporzionalità, e di chiedere all'ESMA un parere. Il dispositivo per lo scambio di dati di negoziazione dovrebbe riguardare inizialmente solo le azioni, per poi essere esteso a obbligazioni e future, considerata la pertinenza di tali strumenti finanziari in termini sia di negoziazione transfrontaliera sia di manipolazione del mercato. Tuttavia, per garantire che il suddetto dispositivo rispecchi l'evoluzione dei mercati finanziari e la capacità delle autorità competenti di trattare nuovi dati, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione di strumenti i cui dati di negoziazione possono essere scambiati attraverso il dispositivo e di rinviare potenzialmente l'inclusione di obbligazioni e future, tenendo conto dell'analisi dell'ESMA in merito all'introduzione del dispositivo, in particolare in termini di costi.
79) Per migliorare il controllo delle negoziazioni tramite gli sviluppi tecnologici e rafforzare l'integrità del mercato, le autorità competenti dovrebbero poter accedere ai dati di negoziazione non solo su richiesta puntuale, ma anche in via permanente. Inoltre, affinché le autorità nazionali competenti possano agevolmente trattare i dati anzidetti, è necessario armonizzarne il formato.
80) Il rischio di violazione involontaria degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e le relative sanzioni amministrative sono un fattore importante di dissuasione delle imprese dal chiedere l'ammissione alla negoziazione. Per evitare un onere eccessivo per le imprese, in particolare le PMI, comprese le microimprese, l'importo finale delle sanzioni per le violazioni commesse da persone giuridiche in relazione agli obblighi di comunicazione dovrebbe essere proporzionato alle dimensioni dell'impresa. L'articolo 30, paragrafo 2, lettera j), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilisce un minimo per l'importo massimo delle sanzioni che possono essere irrogate da un'autorità nazionale competente in caso di violazione del regime di informativa. Al fine di garantire la proporzionalità, tali importi dovrebbero essere determinati, di regola, sulla base del fatturato totale annuo della società. Tuttavia, qualora l'applicazione del massimo stabilito dal diritto nazionale sulla base del fatturato totale annuo comporti un importo finale della sanzione irrogata sproporzionatamente basso alla luce delle circostanze di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 596/2014, gli Stati membri dovrebbero garantire alle autorità nazionali competenti la possibilità di aumentare l'importo finale delle sanzioni, tenendo conto del massimo stabilito dal diritto nazionale, espresso in importi assoluti. In tali casi è inoltre opportuno consentire a ciascuno Stato membro nel rispettivo diritto nazionale di applicare un minore livello massimo delle sanzioni applicabile alle PMI, espresso in importi assoluti, al fine di garantire il trattamento proporzionato di queste ultime. Tuttavia, uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di stabilire nel proprio diritto nazionale lo stesso livello massimo espresso in importi assoluti per tutti i tipi di emittenti.
81) Nel trattare i dati personali nel quadro del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti dovrebbero conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell'ESMA nel quadro del medesimo regolamento, l'Autorità dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In particolare, l'ESMA e le autorità nazionali competenti dovrebbero conservare i dati personali per un lasso di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
82) Al fine di specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la specificazione del contenuto e del formato standardizzato nonché della sequenza standardizzata del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, la specificazione delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione universale, la specificazione del contenuto ridotto come anche del formato e della sequenza standardizzati per il prospetto UE di follow-on e per il prospetto di emissione UE della crescita, la promozione della convergenza in materia di vigilanza specificando i criteri di controllo e le procedure di approvazione del prospetto da parte delle autorità competenti, l'ulteriore precisazione dei criteri generali di equivalenza per i prospetti redatti da emittenti di paesi terzi, la determinazione del contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti o, su richiesta di almeno una di tali autorità, l'ESMA e le autorità di vigilanza dei paesi terzi, a norma del regolamento (UE) 2017/1129, così come la definizione e la revisione di un elenco non esaustivo di eventi finali nei processi prolungati e di situazioni in cui la comunicazione non dovrebbe essere ritardata, l'ampliamento dell'elenco degli strumenti finanziari per consentire alle autorità competenti di ottenere dati di negoziazione, la definizione e l'aggiornamento di un elenco di sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa in termini di azioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (19) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
83) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto riguarda: il modello e l'impaginazione dei prospetti, compresi i requisiti in materia di dimensioni dei caratteri e di stile, in funzione del tipo di prospetto e del tipo di investitori cui il prospetto è destinato; il modello e l'impaginazione delle note di sintesi dei prospetti, compresi i requisiti in materia di dimensioni dei caratteri e di stile; il formato semplificato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; le modalità appropriate previste dal dispositivo per lo scambio di dati di negoziazione; nonché i dispositivi, i sistemi e le procedure appropriati per le sedi di negoziazione al fine di istituire un dispositivo che consenta lo scambio tempestivo e costante di tali dati, compresi il formato e i termini per la trasmissione dei dati richiesti da un'autorità competente. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
84) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le misure introdotte richiedono un'armonizzazione completa in tutta l'Unione, ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
85) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 596/2014, (UE) n. 600/2014 e (UE) 2017/1129,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 184 del 25.5.2023.
Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2024.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI (GU L 320 dell'11.12.2019).
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017).
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017).
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004).
Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l'uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021).
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017).
Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).
Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
GU L 123 del 12.5.2016.
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129
Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è soppresso;
b) il paragrafo 4 è così modificato:
i) sono inserite le lettere seguenti:
«d bis) l'offerta di titoli destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI e fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) i titoli rappresentano, su un periodo di 12 mesi, meno del 30 % del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato;
ii) l'emittente dei titoli non è oggetto di una ristrutturazione o di procedure d'insolvenza;
iii) un documento contenente le informazioni di cui all'allegato IX è depositato, in formato elettronico, presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e reso disponibile al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, contestualmente al deposito presso detta autorità competente;
d ter) l'offerta di titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l'offerta dei nuovi titoli, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) i titoli offerti al pubblico non sono emessi in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione;
ii) l'emittente dei titoli non è oggetto di una ristrutturazione o di procedure d'insolvenza;
iii) un documento contenente le informazioni di cui all'allegato IX è depositato, in formato elettronico, presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e reso disponibile al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, contestualmente al deposito presso detta autorità competente;»
;
ii) alla lettera j), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 150 000 000 EUR per ente creditizio calcolati su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali titoli:»
;
iii) la lettera l) è soppressa;
iv) sono aggiunti i commi seguenti:
«Il documento di cui al primo comma, lettera d bis), punto iii), e lettera d ter), punto iii), ha una lunghezza massima di 11 facciate di formato A4 quando stampato, è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile, ed è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, o almeno in una delle sue lingue ufficiali, o in un'altra lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro.
Il corrispettivo aggregato totale delle offerte pubbliche di titoli di cui al primo comma, lettera j), tiene conto del corrispettivo aggregato totale di tutte le offerte pubbliche di titoli in corso e di tutte le offerte pubbliche di titoli effettuate nei 12 mesi precedenti la data di avvio di una nuova offerta pubblica di titoli, ad eccezione delle offerte pubbliche di titoli per le quali è stato pubblicato un prospetto o che erano soggette a qualsiasi altra disposizione di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto in conformità del primo comma, o a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o a norma del paragrafo 3, paragrafo 2 bis.»
;
c) il paragrafo 5 è così modificato:
i) il primo comma è così modificato:
1) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) i titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 30 % del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
b) le azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall'esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando tali nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 30 % del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo;
b bis) i titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi precedenti l'ammissione alla negoziazione dei nuovi titoli purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) i titoli destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato non sono emessi in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione;
ii) l'emittente dei titoli non è oggetto di una ristrutturazione o di procedure d'insolvenza;
iii) un documento contenente le informazioni di cui all'allegato IX è depositato, in formato elettronico, presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e reso disponibile al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, contestualmente al deposito presso detta autorità competente;»
2) alla lettera i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 150 000 000 EUR per ente creditizio calcolati su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali titoli:»
;
3) le lettere j) e k) sono soppresse;
ii) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il requisito di cui al primo comma, lettera b), in base al quale le azioni derivanti devono rappresentare, su un periodo di 12 mesi, meno del 30 % del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, non si applica nei casi seguenti:»
;
iii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Il documento di cui al primo comma, lettera b bis), punto iii), ha una lunghezza massima di 11 facciate di formato A4 quando stampato, è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile, ed è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, o almeno in una delle sue lingue ufficiali, o in un'altra lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro.
Il corrispettivo aggregato totale delle offerte pubbliche di titoli di cui al primo comma, lettera i), tiene conto del corrispettivo aggregato totale di tutte le offerte pubbliche di titoli in corso e di tutte le offerte pubbliche di titoli effettuate nei 12 mesi precedenti la data di avvio di una nuova offerta pubblica di titoli, ad eccezione delle offerte pubbliche di titoli per le quali è stato pubblicato un prospetto o che erano soggette a qualsiasi altra disposizione di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto in conformità del primo comma.»
;
d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni dall'obbligo di pubblicare il prospetto di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere applicate congiuntamente. Tuttavia le esenzioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), non sono applicate congiuntamente qualora la loro combinazione possa rischiare di portare all'ammissione immediata o differita alla negoziazione in un mercato regolamentato, su un periodo di 12 mesi, più del 30 % del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, senza che sia stato pubblicato un prospetto.»
;
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) sono inserite le lettere seguenti:
«d bis) "ristrutturazione": ristrutturazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
d ter) "procedure d'insolvenza": procedure d'insolvenza quali definite all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
__________________
(*1) Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019)."
(*2) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015).»;"
b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) "approvazione": l'atto positivo al termine del controllo, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto, che non riguarda tuttavia l'accuratezza di tali informazioni;»
;
c) la lettera z) è sostituita dalla seguente:
«z) "formato elettronico": il formato elettronico quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62 bis), della direttiva 2014/65/UE.»
;
3) all'articolo 3 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 4, e i paragrafi 2 e 2 bis del presente articolo, i titoli sono offerti al pubblico nell'Unione soltanto previa pubblicazione di un prospetto ai sensi del presente regolamento.
2. Fatto salvo l'articolo 4, le offerte pubbliche di titoli sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che:
a) tali offerte non siano subordinate a una notifica di cui all'articolo 25;
b) il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 12 000 000 EUR per emittente o offerente, calcolato su un periodo di 12 mesi.
2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono esentare offerte pubbliche di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5 000 000 per emittente o offerente, calcolato su un periodo di 12 mesi.
2 ter. Gli Stati membri notificano la Commissione e l'ESMA qualora decidano di adottare la soglia di esenzione di 5 000 000 di cui al paragrafo 2 bis. Gli Stati membri notificano la Commissione e l'ESMA anche qualora decidano successivamente di adottare invece la soglia di esenzione di 12 000 000 di cui al paragrafo 2, lettera b).
2 quater. Il corrispettivo aggregato totale dei titoli offerti al pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2 bis tiene conto del corrispettivo aggregato totale di tutte le offerte pubbliche di titoli in corso e di tutte le offerte pubbliche di titoli effettuate nei 12 mesi precedenti la data di avvio di una nuova offerta pubblica di titoli, ad eccezione delle offerte pubbliche di titoli per le quali è stato pubblicato un prospetto o che erano soggette a qualsiasi disposizione di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma. Inoltre, il corrispettivo aggregato totale dei titoli offerti al pubblico include tutti i tipi e le classi di titoli offerti.
2 quinquies. Quando un'offerta pubblica di titoli è esentata dall'obbligo di pubblicazione del prospetto a norma del paragrafo 2, lettera b), o del paragrafo 2 bis, lo Stato membro può imporre all'emittente di depositare e rendere disponibile al pubblico, in conformità di quanto disposto all'articolo 21, paragrafo 2, un documento contenente le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi da 3 a 10 e paragrafo 12, oppure un documento contenente gli obblighi informativi a livello nazionale, a condizione che la misura e il livello di tali informazioni siano equivalenti o minori rispetto alle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi da 4 a 10, e paragrafo 12.»
;
4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta pubblica di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato è esentata dall'obbligo di pubblicazione del prospetto conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 o 5, o all'articolo 3, paragrafo 2 o 2 bis, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha il diritto di redigere volontariamente un prospetto in conformità del presente regolamento.»
;
5) all'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni successiva rivendita di titoli che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta pubblica di titoli di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a) a d ter), è considerata un'offerta separata e per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta pubblica di titoli si applica la definizione di cui all'articolo 2, lettera d). Il collocamento di titoli tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto a meno che si applichi una delle esenzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a) a d ter), in relazione al collocamento finale.»
;
6) l'articolo 6 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fatti salvi l'articolo 14 bis, paragrafo 2, l'articolo 15 bis, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa:»
;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il prospetto è un documento in formato standardizzato e le informazioni in esso fornite sono presentate in una sequenza standardizzata in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Le informazioni di un prospetto sono redatte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.
In deroga al primo comma, ai paragrafi 4 e 5, nonché agli obblighi definiti nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma del paragrafo 8 del presente articolo, le informazioni incluse in un documento di registrazione universale possono essere incluse senza tener conto del formato standardizzato, della sequenza standardizzata, della lunghezza massima, del modello e dell'impaginazione, compresi i requisiti in materia di dimensioni dei caratteri e di stile.»
;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Il prospetto riguardante azioni ha una lunghezza massima di 300 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile.
5. La nota di sintesi, le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell'articolo 19 e le informazioni supplementari da fornire quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo ai sensi dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione (*3), o le informazioni da fornire nel caso di una variazione significativa dei valori lordi, quale definita all'articolo 1, lettera e), di detto regolamento delegato, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
6. In deroga al paragrafo 2, primo comma, e ai paragrafi 4 e 5, quando titoli devono essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione e sono contemporaneamente offerti a o collocati privatamente presso investitori in un paese terzo in cui un documento di offerta è predisposto secondo il diritto, le norme o le prassi di mercato, i requisiti relativi al formato standardizzato, alla sequenza standardizzata, alla lunghezza massima, al modello e all'impaginazione dei prospetti, compresi i requisiti in materia di dimensioni dei caratteri e di stile, non si applicano al prospetto per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di tali titoli.
7. L'ESMA elabora orientamenti sulla comprensibilità e sull'uso di un linguaggio semplice nei prospetti al fine di garantire che le informazioni ivi contenute siano concise, chiare e di facile utilizzo, in funzione del tipo di prospetto e del tipo di investitori cui il prospetto è destinato.
8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il modello e l'impaginazione dei prospetti, compresi i requisiti in materia di dimensioni dei caratteri e di stile, in funzione del tipo di prospetto e del tipo di investitori cui il prospetto è destinato.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 5 dicembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
__________________
(*3) Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019).»;"
7) l'articolo 7 è così modificato:
a) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, la nota di sintesi può presentare o riassumere le informazioni sotto forma di diagrammi, grafici o tabelle.»
;
b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La nota di sintesi è composta delle quattro sezioni seguenti, nell'ordine in cui sono elencate:»
;
c) il paragrafo 5 è così modificato:
i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La sezione di cui al paragrafo 4, lettera a), contiene le informazioni seguenti, nell'ordine in cui sono elencate:»
;
ii) il secondo comma è così modificato:
- la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Essa contiene le seguenti avvertenze, nell'ordine in cui sono elencate:»
;
- è aggiunta la lettera seguente:
«g) se del caso, una dichiarazione secondo la quale la società ha individuato problemi ambientali come fattore di rischio rilevante in conformità dell'articolo 16.»
;
d) il paragrafo 6 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La sezione di cui al paragrafo 4, lettera b), contiene le informazioni seguenti, nell'ordine in cui sono elencate:»
;
ii) alla lettera a) è aggiunto il punto seguente:
«vi) qualora l'emittente di titoli di capitale sia soggetto all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), una dichiarazione sull'eventualità che le attività dell'emittente siano associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 di detto regolamento.
__________________
(*4) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).»;"
e) il paragrafo 7 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La sezione di cui al paragrafo 4, lettera c), contiene le informazioni seguenti, nell'ordine in cui sono elencate:»
;
ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Se la nota di sintesi contiene le informazioni di cui al primo comma, lettera c), la lunghezza massima di cui al paragrafo 3 è ampliata di un'altra facciata di formato A4 per garante, a condizione che le altre facciate di formato A4 siano destinate alla descrizione dei garanti.»
;
f) al paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La sezione di cui al paragrafo 4, lettera d), contiene le informazioni seguenti, nell'ordine in cui sono elencate:»
;
g) il paragrafo 12 bis è sostituito dal seguente:
«12 bis. In deroga ai paragrafi da 3 a 12 del presente articolo, il prospetto UE di follow-on redatto conformemente all'articolo 14 bis o il prospetto di emissione UE della crescita redatto conformemente all'articolo 15 bis contiene una nota di sintesi redatta in conformità del presente paragrafo.
La nota di sintesi del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e di una lunghezza massima di sette facciate di formato A4 quando stampato.
La nota di sintesi del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento e soddisfa i requisiti seguenti:
a) è presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
b) è scritta in un linguaggio chiaro, non tecnico, succinto e comprensibile per gli investitori e in uno stile tale da facilitare la comprensione delle informazioni;
c) è composta delle sezioni seguenti, nell'ordine in cui sono elencate:
i) un'introduzione, contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluse le avvertenze e la data di approvazione del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita;
ii) le informazioni fondamentali concernenti l'emittente;
iii) le informazioni fondamentali sui titoli, tra cui i diritti connessi a tali titoli ed eventuali limitazioni ai diritti in questione;
iv) le informazioni fondamentali sull'offerta pubblica di titoli o sull'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o relative a entrambe;
v) in caso di garanzia connessa ai titoli, le informazioni fondamentali sul garante nonché sulla natura e sulla portata della garanzia.
Fatto salvo il terzo comma, lettere a) e b), la nota di sintesi del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita può presentare o riassumere le informazioni sotto forma di diagrammi, grafici o tabelle.
Se la nota di sintesi del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita contiene le informazioni di cui al terzo comma, lettera c), punto v), la lunghezza massima di cui al secondo comma è ampliata di un'altra facciata di formato A4 per garante, a condizione che le altre facciate di formato A4 siano destinate alla descrizione dei garanti.»
;
h) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«14. L'ESMA elabora orientamenti sulla comprensibilità e sull'uso di un linguaggio semplice nelle note di sintesi al fine di garantire che le informazioni ivi contenute siano concise, chiare e di facile utilizzo.
15. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il modello e l'impaginazione delle note di sintesi, compresi i requisiti in materia di dimensioni dei caratteri e di stile.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 5 dicembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
8) all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Una volta ottenuta l'approvazione del documento di registrazione universale da parte dell'autorità competente per un esercizio finanziario, i documenti di registrazione universale successivi possono essere depositati presso l'autorità competente senza approvazione preventiva.»
;
9) all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Tuttavia gli Stati membri provvedono a che nessun soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi ai sensi dell'articolo 7, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che:»
;
10) l'articolo 13 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 5 giugno 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 per integrare il presente regolamento riguardanti il formato e la sequenza standardizzati del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, e le tabelle che definiscono le informazioni specifiche che devono essere incluse nel prospetto, compresi i codici LEI e ISIN, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è costituito da documenti distinti.»
;
ii) al secondo comma sono aggiunte le lettere seguenti:
«f) se l'emittente di titoli di capitale sia soggetto all'obbligo di fornire una rendicontazione di sostenibilità, unitamente alla relativa attestazione di conformità, conformemente alla direttiva 2004/109/CE e alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
g) se la pubblicità relativa ai titoli diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato indichi che detti titoli tengono conto di fattori ambientali, sociali o di governance (ESG) o mirano a perseguire obiettivi ESG.
__________________
(*5) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).»;"
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, lettera g), nell'elaborare i vari schemi di prospetto, si applica quanto segue:
a) il prospetto per un'obbligazione verde europea di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) include mediante riferimento le informazioni pertinenti contenute nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10 di detto regolamento;
b) il prospetto per un'obbligazione commercializzata come obbligazione ecosostenibile o per un'obbligazione legata alla sostenibilità, di cui all'articolo 1, lettera c), di detto regolamento, include la pertinente informativa volontaria definita in detto regolamento, a condizione che l'emittente abbia optato per tale informativa volontaria.
__________________
(*6) Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).»;"
c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 5 giugno 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 per integrare il presente regolamento stabilendo lo schema che specifica le informazioni minime che devono essere incluse nel documento di registrazione universale.»
;
d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 e 2 si conformano agli allegati I, II e III del presente regolamento.»
;
11) l'articolo 14 è soppresso;
12) l'articolo 14 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 14 bis
Prospetto UE di follow-on
1. In caso di offerta pubblica di titoli o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, possono redigere un prospetto UE di follow-on i soggetti seguenti:
a) gli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei nuovi titoli;
b) gli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l'offerta pubblica dei nuovi titoli;
c) gli emittenti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli fungibili con titoli che sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l'ammissione alla negoziazione dei titoli;
d) gli offerenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l'offerta pubblica di titoli.
In deroga al primo comma, l'emittente che abbia soltanto titoli diversi dai titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI non è autorizzato a redigere un prospetto UE di follow-on per l'ammissione alla negoziazione di titoli di capitale in un mercato regolamentato.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto UE di follow-on contiene tutte le informazioni di cui gli investitori necessitano per comprendere tutti gli elementi seguenti:
a) le prospettive e i risultati finanziari dell'emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell'ultimo esercizio nella situazione finanziaria e aziendale dell'emittente;
b) le informazioni essenziali sui titoli, tra cui i diritti connessi a tali titoli ed eventuali limitazioni ai diritti in questione;
c) le ragioni dell'emissione e il suo impatto sull'emittente, ivi compreso sulla struttura complessiva del capitale di quest'ultimo, e l'impiego dei proventi.
3. Le informazioni contenute nel prospetto UE di follow-on sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile e consentono agli investitori di prendere decisioni di investimento informate, tenendo conto delle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state comunicate ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, delle informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (*7).
4. Il prospetto UE di follow-on contiene le informazioni minime stabilite all'allegato IV o all'allegato V, in funzione dei tipi di titoli.
Il prospetto UE di follow-on contenente le informazioni minime stabilite all'allegato IV è redatto come documento unico.
Il prospetto UE di follow-on contenente le informazioni minime stabilite all'allegato V può essere redatto come documento unico oppure come documenti distinti.
5. Il prospetto UE di follow-on riguardante azioni ha una lunghezza massima di 50 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile.
6. La nota di sintesi, le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento, le informazioni supplementari da fornire quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo ai sensi dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2019/980 o le informazioni da fornire nel caso di una variazione significativa dei valori lordi, quale definita all'articolo 1, lettera e), di detto regolamento delegato, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
7. Il prospetto UE di follow-on è un documento in formato standardizzato e le informazioni comunicate al suo interno sono presentate in una sequenza standardizzata secondo l'ordine di presentazione di cui all'allegato IV o all'allegato V, in funzione dei tipi di titoli.
8. Entro il 5 marzo 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 per integrare il presente regolamento specificando il contenuto ridotto e il formato e la sequenza standardizzati per il prospetto UE di follow-on.
Tali atti delegati sono basati sugli allegati IV e V.
__________________
(*7) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017).»;"
13) l'articolo 15 è soppresso;
14) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 15 bis
Prospetto di emissione UE della crescita
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 3, paragrafi 2 e 2 bis, in caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono redigere un prospetto di emissione UE della crescita purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:
a) PMI;
b) emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI;
c) emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti al pubblico sia inferiore a 50 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l'esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti;
d) offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a) e b).
Il corrispettivo aggregato totale dei titoli offerti al pubblico di cui al primo comma, lettera c), tiene conto del corrispettivo aggregato totale di tutte le offerte pubbliche di titoli in corso e di tutte le offerte pubbliche di titoli effettuate nei 12 mesi precedenti la data di avvio di una nuova offerta pubblica di titoli, ad eccezione delle offerte pubbliche di titoli per le quali è stato pubblicato un prospetto o che erano soggette a qualsiasi disposizione di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, o a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 o 2 bis. Inoltre, il corrispettivo aggregato totale dei titoli offerti al pubblico include tutti i tipi e le classi di titoli offerti.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto di emissione UE della crescita contiene le pertinenti informazioni ridotte e proporzionate necessarie per consentire agli investitori di comprendere:
a) le prospettive e i risultati finanziari dell'emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell'ultimo esercizio nella situazione finanziaria e aziendale dell'emittente, nonché la sua strategia di crescita;
b) le informazioni essenziali sui titoli, tra cui i diritti connessi a tali titoli ed eventuali limitazioni ai diritti in questione;
c) le ragioni dell'emissione e il suo impatto sull'emittente, ivi compreso sulla struttura complessiva del capitale di quest'ultimo, e l'impiego dei proventi.
3. Le informazioni contenute nel prospetto di emissione UE della crescita sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile e consentono agli investitori, in particolare a quelli al dettaglio, di prendere decisioni di investimento informate.
4. Il prospetto di emissione UE della crescita è redatto come documento unico contenente le informazioni stabilite all'allegato VII o VIII, in funzione dei tipi di titoli.
5. Il prospetto di emissione UE della crescita riguardante azioni ha una lunghezza massima di 75 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile.
6. La nota di sintesi, le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell'articolo 19, le informazioni supplementari da fornire quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo ai sensi dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2019/980 o le informazioni da fornire nel caso di una variazione significativa dei valori lordi, quale definita all'articolo 1, lettera e), di detto regolamento delegato, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
7. Il prospetto di emissione UE della crescita è un documento in formato standardizzato e le informazioni comunicate al suo interno sono presentate in una sequenza standardizzata secondo l'ordine di presentazione di cui all'allegato VII o all'allegato VIII, in funzione dei tipi di titoli.
8. Entro il 5 marzo 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 per integrare il presente regolamento specificando il contenuto ridotto e il formato e la sequenza standardizzati per il prospetto di emissione UE della crescita.
Tali atti delegati sono basati sugli allegati VII e VIII.»
;
15) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I fattori di rischio evidenziati in un prospetto sono limitati ai rischi che sono specifici dell'emittente e dei titoli e che sono rilevanti per assumere una decisione d'investimento informata, come avvalorato dal contenuto del prospetto.
Il prospetto non contiene fattori di rischio generici o fattori di rischio che servano soltanto come esclusioni della responsabilità o che non offrano un quadro sufficientemente chiaro dei fattori di rischio specifici di cui gli investitori devono essere a conoscenza.
Nel redigere il prospetto, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che richiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato valutano la rilevanza dei fattori di rischio sulla base della probabilità che si verifichino e dell'entità prevista del loro impatto negativo.
L'emittente, l'offerente o il soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato descrive adeguatamente ciascun fattore di rischio e spiega come incide sull'emittente o sui titoli oggetto dell'offerta o da ammettere alla negoziazione. Gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che richiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono anche comunicare la valutazione della rilevanza dei fattori di rischio di cui al terzo comma ricorrendo a una scala di tipo qualitativo (bassa, media, alta) a loro scelta.
I fattori di rischio sono presentati in un numero limitato di categorie, in funzione della loro natura. In ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti sono elencati in modo coerente con la valutazione di cui al terzo comma.»
;
16) all'articolo 17 il paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei titoli può essere revocata entro un termine non inferiore a tre giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantità di titoli da offrire al pubblico; oppure»
;
17) l'articolo 19 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le informazioni da includere nel prospetto ai sensi del presente regolamento e degli atti delegati adottati in base allo stesso possono essere incluse in tale prospetto mediante riferimento qualora siano state previamente o simultaneamente pubblicate elettronicamente, siano redatte in una lingua conforme ai requisiti di cui all'articolo 27 e siano contenute in uno dei documenti seguenti:»
;
ii) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) i documenti che sono stati approvati da un'autorità competente o depositati presso quest'ultima, conformemente al presente regolamento, compreso un documento di registrazione universale o qualsiasi sezione dello stesso;
b) i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, lettere d bis), d ter) e da f) a i), e all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere b bis) e da e) a h);»
;
iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) relazioni sulla gestione di cui ai capi 5 e 6 della direttiva 2013/34/UE comprendenti, se del caso, la rendicontazione di sostenibilità;»
;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Le informazioni che non devono essere incluse nel prospetto possono comunque essere incluse su base volontaria in tale prospetto mediante riferimento qualora siano state previamente o simultaneamente pubblicate elettronicamente, siano redatte in una lingua conforme ai requisiti di cui all'articolo 27 e siano contenute in uno dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.
1 ter. L'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non è tenuto a pubblicare un supplemento ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, per le nuove informazioni finanziarie annuali o infrannuali pubblicate quando un prospetto di base è ancora valido ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1. Qualora siano pubblicate elettronicamente, tali nuove informazioni finanziarie annuali o infrannuali possono essere incluse mediante riferimento nel prospetto di base conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo. Tuttavia, un emittente, un offerente o un soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha il diritto di pubblicare su base volontaria un supplemento per tali informazioni.»
;
18) l'articolo 20 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se non adotta una decisione sul prospetto entro i termini di cui al primo comma del presente paragrafo e ai paragrafi 3, 6 e 6 bis, l'autorità competente notifica all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché all'ESMA, i motivi della mancata adozione di una decisione. Tale mancata adozione di una decisione non costituisce approvazione della domanda.
Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure adeguate per far fronte all'eventuale mancato rispetto, da parte delle autorità competenti, dei termini di cui al primo comma del presente paragrafo e ai paragrafi 3, 6 e 6 bis.
L'ESMA pubblica con cadenza annuale una relazione aggregata sul rispetto, da parte delle autorità competenti, dei termini di cui al primo comma del presente paragrafo e ai paragrafi 3, 6e 6 bis.»
;
b) il paragrafo 6 bis è sostituito dal seguente:
«6 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, i termini di cui al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a sette giorni lavorativi per un prospetto UE di follow-on soggetto alla lunghezza massima di cui all'articolo 14 bis, paragrafi 5 e 6. L'emittente informa l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione.
I termini ridotti di cui al primo comma del presente paragrafo non si applicano al prospetto UE di follow-on redatto da emittenti di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c).»
;
c) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione dell'ESMA, atti delegati conformemente all'articolo 44 per integrare il presente regolamento specificando i criteri per il controllo dei prospetti, in particolare la completezza, comprensibilità e coerenza delle informazioni ivi contenute e le procedure per l'approvazione del prospetto, nonché tutti gli elementi seguenti:
a) le circostanze nelle quali un'autorità competente è autorizzata a utilizzare criteri aggiuntivi per il controllo del prospetto, ove ciò sia ritenuto necessario per la tutela degli investitori;
b) le circostanze nelle quali un'autorità competente è autorizzata, ove ciò sia ritenuto necessario per la tutela degli investitori, a richiedere informazioni oltre a quelle richieste a norma degli articoli 6, 13, 14 bis e 15 bis per la redazione di un prospetto, di un prospetto UE di follow-on o di un prospetto di emissione UE della crescita, compreso il tipo di informazioni supplementari comunicate in base ai criteri aggiuntivi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) il termine massimo complessivo entro il quale deve essere ultimato il controllo del prospetto e deve essere adottata la decisione con cui l'autorità competente approva il prospetto oppure rifiuta l'approvazione e pone termine al processo di riesame, nonché le condizioni per eventuali deroghe a tale termine.
Il termine massimo di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo tiene conto della lettera a) di tale comma, del numero medio di passaggi tra l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e l'autorità competente nell'ambito della stessa domanda di approvazione di un progetto di prospetto, nonché dei termini di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 6 e 6 bis.
Se l'autorità competente non adotta una decisione sul prospetto entro il termine massimo di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, ciò non costituisce approvazione del prospetto.»
;
d) il paragrafo 13 è soppresso;
19) l'articolo 21 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di una prima offerta pubblica di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto è messo a disposizione del pubblico almeno tre giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.»
;
b) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:
«5 bis. Un prospetto UE di follow-on è classificato separatamente nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6, in modo tale che si differenzi dagli altri tipi di prospetti.
5 ter. Un prospetto di emissione UE della crescita è classificato nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 in modo tale che si differenzi dagli altri tipi di prospetti.»
;
c) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Una copia del prospetto è consegnata in formato elettronico, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore dall'emittente, dall'offerente, dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli.»
;
20) l'articolo 23 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il prospetto si riferisce all'offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.
Il supplemento contiene una dichiarazione in evidenza riguardante il diritto di revoca, che precisa tutti gli elementi seguenti:
a) che il diritto di revoca è concesso solo agli investitori che avevano già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento e se i titoli non erano ancora stati consegnati agli investitori nel momento in cui il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante era emerso o era stato rilevato;
b) il periodo durante il quale gli investitori possono esercitare il diritto di revoca;
c) il soggetto al quale possono rivolgersi gli investitori se desiderano esercitare il diritto di revoca.»
;
b) il paragrafo 2 bis è soppresso;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se gli investitori acquistano o sottoscrivono titoli tramite un intermediario finanziario tra il momento in cui il prospetto per tali titoli è approvato e la chiusura del periodo della prima offerta, tale intermediario finanziario:
a) informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del periodo in cui sarebbe pubblicato, anche sul suo sito web, e del fatto che in tal caso li assisterebbe nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione;
b) informa gli investitori interessati dei casi in cui li contatterebbe per via elettronica a norma del secondo comma per notificare loro l'avvenuta pubblicazione di un supplemento, laddove essi acconsentano ad essere contattati per via elettronica;
c) offre agli investitori che acconsentono ad essere contattati soltanto con modalità diverse da quella elettronica la possibilità di essere contattati per via elettronica esclusivamente allo scopo di ricevere la notifica della pubblicazione di un supplemento;
d) avvisa gli investitori che non acconsentono ad essere contattati per via elettronica e che rifiutano tale possibilità di contatto di cui alla lettera c) di controllare il suo sito web o quello dell'emittente per verificare se sia stato pubblicato un supplemento.
Se gli investitori di cui al primo comma del presente paragrafo hanno diritto alla revoca di cui al paragrafo 2, l'intermediario finanziario si mette in contatto con tali investitori per via elettronica entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento.
Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'emittente, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del periodo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l'accettazione.»
;
d) il paragrafo 3 bis è soppresso;
e) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Il supplemento a un prospetto di base non è utilizzato per introdurre un nuovo tipo di titolo per il quale le informazioni necessarie non siano state incluse nel prospetto di base, a meno che ciò non sia necessario per rispettare i requisiti patrimoniali a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale che recepisce il diritto dell'Unione.»
;
f) è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Entro il 5 giugno 2026 l'ESMA elabora orientamenti per specificare le circostanze in cui si deve ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base.»
;
21) l'articolo 27 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora sia effettuata un'offerta pubblica di titoli o chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato soltanto nello Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro di origine o in una lingua comunemente utilizzata nell'ambito della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.
In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere di discostarsi e richiedere che il prospetto per un'offerta pubblica di titoli o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato chiesta soltanto in tale Stato membro sia redatto in una lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro. In tal caso, tale Stato membro notifica la decisione alla Commissione e all'ESMA.
L'ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco delle lingue accettate dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro per l'offerta pubblica di titoli o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato chiesta soltanto nello Stato membro di origine.
La nota di sintesi di cui all'articolo 7 è disponibile nella lingua ufficiale o almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, o in un'altra lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro. L'autorità competente non richiede la traduzione di alcuna altra parte del prospetto.
2. Qualora sia effettuata un'offerta pubblica di titoli o chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro compreso lo Stato membro di origine o in uno o più Stati membri compreso lo Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, ove pertinente, e di ciascuno Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nell'ambito della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.
La nota di sintesi di cui all'articolo 7 è disponibile nella lingua ufficiale o almeno in una delle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro, o in un'altra lingua accettata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri non richiedono la traduzione di alcuna altra parte del prospetto.»
;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le condizioni definitive sono redatte nella stessa lingua del prospetto di base approvato.
La nota di sintesi della singola emissione è disponibile nella lingua ufficiale o almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, o in un'altra lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro.
Quando, conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, le condizioni definitive sono comunicate all'autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, la nota di sintesi della singola emissione allegata alle condizioni definitive è disponibile nella lingua ufficiale o almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, o in un'altra lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, conformemente al paragrafo 2, secondo comma.»
;
22) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Equivalenza
1. L'emittente di un paese terzo può offrire al pubblico titoli nell'Unione o chiedere l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato istituito nell'Unione previa pubblicazione di un prospetto redatto e approvato conformemente alla legislazione nazionale del paese terzo (in prosieguo "prospetto del paese terzo") e ad essa soggetto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 4;
b) l'emittente del paese terzo ha depositato il prospetto presso l'autorità competente del proprio Stato membro di origine;
c) l'emittente del paese terzo ha confermato per iscritto che il prospetto è stato approvato dall'autorità di vigilanza del paese terzo e ha fornito i dati di contatto di tale autorità;
d) il prospetto è conforme ai requisiti linguistici di cui all'articolo 27;
e) tutta la pubblicità pertinente diffusa nell'Unione dall'emittente del paese terzo è conforme ai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafi da 2 a 5;
f) l'autorità competente dello Stato membro di origine o, se del caso, l'ESMA ha concluso accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dell'emittente del paese terzo in conformità dell'articolo 30.
2. Qualora, conformemente al paragrafo 1, un emittente di un paese terzo offra titoli al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, si applicano i requisiti di cui agli articoli 24, 25 e 27.
3. Se sono soddisfatti tutti i criteri di cui al paragrafo 1, l'emittente del paese terzo gode dei diritti ed è soggetto a tutti gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, sotto la vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro di origine.
4. La Commissione può adottare un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2, in cui si stabilisca che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che un prospetto del paese terzo soddisfi requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelli di cui al presente regolamento, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) i requisiti giuridicamente vincolanti del paese terzo garantiscono che il prospetto del paese terzo contenga le informazioni rilevanti necessarie affinché gli investitori possano prendere decisioni di investimento informate in maniera equivalente ai requisiti di cui al presente regolamento;
b) se agli investitori al dettaglio è consentito investire in titoli per i quali è redatto un prospetto di un paese terzo, tale prospetto contiene una nota di sintesi che fornisce le informazioni chiave di cui gli investitori al dettaglio necessitano per comprendere la natura e i rischi dell'emittente, dei titoli e, se del caso, del garante e che deve essere letta insieme con le altre parti del prospetto;
c) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del paese terzo in materia di responsabilità civile si applicano alle persone responsabili delle informazioni fornite nel prospetto, tra cui almeno l'emittente o i suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, l'offerente, il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e, se del caso, il garante;
d) i requisiti giuridicamente vincolanti del paese terzo specificano la validità del prospetto del paese terzo e l'obbligo di pubblicare il supplemento al prospetto del paese terzo qualora un fatto nuovo significativo, un errore o un'imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute in tale prospetto possano influire sulla valutazione dei titoli, nonché le condizioni alle quali gli investitori possono esercitare il diritto di revoca in tal caso;
e) il quadro di vigilanza del paese terzo per il controllo e l'approvazione dei prospetti del paese terzo e le modalità di pubblicazione dei prospetti del paese terzo hanno un effetto equivalente alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.
La Commissione può subordinare l'applicazione di tale atto di esecuzione all'osservanza effettiva e continua, da parte del paese terzo, dei requisiti ivi previsti.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 4.»
;
23) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Cooperazione con paesi terzi
1. Ai fini dell'articolo 29 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 28, le autorità competenti degli Stati membri o l'ESMA, su richiesta di almeno un'autorità competente, concludono accordi di cooperazione in merito allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi e all'applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione non sono conclusi con un paese terzo che, in conformità di un atto delegato in vigore adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), sia sull'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione o che figuri nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.
Prima di concludere un accordo di cooperazione a norma del paragrafo 1, primo comma, l'autorità competente ne informa l'ESMA e le altre autorità competenti.
2. Ai fini dell'articolo 29 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 28, l'ESMA facilita e coordina l'elaborazione degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi. Inoltre, ove necessario, l'ESMA agevola e coordina lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che potrebbero essere pertinenti ai fini dell'adozione di misure a norma degli articoli 38 e 39.
3. Gli accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi possono essere conclusi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 35. Tale scambio di informazioni è finalizzato all'esecuzione dei compiti di tali autorità di supervisione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per integrare il presente regolamento stabilendo le informazioni minime contenute negli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il modello di documento da utilizzare per i predetti accordi di cooperazione.
__________________
(*8) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).»;"
24) all'articolo 38, paragrafo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) violazioni degli articoli 3, 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 11 e paragrafo 12 bis, degli articoli 8, 9 e 10, dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, degli articoli 17 e 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 11, dell'articolo 22, paragrafi da 2 a 5, dell'articolo 23, paragrafi 1, 2, 3, 4 bis e 5, e dell'articolo 27;»
;
25) all'articolo 40, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'articolo 20, si applica un diritto di impugnazione anche qualora l'autorità competente non abbia preso una decisione volta ad approvare o a respingere una domanda di approvazione né abbia presentato una richiesta di modifiche o informazioni supplementari entro i termini fissati all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 6 e 6 bis, riguardo a tale domanda.»
;
26) l'articolo 44 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 14, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14 bis, paragrafo 8, all'articolo 15 bis, paragrafo 8, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 29, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 luglio 2017.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 14, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14 bis, paragrafo 8, all'articolo 15 bis, paragrafo 8, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 29, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, dell'articolo 9, paragrafo 14, dell'articolo 13, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 14 bis, paragrafo 8, dell'articolo 15 bis, paragrafo 8, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 11, dell'articolo 29, paragrafo 5, o dell'articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
27) l'articolo 47 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dei tipi di emittenti, in particolare le categorie di soggetti di cui all'articolo 15 bis, primo comma, lettere da a) a d);»
b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un'analisi della misura in cui i regimi di informativa di cui agli articoli 14 bis e 15 bis e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 sono utilizzati in tutta l'Unione;»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ESMA include nella relazione di cui al paragrafo 1 le informazioni seguenti:
a) un'analisi della misura in cui le esenzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, lettere d bis) e d ter), e all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettera b bis), sono utilizzate in tutta l'Unione, comprese le statistiche sui documenti di cui ai suddetti articoli, depositati presso le autorità competenti;
b) statistiche sui documenti di registrazione universale di cui all'articolo 9 depositati presso le autorità competenti.»
;
28) l'articolo 47 bis è soppresso;
29) all'articolo 48, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
2. La relazione contiene una valutazione in cui si esamina, tra l'altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14 bis e 15 bis e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9, come pure il quadro per il controllo e l'approvazione del prospetto di cui all'articolo 20 restino mezzi appropriati alla luce dei loro obiettivi. La relazione contiene tutti gli elementi seguenti:
a) il numero di prospetti di emissione UE della crescita redatti dai soggetti di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), e un'analisi dell'evoluzione di ciascuno di tali numeri e delle tendenze nella scelta delle sedi di negoziazione da parte dei soggetti autorizzati a utilizzare i prospetti di emissione UE della crescita;
b) un'analisi per stabilire se il prospetto di emissione UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione dell'onere amministrativo per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;
c) il numero di prospetti UE di follow-on approvati e un'analisi dell'evoluzione di tale numero;
d) un'analisi per stabilire se il prospetto UE di follow-on raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione dell'onere amministrativo per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;
e) i costi per la preparazione e l'approvazione di un prospetto UE di follow-on e di un prospetto di emissione UE della crescita rispetto ai costi attuali per la preparazione e l'approvazione di un prospetto standard, unitamente all'indicazione dei risparmi finanziari complessivi conseguiti e di quali costi potrebbero essere ridotti sia per il prospetto UE di follow-on sia per il prospetto di emissione UE della crescita;
f) un'analisi per stabilire se il documento di cui all'allegato IX raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione dell'onere amministrativo per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;
g) un'analisi per stabilire se le procedure di controllo e di approvazione delle autorità competenti, conformemente all'articolo 20 e agli atti delegati adottati sulla base di tale articolo, assicurino un adeguato livello di convergenza in materia di vigilanza in tutta l'Unione e restino appropriate alla luce dei loro obiettivi; tale analisi si basa su una relazione presentata dall'ESMA al più tardi un anno prima della data della relazione sul riesame della Commissione;
h) un'analisi per stabilire se la possibilità per gli Stati membri di imporre l'informativa nazionale in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 quinquies, favorisca la convergenza degli obblighi di informativa nazionale al di sotto della pertinente soglia di esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o 2 bis, e se tali informative nazionali costituiscano un ostacolo all'offerta pubblica di titoli in tali Stati membri.
2 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza la questione della responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto, valuta se possa essere giustificata un'ulteriore armonizzazione della responsabilità relativa al prospetto nell'Unione e, se del caso, propone modifiche delle disposizioni in materia di responsabilità di cui all'articolo 11.»
;
30) è aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 48 bis
Disposizioni transitorie
1. I prospetti approvati fino al 4 giugno 2026 continuano a essere disciplinati fino al termine del loro periodo di validità dalla versione del presente regolamento in vigore il giorno della loro approvazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prospetti approvati a norma dell'articolo 14 fino al 4 marzo 2026 continuano a essere disciplinati da tale articolo fino al termine del loro periodo di validità.
3. In deroga al paragrafo 1, i prospetti approvati a norma dell'articolo 15 fino al 4 marzo 2026 continuano a essere disciplinati da tale articolo fino al termine del loro periodo di validità.»
;
31) gli allegati da I a V bis sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.
Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014
Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:
1) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
«36) "internalizzatore sistematico": un internalizzatore sistematico quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE.»
;
2) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le operazioni di compravendita sono comunicate all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 3 come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico in forma aggregata;»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1, l'emittente informa l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 in merito a tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie. L'autorità competente che riceve le informazioni le inoltra, su richiesta, alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione e sono negoziate.»
;
3) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l'informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l'informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.»
;
4) l'articolo 11 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'eventuale annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:»
;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La comunicazione di informazioni privilegiate da parte del partecipante al mercato che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, se tale partecipante al mercato sceglie di soddisfare le condizioni seguenti:
a) ha ottenuto il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
b) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
c) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
d) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni;
e) ha effettuato e conservato una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non solo, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
f) ha trasmesso tale registrazione all'autorità competente su richiesta.»
;
c) il paragrafo 5 è soppresso;
d) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo il prima possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute. Tale obbligo non si applica nel caso in cui le informazioni siano state comunicate al pubblico in altro modo.
Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e la trasmette all'autorità competente su richiesta.
7. In deroga al presente articolo, le persone che ricevono il sondaggio di mercato valutano autonomamente se sono in possesso di informazioni privilegiate.»
;
5) all'articolo 13, paragrafo 12, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all'emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità.»
;
6) l'articolo 17 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. Tale obbligo non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. L'emittente garantisce la riservatezza delle informazioni che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7 riguardo alle informazioni privilegiate fino alla comunicazione di tali informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»
;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) le informazioni privilegiate di cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate;
c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Se ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, un emittente i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI fornisce per iscritto una spiegazione all'autorità competente di cui al paragrafo 3 solo su richiesta. Finché l'emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.
4 bis. La mancata comunicazione da parte di un emittente di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati a norma del paragrafo 1 non è soggetta agli obblighi di cui al paragrafo 4.»
;
d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'emittente che sia un ente creditizio o un ente finanziario oppure l'emittente che sia un'impresa madre di tale ente può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»
;
e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia stata ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 o qualora le informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate a norma del paragrafo 1, e la riservatezza di tali informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo comprende le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, o a informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate a norma del paragrafo 1, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.»
;
f) il paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:
«11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a).
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire e riesaminare, ove necessario, un elenco non esaustivo degli elementi seguenti:
a) gli eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato a norma del paragrafo 1;
b) le situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b).»
;
7) l'articolo 18 è così modificato:
a) il paragrafo 6 è così modificato:
i) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a).»
;
ii) il quarto, quinto e sesto comma sono soppressi;
b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'ESMA riesamina le norme tecniche di attuazione sul formato semplificato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI al fine di estendere l'uso di tale formato a tutti gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6, primo e secondo comma.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
8) l'articolo 19 è così modificato:
a) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 20 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 50 000 EUR o di ridurla a 10 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore o inferiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.»
;
b) il paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:
«12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo:
a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;
12 bis. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente consente a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.»
;
9) all'articolo 23, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da imprese di investimento, enti creditizi o enti finanziari, nonché da amministratori di indici di riferimento o da contributori sottoposti a vigilanza;»
10) all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. L'ESMA agevola e coordina, su richiesta di almeno un'autorità competente, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità di regolamentazione in altri Stati membri e paesi terzi. Ove giustificato dalle caratteristiche del caso, e su richiesta dell'autorità competente, l'ESMA contribuisce alla relativa indagine svolta dall'autorità competente.»
;
11) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 25 bis
Dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione
1. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa istituiscono, entro il 5 giugno 2026, un dispositivo che consente lo scambio tempestivo e costante dei dati di negoziazione relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 4, lettera a), raccolti presso tali sedi di negoziazione in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le autorità competenti possono delegare all'ESMA l'istituzione del dispositivo.
Quando un'autorità competente trasmette una richiesta di dati a norma del paragrafo 4, l'autorità competente destinataria della richiesta richiede tali dati alla pertinente sede di negoziazione tempestivamente e non oltre quattro giorni lavorativi dopo la data della richiesta. I dati richiesti sono messi a disposizione dell'autorità competente che ha presentato la prima richiesta quanto prima e comunque entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera c).
Lo scambio tempestivo e costante dei dati di negoziazione relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), è reso operativo attraverso il dispositivo istituito a norma del primo comma del presente paragrafo entro il 5 giugno 2028.
2. La sede di negoziazione pertinente stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure appropriati per consentire lo scambio tempestivo e costante dei dati di negoziazione entro il 5 giugno 2026.
3. La richiesta di dati di negoziazione correnti da parte di un'autorità competente può essere presentata per una specifica serie di strumenti finanziari.
4. Un'autorità competente può ottenere dati di negoziazione provenienti da una sede di negoziazione avente una dimensione transfrontaliera significativa quando tale autorità è l'autorità competente del mercato più rilevante di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e tali dati potrebbero essere pertinenti per le attività di vigilanza di tale autorità per gli strumenti finanziari seguenti:
a) azioni;
b) obbligazioni;
c) future.
5. Uno Stato membro può decidere che la sua autorità competente partecipi al dispositivo istituito ai sensi del paragrafo 1 anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorità competente abbia una dimensione transfrontaliera significativa. Tale decisione è comunicata all'ESMA, che la pubblica sul suo sito Internet.
Se uno Stato membro adotta una decisione a norma del primo comma, tale Stato membro e la relativa autorità competente si conformano al presente articolo.
6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione:
a) per specificare il dispositivo adeguato ai fini dello scambio dei dati di negoziazione e, in particolare, definire le modalità operative per garantire la trasmissione rapida delle informazioni tra autorità competenti;
b) per stabilire dispositivi, sistemi e procedure appropriati affinché le sedi di negoziazione si conformino al paragrafo 1, secondo comma; e
c) per stabilire il formato e il termine per la trasmissione senza indugio dei dati richiesti di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 per redigere un elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato, tenendo conto, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno degli elementi seguenti:
a) il volume delle negoziazioni nella sede di negoziazione; e
b) il volume delle negoziazioni in tale sede di negoziazione di strumenti finanziari per i quali l'autorità competente del mercato più rilevante di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 differisce dall'autorità competente della sede di negoziazione.
Per quanto riguarda le azioni, il criterio di cui al primo comma, lettera a), è misurato come il controvalore degli scambi di azioni aggregato a livello della sede di negoziazione e non è inferiore a 100 miliardi di EUR all'anno in nessuno degli ultimi quattro anni. Il criterio di cui al primo comma, lettera b), è definito come il rapporto tra il controvalore degli scambi di azioni per il quale l'autorità competente del mercato più rilevante di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 differisce dall'autorità competente della sede di negoziazione e il controvalore totale degli scambi di tutte le azioni negoziate in tale sede in un anno. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.
8. Entro il 5 dicembre 2027 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del dispositivo istituito a norma del paragrafo 1.
Tale relazione comprende almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione delle sfide tecniche affrontate dalle sedi di negoziazione, dalle autorità competenti e dall'ESMA durante l'attuazione del dispositivo per le azioni;
b) i costi sostenuti dalle autorità competenti e dall'ESMA per l'istituzione del dispositivo per le azioni;
c) il funzionamento delle soglie di cui al paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo.
La relazione include un'analisi costi-benefici connessa al futuro sviluppo del dispositivo istituito a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda l'inclusione nel suo ambito di applicazione di possibili strumenti finanziari pertinenti, compresi obbligazioni e future. La relazione contiene inoltre raccomandazioni sull'estensione dell'ambito di applicazione agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 4, tenendo conto del valore aggiunto, delle sfide tecniche e dei costi previsti.
9. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare i paragrafi 4 e 7 del presente articolo aggiornando gli strumenti finanziari e l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa e modificando il paragrafo 1, terzo comma, al fine di rinviare l'estensione dell'ambito di applicazione del dispositivo istituito a norma del paragrafo 1 a obbligazioni e future tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, degli sviluppi sui mercati finanziari e della capacità delle autorità competenti di elaborare i dati relativi a tali strumenti finanziari.
Articolo 25 ter
Piattaforme di collaborazione
1. L'ESMA, su richiesta di una o più autorità competenti, in caso di gravi preoccupazioni riguardanti l'integrità dei mercati o il regolare funzionamento degli stessi, istituisce e coordina una piattaforma di collaborazione.
2. Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, su richiesta dell'ESMA le pertinenti autorità competenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie.
3. Se due o più autorità competenti di una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, o all'assenza di intervento, l'ESMA può, su richiesta di una qualsiasi delle autorità competenti pertinenti, prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'ESMA può altresì coordinare, su richiesta di una o più autorità competenti, ispezioni in loco. L'autorità competente dello Stato membro di origine e le altre pertinenti autorità competenti della piattaforma di collaborazione possono invitare l'ESMA a partecipare a tali ispezioni in loco.
L'ESMA può inoltre istituire, su richiesta di una o più autorità competenti, una piattaforma di collaborazione congiuntamente con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e con gli organismi pubblici che monitorano i mercati all'ingrosso delle merci nel caso in cui le preoccupazioni riguardo all'integrità dei mercati e al regolare funzionamento degli stessi interessino tanto i mercati finanziari quanto i mercati a pronti.»
;
12) l'articolo 28 è soppresso;
13) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Comunicazione di dati personali a paesi terzi
1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono trasferire dati personali a un paese terzo a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e solo su base singola. Le autorità competenti garantiscono che tale trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento e che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo salvo che sia stata data esplicita autorizzazione scritta e siano soddisfatte le condizioni specificate dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono comunicare i dati personali ricevuti da un'autorità competente di un altro Stato membro a un'autorità di controllo di un paese terzo soltanto quando l'autorità competente dello Stato membro interessato ha ottenuto l'accordo esplicito dall'autorità competente che ha trasmesso i dati e, ove applicabile, a condizione che i dati siano comunicati esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il proprio accordo.
__________________
(*9) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).»;"
14) l'articolo 30 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) al primo comma, le lettere e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza;
f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione di almeno dieci anni, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza;
g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;»
;
ii) al primo comma, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 15 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni dell'articolo 16, il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 2 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
iii) per violazioni dell'articolo 17, il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione. Qualora le autorità competenti ritengano che l'importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 2 500 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
iv) per violazioni degli articoli 18 e 19, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione. Qualora le autorità competenti ritengano che l'importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 1 000 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 400 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
v) per violazioni dell'articolo 20, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, i valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.»
;
iii) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera j), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (*10) del Parlamento europeo e del Consiglio il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili - direttiva 86/635/CEE del Consiglio (*11) per le banche e direttiva 91/674/CEE del Consiglio (*12) per le compagnie di assicurazione - che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.
__________________
(*10) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013)."
(*11) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986)."
(*12) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991).»;"
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Ai fini del presente articolo, per "piccola e media impresa" o "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*13).
__________________
(*13) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).»;"
15) all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, al fine di applicare sanzioni proporzionate, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito personale annuo della persona fisica;
d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione;
g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi; e
h) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta.»
;
16) l'articolo 35 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 17, paragrafi 3 e 12, all'articolo 19, paragrafi 13 e 14, all'articolo 25 bis, paragrafi 7 e 9, e all'articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 17, paragrafi 3 e 12, all'articolo 19, paragrafi 13 e 14, all'articolo 25 bis, paragrafi 7 e 9, e all'articolo 38 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 o 6, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafi 3 e 12, dell'articolo 19, paragrafo 13 o 14, dell'articolo 25 bis, paragrafi 7 o 9, o dell'articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
17) l'articolo 38 è così modificato:
a) (non riguarda la versione italiana);
b) il primo comma è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Entro il 5 dicembre 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa per modificarlo. Tale relazione valuta, tra l'altro:»
;
ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) la questione se la disposizione relativa alla mancata comunicazione di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, crei un adeguato equilibrio tra la riduzione degli oneri per gli emittenti e la possibilità per gli investitori di prendere decisioni di investimento informate; e
d) la proporzionalità degli importi assoluti, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera j), punti iii) e iv), e la loro adeguatezza rispetto alle microimprese e alle piccole e medie imprese.»
;
iii) la lettera e) è soppressa;
c) dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
«Entro il 5 dicembre 2031 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del dispositivo di sorveglianza trasversale del mercato con riferimento ai dati di negoziazione, sul suo impatto sulla capacità delle autorità nazionali competenti di garantire una vigilanza efficace, sulle modalità di applicazione di tale dispositivo e sui meriti della potenziale inclusione degli internalizzatori sistematici nell'ambito di applicazione del dispositivo.»
;
d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 5 dicembre 2028, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul livello delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), per quanto riguarda le transazioni eseguite dai gestori in cui le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente sono parte di un organismo di investimento collettivo o forniscono un'esposizione a un portafoglio di attività, al fine di valutare se tale livello sia appropriato o se debba essere adeguato.».
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
All'articolo 25 del regolamento (UE) n. 600/2014, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi in un formato leggibile meccanicamente e utilizzando un modello comune. L'autorità competente della sede di negoziazione può richiedere tali dati su base continuativa. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell'ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall'ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 3. L'ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni e i formati riguardanti i dati rilevanti dell'ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all'articolo 26.
Sono inclusi in tali progetti di norme tecniche di regolamentazione il codice identificativo del membro o partecipante che ha trasmesso l'ordine, il codice identificativo dell'ordine, la data e l'ora di trasmissione dell'ordine, le sue caratteristiche, incluso il tipo di ordine, il prezzo limite se applicabile, il periodo di validità, eventuali istruzioni specifiche dell'ordine, informazioni su eventuali modifiche, cancellazione, esecuzione parziale o integrale, la veste in cui interviene nell'operazione.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 1, punto 7), lettera g), e punti da 11) a 14), si applicano a decorrere dal 5 marzo 2026.
3. L'articolo 1, punto 3), l'articolo 1, punto 6), lettere b) e c), l'articolo 1, punto 7), lettere da a) a f), l'articolo 1, punto 10), lettera a), punti i) e ii), l'articolo 1, punto 10), lettere b) e c), e l'articolo 1, punto 21), lettera a), in relazione all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, e l'articolo 2, punto 6), lettere a), b), c) ed e), del presente regolamento modificativo si applicano a decorrere dal 5 giugno 2026. (1)
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 14), lettera a), e punto 15), entro il 5 giugno 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
ZSIGMOND B. P.
Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2025, Serie L.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (UE) 2017/1129 sono così modificati:
1) Gli allegati da I a V bis sono sostituiti dai seguenti:
ALLEGATO I
PROSPETTO
I. Nota di sintesi
II. Finalità, persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte dell'autorità competente
La finalità della presente sezione è fornire informazioni relative alle persone responsabili del contenuto del prospetto e garantire agli investitori l'accuratezza delle informazioni in esso pubblicate. La presente sezione fornisce inoltre informazioni sugli interessi delle persone che partecipano all'offerta nonché sulle ragioni dell'offerta, sull'impiego dei proventi e sulle spese relative all'offerta. In più questa sezione fornisce informazioni circa la base giuridica del prospetto e la sua approvazione da parte dell'autorità competente.
III. Strategia, risultati e contesto imprenditoriale
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sull'identità dell'emittente, sulla propria attività, la propria strategia e i propri obiettivi. Gli investitori dovrebbero comprendere chiaramente le attività dell'emittente e le principali tendenze che incidono sui risultati, sulla struttura organizzativa e sui principali investimenti dell'emittente. Se del caso, l'emittente comunica nella sezione le stime o le previsioni relative ai propri risultati futuri.
IV. Relazione sulla gestione che comprende la rendicontazione di sostenibilità (solo titoli di capitale)
La finalità della presente sezione è inserire mediante riferimento le relazioni sulla gestione e le relazioni sulla gestione consolidate di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e ai capi 5 e 6 della direttiva 2013/34/UE, o includere le informazioni ivi contenute, per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compresa, se del caso, la rendicontazione di sostenibilità.
V. Dichiarazione relativa al capitale circolante (solo titoli di capitale)
La finalità della presente sezione è fornire informazioni relative ai requisiti del capitale circolante dell'emittente.
VI. Fattori di rischio
La finalità della presente sezione è descrivere i principali rischi cui è esposto l'emittente, l'incidenza di tali rischi sui risultati futuri dell'emittente e i principali rischi che sono specifici dei titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
VII. Termini e condizioni dei titoli
La finalità della presente sezione è specificare i termini e le condizioni dei titoli e fornire una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche.
Se del caso, tali informazioni includono le informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
VIII. Dettagli dell'offerta/dell'ammissione alla negoziazione
La finalità della presente sezione è stabilire le informazioni specifiche circa l'offerta dei titoli, il piano di ripartizione e assegnazione e fornire un'indicazione sulla fissazione del prezzo. La sezione presenta inoltre informazioni sul collocamento dei titoli, sugli accordi di sottoscrizione e sulle modalità di ammissione alla negoziazione. Contiene inoltre informazioni relative alle persone che vendono i titoli e alla diluizione per gli azionisti esistenti.
IX. Informazioni relative a fattori ambientali, sociali e di governance (solo titoli diversi dai titoli di capitale, se del caso)
La finalità della presente sezione è fornire, se del caso, informazioni relative a fattori ambientali, sociali e di governance conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera g).
X. Governo societario
La presente sezione illustra la struttura amministrativa dell'emittente e il ruolo delle persone coinvolte nella gestione della società. Nel caso di titoli di capitale, essa fornisce anche informazioni sull'esperienza degli alti dirigenti, sulla loro remunerazione e su come questa sia eventualmente collegata ai risultati dell'emittente.
XI. Informazioni finanziarie
La finalità della presente sezione è precisare quale bilancio deve essere incluso nel documento che riguarda gli ultimi due esercizi (per i titoli di capitale) oppure l'ultimo esercizio (per i titoli diversi dai titoli di capitale) oppure un periodo più breve durante il quale l'emittente è in attività e altre informazioni di carattere finanziario. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati conformemente ai principi contabili e di revisione internazionali.
A. Conti consolidati e altre informazioni finanziarie.
B. Modifiche rilevanti.
XII. Informazioni sugli azionisti e sui possessori di titoli
La presente sezione fornisce informazioni sui principali azionisti dell'emittente, sull'esistenza di potenziali conflitti di interesse tra gli alti dirigenti e l'emittente, sul capitale azionario dell'emittente, così come sulle operazioni con parti correlate, sui procedimenti giudiziari e arbitrali e sui principali contratti.
XIII. Politica dei dividendi (solo titoli di capitale)
Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie.
XIV. Informazioni sul garante (solo titoli diversi dai titoli di capitale, se del caso)
La finalità della presente sezione è fornire informazioni, se del caso, sul garante dei titoli comprese informazioni essenziali sulla garanzia connessa ai titoli, i fattori di rischio e informazioni finanziarie specifiche del garante.
XV. Informazioni sui titoli sottostanti e sull'emittente dei titoli sottostanti (se del caso)
La finalità della presente sezione è fornire, se del caso, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, sull'emittente dei titoli sottostanti.
XVI. Informazioni sull'assenso (se del caso)
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sull'assenso qualora l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbia dato il proprio assenso al suo utilizzo conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.
XVII. Documenti disponibili
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sui documenti disponibili per la consultazione e sul sito web in cui possono essere consultati.
ALLEGATO II
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
I. Finalità, persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte dell'autorità competente
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sulle persone responsabili del contenuto del documento di registrazione e garantire agli investitori l'accuratezza delle informazioni pubblicate nel prospetto. Inoltre, la presente sezione fornisce informazioni circa la base giuridica del prospetto e la sua approvazione da parte dell'autorità competente.
II. Strategia, risultati e contesto imprenditoriale
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sull'identità dell'emittente, la propria attività, la propria strategia e i propri obiettivi. Leggendo la presente sezione gli investitori dovrebbero comprendere chiaramente le attività dell'emittente e le principali tendenze che incidono sui risultati, la struttura organizzativa e i principali investimenti dell'emittente. Se del caso, l'emittente comunica nella presente sezione le stime o le previsioni relative ai propri risultati futuri.
III. Relazione sulla gestione che comprende la rendicontazione di sostenibilità (solo titoli di capitale)
La finalità della presente sezione è inserire mediante riferimento le relazioni sulla gestione e le relazioni sulla gestione consolidate di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e ai capi 5 e 6 della direttiva 2013/34/UE, o includere le informazioni ivi contenute, per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compresa, se del caso, la rendicontazione di sostenibilità.
IV. Fattori di rischio
La finalità della presente sezione è descrivere i principali rischi cui è esposto l'emittente e la loro incidenza sui risultati futuri di quest'ultimo.
V. Governo societario
La presente sezione illustra la struttura amministrativa dell'emittente e il ruolo delle persone coinvolte nella gestione della società. Nel caso di titoli di capitale, essa fornisce anche informazioni sull'esperienza degli alti dirigenti, sulla loro remunerazione e su come questa sia eventualmente collegata ai risultati dell'emittente.
VI. Informazioni finanziarie
La finalità della presente sezione è precisare quale bilancio deve essere incluso nel documento che riguarda gli ultimi due esercizi (per i titoli di capitale) oppure l'ultimo esercizio (per i titoli diversi dai titoli di capitale) oppure un periodo più breve durante il quale l'emittente è in attività e altre informazioni di carattere finanziario. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati conformemente ai principi contabili e di revisione internazionali.
A. Conti consolidati e altre informazioni finanziarie.
B. Modifiche rilevanti.
VII. Informazioni sugli azionisti e sui possessori di titoli
La presente sezione fornisce informazioni sui principali azionisti dell'emittente, sull'esistenza di potenziali conflitti di interesse tra gli alti dirigenti e l'emittente, sul capitale azionario dell'emittente, così come sulle operazioni con parti correlate, sui procedimenti giudiziari e arbitrali e sui principali contratti.
VIII. Politica dei dividendi (solo titoli di capitale)
Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie.
IX. Documenti disponibili
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sui documenti disponibili per la consultazione e sul sito web in cui possono essere consultati.
ALLEGATO III
NOTA INFORMATIVA SUI TITOLI
I. Finalità, persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte dell'autorità competente
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sulle persone responsabili del contenuto della nota informativa sui titoli e garantire agli investitori l'accuratezza delle informazioni pubblicate nel prospetto. La presente sezione fornisce inoltre informazioni sugli interessi delle persone che partecipano all'offerta nonché sulle ragioni dell'offerta, sull'impiego dei proventi e sulle spese relative all'offerta. Inoltre, la presente sezione fornisce informazioni circa la base giuridica del prospetto e la sua approvazione da parte dell'autorità competente.
II. Dichiarazione relativa al capitale circolante (solo titoli di capitale)
La finalità della presente sezione è fornire informazioni relative ai requisiti del capitale circolante dell'emittente.
III. Fattori di rischio
La finalità della presente sezione è descrivere i principali rischi specifici dei titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
IV. Termini e condizioni dei titoli
La finalità della presente sezione è specificare i termini e le condizioni dei titoli e fornire una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche.
Se del caso, tali informazioni includono le informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810.
V. Dettagli dell'offerta/dell'ammissione alla negoziazione
La finalità della presente sezione è fornire informazioni relative all'offerta o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF, compresi il prezzo d'offerta definitivo e la quantità di titoli definitiva (sotto forma di numero di titoli o importo nominale aggregato) che saranno offerti, le ragioni dell'offerta, il piano di ripartizione dei titoli, l'impiego dei proventi dell'offerta, le spese totali legate all'emissione e all'offerta, e la diluizione (solo per i titoli di capitale).
VI. Informazioni relative a fattori ambientali, sociali e di governance (solo titoli diversi dai titoli di capitale, se del caso)
La finalità della presente sezione è fornire, se del caso, informazioni relative a fattori ambientali, sociali e di governance conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera g).
VII. Informazioni sul garante (solo titoli diversi dai titoli di capitale, se del caso)
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sul garante dei titoli, ove applicabile, comprese informazioni essenziali sulla garanzia connessa ai titoli, i fattori di rischio e informazioni finanziarie specifiche del garante.
VIII. Informazioni sui titoli sottostanti e sull'emittente dei titoli sottostanti (se del caso)
La finalità della presente sezione è fornire, se del caso, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, sull'emittente dei titoli sottostanti.
IX. Informazioni sull'assenso (se del caso)
La finalità della presente sezione è fornire informazioni sull'assenso qualora l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbia dato il proprio assenso al suo utilizzo conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.
ALLEGATO IV
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PROSPETTO UE DI FOLLOW-ON IN CASO DI AZIONI E DI ALTRI VALORI MOBILIARI EQUIVALENTI AD AZIONI DI SOCIETA'
I. Nota di sintesi
Il prospetto UE di follow-on deve comprendere una nota di sintesi redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 12 bis.
II. Informazioni sull'emittente
Indicare la società che emette le azioni, compreso l'identificativo della persona giuridica (LEI), la sua ragione sociale e la sua denominazione commerciale, il paese in cui ha sede e il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sui suoi principali azionisti, sulla composizione dei suoi organi di amministrazione, direzione e controllo e della sua alta dirigenza e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento (con l'avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni siano incluse nel prospetto UE di follow-on mediante riferimento).
III. Attestazione di responsabilità e dichiarazione dell'autorità competente
A. Attestazione di responsabilità
Identificare le persone responsabili della redazione del prospetto UE di follow-on e includere una loro dichiarazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detto prospetto sono conformi ai fatti e che in esso non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.
Ove applicabile, l'attestazione deve contenere informazioni fornite da terzi, tra cui la fonte o le fonti di tali informazioni, nonché le dichiarazioni o le relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto e indica le seguenti informazioni riguardanti tale persona:
i) nome;
ii) indirizzo professionale;
iii) qualifiche; e
iv) eventuali interessi rilevanti nell'emittente.
B. Dichiarazione dell'autorità competente
La dichiarazione:
i) indica l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto UE di follow-on;
ii) precisa che tale approvazione non costituisce un avallo dell'emittente né della qualità delle azioni cui si riferisce il prospetto;
iii) precisa che l'autorità competente ha approvato tale prospetto solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento; e
iv) precisa che il prospetto UE di follow-on è stato redatto conformemente all'articolo 14 bis.
IV. Fattori di rischio
Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente e descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici delle azioni offerte al pubblico e/o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, in una sezione intitolata "Fattori di rischio".
I rischi devono essere avvalorati dal contenuto del prospetto UE di follow-on.
V. Informazioni finanziarie
Il bilancio (annuale e semestrale) pubblicato nei 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE di follow-on. Qualora siano stati pubblicati sia il bilancio annuale sia il bilancio semestrale, deve essere richiesto solo il bilancio annuale se successivo al bilancio semestrale.
Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti se, ai fini del prospetto UE di follow-on, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. Altrimenti, nel prospetto UE di follow-on devono essere inserite le informazioni seguenti:
i) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;
ii) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.
Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione del bilancio annuale o qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Deve essere inclusa la descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, deve essere inserita un'idonea dichiarazione negativa.
Ove applicabile, devono essere incluse anche le informazioni proforma.
VI. Politica dei dividendi
Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie.
VII. Informazioni sulle tendenze previste
Descrizione di quanto segue:
i) le tendenze recenti più significative nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del prospetto UE di follow-on;
ii) informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso;
iii) informazioni sulla strategia e sugli obiettivi finanziari e non finanziari a breve e lungo termine dell'emittente.
Ove non vi siano cambiamenti di rilievo delle tendenze di cui al punto i) o ii) della presente sezione, è richiesta una dichiarazione in tal senso.
VIII. Previsioni e stime degli utili
Se l'emittente ha pubblicato una previsione o una stima degli utili che è ancora in essere e valida, tale previsione o stima è inclusa nel prospetto UE di follow-on.
Se è stata pubblicata una previsione o una stima degli utili ed essa è ancora in essere ma non è più valida, è fornita una dichiarazione in tal senso contestualmente a una spiegazione del motivo per cui tale previsione o stima non è più valida.
IX. Dettagli dell'offerta o dell'ammissione alla negoziazione
Indicare il prezzo d'offerta, il numero di azioni offerte, il valore dell'emissione o dell'offerta, le condizioni cui è soggetta l'offerta e la procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione. Se l'importo non è fissato, l'indicazione dell'importo massimo delle azioni da offrire (se disponibili) e una descrizione degli accordi e del termine per annunciare al pubblico l'importo definitivo dell'offerta.
Fornire informazioni sul luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere le azioni o esercitare il loro diritto di prelazione, la durata del periodo di offerta, comprese eventuali relative modifiche, e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione delle nuove azioni.
Per quanto a conoscenza dell'emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell'offerta.
Indicare eventuali impegni irrevocabili a sottoscrivere più del 5 % dell'offerta e tutti gli elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e collocamento, compresi denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere o collocare l'emissione sulla base di un impegno irrevocabile o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio" e le quote.
Se del caso, indicare i mercati regolamentati, i mercati di crescita per le PMI o gli MTF in cui le azioni devono essere ammesse alla negoziazione e, se note, le prime date in cui le azioni saranno ammesse alla negoziazione.
X. Informazioni essenziali sulle azioni
Fornire le seguenti informazioni essenziali sulle azioni offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato:
i) una descrizione del tipo, della classe e dell'importo delle azioni offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;
ii) il codice internazionale di identificazione dei titoli ("ISIN");
iii) i diritti connessi alle azioni, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti;
iv) il prezzo al quale i titoli saranno offerti o, se il prezzo non è noto, un'indicazione del metodo di determinazione del prezzo, a norma dell'articolo 17 del presente regolamento, e la procedura per la sua comunicazione;
v) un'avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese in cui ha sede l'emittente possono incidere sul reddito generato dalle azioni; e
vi) ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti.
In caso di nuove emissioni, fornire un'indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno creati o emessi.
XI. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
Fornire informazioni sulle ragioni dell'offerta e, ove applicabile, la stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.
Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, deve indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, qualora ciò non accada nell'ambito dell'attività ordinaria, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.
XII. Accordi di lock-up
Per quanto riguarda gli accordi di lock-up, fornire informazioni in merito a quanto segue:
i) le parti interessate;
ii) il contenuto dell'accordo e le relative eccezioni; e
iii) un'indicazione del periodo di lock-up.
XIII. Dichiarazione relativa al capitale circolante
Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.
XIV. Conflitti di interesse
Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, tra cui conflitti di interesse, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.
XV. Diluizione e assetto azionario dopo l'emissione
Presentare un confronto tra le partecipazioni al capitale azionario e i diritti di voto degli azionisti esistenti prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti non sottoscrivano le nuove azioni e, separatamente, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti esercitino il loro diritto.
XVI. Documenti disponibili
Dichiarazione indicante che per la durata di validità del prospetto UE di follow-on possono essere consultati, se del caso, i documenti seguenti:
i) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati;
ii) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto UE di follow-on o a cui quest'ultimo faccia riferimento.
Indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.
ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PROSPETTO UE DI FOLLOW-ON IN CASO DI TITOLI DIVERSI DA AZIONI O VALORI MOBILIARI EQUIVALENTI AD AZIONI DI SOCIETA'
I. Nota di sintesi
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, il prospetto UE di follow-on deve comprendere una nota di sintesi redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 12 bis.
II. Informazioni sull'emittente (documento di registrazione)
Indicare la società che emette i titoli, compreso l'identificativo della persona giuridica (LEI), la sua ragione sociale e la sua denominazione commerciale, il paese in cui ha sede e il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sui suoi principali azionisti, sulla composizione dei suoi organi di amministrazione, direzione e controllo e della sua alta dirigenza e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento (con l'avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni siano incluse nel prospetto UE di follow-on mediante riferimento).
III. Attestazione di responsabilità e dichiarazione dell'autorità competente
1. Attestazione di responsabilità (documento di registrazione/nota informativa sui titoli)
Identificare le persone responsabili della redazione (del documento di registrazione/della nota informativa sui titoli/del prospetto UE di follow-on) e includere una loro dichiarazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in (detto documento di registrazione/detta nota informativa sui titoli/detto prospetto UE di follow-on) sono conformi ai fatti e che (nel documento di registrazione/nella nota informativa sui titoli/nel prospetto UE di follow-on) non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.
Ove applicabile, l'attestazione deve contenere informazioni fornite da terzi, tra cui la fonte o le fonti di tali informazioni, nonché le dichiarazioni o le relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto e indica le informazioni seguenti riguardanti tale persona:
i) nome;
ii) indirizzo professionale;
iii) qualifiche; e
iv) eventuali interessi rilevanti nell'emittente.
2. Dichiarazione dell'autorità competente
La dichiarazione:
i) indica l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, (il documento di registrazione/la nota informativa sui titoli/il prospetto UE di follow-on);
ii) precisa che tale approvazione non costituisce un avallo dell'emittente né della qualità dei titoli cui si riferisce (il documento di registrazione/la nota informativa sui titoli/il prospetto UE di follow-on);
iii) precisa che l'approvazione dell'autorità competente attesta semplicemente che (ilo documento di registrazione/la nota informativa sui titoli/il prospetto UE di follow-on) è conforme alle norme in materia di completezza, comprensibilità e coerenza di cui al presente regolamento;
iv) precisa che (il documento di registrazione/la nota informativa sui titoli/il prospetto UE di follow-on) è stato/a redatto/a quale (parte di un) prospetto UE di follow-on conformemente all'articolo 14 bis.
IV. Fattori di rischio (documento di registrazione/nota informativa sui titoli)
Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente (documento di registrazione/prospetto UE di follow-on) e descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (nota informativa sui titoli/prospetto UE di follow-on) in una sezione intitolata "Fattori di rischio".
I rischi devono essere avvalorati dal contenuto (del documento di registrazione/della nota informativa sui titoli/del prospetto UE di follow-on).
V. Informazioni finanziarie (documento di registrazione)
Il bilancio (annuale e semestrale) pubblicato nei 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE di follow-on. Qualora siano stati pubblicati sia il bilancio annuale sia il bilancio semestrale, deve essere richiesto solo il bilancio annuale se successivo al bilancio semestrale.
Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti se, ai fini del prospetto UE di follow-on, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. Altrimenti, nel prospetto UE di follow-on devono essere inserite le informazioni seguenti:
i) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;
ii) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.
Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione del bilancio annuale o qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Deve essere inclusa la descrizione di eventuali variazioni significative della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, deve essere inserita un'idonea dichiarazione negativa.
VI. Informazioni sulle tendenze previste (documento di registrazione)
Descrizione di quanto segue:
i) eventuali cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato;
ii) eventuali cambiamenti significativi dei risultati finanziari del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie fino alla data del documento di registrazione.
Ove non vi siano cambiamenti di rilievo relativamente ai punti i) o ii) della presente sezione, è richiesta una dichiarazione in tal senso.
VII. Dettagli dell'offerta (*4) o dell'ammissione alla negoziazione (nota informativa sui titoli)
Indicare il prezzo dell'offerta, il numero di titoli offerti, il valore dell'emissione o dell'offerta e le condizioni cui è soggetta l'offerta. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta.
Fornire informazioni sul luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere i titoli, la durata del periodo di offerta, comprese eventuali relative modifiche, e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione dei nuovi titoli.
Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno irrevocabile e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno irrevocabile o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le quote. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
Se del caso, indicare i mercati regolamentati, i mercati di crescita per le PMI o gli MTF in cui i titoli devono essere ammessi alla negoziazione e, se note, le prime date in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.
VIII. Informazioni essenziali sui titoli (nota informativa sui titoli)
Il fine della presente sezione è di fornire le seguenti informazioni essenziali sui titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:
i) il codice internazionale di identificazione dei titoli ("ISIN");
ii) i diritti connessi ai titoli, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti;
iii) il prezzo al quale i titoli saranno offerti o, se il prezzo non è fissato, un'indicazione del prezzo massimo o una descrizione del metodo di determinazione del prezzo, a norma dell'articolo 17 del presente regolamento, e la procedura per la sua comunicazione;
iv) informazioni relative al pagamento di interessi o descrizione del sottostante comprendente il metodo usato per mettere in relazione il sottostante e il tasso e indicazione del luogo in cui poter ottenere informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità.
v) una descrizione del tipo, della classe e dell'ammontare dei titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato;
vi) un'avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese in cui ha sede l'emittente possono incidere sul reddito generato dai titoli;
vii) ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti.
IX. Ragioni dell'offerta, impiego dei proventi e, se del caso, informazioni relative a fattori ambientali, sociali e di governance (nota informativa sui titoli)
Per i titoli diversi dai titoli di capitale non corrispondenti a quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, fornire informazioni sulle ragioni dell'offerta e, ove applicabile, la stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, deve indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari.
Per i titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, indicare l'utilizzo e l'importo stimato netto dei proventi.
Se del caso, le informazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance secondo lo schema ulteriormente specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera g).
X. Conflitti di interesse (nota informativa sui titoli)
Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, tra cui conflitti di interesse, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.
XI. Documenti disponibili (documento di registrazione)
Dichiarazione indicante che per la durata di validità del prospetto UE di follow-on possono essere consultati, se del caso, i documenti seguenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati;
b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto UE di follow-on o a cui quest'ultimo faccia riferimento.
Indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.
2) sono aggiunti gli allegati seguenti:
«ALLEGATO VII
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PROSPETTO DI EMISSIONE UE DELLA CRESCITA NEL CASO DI AZIONI E DI ALTRI VALORI MOBILIARI EQUIVALENTI AD AZIONI DI SOCIETA'
I. Nota di sintesi
Il prospetto di emissione UE della crescita deve comprendere una nota di sintesi redatta conformemente all'articolo 7, paragrafo 12 bis.
II. Informazioni sull'emittente
Indicare la società che emette le azioni, compresi il luogo di registrazione dell'emittente, il suo numero di registrazione e l'identificativo della persona giuridica ("LEI"), la sua denominazione legale e commerciale, la legislazione in base alla quale opera l'emittente, il paese di costituzione, l'indirizzo, il numero di telefono della sua sede legale (o della sede principale di attività se diversa dalla sua sede legale) e l'eventuale sito web con la clausola di esclusione della responsabilità che le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto di emissione UE della crescita, a meno che tali informazioni siano incluse in detto prospetto mediante riferimento.
III. Attestazione di responsabilità e dichiarazione dell'autorità competente
A. Attestazione di responsabilità
Identificare le persone responsabili della redazione del prospetto di emissione UE della crescita e includere una loro dichiarazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detto prospetto sono conformi ai fatti e che in esso non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.
Ove applicabile, l'attestazione deve contenere informazioni fornite da terzi, tra cui la fonte o le fonti di tali informazioni, nonché le dichiarazioni o le relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto e indica le seguenti informazioni riguardanti tale persona:
i) nome;
ii) indirizzo professionale;
iii) qualifiche; e
iv) eventuali interessi rilevanti nell'emittente.
B. Dichiarazione dell'autorità competente
La dichiarazione deve indicare l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto di emissione UE della crescita, precisare che tale approvazione non è un avallo dell'emittente né della qualità delle azioni cui si riferisce il prospetto di emissione UE della crescita, che l'autorità competente ha approvato tale prospetto solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e specificare che il prospetto di emissione UE della crescita è stato redatto conformemente all'articolo 15 bis.
IV. Fattori di rischio
I rischi devono essere avvalorati dal contenuto del prospetto di emissione UE della crescita.
Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente e descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici delle azioni offerte al pubblico e/o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, in una sezione intitolata "Fattori di rischio".
V. Strategia di crescita e panoramica delle attività dell'impresa
A. Strategia di crescita e obiettivi
Descrizione della strategia d'impresa dell'emittente, compresi le potenzialità di crescita, le aspettative per il futuro e gli eventuali obiettivi strategici (finanziari e non finanziari). La descrizione prende in considerazione le sfide e le prospettive future dell'emittente.
B. Principali attività e mercati
Descrizione delle principali attività dell'emittente, compreso quanto segue: a) le principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati; b) indicazione di eventuali nuovi prodotti, servizi o attività di rilievo introdotti dopo la pubblicazione dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione. Descrizione dei principali mercati in cui l'emittente opera, comprendente indicazioni sulla crescita del mercato, le tendenze e la situazione concorrenziale.
C. Investimenti
Se non presente altrove nel prospetto di emissione UE della crescita, descrizione (compreso l'importo) degli investimenti rilevanti dell'emittente dalla fine del periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie riguardanti gli esercizi passati incluse nel prospetto di emissione UE della crescita fino alla data di quest'ultimo e, se pertinente, una descrizione di eventuali investimenti significativi in corso dell'emittente o per i quali sono già stati assunti impegni irrevocabili.
D. Previsioni e stime degli utili
Se l'emittente ha pubblicato una previsione o una stima degli utili che è ancora in essere e valida, tale previsione o stima è inclusa nel prospetto di emissione UE della crescita.
Se è stata pubblicata una previsione o una stima degli utili ed essa è ancora in essere ma non è più valida, è fornita una dichiarazione in tal senso contestualmente a una spiegazione del motivo per cui tale previsione o stima non è più valida.
VI. Struttura organizzativa
Se l'emittente fa parte di un gruppo e qualora l'informazione non figuri in altre parti del prospetto di emissione UE della crescita, nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso, un diagramma della struttura organizzativa.
VII. Governo societario
Informazioni relative ai membri degli organi di amministrazione, direzione e/o controllo, ad ogni alto dirigente che abbia rilevanza al fine di stabilire che l'emittente possiede le competenze e l'esperienza adeguate alla gestione della sua attività e, nel caso di una società in accomandita per azioni, ai soci accomandatari:
i) nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle persone seguenti, con specificazione delle loro competenze ed esperienze di gestione pertinenti e indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente qualora siano significative in riferimento all'emittente stesso;
ii) la natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone;
iii) indicazione, almeno per i cinque anni precedenti, di eventuali condanne per reati di frode e di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tali persone da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e dell'eventuale interdizione da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo di un emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di emittenti. Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da dover comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.
VIII. Informazioni finanziarie
Il bilancio (annuale e semestrale) pubblicato nei 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto di emissione UE della crescita. Qualora siano stati pubblicati sia il bilancio annuale sia il bilancio semestrale, deve essere richiesto solo il bilancio annuale se successivo al bilancio semestrale.
Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione deve essere redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.
Se la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 non si applicano, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti se, ai fini del prospetto di emissione UE della crescita, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. Altrimenti, nel prospetto di emissione UE della crescita devono essere inserite le informazioni seguenti:
i) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;
ii) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.
Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione del bilancio annuale o qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Deve essere inclusa la descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, deve essere inserita un'idonea dichiarazione negativa.
Ove applicabile, devono essere incluse anche le informazioni proforma.
IX. Relazione sulla gestione che comprende, se del caso, la rendicontazione di sostenibilità (solo emittenti con capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR)
La relazione sulla gestione di cui ai capi 5 e 6 della direttiva 2013/34/UE per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compresa, se del caso, la rendicontazione di sostenibilità, deve essere alternativamente inclusa mediante riferimento oppure le informazioni ivi contenute devono essere incluse nel prospetto di emissione UE della crescita.
Tale obbligo si applica solo agli emittenti con capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR.
X. Politica dei dividendi
Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie.
XI. Dettagli dell'offerta o dell'ammissione alla negoziazione
Indicare il prezzo d'offerta, il numero di azioni offerte, il valore dell'emissione o dell'offerta, le condizioni cui è soggetta l'offerta e la procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di azioni da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta.
Fornire informazioni sul luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere le azioni o esercitare il loro diritto di prelazione, la durata del periodo di offerta, comprese eventuali relative modifiche, e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione delle nuove azioni.
Per quanto a conoscenza dell'emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell'offerta.
Indicare eventuali impegni irrevocabili a sottoscrivere più del 5 % dell'offerta e tutti gli elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e collocamento, compresi denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere o collocare l'emissione sulla base di un impegno irrevocabile o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio" e le quote.
Se del caso, indicare il mercato di crescita per le PMI o l'MTF in cui i titoli devono essere ammessi alla negoziazione e, se note, le prime date in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.
Ove applicabile, specificazione dei soggetti che hanno assunto l'impegno irrevocabile di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l'esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.
XII. Informazioni essenziali sulle azioni
Fornire le seguenti informazioni essenziali sulle azioni offerte al pubblico:
i) una descrizione del tipo, della classe e dell'importo delle azioni offerte al pubblico;
ii) il codice internazionale di identificazione dei titoli ("ISIN");
iii) i diritti connessi alle azioni, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti;
iv) se del caso, le informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;
v) il prezzo previsto al quale le azioni saranno offerte o, se il prezzo non è noto, un'indicazione del prezzo massimo o una descrizione del metodo di determinazione del prezzo, a norma dell'articolo 17 del presente regolamento e la procedura per la sua comunicazione;
vi) un'avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese in cui ha sede l'emittente possono incidere sul reddito generato dalle azioni; e
vii) ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti.
XIII. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
Fornire informazioni sulle ragioni dell'offerta e, ove applicabile, la stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.
Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, deve indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, qualora ciò non accada nell'ambito dell'attività ordinaria, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.
Fornire una spiegazione del modo in cui i proventi dell'offerta sono adeguati alla strategia aziendale e agli obiettivi strategici.
XIV. Dichiarazione relativa al capitale circolante
Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.
XV. Conflitti di interesse
Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, tra cui conflitti di interesse, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.
XVI. Diluizione e assetto azionario dopo l'emissione
Presentare un confronto tra le partecipazioni al capitale azionario e i diritti di voto degli azionisti esistenti prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti non sottoscrivano le nuove azioni e, separatamente, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti esercitino il loro diritto.
XVII. Documenti disponibili
Indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.
Dichiarazione indicante che per la durata di validità del prospetto di emissione UE della crescita possono essere consultati, se del caso, i documenti seguenti:
i) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati;
ii) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto di emissione UE della crescita o a cui quest'ultimo faccia riferimento.
ALLEGATO VIII
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PROSPETTO DI EMISSIONE UE DELLA CRESCITA NEL CASO DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI O VALORI MOBILIARI EQUIVALENTI AD AZIONI DI SOCIETA'
I. Nota di sintesi
Il prospetto di emissione UE della crescita comprende una nota di sintesi redatta conformemente all'articolo 7, paragrafo 12 bis.
II. Informazioni sull'emittente
Indicare la società che emette i titoli, compresi il luogo di registrazione dell'emittente, il suo numero di registrazione e l'identificativo della persona giuridica ("LEI"), la sua denominazione legale e commerciale, la legislazione in base alla quale opera l'emittente, il paese di costituzione, l'indirizzo, il numero di telefono della sua sede legale (o della sede principale di attività se diversa dalla sua sede legale) e l'eventuale sito web con la clausola di esclusione della responsabilità che le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto di emissione UE della crescita, a meno che tali informazioni siano incluse in detto prospetto mediante riferimento.
Qualsiasi evento recente riguardante l'emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
Ove applicabile, rating del credito attribuiti all'emittente su sua richiesta o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.
III. Attestazione di responsabilità e dichiarazione dell'autorità competente
A. Attestazione di responsabilità
Identificare le persone responsabili della redazione del prospetto di emissione UE della crescita e includere una loro dichiarazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detto prospetto sono conformi ai fatti e che in esso non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.
Ove applicabile, l'attestazione deve contenere informazioni fornite da terzi, tra cui la fonte o le fonti di tali informazioni, nonché le dichiarazioni o le relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto e indica le seguenti informazioni riguardanti tale persona:
i) nome;
ii) indirizzo professionale;
iii) qualifiche; e
iv) eventuali interessi rilevanti nell'emittente.
B. Dichiarazione dell'autorità competente
La dichiarazione deve indicare l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto di emissione UE della crescita, precisare che tale approvazione non è un avallo dell'emittente né della qualità dei titoli cui si riferisce il prospetto di emissione UE della crescita, che l'autorità competente ha approvato tale prospetto solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e specificare che il prospetto di emissione UE della crescita è stato redatto conformemente all'articolo 15 bis.
IV. Fattori di rischio
Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente e descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in una sezione intitolata "Fattori di rischio".
I rischi devono essere avvalorati dal contenuto del prospetto di emissione UE della crescita.
V. Strategia di crescita e panoramica delle attività dell'impresa
Breve descrizione della strategia aziendale dell'emittente, comprese le potenzialità di crescita.
Descrizione delle principali attività dell'emittente, compreso quanto segue:
i) le principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati;
ii) indicazione di eventuali nuovi prodotti, servizi o attività di rilievo;
iii) principali mercati nei quali l'emittente opera.
VI. Struttura organizzativa
Se l'emittente fa parte di un gruppo e qualora l'informazione non figuri in altre parti del prospetto di emissione UE della crescita, nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso, un diagramma della struttura organizzativa.
VII. Governo societario
Fornire una breve descrizione delle prassi e della governance del consiglio di amministrazione.
Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente qualora siano significative in riferimento all'emittente:
i) membri degli organi di amministrazione, di direzione e/o di controllo;
ii) soci accomandatari, nel caso di una società in accomandita per azioni.
VIII. Informazioni finanziarie
Il bilancio (annuale e semestrale) pubblicato nei 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto di emissione UE della crescita. Qualora siano stati pubblicati sia il bilancio annuale sia il bilancio semestrale, deve essere richiesto solo il bilancio annuale se successivo al bilancio semestrale.
Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione deve essere redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.
Se la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 non si applicano, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti se, ai fini del prospetto di emissione UE della crescita, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. Altrimenti, nel prospetto di emissione UE della crescita devono essere inserite le informazioni seguenti:
i) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;
ii) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.
Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione del bilancio annuale o qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Deve essere inclusa la descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, deve essere inserita un'idonea dichiarazione negativa.
IX. Dettagli dell'offerta o dell'ammissione alla negoziazione
Indicare il prezzo dell'offerta, il numero di titoli offerti, il valore dell'emissione o dell'offerta e le condizioni cui è soggetta l'offerta. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta.
Fornire informazioni sul luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere i titoli, la durata del periodo di offerta, comprese eventuali relative modifiche, e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione dei nuovi titoli.
Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno irrevocabile e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno irrevocabile o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le quote. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
Se del caso, indicare il mercato di crescita per le PMI o l'MTF in cui i titoli devono essere ammessi alla negoziazione e, se note, le prime date in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.
Ove applicabile, specificazione dei soggetti che hanno assunto l'impegno irrevocabile di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l'esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.
X. Informazioni essenziali sui titoli
Il fine della presente sezione è di fornire le informazioni essenziali sui titoli includono quanto segue:
i) il codice internazionale di identificazione dei titoli ("ISIN");
ii) i diritti connessi ai titoli, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti;
iii) il prezzo previsto al quale i titoli saranno offerti o, se il prezzo non è noto, un'indicazione del prezzo massimo o una descrizione del metodo di determinazione del prezzo, a norma dell'articolo 17 del presente regolamento e la procedura per la sua comunicazione;
iv) informazioni relative al pagamento di interessi o descrizione del sottostante comprendente il metodo usato per mettere in relazione il sottostante e il tasso e indicazione del luogo in cui poter ottenere informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità;
v) una descrizione del tipo, della classe e dell'ammontare dei titoli offerti al pubblico;
vi) un'avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese in cui ha sede l'emittente possono incidere sul reddito generato dai titoli; e
vii) ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti.
XI. Ragioni dell'offerta, impiego dei proventi e, se del caso, informazioni relative a fattori ambientali, sociali e di governance
Fornire informazioni sulle ragioni dell'offerta e, ove applicabile, la stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.
Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, deve indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, qualora ciò non accada nell'ambito dell'attività ordinaria, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.
Se del caso, le informazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance secondo lo schema ulteriormente specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera g).
XII. Conflitti di interesse
Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, tra cui conflitti di interesse, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.
XIII. Documenti disponibili
Dichiarazione indicante che per la durata di validità del prospetto di emissione UE della crescita possono essere consultati, se del caso, i documenti seguenti:
i) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati;
ii) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto di emissione UE della crescita o a cui quest'ultimo faccia riferimento.
Indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.
ALLEGATO IX
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE D BIS) E D TER), E ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5, PRIMO COMMA, LETTERA B BIS)
I. Denominazione dell'emittente (compreso il suo codice LEI), paese in cui ha sede e link al suo sito web.
II. Dichiarazione delle persone responsabili del documento attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento non presenta omissioni tali da alterarne il senso.
III. Nome dell'autorità competente dello Stato membro di origine in conformità dell'articolo 20. Dichiarazione attestante che il documento non costituisce un prospetto ai sensi del presente regolamento e che non è stato sottoposto al controllo e all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine.
IV. Dichiarazione attestante il costante rispetto degli obblighi di comunicazione e di segnalazione per tutto il periodo di ammissione alla negoziazione, compresi gli obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE, se del caso, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, se del caso, del regolamento delegato (UE) 2017/565.
V. Indicazione del luogo in cui sono disponibili le informazioni previste dalla regolamentazione pubblicate dall'emittente in conformità degli obblighi di comunicazione continuativa e, ove applicabile, del luogo in cui è reperibile il prospetto più recente.
VI. In caso di offerta pubblica di titoli, dichiarazione attestante che al momento dell'offerta l'emittente comunicherà tempestivamente le informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014.
VII. Ragioni dell'emissione e impiego dei proventi.
VIII. Fattori di rischio specifici dell'emittente.
IX. Caratteristiche dei titoli (compreso il relativo ISIN).
X. Nel caso di azioni, diluizione e assetto azionario dopo l'emissione.
XI. In caso di offerta pubblica di titoli, i termini e le condizioni dell'offerta.
XII. Ove applicabile, indicazione dei mercati regolamentati o dei mercati di crescita per le PMI in cui i titoli fungibili con i titoli che devono essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono già ammessi alla negoziazione.
__________________
(*1) Direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione (GU L, 2024/2810, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2810/oj).
(*2) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006).
(*3) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014).
(*4) Non applicabile ai titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).»"