
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DECRETO 19 novembre 2024
- Allegato al Comunicato Ministero Imprese e Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 27 novembre 2024, n. 278
«Voucher 3I - investire in innovazione». Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che ha istituito la misura agevolativa denominata «Voucher 3I - Investire in Innovazione» per supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, il quale, al comma 1, prevede che «Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start-up innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire in Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024»;
Visto il comma 3 del predetto art. 6, il quale prevede che i criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I siano definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto 8 agosto 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo del precitato art. 6, comma 3, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 agosto 2024, al numero 1333, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2024;
Visto l'art. 8 del suddetto decreto, che disciplina la procedura per l'accesso alle agevolazioni, e, in particolare, il comma 1 che demanda a un successivo decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy l'individuazione dei termini di apertura e delle modalità di presentazione delle domande, delle risorse a disposizione per la concessione dei voucher, dei criteri di valutazione, della documentazione necessaria, del circuito finanziario, del rapporto tra i soggetti abilitati a fornire i servizi oggetto dell'agevolazione, delle motivazioni di revoca, nonché di ulteriori aspetti applicativi;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera b), che elenca le funzioni attribuite alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e l'art. 5, comma 2, lettera b), riguardante le funzioni attribuite alla Direzione generale per la proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi;
Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che prevede la concessione del Voucher 3I nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
Visto l'art. 44 quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale è autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e, in particolare, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti Amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP, codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ai commi 6 e 7 introduce norme relative all'apposizione del CUP sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo a essi riconducibili;
Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante «Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)»;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Visto l'art. 18 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che, per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche», la quale al comma 2 dell'articolo 8 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'Amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle Pubbliche Amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", mentre la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
Decreta
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) decreto 8 agosto 2024: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2024, e successive modificazioni e integrazioni;
b) deposito all'estero: i servizi relativi sia alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, che al deposito della domanda presso l'Ufficio estero;
c) domanda di brevetto: la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV, del Codice della proprietà industriale;
d) domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda: la domanda che rivendica - entro i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda stessa e in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi - il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della citata Convenzione e dell'articolo 4 del Codice della proprietà industriale;
e) fornitori del servizio: i consulenti e gli avvocati iscritti negli appositi elenchi rispettivamente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale e del Consiglio Nazionale Forense, formati ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto 8 agosto 2024, disponibili, con i dati e i recapiti dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati, nei rispettivi portali istituzionali agli indirizzi: https://www.ordinebrevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3ie https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i;
f) microimprese: le imprese che, come precisato dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
g) Registro nazionale degli aiuti di Stato: il registro, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti "de minimis" e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
h) Soggetto gestore: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;
i) start-up innovative: le imprese di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012.
Finalità e risorse disponibili
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto 8 agosto 2024, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento del Voucher 3I - Investire In Innovazione, volto a promuovere, tra le microimprese e le start-up innovative, la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e a sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione attraverso il sostegno all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui all'articolo 3 del richiamato decreto 8 agosto 2024. Tali servizi sono relativi:
a) alle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione;
b) alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) al deposito all'estero di una domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
2. Per la concessione del Voucher 3I di cui al comma 1 sono disponibili le risorse stanziate dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, pari a complessivi 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024, al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore, fissati nel limite dell'1,5% delle medesime risorse.
Oggetto ed entità del voucher
1. Il Voucher 3I di cui al presente decreto è funzionale all'acquisizione, da parte di microimprese e start-up innovative, di uno solo dei servizi di consulenza indicati all'articolo 3 del decreto 8 agosto 2024; detti servizi devono essere erogati esclusivamente dai fornitori del servizio.
2. Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nelle seguenti misure:
a) 1.000,00 euro + IVA per i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) 3.000,00 euro + IVA, per i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) 4.000,00 euro + IVA, per i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.
Modalità di presentazione delle domande per il voucher
1. I Voucher 3I di cui al presente decreto sono concessi sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all'articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.
3. Per le domande di agevolazione presentate nell'ultimo giorno di apertura dello sportello agevolativo e prive di copertura finanziaria il Soggetto gestore procede a comunicare la sospensione dell'iter agevolativo, nelle more dell'accertamento di eventuali economie conseguenti a rinunce o esiti negativi delle attività di verifica relative alle domande presentate precedentemente. La predetta sospensione opera per un periodo massimo di 180 giorni, decorsi i quali le domande di agevolazione rimaste prive di copertura finanziaria si intendono decadute.
4. Ogni microimpresa e start-up innovativa può presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dal richiamato articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.
5. La domanda di agevolazione, che deve essere redatta secondo il modello reso disponibile dal Soggetto gestore nel proprio sito internet almeno 20 giorni prima della data di apertura dello sportello regolato dal presente provvedimento, deve tra l'altro contenere la descrizione del servizio di consulenza richiesto e il nominativo del fornitore del servizio individuato.
6. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore come indicato al comma 5 (accordo di consulenza);
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore come indicato al comma 5, relativa ai seguenti elementi:
b.1 possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa;
b.2 aiuti "de minimis" già percepiti;
b.3 regolarità contributiva dell'impresa richiedente;
b.4 assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell'impresa richiedente;
b.5 assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi, ivi compresi i Voucher 3I concessi ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58;
b.6 carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari;
b.7 procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
7. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei commi precedenti non saranno oggetto di valutazione e sono dichiarate decadute.
Modalità di rilascio del voucher
1. Trasmessa la domanda di agevolazione con le modalità di cui all'articolo 4, la piattaforma di cui al comma 2 del medesimo articolo fornisce conferma all'impresa richiedente dell'avvenuta presentazione e trasmette il Codice unico di progetto (CUP), assegnato alla domanda attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.
2. Le attività di verifica delle domande di agevolazione sono svolte dal Soggetto gestore sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e comprendono l'accertamento, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda e nella documentazione allegata a esso, dei seguenti elementi:
a) possesso dei requisiti formali di accesso in capo alla start-up innovativa o alla microimpresa richiedente;
b) presenza del fornitore del servizio prescelto tra i nominativi accreditati negli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 8 agosto 2024;
c) assenza di precedenti voucher concessi per il finanziamento del medesimo servizio per la medesima invenzione e/o domanda di brevetto.
3. Le verifiche di cui al comma 2 sono svolte dal Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di esito positivo delle verifiche effettuate il Soggetto gestore, espletati gli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, rilascia il Voucher 3I notificandolo all'impresa richiedente e al fornitore del servizio individuato; in caso di esito negativo il Soggetto gestore provvede a comunicare all'impresa richiedente il diniego della domanda.
Pagamento del voucher
1. I servizi oggetto del Voucher 3I devono essere erogati dal fornitore del servizio entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio del Voucher 3I, di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'impresa richiedente è tenuta a trasmettere al Soggetto gestore una relazione conclusiva dettagliata sul servizio ricevuto, redatta secondo il modello reso disponibile dal Soggetto gestore nel proprio sito internet, sottoscritta dal fornitore del servizio e controfirmata dall'impresa beneficiaria.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 2, da inviare con le modalità indicate dal Soggetto gestore, l'impresa richiedente dovrà trasmettere:
a) il Voucher 3I;
b) per i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), copia della documentazione di deposito della domanda di brevetto nazionale o estera, nonché copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tassa di deposito delle predette domande.
4. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, accerta la completezza e la regolarità dell'intera documentazione ricevuta e la presenza del fornitore del servizio negli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 8 agosto 2024. In merito ai voucher rilasciati per l'acquisizione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), il Soggetto gestore procede altresì ad accertare l'intervenuto superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità della domanda di brevetto presentata, effettuate dalla Direzione generale per la proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. In caso di esito positivo delle predette verifiche, il Soggetto gestore autorizza il fornitore del servizio a emettere, esclusivamente nei confronti del Soggetto gestore, la fattura della prestazione eseguita. La fattura stessa deve necessariamente riportare il codice CUP di cui all'articolo 5, comma 1.
6. Il Soggetto gestore procede con il pagamento del voucher direttamente al fornitore del servizio entro 30 giorni dalla ricezione della fattura di cui al comma 5.
7. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 8.
Variazioni
1. Non sono ammesse, in nessuna fase del procedimento disciplinato dal presente decreto, variazioni del fornitore del servizio rispetto a quello individuato in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
Revoca del Voucher 3I
1. Il Voucher 3I rilasciato ai sensi del presente decreto è revocato qualora:
a) il Soggetto gestore accerti la variazione del fornitore del servizio rispetto a quello individuato in sede di rilascio del voucher;
b) l'impresa richiedente non trasmetta al Soggetto gestore, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio del Voucher 3I, di cui all'articolo 5, comma 3, la relazione conclusiva dettagliata sul servizio erogato di cui all'articolo 6, comma 2;
c) le verifiche preordinate al pagamento del voucher, di cui all'articolo 6 del presente decreto, si concludano con esito negativo.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia a quanto disposto dal decreto 8 agosto 2024.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 1 al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 8 agosto 2024 e dal presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le imprese che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nelle sezioni dei siti internet del Soggetto gestore e del Ministero delle imprese e del made in Italy dedicata alla misura.
Il Direttore Generale
GIUSEPPE BRONZINO