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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2024, n. 181

G.U.R.I. 2 dicembre 2024, n. 282

Attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7);

Visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

Vista la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/ GAI del Consiglio;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante «Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le suddette autorità competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.

2. Il presente decreto non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione europea.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonchè alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «autorità di contrasto competente»: le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) «autorità di contrasto designata»: un'autorità di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, comma 1;

c) «autorità di un altro Stato membro»: le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;

d) «direttiva»: la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

e) «reato grave»: uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonchè dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

f) «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale;

g) «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili;

h) «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui può accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni;

i) «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e a esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive;

l) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680;

m) «mezzi coercitivi»: le attività di investigazione, di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonchè gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge;

n) «punto di contatto nazionale»: l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorità di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto;

o) «punto di contatto dello Stato membro»: l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 14 della direttiva.

Art. 3

Principi sullo scambio di informazioni

1. In relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva, è assicurato che:

a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilità»);

b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»);

c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»);

d) se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprietà dei dati»);

e) i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilità dei dati»).

Capo II

Scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici

Art. 4

Richieste di informazioni ai punti di contatto unici

1. Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti ai commi da 2 a 6. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorità di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale.

2. Le autorità di contrasto designate possono non inviare copia di una richiesta di informazioni al punto di contatto unico nazionale, contemporaneamente alla presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del comma 1, qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti casi:

a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;

b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;

c) la sicurezza di una persona.

3. Le richieste di informazioni sono presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:

a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) le informazioni richieste sono a disposizione di tale altro Stato membro.

4. La richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro deve precisare se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, l'urgenza deve essere precisata. Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti:

a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;

b) siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrità fisica di una persona;

c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà;

d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini.

5. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità della direttiva e comprendono almeno i seguenti elementi:

a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;

b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base;

c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta;

d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;

e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso, conformemente al comma 4;

f) le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata.

6. Le richieste di informazioni devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 12.

Art. 5

Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici

1. Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi:

a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;

b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;

c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale:

a) informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;

b) aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria.

3. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata di tale Stato membro.

4. Il punto di contatto unico nazionale può non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:

a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;

b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;

c) la sicurezza di una persona.

Art. 6

Rigetto delle richieste di informazioni

1. Il punto di contatto unico nazionale rigetta la richiesta delle informazioni inoltrata a norma dell'articolo 4 del presente decreto nei seguenti casi:

a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta;

b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;

c) quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicare le informazioni, nei casi in cui essa è prevista;

d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 2;

e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste:

1) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi in quanto le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero sussistono ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;

2) possa pregiudicare l'esito di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale, nella quale l'autorità competente, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona;

3) danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica;

g) la richiesta riguarda:

1) un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;

2) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta;

h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni.

2. La richiesta di informazioni presentata al punto di contatto unico nazionale deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al comma 1 e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della direttiva.

3. Il punto di contatto unico nazionale informa il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all'articolo 5, comma 1.

4. Il punto di contatto unico nazionale richiede immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all'articolo 5, comma 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti.

5. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al comma 3, nonchè qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, comma 6.

Capo III

Altri scambi di informazioni

Art. 7

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa

1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà non sussiste qualora le medesime informazioni formino oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) o f).

2. Nei casi di cui al comma 1, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, il punto di contatto unico invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

3. Le autorità di contrasto competenti, nei casi di cui al comma 1, inviano contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

4. Le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:

a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;

b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;

c) la sicurezza di una persona.

Art. 8

Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti

1. Il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Nel caso in cui un'autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comunica informazioni a seguito di una richiesta, invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto nazionale.

2. Nel caso in cui un'autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito della richiesta direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

3. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:

a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;

b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;

c) la sicurezza di una persona.

4. Negli scambi di informazioni di cui al presente articolo è sempre fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.

Art. 9

Scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1. Nei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, le autorità di contrasto competenti informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

Capo IV

Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dei capi II e III

Art. 10

Autorizzazione giudiziaria

1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.

Art. 11

Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

1. Nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, oltre alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si osservano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorità di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016.

3. Nel fornire le informazioni richieste, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto forniscono altresì gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.

Art. 12

Elenco delle lingue

1. Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), compila e tiene aggiornato un elenco che indica una o più lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese.

2. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea.

Art. 13

Trasmissione delle informazioni a Europol

1. Nei casi in cui il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti degli Stati membri inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III, il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorità di contrasto competenti valuta, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, se è necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.

2. Quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni è trasmessa a Europol a norma del comma 1, le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 sono debitamente comunicate a Europol.

3. Le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo sono trasmesse a Europol a norma del comma 1 solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.

Art. 14

Canale di comunicazione sicuro

1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si avvalgono dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito denominata «SIENA», per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13.

2. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13 in uno o più dei seguenti casi:

a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol;

b) l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione;

c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni.

3. Il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.

Capo V

Punto di contatto unico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri

Art. 15

Compiti del punto di contatto unico

1. Il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni.

2. Il punto di contatto unico nazionale assolve ai seguenti compiti:

a) riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformità dell'articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell'articolo 12, comma 2;

b) inoltra le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;

c) coordina l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri;

d) comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli articoli 5 e 7;

e) rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

f) invia richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornisce chiarimenti o precisazioni a norma dell'articolo 6, comma 3.

3. Il punto di contatto unico nazionale svolge i propri compiti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno.

4. Il punto di contatto unico ha accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

5. I dirigenti degli uffici giudiziari impartiscono le necessarie disposizioni organizzative affinchè sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente decreto.

Art. 16

Sistema di gestione dei casi

1. Il punto di contatto unico nazionale sviluppa e gestisce un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi del presente decreto. Il sistema di gestione dei casi presenta almeno tutte le funzioni e capacità seguenti:

a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni, nonchè le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all'articolo 6, commi 2 e 3;

b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b);

c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri in conformità degli articoli 5, 7 e 8;

d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni comunicate a norma degli articoli 5, comma 3, secondo periodo, e 7, comma 2, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi;

e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5;

f) interoperabilità con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema;

g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi del presente decreto ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 17;

h) registrazione degli accessi e di altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilità e di cybersicurezza, in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Il punto di contatto unico garantisce che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.

3. Il punto di contatto unico provvede affinchè il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente.

4. Il punto di contatto unico verifica, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformità al comma 3.

Capo VI

Statistiche, disposizioni finali e abrogazioni

Art. 17

Statistiche

1. Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente.

2. Le statistiche di cui al comma 1 devono riguardare almeno:

a) il numero di richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico nazionale e, se del caso, dalle autorità di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) il numero di richieste di informazioni ricevute dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e il numero di richieste di informazioni cui hanno risposto, distinto per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente;

c) il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell'articolo 6, distinto per Stato membro richiedente e motivo del rigetto;

d) il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all'articolo 5, comma 1, non a causa della necessità di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, comma 2, distinto per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni.

Art. 18

Autorità nazionale di controllo

1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, è abrogato.

2. Ogni riferimento al decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, si intende fatto al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

FITTO, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

PIANTEDOSI, Ministro dell'interno

NORDIO, Ministro della giustizia

CROSETTO, Ministro della difesa

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: NORDIO