
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 novembre 2024
G.U.R.I. 4 dicembre 2024, n. 284
Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni individuate dal numero 1-septies della tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto, in particolare, l'art. 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtù del quale, per determinate operazioni ivi elencate, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonchè il successivo secondo comma, secondo cui la richiamata disposizione può essere estesa, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il numero 1-septies) della tabella A, Parte II-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto con l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre, 2024, n. 143, in virtù del quale l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è soggetta all'aliquota iva del cinque per cento, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà conferita dal suddetto art. 22 del citato decreto n. 633 del 1972, per quanto concerne l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali rese ai soggetti che praticano l'attività sportiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Esonero dall'obbligo di emissione della fattura
1. Per le prestazioni di servizi individuate dal numero 1-septies) della tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.