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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2545 DELLA COMMISSIONE, 24 settembre 2024

G.U.U.E. 26 novembre 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 16 dicembre 2024

Applicabile dal: 16 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 95, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) I mercati delle cripto-attività sono intrinsecamente transfrontalieri. E' pertanto necessario provvedere affinché le autorità competenti dei diversi Stati membri possano cooperare e scambiare informazioni che consentano loro di vigilare in modo efficace sugli emittenti e sugli offerenti di cripto-attività e sui prestatori di servizi per le cripto-attività che operano in tutta l'Unione. E' opportuno che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni necessarie per l'efficace esercizio dei loro compiti e delle loro funzioni di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni.

2) Per garantire che le autorità competenti siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo e di prestarsi assistenza reciproca ai fini del regolamento (UE) 2023/1114, è opportuno stabilire procedure, formati e modelli comuni per la presentazione delle richieste di assistenza, per le conferme di ricevimento e per le risposte a tali richieste.

3) Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto. Tuttavia le comunicazioni dovrebbero poter avvenire oralmente nei casi appropriati, in particolare prima dell'invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero ostacolare il soddisfacimento della richiesta stessa. In caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte richiedente, dovrebbe inoltre essere possibile trasmettere in forma orale una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni.

4) Le richieste urgenti di cooperazione o di scambio di informazioni dovrebbero essere consentite qualora l'autorità richiedente chieda una risposta tempestiva per porre fine a un danno significativo o per prevenire potenziali danni significativi agli investitori o alla stabilità del sistema finanziario e alla fiducia nello stesso. Tra i casi di specie figura, ad esempio, la situazione in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha da poco ottenuto prove da cui risulta che un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro commercializza cripto-attività che non sono compatibili con le disposizioni in materia di tutela dei clienti o dei detentori al dettaglio di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114. Le richieste urgenti dovrebbero essere consentite anche qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia ricevuto reclami pertinenti relativi a un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro o qualora l'autorità competente abbia motivo di ritenere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che opera nella sua giurisdizione sia a rischio di insolvenza, con potenziali ripercussioni sui clienti della sua giurisdizione o sulla stabilità dei mercati finanziari.

5) Il regolamento (UE) 2023/1114 stabilisce che le autorità competenti devono cooperare tra loro, scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza reciproca.

6) E' opportuno prevedere la trasmissione spontanea di informazioni a norma del regolamento (UE) 2023/1114, anche su base volontaria quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili ad un'altra autorità competente. Nel trasmettere informazioni non richieste, l'autorità competente dovrebbe assicurarsi di disporre di una base giuridica a tal fine e indicarla nel formulario che figura nel pertinente allegato.

7) La richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 95 regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della richiesta, in particolare i motivi della richiesta e il relativo contesto, per consentire all'autorità interpellata di trattarla con efficacia e rapidità. Qualora le informazioni che l'autorità richiedente chiede siano necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, non dovrebbe essere necessario che essa indichi i fatti all'origine del sospetto di infrazione che l'hanno portata a presentare la richiesta.

8) Le procedure di cooperazione dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l'interazione tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata al fine di garantire un trattamento efficace delle richieste di informazioni o di assistenza. Le procedure dovrebbero anche permettere alle autorità competenti di fornirsi reciprocamente un riscontro sull'utilità delle informazioni o dell'assistenza ricevute, sull'esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l'assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel fornire le informazioni o nel prestare l'assistenza.

9) Le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni scambiate o trasmesse e il rispetto delle norme in materia di protezione dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione elaborato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in stretta collaborazione con l'Autorità bancaria europea (ABE) e presentato alla Commissione.

11) L'ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

12) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche, tenuto conto del fatto che il presente regolamento inciderà soltanto su entità e autorità competenti e non sui partecipanti al mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Art. 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «mezzo elettronico» si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione.

Art. 2

Punti di contatto

1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione o di scambio di informazioni presentate a norma dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114.

2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA i dati relativi al rispettivo punto di contatto entro il 15 gennaio 2025 e, laddove necessario, forniscono all'ESMA informazioni aggiornate.

3. L'ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1.

Art. 3

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità richiedente presenta una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2.

2. Per la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni l'autorità competente utilizza il formulario di cui all'allegato I e:

a) specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste;

b) individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste.

Art. 4

Conferma di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni l'autorità interpellata invia una conferma di ricevimento tramite posta o mezzo elettronico al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2, salvo se diversamente indicato nella richiesta. La conferma di ricevimento è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato II, che deve anche indicare, se possibile, la data o l'intervallo di tempo previsti per la risposta.

2. Qualora non sia possibile indicare la data o l'intervallo di tempo previsti per la risposta, l'autorità interpellata indica la frequenza con cui aggiornerà l'autorità richiedente.

Art. 5

Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità interpellata risponde a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico. La risposta è trasmessa al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2, salvo se diversamente indicato nella richiesta. Qualora richieda informazioni supplementari in relazione alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, l'autorità interpellata chiede ulteriori chiarimenti tempestivamente e con qualsiasi mezzo.

2. L'autorità interpellata risponde alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni utilizzando il formulario di cui all'allegato III e:

a) prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire le informazioni o l'assistenza richieste;

b) agisce senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere terzi o un'altra autorità competente.

3. Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, l'autorità interpellata informa quanto prima l'autorità richiedente della sua decisione per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, indicando i motivi di rifiuto di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 invocati.

Art. 6

Richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni

1. In deroga agli articoli 4 e 5, la procedura di cui al presente articolo si applica alle richieste urgenti di cooperazione o di scambio di informazioni.

2. L'autorità richiedente specifica in modo chiaro i motivi dell'urgenza della richiesta, utilizzando il formulario di cui all'allegato I.

3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità richiedente può inizialmente comunicare le informazioni in forma orale se ciò è giustificato dalle circostanze concrete che l"hanno portata a presentare la richiesta. Tale comunicazione in forma orale è successivamente confermata per iscritto e trasmessa all'autorità interpellata senza indebito ritardo, utilizzando il formulario di cui all'allegato I, se non diversamente concordato con l'autorità interpellata.

4. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni l'autorità interpellata invia la conferma di ricevimento tramite posta o mezzo elettronico al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2, salvo se diversamente indicato nella richiesta, utilizzando il formulario di cui all'allegato II.

5. Se non riconosce l'urgenza della richiesta, l'autorità interpellata ne dà comunicazione all'autorità richiedente nel contesto della conferma di ricevimento, esponendone i motivi in modo chiaro e utilizzando il formulario di cui all'allegato II. In tal caso la richiesta non è trattata come una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni.

6. Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni, l'autorità interpellata informa quanto prima l'autorità richiedente della sua decisione per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, indicando i motivi di rifiuto di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 invocati.

7. L'autorità interpellata fornisce una risposta precisa e completa il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La risposta è fornita per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, utilizzando il formulario di cui all'allegato III, se non diversamente concordato con l'autorità richiedente.

8. Qualora non sia in grado di fornire all'autorità richiedente una risposta precisa e completa entro 10 giorni lavorativi, l'autorità interpellata, in deroga al paragrafo 7, fornisce entro tale termine una risposta parziale. In tal caso l'autorità interpellata fornisce una risposta precisa e completa entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta iniziale. Qualora non sia in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie entro tale termine, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente una spiegazione delle pertinenti limitazioni.

Art. 7

Procedure per l'invio e il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata comunicano utilizzando i mezzi più opportuni, tenendo debitamente conto di quanto segue:

a) le questioni connesse alla riservatezza;

b) i tempi di trasmissione;

c) il volume del materiale da trasmettere;

d) la facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente.

L'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata.

2. Qualora non sia possibile fornire una risposta entro la data o l'intervallo di tempo previsti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente una nuova data prevista o un nuovo intervallo di tempo previsto, con una spiegazione dei motivi del ritardo, avvalendosi dello stesso mezzo utilizzato per confermare il ricevimento della richiesta.

3. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.

Art. 8

Procedura per le richieste riguardanti l'acquisizione di dichiarazioni di persone

1. Se l'autorità richiedente include nella richiesta l'acquisizione di dichiarazioni di persone, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente, fatte salve le limitazioni giuridiche o i vincoli esistenti e le eventuali differenze negli obblighi procedurali, valutano e prendono in considerazione quanto segue:

a) i diritti della persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione, compreso, se del caso, il diritto di non autoincriminarsi;

b) il ruolo del personale dell'autorità interpellata e dell'autorità richiedente e la natura della partecipazione dello stesso all'acquisizione della dichiarazione, in particolare se la partecipazione è attiva o passiva;

c) se la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione ha diritto a essere assistita da un rappresentante legale e, in caso affermativo, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, in particolare in relazione a registrazioni o comunicazioni relative alla dichiarazione;

d) se la dichiarazione deve essere acquisita su base volontaria od obbligatoria, dove questa distinzione esiste;

e) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione sia un testimone o un sospettato, dove questa distinzione esiste;

f) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;

g) l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;

h) la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se verrà redatto un verbale in extenso o in forma riassuntiva o se verrà effettuata una registrazione sonora o audiovisiva;

i) le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se la certificazione o la conferma avviene dopo l'acquisizione della dichiarazione; e

j) la procedura per la trasmissione della dichiarazione all'autorità richiedente, compresi il formato e le tempistiche per la trasmissione.

2. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente provvedono affinché siano predisposte disposizioni che consentano al loro personale di procedere in modo efficiente e di concordare quanto segue:

a) la pianificazione delle date;

b) l'elenco delle domande da porre alla persona che deve rendere la dichiarazione;

c) le modalità di viaggio, in particolare per assicurare che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;

d) il regime linguistico;

e) qualsiasi altra questione pratica che possa sorgere in relazione all'acquisizione della dichiarazione.

Art. 9

Procedura per le richieste riguardanti un'indagine o un'ispezione in loco

1. Quando la richiesta riguarda un'indagine o un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta, tenendo conto dell'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare sull'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco.

2. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei progressi dell'indagine o dell'ispezione in loco e le trasmette prontamente le sue risultanze.

3. Per decidere se condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) il contenuto della richiesta di assistenza presentata dall'autorità richiedente, in particolare eventuali suggerimenti sull'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco;

b) se le autorità competenti stanno conducendo separatamente un'inchiesta su un caso avente implicazioni transfrontaliere e se non sia più opportuno trattare il caso congiuntamente;

c) il quadro normativo e regolamentare nella rispettiva giurisdizione, i potenziali vincoli e limitazioni giuridiche che si applicano all'esecuzione di un'indagine congiunta o di un'ispezione in loco congiunta e agli eventuali procedimenti che ne possono conseguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem;

d) la gestione e la direzione necessarie per l'indagine o l'ispezione in loco;

e) la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o l'ispezione in loco;

f) la possibilità di stabilire un piano d'azione comune e un calendario dei lavori di ciascuna autorità competente;

g) la determinazione delle azioni che ciascuna autorità competente deve intraprendere, congiuntamente o singolarmente;

h) la condivisione reciproca delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese;

i) altre questioni specifiche del caso.

4. Se decidono di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata:

a) concordano le procedure di conduzione e di conclusione;

b) si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;

c) lavorano a stretto contatto e collaborano nella conduzione congiunta dell'indagine o dell'ispezione in loco;

d) si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nella misura in cui ciò sia giuridicamente ammissibile, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione, di natura amministrativa, civile o penale, relative all'esito dall'indagine congiunta o dall'ispezione in loco congiunta o, se del caso, alle prospettive di transazione;

e) individuano le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'oggetto dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta.

Art. 10

Trasmissione spontanea di informazioni

Qualora un'autorità competente disponga di informazioni che ritiene possano assistere un'altra autorità competente ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2023/1114, essa trasmette tali informazioni per iscritto all'altra autorità competente, tramite posta o mezzo elettronico, senza indebito ritardo, utilizzando il formulario di cui all'allegato IV, e specifica la base giuridica per la comunicazione delle informazioni.

Art. 11

Vincoli e usi ammissibili delle informazioni

1. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata includono un'adeguata dichiarazione sulla riservatezza nella richiesta di assistenza, nella risposta alla richiesta di assistenza o nella trasmissione spontanea di informazioni conformemente ai formulari di cui al pertinente allegato.

2. Se per dare esecuzione alla richiesta l'autorità interpellata deve divulgare l'informazione che l'autorità richiedente ha presentato una richiesta, l'autorità interpellata procede alla divulgazione dopo aver discusso la natura e la portata della divulgazione con l'autorità richiedente e dopo aver ottenuto l'assenso di quest'ultima. Se l'autorità richiedente non dà l'assenso alla divulgazione, l'autorità interpellata non dà seguito alla richiesta, e l'autorità richiedente può ritirare la richiesta o sospenderla fino a quando non sarà in grado di dare il suo assenso.

3. Le informazioni ricevute a norma dell'articolo 10 sono utilizzate unicamente al fine di assicurare l'osservanza o il controllo dell'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare per l'avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari risultanti da una violazione delle disposizioni dello stesso regolamento o per l'assistenza nei medesimi procedimenti.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN