Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2914 DELLA COMMISSIONE, 25 novembre 2024

G.U.U.E. 26 novembre 2024, Serie L

Regolamento sui dati da presentare per l'anno di riferimento 2026 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 16 dicembre 2024

Applicabile dal: 16 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce sia un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole sia la combinazione delle informazioni relative alla loro struttura con le informazioni concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

2) Per l'anno di riferimento 2026, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione al fine di precisare la descrizione delle variabili elencate nell'allegato III del regolamento, in riferimento alle variabili dei dati strutturali di base.

3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione deve elencare e descrivere le variabili da rilevare per l'anno di riferimento 2026, corrispondenti alle tematiche e alle tematiche dettagliate dei seguenti moduli di cui all'allegato IV del regolamento: «Manodopera e altre attività remunerative», «Sviluppo rurale», «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» e «Vigneto».

4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 200 del 7.8.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj.

(2)

Istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).

Art. 1

1. La descrizione delle variabili dei dati strutturali di base figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo è riportato nell'allegato II.

3. Le descrizioni delle variabili che gli Stati membri utilizzeranno per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo figuranti nell'allegato II sono riportate nell'allegato III.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN