
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2914 DELLA COMMISSIONE, 25 novembre 2024
G.U.U.E. 26 novembre 2024, Serie L
Regolamento sui dati da presentare per l'anno di riferimento 2026 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 16 dicembre 2024
Applicabile dal: 16 dicembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce sia un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole sia la combinazione delle informazioni relative alla loro struttura con le informazioni concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.
2) Per l'anno di riferimento 2026, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione al fine di precisare la descrizione delle variabili elencate nell'allegato III del regolamento, in riferimento alle variabili dei dati strutturali di base.
3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione deve elencare e descrivere le variabili da rilevare per l'anno di riferimento 2026, corrispondenti alle tematiche e alle tematiche dettagliate dei seguenti moduli di cui all'allegato IV del regolamento: «Manodopera e altre attività remunerative», «Sviluppo rurale», «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» e «Vigneto».
4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 200 del 7.8.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj.
Istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).
1. La descrizione delle variabili dei dati strutturali di base figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo è riportato nell'allegato II.
3. Le descrizioni delle variabili che gli Stati membri utilizzeranno per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo figuranti nell'allegato II sono riportate nell'allegato III.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN