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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2916 DELLA COMMISSIONE, 25 novembre 2024

G.U.U.E. 26 novembre 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce un modulo standard per i dati inclusi nella relazione sul trattamento dei dati personali pubblicata e comunicata all'autorità di controllo competente e alla Commissione dai fornitori di servizi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 16 dicembre 2024

Applicabile dal: 16 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232,

considerando quanto segue:

1) Le informazioni da includere nella relazione sul trattamento dei dati personali pubblicata e presentata all'autorità di controllo competente e alla Commissione sono indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232.

2) Al fine di migliorare la comunicazione delle informazioni e garantire che i dati siano raccolti in modo uniforme, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, nell'adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2021/1232, dovrebbero utilizzare il modulo standard di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 274 del 30.7.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj.

Art. 1

Modulo standard per le relazioni

Quando pubblicano e presentano all'autorità di controllo competente e alla Commissione una relazione sul trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero utilizzano il modulo standard di cui all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN