
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2975 DELLA COMMISSIONE, 25 settembre 2024
G.U.U.E. 29 novembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica i regolamenti delegati (UE) 2021/1698 e (UE) 2021/2306 per quanto riguarda l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e in conversione ad alto rischio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 2 dicembre 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 7, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (2) stabilisce disposizioni relative ai controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori nei paesi terzi svolti dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e fissa le norme relative alle verifiche delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all'importazione nell'Unione che devono essere svolte da parte di tali autorità di controllo e organismi di controllo.
2) Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (3) stabilisce norme relative ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di immissione in libera pratica delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione.
3) I regolamenti delegati (UE) 2021/1698 e (UE) 2021/2306 stabiliscono entrambi norme specifiche sui controlli delle partite di prodotti ad alto rischio destinati all'importazione nell'Unione come prodotti biologici o in conversione.
4) Conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 i prodotti ad alto rischio provenienti da paesi terzi devono essere elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata dopo casi di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti biologici o in conversione o la loro produzione.
5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/1698, nell'ambito degli altri obblighi di controllo devono essere eseguiti sistematicamente controlli fisici e deve essere prelevato almeno un campione rappresentativo per ciascuna partita di prodotti biologici ad alto rischio da importare nell'Unione.
6) Come dimostra l'esperienza acquisita con i controlli sulle importazioni nell'Unione di prodotti provenienti da paesi terzi fortemente interessati dalle notifiche aperte dagli Stati membri nel Sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) a causa di sospetti di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di produzione biologica, comprese le notifiche di contaminazioni con prodotti e sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione di prodotti biologici e di prodotti in conversione nell'Unione può essere garantito sottoponendo a controlli di identità e fisici e a campionamenti una percentuale di partite inferiore al 100 %. Sottoporre percentuali diverse delle partite a controlli di identità e fisici e al campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi e delle autorità competenti degli Stati membri non compromette l'efficienza dei controlli.
7) La riduzione dei controlli di identità e fisici e del campionamento sulle partite di prodotti ad alto rischio consentirebbe di ridurre i costi dei controlli per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo operanti nei paesi terzi e per le autorità competenti degli Stati membri, il che potrebbe determinare una diminuzione dei prezzi finali al consumatore dei prodotti biologici nell'Unione, dato che prezzi finali al consumatore dei prodotti biologici percepiti come elevati rappresentano uno dei principali ostacoli all'aumento della domanda di prodotti biologici nell'Unione.
8) La riduzione dei controlli di identità e fisici e del campionamento sulle partite di prodotti ad alto rischio eviterebbe inoltre diminuzioni indebite dei volumi e dei valori degli scambi tra il paese terzo da cui provengono i prodotti ad alto rischio e l'Unione.
9) E' pertanto necessario concentrarsi sul controllo dei prodotti ad alto rischio provenienti da alcuni paesi terzi e prevedere che l'elenco dei prodotti ad alto rischio contenga il paese di origine di tali prodotti, nonché la quantità necessaria di controlli di identità, controlli fisici e le percentuali di campionamento per le partite di tali prodotti.
10) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, ciascuna partita di prodotti ad alto rischio da importare nell'Unione è sottoposta sistematicamente a controlli di identità e fisici e a un campionamento rappresentativo ai posti di controllo frontalieri e ai punti di immissione in libera pratica. Al fine di garantire un approccio coerente alla frequenza dei controlli sulle partite di prodotti biologici e in conversione ad alto rischio, tale disposizione dovrebbe essere allineata all'approccio da adottare a norma del regolamento delegato (UE) 2021/1698.
11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2021/1698 e (UE) 2021/2306,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj).
Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj).
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1698
Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 è così modificato:
1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio
I prodotti ad alto rischio e i paesi terzi di cui sono originari sono elencati, unitamente alle percentuali di partite di tali prodotti da sottoporre a controlli di identità e fisici e campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi e dalle autorità competenti degli Stati membri, se del caso, in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione.
Le percentuali di cui al primo comma possono essere inferiori al 100 % e possono, per lo stesso prodotto, essere diverse per i controlli effettuati rispettivamente dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo dei paesi terzi e dalle autorità competenti degli Stati membri.»
;
2) all'articolo 16, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente esegue controlli fisici e preleva almeno un campione rappresentativo conformemente alla percentuale applicabile stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8.».
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306
All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 controlla la documentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, dell'anzidetto regolamento, svolge i controlli di identità e i controlli fisici e preleva almeno un campione rappresentativo delle partite conformemente alla percentuale applicabile stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698.».
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data in cui diventa applicabile l'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN