
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2952 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024
G.U.U.E. 2 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell'applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull'imposta sul reddito. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 22 dicembre 2024
Applicabile dal: 22 dicembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 48 quater, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati esigono che le imprese redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente dei due esercizi consecutivi in ciascuno dei quali i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato un importo complessivo di 750 000 000 EUR.
2) A norma dell'articolo 48 ter, paragrafo 3, le imprese e loro partecipate che pubblicano talune informazioni a norma dell'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE.
3) Al fine di garantire la comparabilità delle comunicazioni di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione è tenuta a stabilire, nel presente regolamento, un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. Tali modelli e formati elettronici di comunicazione devono essere applicabili anche nei casi in cui un'impresa si avvalga di un rappresentante soggetto al diritto di uno Stato membro ai fini della pubblicazione e messa a disposizione della propria comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.
4) Il modello comune di cui al presente regolamento dovrebbe agevolare la presentazione delle informazioni da fornire nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito a norma dell'articolo 48 quater, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE. Nella progettazione del modello e dei formati di comunicazione si è tenuto conto dei progressi compiuti nel settore della digitalizzazione e dell'accessibilità delle informazioni pubblicate dalle imprese.
5) L'XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) è un tipo di linguaggio di markup obbligatorio per la marcatura delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione relativo al formato elettronico unico di comunicazione (3). L'XHTML è inoltre obbligatorio per le dichiarazioni di sostenibilità che devono essere redatte da talune imprese a norma della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. Di conseguenza, al fine di garantire la coerenza, anche le comunicazioni delle informazioni sull'imposta sul reddito di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere redatte in formato XHTML.
6) L'XBRL (Extensible Business Reporting Language) è un linguaggio di markup leggibile meccanicamente che consente il consumo automatizzato di grandi quantità di informazioni, garantendo l'accessibilità e la comparabilità dei dati. L'XBRL è consolidato e utilizzato in diverse giurisdizioni. Inline XBRL è uno standard aperto che consente l'integrazione di markup XBRL nei documenti XHTML. Inline XBRL consente la leggibilità da parte sia di utenti umani sia di un dispositivo automatico. Di conseguenza, le comunicazioni delle informazioni sull'imposta sul reddito di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere marcate utilizzando lo standard Inline XBRL.
7) L'utilizzo del linguaggio di markup XBRL comporta l'applicazione di una tassonomia per convertire le informazioni leggibili da utenti umani in informazioni leggibili da un dispositivo automatico. Al fine di garantire la comparabilità e l'utilizzabilità dei dati forniti nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito e presentati utilizzando il modello comune e i formati elettronici di comunicazione, tale tassonomia comune dovrebbe specificare gli elementi di dati da marcare, tenendo conto di altre normative dell'UE in materia di rendicontazione paese per paese. La gerarchia degli elementi e il tipo di dati appropriato per gli stessi sono stati messi a disposizione delle imprese in un formato semplice e leggibile da utenti umani nel presente regolamento. Un'impresa dovrebbe garantire che tutte le informazioni richieste dalla direttiva e fornite nella comunicazione siano marcate qualora corrispondano ad elementi stabiliti nella tassonomia di base.
8) Le imprese possono redigere la comunicazione in modo che le informazioni richieste siano comunicate sulla base delle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all'allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE (5). In tal caso le imprese dovrebbero garantire che le istruzioni di rendicontazione siano applicate in modo coerente a tutte le informazioni contenute nella comunicazione. Il modello di comunicazione dovrebbe consentire a ciascuna impresa di specificare se la comunicazione sia stata preparata sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all'allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE.
9) Un'impresa capogruppo o un'impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro e che mette a disposizione una comunicazione a norma dell'articolo 48 ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE non è tenuta a utilizzare il modello e i formati elettronici di cui al presente regolamento. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 48 ter, paragrafo 6, un'impresa capogruppo o un'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro dovrebbe rendere la propria comunicazione accessibile in un formato leggibile meccanicamente e indicare al suo interno l'impresa figlia o la succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in tale Stato membro. Nulla impedisce tuttavia a un'impresa capogruppo o un'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro e all'impresa figlia o alla succursale indicata soggetta al diritto di uno Stato membro di redigere la comunicazione conformemente al modello e ai formati elettronici stabiliti dal presente regolamento.
10) A norma dell'articolo 48 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, talune imprese figlie medie e grandi soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro e controllate da un'impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, sono tenute a pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi. Se l'impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni richieste, tali imprese figlie sono altresì tenute a redigere, pubblicare e rendere accessibile una dichiarazione attestante che la loro impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Nel redigere tali comunicazioni e dichiarazioni, le imprese figlie non dovrebbero essere soggette all'obbligo di utilizzare il modello comune e il formato elettronico di comunicazione di cui al presente regolamento.
11) A norma dell'articolo 48 ter, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE, talune succursali aperte in uno Stato membro da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro sono tenute a pubblicare e rendere accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 5, sesto comma, lettera a), di detta direttiva, relativa al più recente dei due ultimi esercizi consecutivi. Se l'impresa capogruppo o l'impresa autonoma non fornisce tutte le informazioni richieste, tali succursali sono altresì tenute a redigere, pubblicare e rendere accessibile una dichiarazione attestante che l'impresa capogruppo o l'impresa autonoma non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Nel redigere tali comunicazioni e dichiarazioni, le succursali non dovrebbero essere soggette all'obbligo di utilizzare il modello comune e il formato elettronico di comunicazione di cui al presente regolamento.
12) A norma dell'articolo 48 octies della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri assicurano che gli obblighi di detta direttiva in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito si applichino, al più tardi, a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data. Al fine di concedere alle imprese tempo sufficiente per l'implementazione del modello comune e dei formati elettronici di comunicazione di cui all'articolo 48 quater, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e stabiliti nel presente regolamento è necessario un periodo di transizione.
13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 182 del 29.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj.
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce il modello comune e i formati elettronici di comunicazione di cui all'articolo 48 quater, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, da utilizzare ai fini della presentazione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito»: una comunicazione redatta, pubblicata e messa a disposizione a norma dell'articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE e comprendente le informazioni di cui all'articolo 48 quater, paragrafi 2 e 3;
2) «tassonomia di base»: l'insieme combinato degli elementi della tassonomia di cui all'allegato IV, tabella 2, e la seguente raccolta di link:
a) linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia;
b) linkbase di calcolo, che esprime le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia;
c) linkbase delle etichette, che descrive il significato di ciascun elemento della tassonomia;
d) linkbase di definizione, che definisce le relazioni dimensionali degli elementi della tassonomia di base;
3) «formato XHTML»: un tipo standard di formato in linguaggio HTML (Hyper Text Markup Language) conforme al linguaggio XHTML (Extensible Hyper Text Markup Language);
4) «Inline XBRL»: specifica dello standard eXtensible Business Reporting Language (XBRL) sviluppato da XBRL International.
Modello comune
Le imprese garantiscono che la presentazione visiva e il contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito siano conformi alle specifiche di cui all'allegato I.
Formato elettronico di comunicazione e regole sulla marcatura
1. Nel redigere la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, le imprese garantiscono quanto segue:
a) l'uso del formato XHTML e l'integrazione di marcature utilizzando le specifiche Inline XBRL, conformemente alle specifiche XBRL applicabili di cui all'allegato II;
b) la marcatura delle informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi elencati nell'allegato IV, tabella 2, conformemente alle prescrizioni in materia di marcatura e di deposito di cui all'allegato III.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le imprese possono marcare le informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi elencati nell'allegato IV, tabella 3.
Disposizioni transitorie
Le imprese applicano il presente regolamento alle comunicazioni delle informazioni sull'imposta sul reddito per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO II
Specifiche XBRL applicabili
1. Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL sia valido in relazione alla specifica Inline XBRL 1.1 e conforme al registro delle unità dell'XBRL.
2. Le imprese forniscono il documento istanza Inline XBRL come file XHTML a sé stante. Al momento della presentazione il documento istanza Inline XBRL può avere un'estensione.html o.xhtml.
3. Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL sia conforme alle prescrizioni in materia di marcatura e deposito di cui all'allegato III.
Gli standard XBRL sono aperti e concessi gratuitamente in licenza in virtù dell'accordo internazionale di licenza XBRL. L'uso dei marchi registrati XBRL è consentito da XBRL International conformemente alla politica internazionale sui marchi XBRL.
ALLEGATO III
Requisiti di marcatura e deposito
1. Per la comunicazione delle informazioni sulla valuta sono utilizzati i codici valuta ISO 4217:2015 [1].
2. Per la comunicazione delle informazioni sul codice paese sono utilizzati i codici paese ISO 3166-1:2020 alpha-2 [2].
3. Per la comunicazione delle informazioni sulle date, la componente data è indicata nel formato UTC secondo ISO 8601-1:2019 (AAAA-MM-GG) [3].
4. Le imprese si identificano nel documento istanza Inline XBRL utilizzando gli identificativi delle entità e gli schemi nei contesti XBRL. L'identificativo è una stringa di caratteri che consente l'identificazione univoca dell'impresa che effettua la comunicazione e corrisponde al nome dell'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma di cui all'allegato I, sezione 1. In deroga alla seconda frase del presente paragrafo, le imprese possono sostituire il nome con uno degli identificativi seguenti:
a) un identificativo unico europeo (EUID) di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio [4],
b) un identificativo della persona giuridica conforme alla norma ISO 17442, oppure
c) un numero di identificazione fiscale.
5. Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL contenga dati di una singola impresa, in modo tale che tutti gli identificativi delle entità nei contesti abbiano il medesimo contenuto.
6. Per marcare le informazioni, le imprese utilizzano l'elemento della tassonomia di base il cui significato più si avvicina a quello dell'informazione da marcare. Se è possibile utilizzare più elementi della tassonomia di base, gli emittenti selezionano l'elemento con l'ambito e/o il significato più restrittivi.
7. Per comunicare fatti numerici, le imprese utilizzano gli elementi numerici elencati nella tassonomia di base e pubblicano valori esatti per tali fatti numerici senza cifre decimali. Le imprese possono applicare qualsiasi precisione che ritengano adeguata.
8. Per marcare le informazioni, le imprese utilizzano gli elementi non numerici elencati nella tassonomia di base in modo tale da marcare tutte le informazioni che corrispondono al significato del rispettivo elemento. Le imprese non applicano i markup solo parzialmente o in modo selettivo.
9. Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL non contenga codice eseguibile.
________________
[1] https://www.iso.org/standard/64758.html.
[2] https://www.iso.org/standard/72482.html.
[3] https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:8601:-1:ed-1:v1:en.
[4] Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).