
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 186
G.U.R.I. 6 dicembre 2024, n. 286
Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e, in particolare, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Considerato che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, ha predisposto lo schema di regolamento, con il contributo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 1086/ULE del 16 aprile 2020, rinnovato con nota prot. n. 45835 del 2 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della seduta del 1° agosto 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della seduta del 30 maggio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi
1. Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono svolti dal personale dipendente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «Agenzie», territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore, in conformità al presente regolamento.
2. Il personale incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», è individuato dall'ISPRA e dalle Agenzie, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, tra il personale in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività, di almeno sei mesi, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e di almeno tre anni, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie di un apposito interpello, rivolto ai dipendenti delle medesime ISPRA e Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata.
4. Il personale individuato ai sensi dei commi 2 e 3 segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio, effettuato secondo le modalità definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.
5. La qualifica di ispettore cessa per perdita dei requisiti, per rinuncia e per mancata partecipazione all'attività di controllo senza giustificato motivo o ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 3.
6. L'ISPRA e le Agenzie nominano, secondo le modalità definite dai propri regolamenti interni, un responsabile, nell'ambito di ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, fra il personale selezionato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo e ogni altra funzione individuata dal presente regolamento secondo le modalità definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni.
Titoli di studio del personale ispettivo
1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, magistrale o triennale, in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguita presso un'università statale o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 1, secondo la vigente normativa.
Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi
1. Il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) disciplina procedure e modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all'articolo 1, nonchè per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016.
2. Il SNPA garantisce l'aggiornamento, almeno annuale, del personale ispettivo.
Competenze del personale ispettivo
1. Il personale ispettivo svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 132 del 2016.
2. Il personale ispettivo può svolgere attività ispettive soltanto nell'ambito delle articolazioni organizzative alle quali i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie demandano lo svolgimento di attività di controllo e per le quali hanno conseguito la formazione di cui all'articolo 3.
3. La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza.
Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva
1. L'attività ispettiva è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonchè ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle componenti del SNPA.
2. Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l'ISPRA ovvero le Agenzie costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.
3. Qualora il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, accerti nei confronti di un ispettore, anche su segnalazione, eventuali situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, provvede alla sostituzione dell'ispettore interessato e ne dà comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o alle Agenzie. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede altresì alla sostituzione dell'ispettore nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di cui al primo periodo. Delle situazioni di cui al primo periodo intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.
4. Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 3, primo periodo, riguardino il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, l'ISPRA o le Agenzie, anche su segnalazione, provvedono all'accertamento delle predette situazioni e alla sostituzione del responsabile interessato.
5. L'ispettore o il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al comma 3, primo periodo, ne dà pronta segnalazione rispettivamente al responsabile e all'ISPRA o alle Agenzie e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di questi ultimi.
6. L'avvio dell'attività ispettiva è disposto dall'ISPRA o dall'Agenzia territorialmente competente d'ufficio, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA, nonchè a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalità di cui all'articolo 7.
7. All'avvio dell'attività ispettiva provvede il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.
8. Il responsabile individua uno o più ispettori cui affidare lo svolgimento dell'attività ispettiva.
9. Il personale ispettivo è munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di appartenenza sulla base di un modello approvato dal Consiglio del SNPA. Il tesserino di riconoscimento è firmato dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza e riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente di appartenenza, la fotografia, gli estremi identificativi dell'ispettore e l'articolazione funzionale di appartenenza.
10. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al comma 9 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.
11. Le attività ispettive consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. L'attività ispettiva è coperta da riservatezza.
12. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, può designare altro personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a offrire un supporto tecnico specialistico alle attività ispettive, a condizione che rientri nella dotazione organica dell'ente di appartenenza. Qualora, nel corso delle attività ispettive, il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al personale di supporto di cui al primo periodo, provvede alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o all'Agenzia. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede altresì alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui al secondo periodo intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.
13. Il personale di supporto di cui al comma 12 che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al secondo periodo del medesimo comma ne dà pronta segnalazione al responsabile e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo.
14. All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato dall'ente, il personale di cui al comma 12, il soggetto destinatario dell'ispezione ovvero i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purchè immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello svolgimento dell'attività ispettiva.
15. Delle operazioni è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attività ispettiva, nonchè dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati.
16. Il personale ispettivo può richiedere ai soggetti sottoposti ad attività ispettiva di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale di cui al comma 15 contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale. Il soggetto destinatario dell'ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.
17. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui al comma 15, all'ente di appartenenza.
18. I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell'ispezione.
Codice etico
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.
Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali
1. Chiunque, in forma singola o associata, può segnalare all'ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali.
2. Le segnalazioni sono effettuate anche mediante il modulo disponibile sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie.
3. La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti elementi:
a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;
d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
f) l'indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
g) l'eventuale documentazione fotografica.
4. Fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, l'archiviazione delle segnalazioni può essere effettuata nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza;
b) contenuto generico e non circostanziato;
c) richieste genericamente riferite a interi ambiti dell'attività di controllo del SNPA;
d) manifesta incompetenza dell'ente ricevente a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso, l'ente ricevente trasmette senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente.
5. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo per l'ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.
6. Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie. La segnalazione ricevuta è protocollata con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
7. Le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono effettuate in forma elettronica, secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. I dati sulle attività di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali di cui al presente articolo, costituiscono parte integrante del rapporto annuale sull'attività del SNPA di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il rapporto è pubblicato sui siti internet dell'ISPRA e delle Agenzie, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Disposizioni finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri regolamenti interni ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 6 e 7, dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 7, comma 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi e predispongono gli appositi elenchi.
3. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 2, le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 2024
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
PICHETTO FRATIN, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4153
ALLEGATO
(di cui all'articolo 5, comma 3)
Allegato 1
Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e delle seguenti norme che, congiuntamente, rappresentano il Codice etico, di seguito denominato «Codice».
2. Il personale ispettivo è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dell'ente di appartenenza, nonchè all'osservanza di linee guida e disposizioni per l'esecuzione delle attività ispettive e di controllo, definite dai competenti organi nazionali, dal SNPA e dagli enti di appartenenza.
3. Il presente Codice definisce i principi per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 2
Finalità
1. I principi di comportamento dettati dal presente Codice sono conformi ai doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti negli articoli 3, 4 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
Articolo 3
Valori fondamentali
1. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, assume, quali valori fondamentali, l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza, e si attiene a regole di condotta conformi ai principi di onestà e integrità.
Articolo 4
Imparzialità
1. Il personale ispettivo si astiene da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. L'operato del personale ispettivo non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni di qualsiasi tipo, ancorchè esercitate da superiori gerarchici, nè da interessi personali anche di natura non patrimoniale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo garantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati.
4. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle sue funzioni, si astiene dal manifestare, direttamente o indirettamente, orientamenti politici o ideologici tali da ingenerare dubbi sull'imparzialità della propria azione.
Articolo 5
Situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi
1. Il personale ispettivo non deve versare nelle situazioni di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
2. Al ricorrere di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale delle proprie funzioni, il personale ispettivo si astiene dal compiere ulteriori attività, segnalando le situazioni medesime al diretto responsabile che effettuerà le valutazioni di competenza.
3. L'ispettore non fornisce indicazioni che possano orientare il soggetto ispezionato verso scelte di carattere commerciale e/o di affidamento di consulenze e/o servizi.
Articolo 6
Tutela della riservatezza e segreto professionale
1. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati e per scopi personali le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio o che acquisisce nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. In ogni fase dell'attività ispettiva, ivi compresa la verbalizzazione conclusiva, il personale ispettivo garantisce la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei limiti indicati dai regolamenti interni dell'ente di appartenenza.
Articolo 7
Uso dei beni in dotazione
1. E' fatto divieto al personale ispettivo di utilizzare, per scopi personali e comunque non attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni, il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
Articolo 8
Rapporti con gli organi di informazione
1. Il personale ispettivo non si relaziona con gli organi di informazione, salva espressa e preventiva autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
Articolo 9
Partecipazione ad associazioni od organizzazioni
1. Il personale ispettivo comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi o i cui fini statutari possano interferire in qualsiasi modo con lo svolgimento della propria attività e comunque si attiene a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. L'obbligo di comunicazione di cui al presente comma non riguarda l'adesione a partiti politici o a sindacati.
Articolo 10
Incarichi di collaborazione
1. Il personale ispettivo non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che sono stati oggetto di verifica ispettiva da parte dello stesso personale ispettivo e comunque si attiene alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
Articolo 11
Programmazione dell'attività
1. Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro realizzato secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti interni del proprio ente di appartenenza.
2. Le indicazioni del programma di lavoro sono da considerarsi ordine di servizio.
Articolo 12
Principio di collaborazione
1. I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto.
2. Ferme restando le finalità e le esigenze di accertamento, l'attività ispettiva è condotta in modo da arrecare il minore disturbo possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.
Articolo 13
Corretta informazione
1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti sottoposti ad accertamenti o controlli informazioni esaustive e corrette circa le ragioni e le modalità di svolgimento delle attività e risponde in modo chiaro, completo e accurato alle richieste di informazioni e chiarimenti.