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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2984 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024

G.U.U.E. 3 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda moduli, formati e modelli per i White Paper sulle cripto-attività. (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 dicembre 2024

Applicabile dal: 23 dicembre 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 11, terzo comma, l'articolo 19, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 51, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) A norma del regolamento (UE) 2023/1114 è necessario stabilire moduli, formati e modelli standard per i White Paper sulle cripto-attività in modo che possano essere messi a disposizione in un formato leggibile meccanicamente. Tali modelli dovrebbero prevedere campi di dati per le informazioni da includere nei White Paper sulle cripto-attività conformemente a tale regolamento.

2) Per evitare la duplicazione degli obblighi e ridurre l'onere di conformità, qualora nel White Paper sulle cripto-attività sia fornito un codice identificativo valido della persona giuridica, non dovrebbe essere necessario che il White Paper sulle cripto-attività contenga le informazioni ricavabili da tale identificativo della persona giuridica. Ciò riguarda le informazioni seguenti: forma giuridica, sede legale e sede centrale (se differente) e identità della società madre dell'emittente.

3) Per garantire un'identificazione univoca e coerente del prestatore di servizi per le cripto-attività, è necessario un identificativo del prestatore di servizi per le cripto-attività in aggiunta al nome del prestatore di servizi per le cripto-attività. Per ottenere l'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività è necessario un identificativo della persona giuridica conformemente all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114. Ai fini dell'identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività si dovrebbe pertanto fornire il suo identificativo della persona giuridica.

4) Per evitare la duplicazione degli obblighi e ridurre l'onere di conformità, qualora nel White Paper sulle cripto-attività sia inserito un identificativo del token digitale valido, non dovrebbe essere necessario che il White Paper sulle cripto-attività contenga dati ricavabili dal registro della Digital Token Identifier Foundation. Ciò riguarda le informazioni seguenti: nome e forma abbreviata della cripto-attività, denominazione commerciale o ragione sociale dell'emittente e tecnologia a registro distribuito.

5) Per facilitare ulteriormente l'analisi e la comparabilità dei White Paper sulle cripto-attività, questi ultimi dovrebbero essere marcati utilizzando il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Il linguaggio XBRL è un formato leggibile meccanicamente che consente l'utilizzo automatizzato di grandi quantità di informazioni. E' ben consolidato e in uso in diverse giurisdizioni.

6) Per garantire la tutela degli investitori al dettaglio, i White Paper sulle cripto-attività dovrebbero essere leggibili dall'uomo e facilmente accessibili senza software specializzati. L'uso della tecnologia Inline XBRL per l'inserimento di markup XBRL nei documenti XHTML rende tali documenti leggibili meccanicamente e al contempo leggibili dall'uomo.

7) L'uso di XBRL richiede lo sviluppo di una tassonomia. Per ottenere un approccio armonizzato all'uso di XBRL, gli elementi della tassonomia da utilizzare per i White Paper sulle cripto-attività dovrebbero essere esclusivamente i campi inclusi nei modelli standardizzati.

8) La tassonomia per l'uso di XBRL è accessibile sotto forma di file XBRL («file della tassonomia XBRL»), che forniscono una rappresentazione strutturata dei campi da segnalare. E' opportuno mettere a disposizione i campi e il tipo di dati appropriato in un formato semplice leggibile dall'uomo. E' importante che le persone che redigono un White Paper sulle cripto-attività utilizzino file della tassonomia XBRL conformi a tutti i requisiti tecnici e giuridici applicabili. Per agevolare la conformità e migliorare la trasparenza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») dovrebbe pubblicare i file della tassonomia XBRL sul suo sito web in un formato leggibile meccanicamente e scaricabile liberamente.

9) Per lasciare il tempo di adeguarsi ai requisiti relativi alla preparazione del White Paper in formato leggibile meccanicamente, è necessario rinviare di 12 mesi la data di applicazione del presente regolamento. Le persone che redigono i White Paper dovrebbero essere tenute a pubblicare i White Paper pertinenti sui propri siti web in sezioni separate intitolate «White Paper» conformemente ai requisiti di cui rispettivamente agli articoli 6, 19 e 51 del regolamento (UE) 2023/1114 e agli allegati I, II e III di tale regolamento a decorrere dalla data di entrata in applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/1114.

10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha elaborato in stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea e ha poi presentato alla Commissione.

11) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Art. 1

Modelli per i White Paper sulle cripto-attività

1. Le persone che redigono un White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento in modo non discriminatorio, corretto, chiaro e non fuorviante, in forma concisa e comprensibile e senza omettere informazioni sostanziali.

2. I modelli per i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, sui token collegati ad attività e sui token di moneta elettronica figurano rispettivamente nell'allegato.

Art. 2

Formato del White Paper sulle cripto-attività

1. I White Paper sulle cripto-attività sono redatti in formato XHTML contrassegnando i campi di cui all'allegato utilizzando le specifiche Inline XBRL 1.1 del linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language), e soddisfano i requisiti seguenti:

a) il documento istanza Inline XBRL contenente il White Paper sulle cripto-attività è presentato come un unico file XHTML;

b) gli emittenti di cripto-attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 sono indicati nel documento istanza Inline XBRL utilizzando, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442;

c) le persone che redigono un White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le persone diverse dall'emittente che redigono un White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 sono indicate nel documento istanza Inline XBRL utilizzando, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442 o un altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile.

2. Per la redazione di un White Paper sulle cripto-attività è utilizzata la tassonomia e gli elementi sono quelli di cui alla tabella 2, 3 o 4 dell'allegato.

Art. 3

File della tassonomia

L'ESMA può pubblicare file della tassonomia XBRL leggibili meccanicamente e scaricabili sulla base della tassonomia di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Art. 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN