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DIRETTIVA (UE) 2024/2994 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 novembre 2024

G.U.U.E. 4 dicembre 2024, Serie L

Direttiva che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sul recepimento

Adottata il: 27 novembre 2024

Entrata in vigore il: 24 dicembre 2024

Termine per il recepimento: 25 giugno 2026

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) un insieme uniforme di norme destinate ad affrontare il rischio di controparte nelle operazioni con strumenti derivati eseguite da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), se tali operazioni sono state compensate da una controparte centrale (CCP) autorizzata o riconosciuta a norma di tale regolamento. La direttiva 2009/65/CE impone limiti normativi per il rischio di controparte soltanto per le operazioni con strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC), indipendentemente dal fatto che gli strumenti derivati siano stati compensati a livello centrale. Poiché gli accordi di compensazione centrale attenuano il rischio di controparte inerente ai contratti derivati, ai fini della determinazione dei limiti relativi ai rischi di controparte è necessario considerare se uno strumento derivato è stato compensato a livello centrale da una controparte centrale autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché stabilire un livello di parità di condizioni tra gli strumenti derivati negoziati in borsa e quelli OTC. Per fini di regolamentazione e di armonizzazione è altresì necessario rimuovere i limiti relativi ai rischi di controparte soltanto se le controparti si avvalgono di controparti centrali autorizzate o riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti e ai loro clienti.

2) Per contribuire agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali è necessario, ai fini di un uso efficiente delle CCP, affrontare taluni ostacoli all'uso della compensazione centrale di cui alla direttiva 2009/65/CE e fornire chiarimenti nelle direttive 2013/36/UE (5) e (UE) 2019/2034 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio. La dipendenza eccessiva del sistema finanziario dell'Unione da CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) potrebbe sollevare preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria che devono essere affrontate in modo adeguato. Al fine di garantire stabilità finanziaria nell'Unione e attenuare adeguatamente i rischi potenziali di contagio in tutto il sistema finanziario dell'Unione, è pertanto opportuno adottare misure adeguate per promuovere l'individuazione, la gestione e il monitoraggio del rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di CCP. In tale contesto, le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 dovrebbero essere modificate per incoraggiare gli enti e le imprese di investimento ad adottare le misure necessarie per adeguare i loro modelli imprenditoriali per garantire la coerenza con i nuovi requisiti in materia di compensazione introdotti dalle modifiche al regolamento (UE) 648/2012 contenute nel regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nonché per migliorare nel complesso le loro prassi di gestione del rischio, anche in considerazione della natura, della portata e della complessità delle loro attività di mercato. Sebbene le autorità competenti dispongano già di un insieme completo di misure e poteri di vigilanza per ovviare alle carenze nelle prassi di gestione dei rischi degli enti e delle imprese di investimento, compreso l'obbligo di disporre di fondi propri aggiuntivi per i rischi che non sono, o non sono adeguatamente, coperti dai requisiti patrimoniali esistenti, tale insieme di misure e poteri di vigilanza dovrebbe essere rafforzato con strumenti e poteri aggiuntivi e più specifici nell'ambito del pilastro 2 nel contesto del rischio di concentrazione eccessiva derivante dalle esposizioni nei confronti delle CCP.

3) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia garantire che gli enti creditizi, le imprese di investimento e le loro autorità competenti monitorino e attenuino adeguatamente il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di controparti centrali di classe 2 che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa ed eliminare i limiti relativi ai rischi di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale mediante una controparte centrale autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/65/CE2013/36/UE e (UE) 2019/2034,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 204 del 12.6.2023.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (not yet published in the Official Journal) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2024.

(3)

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).

(4)

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009).

(5)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).

(6)

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE2009/65/CE2011/61/UE2013/36/UE2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019).

(7)

Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (GU L 2024/2987, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).

Art. 1

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«v) "controparte centrale" o "CCP": una CCP come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

_______________

(*1) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).»;"

2) l'articolo 52 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'esposizione verso una controparte dell'OICVM in un'operazione con strumenti finanziari derivati non compensata a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento non può superare:»

;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dal primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 10 %. Tuttavia, in tal caso, l'importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall'OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non supera il 40 % del valore del patrimonio dell'OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati effettuate con detti istituti.»

;

ii) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) esposizioni risultanti da operazioni su strumenti finanziari derivati effettuate con tale organismo non compensate a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento.».

Art. 2

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

1) all'articolo 74, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) nel breve, medio e lungo periodo, nonché il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

_______________

(*2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).»;"

2) all'articolo 76, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri.»

;

3) all'articolo 81 è aggiunto il comma seguente:

«Le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi nelle prassi degli enti per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, quinto comma, della presente direttiva, nonché i progressi compiuti nell'adeguamento dei loro modelli imprenditoriali ai requisiti di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012

;

4) all'articolo 100 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. L'ABE, in cooperazione con l'ESMA, elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di specificare una metodologia coerente per integrare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali nelle prove di stress prudenziali.

L'ABE emana gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 25 giugno 2026.».

5) all'articolo 104, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«o) imporre agli enti, qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un rischio di concentrazione eccessiva derivante da esposizioni nei confronti di una controparte centrale, di ridurre le esposizioni nei confronti di tale controparte centrale o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.».

Art. 3

Modifiche della direttiva (UE) 2019/2034

La direttiva (UE) 2019/2034 è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

«34) "controparte centrale" o "CCP": una CCP come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

35) "controparte centrale qualificata" o "QCCP", una "controparte centrale qualificata" o "QCCP" come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013.

_______________

(*3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).»;"

2) all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte le imprese di investimento o i rischi che esse pongono o potrebbero porre ad altri, compreso il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012

;

3) all'articolo 29, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è aggiunta la lettera seguente:

«e) fonti materiali ed effetti del rischio di concentrazione derivanti dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali e ogni impatto rilevante sui fondi propri.»

;

b) il comma seguente è inserito dopo il quinto comma:

«Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri.»

;

4) all'articolo 36, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del primo comma, lettera a), le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi nelle prassi delle imprese di investimento per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della presente direttiva, nonché i progressi compiuti nell'adeguamento dei loro modelli imprenditoriali ai requisiti di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012

;

5) all'articolo 39, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'articolo 29, dell'articolo 36, dell'articolo 37, paragrafo 3, e dell'articolo 38 della presente direttiva, nonché dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti hanno almeno i poteri seguenti:»

;

b) è aggiunta la lettera seguente:

«n) imporre alle imprese di investimento di ridurre le esposizioni nei confronti di una controparte centrale o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un rischio di concentrazione eccessiva derivante dalle esposizioni nei confronti di tale controparte centrale.».

Art. 4

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

BO'KA J.