
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2974 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024
G.U.U.E. 6 dicembre 2024, Serie L
Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie. [notificata con il numero C(2024) 8322] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 (2), ha trasmesso alla Commissione, il 29 aprile 2024, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per gli impianti di forgiatura e le fonderie. Il parere è pubblico (3).
3) Le conclusioni sulle BAT di cui all'allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse costituiscono il nucleo del documento di riferimento sulle BAT.
4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 334 del 17.12.2010.
Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011).
https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/c66a71e9-ce56-47bb-9bba-6d9c79649eee?p=1&n=10&sort=created_DESC.
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie, riportate in allegato.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
MAROš ŠEFČOVIČ
Membro della Commissione
Le note nella tabella 1.8 del presente allegato, sono modificate da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2024, Serie L, nel seguente modo:
"anziché:
«a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];
b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- l'ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
- la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.»,
leggasi:
«(1) Nel processo cold-box il BAT-AEL si applica solo quando sono utilizzate ammine.
(2) Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano leganti aromatici/sostanze chimiche aromatiche.
(3) Il BAT-AEL si applica solo se la sostanza in esame è considerata rilevante nei flussi dei gas di scarico sulla base dell'inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(4) Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano sistemi leganti a base di fenolo.
(5) Nel caso della produzione di anime il limite superiore dell'intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 100 mg C/Nm3 se sono soddisfatte entrambe le condizioni a) e b) seguenti:
a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];
b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- l'ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
- la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.».".