
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE DOMANDA ED EFFICIENZA ENERGETICA
DECRETO 28 novembre 2024, n. 61
- Allegato al Comunicato Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 12 dicembre 2024, n. 291
Termini e modalità per la presentazione della proposta di ammissione di un settore o sottosettore al regime di agevolazioni per le imprese energivore, ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio", convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.169, e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformata la disciplina delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (di seguito Linee Guida CE);
VISTI in particolare
a) il comma 1, secondo cui accedono alle agevolazioni le imprese che nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
i) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alle Linee Guida CE;
ii) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alle Linee Guida CE;
b) il comma 2, secondo cui possono essere ammesse alle agevolazioni le imprese che operino in un settore o sottosettore che, pur non ricompreso nell'allegato 1 alle Linee Guida CE, sia considerato ammissibile ai sensi del punto 406 delle Linee Guida medesime. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria, della proposta di ammissione del settore o del sottosettore, sulla base di una verifica dei dati condotta da un esperto indipendente, i cui oneri sono a carico dei proponenti;
VISTO il paragrafo 4.11.3.1, punti 405 e 406, delle Linee Guida CE, relativi all'individuazione dei settori che soddisfano i criteri di ammissibilità della misura di aiuto sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica, nonché l'allegato 1 che elenca i settori ammissibili;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2024, n. 256, "Modalità e criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 nonché per lo svolgimento dei controlli, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) agevolazioni: le agevolazioni a favore delle imprese energivore di cui all'articolo 3 del decretolegge 29 settembre 2023, n. 131 relative agli oneri generali di sistema elettrico a copertura dei costi sostenuti per il finanziamento delle fonti rinnovabili di energia;
b) associazioni di categoria: le associazioni che rappresentano e tutelano gli interessi del settore o sottosettore per il quale è formulata la proposta di ammissione del settore o sottosettore medesimo alle agevolazioni;
c) Linee Guida CE: Linee Guida di cui alla Comunicazione della Commissione 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022";
d) Portale elettrivori: sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell'inserimento nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
e) proponente: l'impresa o l'associazione di categoria che presenta la proposta di ammissione alle agevolazioni;
f) proposta: la proposta di ammissione alle agevolazioni formulata ai sensi del presente decreto;
g) sottosettore: sottosettore avente un livello di disaggregazione settoriale di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO in conformità alla classificazione NACE Rev. 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Finalità e oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della proposta di ammissione di un settore o sottosettore al regime di agevolazioni ai sensi del punto 406 delle Linee Guida CE da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria.
Presentazione della proposta
1. La proposta può essere presentata:
a) dall'impresa dotata dei requisiti di consumo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 131/2023 e che, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 131/2023, opera in uno dei settori o sottosettori non inclusi nell'allegato 1 alle Linee Guida CE;
b) dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori o sottosettori non inclusi nell'allegato 1 alle Linee Guida CE.
2. La proposta è presentata alla Direzione generale domanda ed efficienza energetica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Ministero)e contiene:
a. la motivazione per cui si ritiene che il settore o sottosettore sia a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione a causa dei costi energetici, secondo i parametri individuati al punto 405 delle Linee Guida CE;
b. l'indicazione dell'esperto indipendente avente le caratteristiche di cui al comma 3, selezionato per la redazione della relazione di cui all'articolo 5;
c. l'impegno a presentare la relazione di cui all'articolo 5 in caso di ammissibilità della proposta;
d. l'impegno a fornire supporto al Ministero nell'ambito della eventuale notifica alla Commissione europea;
e. se presentata dalla singola impresa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di consumo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 131/2023.
3. L'esperto di cui al comma 2, lettera b), è individuato tra professionisti o società di primario rilievo nazionale o internazionale con caratteristiche di indipendenza dalla pubblica Amministrazione.
Valutazione della proposta
1. Il Ministero valuta la proposta in base alla completezza e regolarità della documentazione dandone comunicazione al proponente entro trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora sia necessario acquisire dal proponente ulteriori informazioni o integrazioni documentali ai fini del completamento dell'istruttoria. In tal caso, il Ministero comunica al proponente le cause di irregolarità o incompletezza e assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. Decorso il termine assegnato senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione, o qualora le regolarizzazioni e integrazioni pervenute siano insufficienti, la domanda è dichiarata improcedibile.
3. La proposta è rigettata in caso di manifesta infondatezza della motivazione ovvero in assenza delle caratteristiche di esperienza e indipendenza del soggetto selezionato per la redazione della relazione.
4. In caso di esito positivo, il proponente trasmette al Ministero la relazione di cui all'articolo 5 entro sei mesi dalla comunicazione di accoglimento della proposta a pena di decadenza.
Relazione dell'esperto indipendente
1. La relazione dell'esperto indipendente contiene gli elementi utili a dimostrare che il settore o sottosettore sia a rischio rilocalizzazione a causa dei costi energetici secondo i criteri delle Linee guida CEE e in particolare sia:
a) ad alto rischio in quanto la moltiplicazione dell'intensità di scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno il 2% e l'intensità di scambi commerciali e di energia elettrica a livello dell'Unione è di almeno il 5% per ciascun indicatore;
b) ovvero a rischio in quanto la moltiplicazione dell'intensità di scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno lo 0,6% e l'intensità di scambi commerciali e di energia elettrica a livello dell'Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4% e il 5%.
2. Ai fini di cui al comma 1 devono essere utilizzati dati rappresentativi del settore o sottosettore a livello dell'Unione e relativi a un orizzonte temporale non inferiore a tre anni consecutivi e comunque relativi ad una data non anteriore al 2013.
3. La relazione è corredata da un curriculum attestante l'esperienza professionale dell'esperto e una dichiarazione sostitutiva attestante la sua indipendenza dalla pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Gli oneri per la redazione della relazione di cui al presente articolo sono a carico del proponente.
Notifica alla Commissione europea
1. Il Ministero verifica la regolarità e la completezza della relazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 e ne comunica gli esiti al proponente entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso nel caso in cui sia necessario acquisire dal proponente ulteriori informazioni o integrazioni documentali.
2. In caso di esito positivo della verifica, il Ministero notifica la proposta alla Commissione europea entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e trasmette al proponente la decisione della Commissione europea entro trenta giorni dalla sua ricezione.
3. In caso di decisione positiva della Commissione europea, le imprese operanti nei settori o sottosettori ammessi alle agevolazioni ai sensi del punto 406 delle Linee Guida CE possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni a decorrere dalla data della decisione positiva secondo le modalità e le tempistiche previste per il Portale elettrivori.
Pubblicazione
1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, www.mase.gov.it, sezione Bandi e Avvisi, e della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
ANDREA MARIA FELICI