
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
G.U.R.I. 13 dicembre 2024, n. 292
Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali.
In data 20 novembre 2024, alle ore 15,00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali:
Per l'A.Ra.N.: il Presidente Cons. Antonio Naddeo | (firmato) |
Per le Confederazioni sindacali: | |
CGIL | (firmato) |
CISL | (firmato) |
UIL | (firmato) |
CGS | (firmato) |
CISAL | (firmato) |
CONFSAL | (firmato) |
CSE | (firmato) |
USB | (firmato) |
Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti
Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell'art. 16 dell'«Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale» del 12 aprile 2022 (di seguito indicato come ACNQ del 12 aprile 2022), sono indette, su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione del 22 febbraio 2024, nonchè nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2010, n. 226 e si terranno nei giorni 14-15-16 aprile 2025.
Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto funzioni centrali, del comparto istruzione e ricerca (con esclusione delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle università) e della Presidenza del Consiglio dei ministri dovranno procedere, entro il giorno 10 gennaio 2025, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'A.Ra.N. e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 15 gennaio 2025. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it
2. Le amministrazioni del comparto funzioni locali e del comparto sanità, nonchè le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le università, non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si danno atto che entro il giorno 15 gennaio 2025:
il Ministero dell'istruzione e del merito fornirà l'elenco delle istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornirà l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
il MUR fornirà l'elenco delle accademie, conservatori di musica e ISIA.
Calendario e tempistica delle procedure elettorali
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
27 gennaio 2025 lunedì | annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale |
28 gennaio 2025 martedì | messa a disposizione, da parte delle amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate |
6 febbraio 2025 giovedì | termine iniziale per la costituzione della commissione elettorale |
14 marzo 2025 venerdì | termine per la presentazione delle liste elettorali |
17 marzo 2025 lunedì | termine finale per la costituzione della commissione elettorale |
3 aprile 2025 giovedì | affissione delle liste elettorali da parte della commissione |
14-15-16 aprile 2025 lunedì martedì mercoledì | votazioni |
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14,00 del 17 aprile 2025 | scrutinio |
17-24 aprile 202 da giovedì a giovedì | affissione risultati elettorali da parte della commissione |
28 aprile - 6 maggio 2025 da lunedì a martedì | invio, da parte delle amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia |
Adempimenti di cui all'art. 17 dell'ACNQ e relative tempistiche
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022, possono presentare le liste elettorali:
a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022;
b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022.
2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) devono:
a) dichiarare formalmente, entro l'11 marzo 2025, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022);
b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022).
3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera b) e c) devono:
a) formalmente aderire all'ACNQ del 12 aprile 2022 entro il termine ultimo dell'11 marzo 2025 (art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022). Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione;
b) dichiarare formalmente, entro l'11 marzo 2025, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022);
c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022).
4. A seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa, l'A.Ra.N. provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali inserite nella procedura di rilevazione on-line dei verbali elettorali. Tale pubblicazione dà atto dell'effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per poter presentare liste elettorali.
5. Ai sensi dell'art. 17, comma 7, dell'ACNQ del 12 aprile 2022 nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista. In tal caso le singole commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.
Accordi integrativi di comparto
1. In applicazione dell'art. 2 del citato ACNQ del 12 aprile 2022 sono stati sottoscritti gli accordi integrativi di comparto di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano a partire dalla presente tornata elettorale ai seguenti comparti di contrattazione:
comparto funzioni centrali: accordo integrativo del 16 novembre 2023;
comparto funzioni locali: accordo integrativo del 6 maggio 2024;
comparto sanità: accordo integrativo del 26 settembre 2024.
Norma finale
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le parti concordano che l'A.Ra.N provvederà a diramare alle amministrazioni interessate una circolare redatta sulle base delle disposizioni contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e di quanto disposto con il presente protocollo di intesa.