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DECISIONE (PESC) 2024/3185 DEL CONSIGLIO, 16 dicembre 2024

G.U.U.E. 17 dicembre 2024, Serie L

Decisione che modifica la decisione (PESC) 2021/509 che istituisce uno strumento europeo per la pace.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 16 dicembre 2024

Entrata in vigore il: 16 dicembre 2024

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 41, paragrafo 2, e l'articolo 42, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 75, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) stabilisce che il Consiglio riesamina tale decisione ogni tre anni dalla data di entrata in vigore.

2) Il riesame intermedio della decisione (PESC) 2021/509 dovrebbe razionalizzare e migliorare i pertinenti processi dello strumento europeo per la pace (EPF) in modo mirato, codificando nel contempo la prassi attuale, sulla base dell'esperienza acquisita finora.

3) Al fine di allineare il ciclo politico al ciclo di bilancio, il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe fornire l'orientamento strategico per l'anno n + 1 entro il 31 maggio dell'anno n, allo scopo di orientare l'elaborazione della previsione del massimale dei pagamenti dell'anno n + 1.

4) L'alto rappresentante dovrebbe essere incaricato di garantire l'attuazione delle decisioni del Consiglio che istituiscono misure di assistenza a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, TUE, nonché di pianificare e monitorare il massimale finanziario globale e i massimali annuali dell'EPF. Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbe monitorare e valutare l'attuazione degli accordi dell'alto rappresentante con i beneficiari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal Consiglio relativamente alle misure di assistenza. Il documento di orientamento strategico indicativo dovrebbe basarsi su una consultazione preliminare degli Stati membri.

5) In via eccezionale secondo una valutazione caso per caso e previa approvazione del comitato dello strumento istituito dall'articolo 11 della decisione (PESC) 2021/509 («comitato») e tenendo conto dell'articolo 10, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2021/509, se necessario per adempiere i compiti relativi all'EPF che vanno oltre le capacità o le competenze del personale fornito dal SEAE, le spese relative al personale contrattuale che lavora per l'EPF potrebbero essere finanziate dall'EPF.

6) Le misure di assistenza e le operazioni istituite prima del 31 dicembre 2027 ma non completate entro tale termine dovrebbero continuare ad essere attuate oltre tale data e fino al loro completamento, come stabilito nella decisione del Consiglio che le istituisce. A tal fine, dovrebbero rimanere applicabili, se del caso, le norme pertinenti, in particolare in materia di bilancio, bilanci rettificativi, storni di stanziamenti e riporti di stanziamenti.

7) Previe decisioni del comitato e conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 29 della decisione (PESC) 2021/509, ciascun amministratore dovrebbe continuare a inviare richieste di contributi per gli stanziamenti di pagamento relativi alle rispettive responsabilità dopo il 2027, nella misura necessaria per il proseguimento delle operazioni in corso e per la gestione delle misure di assistenza istituite prima del 31 dicembre 2027 ma non completate entro tale data.

8) Sulla base dell'esperienza acquisita, la pianificazione finanziaria dell'EPF dovrebbe essere migliorata e gli effetti delle astensioni costruttive dovrebbero essere adeguati di conseguenza. Pertanto, nei casi in cui gli Stati membri forniscano contributi supplementari a una misura di assistenza a seguito dell'astensione da una misura diversa, tali contributi dovrebbero ridurre gli importi dovuti dagli Stati membri alla misura di assistenza che riceve il finanziamento supplementare. Tali contributi supplementari potrebbero finanziare fino al 50 % dell'importo di riferimento della misura di assistenza beneficiaria, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Una misura di assistenza non dovrebbe essere finanziata esclusivamente mediante contributi supplementari.

9) La composizione del progetto di bilancio annuale dovrebbe coprire i costi comuni per le operazioni in corso o pianificate e i costi delle misure di assistenza istituite o che devono essere approvate dal Consiglio nel primo trimestre dell'esercizio finanziario successivo in base all'orientamento strategico indicativo proposto dall'alto rappresentante e all'orientamento strategico fornito dal CPS. Inoltre, il calendario di bilancio dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto riguarda la decisione sul massimale dei pagamenti e la presentazione del progetto di bilancio. Il contenuto delle stime finanziarie fornite periodicamente dovrebbe essere altresì migliorato integrando le previsioni relative agli importi e un calendario indicativo delle richieste di contributi.

10) Alla luce dell'esperienza acquisita mediante l'EPF sin dalla sua istituzione e data la situazione specifica delle operazioni e delle misure di assistenza con regimi di rimborso, è opportuno, in casi debitamente giustificati e in via eccezionale, consentire la proroga dei riporti di stanziamenti, previa approvazione del comitato.

11) L'esperienza acquisita dimostra che l'evoluzione del contesto globale in cui opera l'EPF può incidere sull'attuazione delle operazioni e delle misure di assistenza. E' opportuno introdurre flessibilità di bilancio aggiuntiva che permetta di ricostituire gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito alla non attuazione totale o parziale di un'operazione o di una misura di assistenza per altre operazioni o misure di assistenza, previa approvazione del comitato.

12) I contributi al prefinanziamento da parte di uno Stato membro non dovrebbero essere utilizzati per finanziare misure di assistenza dalle quali tale Stato membro si astiene a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509.

13) Le relazioni periodiche sull'esecuzione finanziaria dovrebbero essere migliorate includendo lo stato dei contributi supplementari degli Stati membri e l'utilizzo dei massimali finanziari.

14) I revisori dovrebbero godere dei diritti di accesso, anche ai locali, alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle loro attività.

15) I compiti dei revisori interni dovrebbero essere definiti più chiaramente, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di controllo interno applicabili all'EPF, integrando le pratiche di audit conformemente agli standard internazionali. A tale riguardo, i revisori interni dovrebbero riferire i risultati dei loro audit agli amministratori e al SEAE in relazione a questioni di rispettiva competenza. Gli amministratori e la SEAE dovrebbero garantire che siano adottate le azioni necessarie per attuare le raccomandazioni risultanti dagli audit interni. Il comitato dovrebbe ricevere una relazione annuale dai revisori interni e monitorarne il lavoro nonché il seguito adeguato dato dai pertinenti servizi alle raccomandazioni dell'audit interno.

16) Il comitato dovrebbe stabilire, sulla base di una proposta del collegio dei revisori, procedure per la selezione, la nomina e la sostituzione, ove necessario, dei membri del collegio dei revisori e dei loro assistenti.

17) I controlli effettuati dal collegio dei revisori dovrebbero essere ampliati per includere l'amministrazione e la gestione dell'EPF, anche attraverso controlli di gestione.

18) Previa approvazione del comitato in merito alla divulgazione, la relazione di audit, il parere di audit e i conti annuali dovrebbero essere divulgati in tutto o in parte, conformemente alla decisione del comitato.

19) Ai fini di una gestione procedurale efficiente, i documenti concettuali dovrebbero essere presentati al CPS per approvazione. Inoltre, il CPS dovrebbe poter approvare l'avvio di determinate attività urgenti in attesa dell'adozione della pertinente misura di assistenza da parte del Consiglio.

20) Dovrebbe essere chiarito in quali casi di trasferimento e riesportazione di prodotti forniti nell'ambito di misure di assistenza l'alto rappresentante dovrebbe ottenere il consenso preliminare del CPS o del comitato.

21) Il sostegno militare nell'ambito dell'EPF deve essere fornito conformemente al quadro normativo pertinente, comprese le norme di esecuzione dell'EPF concordate dal comitato il 30 novembre 2022 per quanto riguarda le regole di origine e le norme in materia di cittadinanza. Inoltre, qualsiasi sostegno militare nell'ambito dell'EPF deve essere fornito nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del sostegno finanziato dall'EPF e tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri.

22) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/509,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/2024-11-05).

Art. 1

La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:

1) all'articolo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) "soggetto responsabile dell'attuazione", un soggetto che, nel contesto della gestione indiretta, è incaricato dell'attuazione di una misura di assistenza o di parti di essa e che a tal fine conclude un contratto con lo strumento;»

;

2) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui uno Stato membro si sia astenuto dal voto e abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in merito a una misura di assistenza che consente la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, tale Stato membro non contribuisce ai costi di tale misura di assistenza. Tale Stato membro versa invece un contributo supplementare ad altre misure di assistenza che non riguardano la fornitura di tali materiali o piattaforme. In tal caso, l'importo di riferimento della misura di assistenza da cui lo Stato membro si è astenuto rimane invariato a seguito di detta astensione.»

;

3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il finanziamento di qualsiasi operazione o misura di assistenza a titolo dello strumento è subordinato all'adozione preliminare, da parte del Consiglio, di un atto giuridico di base sotto forma di una decisione che istituisce l'operazione, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, e dell'articolo 43, paragrafo 2, TUE, o la misura di assistenza, ai sensi dell'articolo 28 TUE. In via eccezionale, un atto giuridico di base non è necessario per il finanziamento dei costi comuni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 della presente decisione, dei costi comuni durante la fase preparatoria di un'operazione, delle spese necessarie per liquidare un'operazione o delle spese comuni delle esercitazioni di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 3. Inoltre, un atto giuridico di base non è necessario qualora il Consiglio abbia autorizzato il finanziamento di misure preparatorie per una misura di assistenza o qualora il CPS abbia approvato attività urgenti in attesa di una decisione su una misura di assistenza a norma, rispettivamente, dell'articolo 57, paragrafo 2, e dell'articolo 58, della presente decisione.»

;

4) all'articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nel quadro delle priorità strategiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il CPS fornisce l'orientamento strategico per le operazioni e misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, sulla base di discussioni preliminari in sede di altri pertinenti organi preparatori del Consiglio, anche in formati che coinvolgano esperti del settore, salvo decisione contraria del CPS. A tal fine, il CPS procede a una discussione due volte all'anno, sulla base di un orientamento strategico indicativo, proposto dall'alto rappresentante; l'orientamento strategico per l'anno n + 1 deve essere presentato entro il 31 maggio dell'anno n. L'orientamento strategico indicativo, che si basa sulle opinioni espresse dagli Stati membri, contiene una breve giustificazione dell'importo di riferimento previsto per ciascuna misura di assistenza alla luce degli obiettivi previsti e un calendario indicativo delle discussioni attese in sede di Consiglio. Esso è presentato al CPS 30 giorni prima della riunione in cui il CPS è chiamato a fornire l'orientamento strategico. Per quanto riguarda le misure di assistenza, il CPS si allinea agli obiettivi e ai principi enunciati all'articolo 56 e tiene debitamente conto delle relazioni presentate dall'alto rappresentante a norma dell'articolo 63.

3. Il Consiglio elabora una metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie per le misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento e il CPS la riesamina periodicamente. Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) monitora e valuta l'attuazione degli accordi presi dall'alto rappresentante con i beneficiari, conformemente all'articolo 62.»

;

5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Gestione dello strumento

1. Lo strumento è gestito sotto l'autorità e la direzione del comitato dello strumento di cui all'articolo 11:

a) da un amministratore delle operazioni;

b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione di cui è al comando e le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall'operazione ai sensi dell'articolo 60;

c) da un amministratore delle misure di assistenza; e

d) da un contabile delle operazioni e da un contabile delle misure di assistenza.

2. Lo strumento si avvale per quanto possibile delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Fa principalmente ricorso al personale e alle strutture amministrative esistenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, e al personale distaccato dagli Stati membri su richiesta del rispettivo amministratore.

3. Il segretario generale del Consiglio affianca all'amministratore delle operazioni e al contabile delle operazioni il personale e le risorse amministrative necessari all'esercizio delle loro funzioni.

4. L'alto rappresentante è incaricato di garantire l'attuazione delle decisioni del Consiglio che istituiscono misure di assistenza a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, TUE, nonché di pianificare e monitorare il massimale finanziario globale e i massimali annuali dello strumento, fatto salvo il paragrafo 5.

5. Ai fini dell'esecuzione finanziaria delle misure di assistenza, ad eccezione delle misure di assistenza o di parti di esse attuate mediante un'operazione, l'alto rappresentante è assistito dall'amministratore delle misure di assistenza e dal contabile delle misure di assistenza. L'alto rappresentante esercita questa responsabilità con il sostegno del servizio della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (*1) e di altri servizi della Commissione, secondo necessità.

_____________

(*1) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj).»;"

6) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il comitato adotta, su proposta comune degli amministratori, le seguenti norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dello strumento, che integrano le norme stabilite nella presente decisione:

a) le norme di esecuzione relative alle operazioni militari che sono simili, in termini di flessibilità, alle regole finanziarie applicabili al meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa istituito dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ("meccanismo Athena");

b) le norme di esecuzione relative alle misure di assistenza che sono coerenti con il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) che garantiscono lo stesso livello di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione. Tali norme giustificano espressamente i casi in cui sia necessario divergere dalle norme stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 al fine di consentire una flessibilità mirata e garantiscono che le norme contabili adottate dal contabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera d), siano conformi ai principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Il comitato esamina le norme di esecuzione proposte di cui alle lettere a) e b) in stretta collaborazione con gli amministratori, in particolare al fine di garantire che tali norme di esecuzione rispettino i principi di sana gestione finanziaria, non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali.

Le norme di esecuzione concordate per le misure di assistenza, comprese quelle di cui all'articolo 60, rispettano pienamente i principi stabiliti all'articolo 56, paragrafo 2, e in particolare la politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del sostegno fornito dallo strumento e tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri.

_____________

(*2) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 2024/2509 del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)»;"

b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. I rappresentanti del SEAE partecipano alle riunioni del comitato senza prendere parte alle votazioni.»

;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«10 bis. Fatto salvo il paragrafo 9, i rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato, se del caso, senza prendere parte alle votazioni.»

;

7) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascun comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate nell'ambito dello strumento che reputi necessarie per l'operazione di cui è al comando e per le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall'operazione, conformemente alla presente decisione e alle norme stabilite dal comitato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6. E' tenuto a informarne l'amministratore delle operazioni e il comitato. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta, in qualità di comandante della missione, può centralizzare taluni compiti di gestione finanziaria delle operazioni subordinate a livello della capacità militare di pianificazione e condotta, che funge da quartier generale del comando della missione.»

;

8) l'articolo 18 è così modificato:

a) i paragrafi 3, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«a) gli stanziamenti ritenuti necessari per sostenere:

- i costi comuni per le operazioni in corso o pianificate;

- i costi delle misure di assistenza stabilite o che devono essere approvate dal Consiglio nel primo trimestre dell'esercizio finanziario successivo, in base alle informazioni fornite nella proposta dell'alto rappresentante a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e all'orientamento strategico fornito dal CPS;»

;

b) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Le entrate, suddivise per titolo, comprendono:

a) i contributi degli Stati membri contributori e, se del caso, dei terzi contributori;

b) entrate diverse, che includono, tra l'altro:

- il risultato dell'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente, stabilito dal comitato,

- gli interessi percepiti e le entrate derivanti dalle vendite,

- il recupero dei fondi non spesi nel corso dell'esecuzione.

8. Gli amministratori propongono il progetto di bilancio annuale al comitato entro il 15 ottobre. Il comitato adotta il bilancio entro il 30 novembre. Una volta adottato, gli amministratori notificano agli Stati membri e ai terzi contributori il bilancio.»

;

9) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 5, è necessaria l'approvazione preliminare del comitato qualora gli storni da capitolo a capitolo previsti superino il 20 % in titoli relativi alle operazioni e alle misure di assistenza, degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell'esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione. Tale requisito non si applica agli storni all'interno di un titolo relativo a una misura di assistenza che assume la forma di un programma generale.»

;

10) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il comitato può decidere, su proposta di ciascun rispettivo amministratore, di riportare gli stanziamenti di impegno che non sono stati impegnati entro la fine dell'esercizio precedente e, se necessario, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti, nel qual caso essi possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre. Se non sono impegnati o pagati entro tale data, in casi debitamente giustificati e in via eccezionale il Comitato può decidere di riportare nuovamente tali stanziamenti fino alla fine dell'esercizio successivo.»

;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Riutilizzo degli stanziamenti

Previa approvazione del Comitato, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito alla non attuazione totale o parziale di un'operazione o di una misura di assistenza possono essere ricostituiti a beneficio dei titoli di bilancio rispettivamente per operazioni o misure di assistenza.»

;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Tipi di contributi

Oltre ai contributi degli Stati membri che contribuiscono a un'operazione o a una misura di assistenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lo strumento può ricevere:

a) "contributi supplementari", ossia gli importi aggiuntivi che devono essere pagati da uno Stato membro che si è astenuto dall'adottare una misura di assistenza e che non contribuisce a tale misura e che sono reindirizzati verso altre misure di assistenza, conformemente all'articolo 26, paragrafo 7, all'articolo 27, e all'articolo 73, paragrafo 10;

b) "contributi versati in anticipo", ossia i contributi che gli Stati membri versano in anticipo su base volontaria, in aggiunta ai pagamenti effettuati a seguito di una richiesta di contributi, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 15;

c) "contributi finanziari volontari", ossia gli importi che possono essere ricevuti a norma dell'articolo 30.»

;

13) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo25

Previsioni anticipate

1. Gli amministratori, in coordinamento con il SEAE e tenendo conto della pianificazione finanziaria consolidata dello strumento, entro il 31 maggio dell'anno n presentano:

a) una previsione degli importi e un calendario indicativo delle richieste di contributi per l'anno n;

b) una previsione del massimale dei pagamenti per l'anno n + 1 che tenga conto delle operazioni e delle misure di assistenza in corso e di quelle future o in espansione, compresa una ripartizione indicativa dei pagamenti previsti che sono necessari per le misure di assistenza che consentono la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso della forza e le misure di assistenza che non consentono tale sostegno;

c) una stima indicativa dell'importo annuo dei contributi per gli anni n + 2, n + 3 e n + 4 in linea con le esigenze stimate;

2. Il comitato decide il massimale dei pagamenti per l'anno n + 1 entro il 30 giugno dell'anno n. 3. Gli amministratori presentano al comitato, entro il 15 ottobre dell'anno n:

a) una previsione degli importi e un calendario indicativo delle richieste di contributi per l'anno n + 1;

b) una stima indicativa riveduta, basata sui migliori dati disponibili, degli importi annuali dei contributi per gli anni n + 2, n + 3 e n + 4.»

;

14) all'articolo 26, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Qualora, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, uno Stato membro si astenga dall'adottare una misura di assistenza e non contribuisca a tale misura, versa un importo supplementare a misure di assistenza diverse da quelle riguardanti la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza. Tale importo supplementare garantisce che il contributo complessivo di tale Stato membro alle misure di assistenza sia conforme alla sua quota dell'RNL. Una misura di assistenza può essere finanziata mediante contributi supplementari fino al 50 % del suo importo di riferimento, salvo decisione contraria del Consiglio. Una misura di assistenza non è finanziata esclusivamente mediante contributi supplementari. Ai contributi dovuti dagli Stati membri per le misure che ricevono tali contributi supplementari è sottratto l'importo di tali contributi.

8. I contributi degli Stati membri in un dato anno non superano la rispettiva quota del massimale di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tale limite non si applica ai contributi versati in anticipo di cui all'articolo 29, paragrafo 15.»

;

15) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Prefinanziamento

1. Lo strumento dispone di un sistema di deposito minimo per il prefinanziamento delle operazioni di reazione rapida dell'Unione, delle attività urgenti di cui all'articolo 58 e, previa autorizzazione del comitato, delle misure di assistenza individuali, qualora non siano disponibili fondi sufficienti e la procedura ordinaria per la riscossione dei contributi non consenta di soddisfare in tempo utile le esigenze. I depositi minimi sono gestiti dal rispettivo amministratore.

2. L'importo dei depositi minimi è deciso e, se necessario, riveduto dal comitato sulla base di proposte presentate dall'amministratore.

3. Ai fini del prefinanziamento dei depositi minimi, gli Stati membri:

a) versano i contributi allo strumento in anticipo, con l'importo dei contributi che riflette la rispettiva quota dell"RNL di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri al momento del pagamento del contributo versato in anticipo allo strumento. Tale quota è ricalcolata al suo valore finale quando viene avviata l'operazione di reazione rapida a cui contribuiscono e quando le misure di assistenza individuali sono approvate dal Consiglio o quando le attività urgenti di cui all'articolo 58 sono approvate dal CPS; oppure

b) versano i loro contributi entro 15 giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento dell'operazione di reazione rapida o del costo autorizzato delle attività urgenti o della misura di assistenza individuale quando il Consiglio decide di avviare un'operazione di reazione rapida a cui contribuiscono, quando il CPS approva le attività urgenti di cui all'articolo 58 o quando il comitato ne autorizza l'utilizzo per le misure di assistenza individuali a norma del paragrafo 1, ed è necessario ricorrere al deposito minimo, salvo decisione contraria del Consiglio. In caso di ritardo si applica l'articolo 31, paragrafo 1.»

;

16) l'articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comitato adotta il bilancio per un esercizio. La prima richiesta di contributi copre le esigenze di pagamenti per i primi otto mesi, tenendo conto delle esigenze degli Stati membri. Le richieste di contributi successive coprono il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell'esercizio precedente se il comitato ha deciso di iscriverlo nel bilancio in corso. Le richieste di contributi tengono conto del calendario indicativo della richiesta di contributi di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a);»

;

b) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15. In aggiunta ai pagamenti effettuati a seguito di una richiesta di contributi inviata in conformità del presente articolo, uno Stato membro può, su base volontaria e di concerto con l'amministratore responsabile, pagare contributi versati in anticipo in un dato esercizio. In tal caso, lo Stato membro che ha fornito il contributo versato in anticipo indica, di concerto con l'amministratore responsabile, gli esercizi durante i quali tale importo è detratto dai suoi contributi futuri, che potrebbero includere l'anno in cui il contributo è stato versato in anticipo.»

;

17) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Una misura di assistenza può essere attuata in gestione diretta o indiretta. Qualora una misura di assistenza sia attuata mediante gestione diretta, si applicano, se del caso, gli articoli 35, 36 e 37. Qualora una misura di assistenza sia attuata mediante gestione indiretta, i responsabili dell'attuazione possono essere designati dal Consiglio da una delle categorie seguenti:

a) ministeri o pubbliche amministrazioni degli Stati membri, o altri rispettivi organismi e agenzie di diritto pubblico, ovvero organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, nella misura in cui questi ultimi presentino sufficienti garanzie finanziarie;

b) un'organizzazione internazionale, un'organizzazione regionale o i rispettivi organi e agenzie;

c) uno Stato terzo o i rispettivi organismi o agenzie di diritto pubblico, a condizione che tale Stato terzo non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e che rispetti il diritto internazionale e, se del caso, il principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri;

d) agenzie e organi dell'Unione aventi personalità giuridica;

e) organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicati nel pertinente atto di base;

f) organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione che sono stabiliti in uno Stato membro e idonei a essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati dagli organismi di cui alla lettera a) e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.»

;

18) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Relazioni finanziarie periodiche al comitato

1. Ogni tre mesi, ciascun amministratore, con l'appoggio del contabile e dei comandanti delle operazioni responsabili, presenta al comitato una relazione sull'esecuzione delle entrate e delle spese che ricadono sotto la sua responsabilità dall'inizio dell'esercizio, una relazione sul flusso di cassa, una relazione sul deposito minimo corrispondente, una relazione sui contributi supplementari dovuti dagli Stati membri sulla base dei dati di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

2. Due volte all'anno il SEAE, in collaborazione con entrambi gli amministratori, presenta al comitato una relazione sull'utilizzo del massimale globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e del corrispondente massimale annuale.»

;

19) all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dello strumento hanno pieno accesso immediato, senza necessità di preavviso, a tutti i locali, le informazioni e i dati pertinenti. Ciò include l'accesso ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui tali documenti e supporti sono custoditi. Hanno inoltre la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese dello strumento forniscono agli amministratori e alle persone incaricate della revisione di tali entrate e spese l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti.»

;

20) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Revisione interna dello strumento

1. Su proposta dell'amministratore delle operazioni e dopo averne informato il comitato, il segretario generale del Consiglio nomina un revisore interno e almeno un revisore interno aggiunto per le operazioni. Su proposta dell'amministratore delle misure di assistenza e dopo averne informato il comitato, l'alto rappresentante nomina un revisore interno per le misure di assistenza.

2. I revisori interni sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni. I revisori interni devono possedere le qualifiche professionali richieste e devono rispettare i principi di audit interno riconosciuti a livello internazionale. I revisori interni non possono essere ordinatori né contabili e non possono partecipare alla preparazione degli stati finanziari relativi allo strumento.

3. Ciascun revisore interno svolge, se del caso, audit e incarichi di consulenza e fornisce consulenza all'amministratore responsabile riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni dirette a promuovere una sana gestione finanziaria sulla base dei risultati del suo lavoro di audit. I revisori interni, in particolare, sono incaricati di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché di valutare le prestazioni dei pertinenti servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi associati. Valutano inoltre l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno applicabili allo strumento.

4. Il revisore interno per le operazioni riferisce all'amministratore responsabile in merito ai risultati dei suoi audit. I comandanti delle operazioni sono informati dal revisore interno responsabile circa le conclusioni cui è giunto e le sue raccomandazioni. L'amministratore delle operazioni provvede affinché, per le questioni sua competenza, siano adottate le azioni necessarie per attuare le raccomandazioni risultanti dagli audit interni, anche impartendo le necessarie istruzioni ai comandanti delle operazioni.

5. Il revisore interno per le misure di assistenza riferisce i risultati dei suoi audit all'amministratore e/o al SEAE in relazione a questioni di rispettiva competenza. L'amministratore delle misure di assistenza informa i responsabili dell'attuazione, se del caso, in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni del revisore interno. L'amministratore e il SEAE provvedono affinché, per le questioni di rispettiva competenza, siano adottate le azioni necessarie per attuare le raccomandazioni risultanti dagli audit interni.

6. Ogni anno, il revisore interno trasmette al comitato una relazione sull'attività di audit interno svolta, indicando il numero e il tipo di audit interni effettuati, le constatazioni e le raccomandazioni formulate, nonché lo stato di attuazione delle raccomandazioni formulate negli anni precedenti. Il comitato vigila sul lavoro del revisore interno e sul seguito adeguato dato alle raccomandazioni dell'audit interno da parte dei servizi pertinenti.

7. I resoconti e le relazioni dei revisori interni sono messi a disposizione del collegio dei revisori dei conti istituito a norma dell'articolo 42, unitamente a tutti i relativi documenti giustificativi.»

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21) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Revisione esterna dello strumento

1. E' istituito un collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti verifica le entrate e le spese derivanti dall'attuazione della presente decisione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, nonché i conti annuali delle operazioni e delle misure di assistenza.

2. Il comitato, su proposta del collegio dei revisori, determina il numero di revisori richiesti e stabilisce le procedure di selezione, nomina e sostituzione, ove necessario, dei membri del collegio dei revisori per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile un'unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi. I candidati devono appartenere al più importante organismo di audit nazionale di uno Stato membro o essere raccomandati da tale organismo e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza.

3. Su richiesta del collegio dei revisori, il comitato può nominare assistenti dei membri del collegio dei revisori. Il comitato, su proposta del collegio dei revisori, stabilisce le procedure di selezione, nomina e sostituzione, ove necessario, degli assistenti. Gli assistenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Su richiesta del collegio dei revisori, il comitato può approvare il ricorso da parte del collegio dei revisori a un sostegno esterno qualificato per la revisione esterna dello strumento.

4. Il collegio dei revisori verifica, sia durante l'esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e fornendo documenti giustificativi, che l'esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate tramite lo strumento sia conforme alla presente decisione e alle norme adottate conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, nonché alla normativa dell'Unione e nazionale pertinente. Nello svolgimento di tali controlli, il collegio dei revisori valuta il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, vale a dire i principi di economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati, e sorvegliano l'amministrazione e la gestione dello strumento, anche effettuando controlli di gestione.

5. I membri del collegio dei revisori e i loro assistenti continuano a essere retribuiti dall'organismo di audit di appartenenza; lo strumento si fa carico delle loro spese di missione conformemente alle regole che devono essere adottate dal comitato, nonché del costo del sostegno esterno qualificato.

6. Nell'espletamento del loro mandato, i membri del collegio dei revisori e i loro assistenti:

a) possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato; il collegio e i revisori dei conti che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;

b) riferiscono unicamente al comitato in merito ai loro compiti.

7. Ogni anno, il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri il presidente o proroga il mandato dell'attuale presidente. Il collegio dei revisori adotta le norme applicabili agli audit effettuati dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Esso approva le relazioni di audit predisposte dai suoi membri prima che siano trasmesse agli amministratori e al comitato.

8. Gli amministratori o le persone designate dagli amministratori possono effettuare in qualunque momento revisioni delle spese finanziate tramite lo strumento. Inoltre, il comitato, sulla base di una proposta degli amministratori o di uno Stato membro, può designare in qualunque momento revisori esterni aggiuntivi su base ad hoc, definendone i compiti e le condizioni di servizio.»

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22) all'articolo 43, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, il collegio dei revisori dei conti trasmette al comitato la sua relazione di audit, corredata di un parere di audit. Il comitato esamina la relazione, il relativo parere e i conti annuali nella prospettiva di dare discarico a ciascun amministratore e al comandante di ciascuna operazione. Previa approvazione del comitato in merito alla divulgazione, la relazione di audit, il parere di audit e i conti annuali sono divulgati in tutto o in parte, conformemente alla decisione del comitato. Ciascun amministratore e ciascun comandante dell'operazione riferiscono annualmente al comitato in merito all'attuazione delle raccomandazioni formulate dal collegio dei revisori su questioni di rispettiva competenza.»

;

23) all'articolo 51, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel periodo precedente all'adozione del bilancio di un'operazione, il comitato, su proposta dell'amministratore delle operazioni, del comandante dell'operazione o di uno Stato membro, può formulare direttive sull'esecuzione delle spese in tale periodo.»

;

24) all'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La destinazione finale del materiale e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. Per destinazione finale può intendersi in particolare quanto segue:

a) le infrastrutture possono essere vendute, trasferite o donate tramite lo strumento al paese ospitante, a uno Stato membro, ad altre operazioni, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione o a terzi;

b) il materiale può essere venduto, trasferito o donato tramite lo strumento a uno Stato membro, a un'altra operazione, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, al paese ospitante, a uno Stato non membro dell'UE o a terzi ovvero può essere immagazzinato e mantenuto dallo strumento, da uno Stato membro o dai terzi in questione, per uso in una successiva operazione.»

;

25) all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di assistenza si basano sui principi seguenti:

a) devono essere coerenti con le politiche e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione volti a preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale;

b) devono essere conformi al diritto dell'Unione e alle politiche e strategie dell'Unione, in particolare al quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza e all'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, all'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza nonché alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

c) devono rispettare gli obblighi che incombono all'Unione e agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

d) non devono pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di uno Stato membro e non devono essere in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati membri. A tal fine, sono garantite la trasparenza e la tracciabilità del sostegno fornito dallo strumento.»

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26) l'articolo 57 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il documento concettuale è presentato al CPS per approvazione. Nell'approvare un documento concettuale, il CPS può autorizzare misure che devono essere finanziate a titolo dello strumento per la preparazione della possibile misura di assistenza.

3. Il documento concettuale comprende una stima iniziale dei costi della misura. Lo Stato membro che intende astenersi dall'adottare una misura relativa alla fornitura di materiale o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e formulare una dichiarazione formale conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE, indica tale intenzione mediante comunicazione scritta al Consiglio in tempo utile prima dell'adozione della misura. Lo Stato membro interessato può inoltre indicare altre misure di assistenza alle quali intende invece contribuire.»

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b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In linea di principio, il Consiglio non discute le proposte di misure di assistenza almeno fino a 10 giorni dopo la loro presentazione. Le discussioni comprendono, se del caso, analisi militari.»

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27) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Procedura accelerata per l'avvio di una misura di assistenza

1. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, in attesa di una decisione su una misura di assistenza, il CPS può approvare l'avvio delle attività da finanziare a titolo dello strumento, tenendo conto della metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie stabilita a norma dell'articolo 9, paragrafo 3. Tali attività urgenti, il loro costo stimato e il pertinente soggetto responsabile dell'attuazione, se del caso, sono indicati nel documento concettuale che delinea una possibile misura di assistenza o nella proposta volta a istituire una misura di assistenza ai sensi rispettivamente dell'articolo 57 e dell'articolo 59, paragrafo 1.

2. Le attività urgenti non includono la fornitura di materiale di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

3. In deroga all'articolo 17, paragrafo 6, l'approvazione da parte del CPS di tali attività urgenti dà diritto all'amministratore delle misure di assistenza di impegnare e di pagare spese per tali attività fino a concorrenza del costo autorizzato.»

;

28) all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli accordi presi ai sensi del paragrafo 1 includono disposizioni, conformemente alle condizioni della misura di assistenza o di qualsiasi decisione pertinente del Consiglio o del comitato, anche in materia di salvaguardie, atte a garantire:

a) l'utilizzo corretto ed efficiente dei mezzi per gli scopi per i quali sono stati forniti;

b) l'opportuna manutenzione dei mezzi per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa per l'intero ciclo di vita;

c) che i mezzi non siano abbandonati, o trasferiti senza il previo consenso dell'alto rappresentante a entità o persone diverse da quelle individuate negli accordi. L'alto rappresentante ottiene il consenso preliminare del CPS per il trasferimento di prodotti dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione e in caso di riesportazione di prodotti forniti a titolo di una misura di assistenza. Per i trasferimenti di altri prodotti forniti a titolo di una misura di assistenza, l'alto rappresentante ottiene il consenso preliminare del comitato;

d) il rispetto di qualsiasi altro requisito stabilito dal Consiglio;

e) che il beneficiario conceda all'alto rappresentante, e alle persone da questi indicate, compresi i revisori dello strumento, l'accesso e l'assistenza necessaria finalizzati allo svolgimento di controlli e audit in loco su richiesta.»

;

29) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Relazioni e seguito

L'alto rappresentante presenta al CPS una relazione sull'attuazione delle misure di assistenza due volte all'anno o quando il CPS lo richiede. Tali relazioni coprono gli aspetti politici, operativi e finanziari della misura di assistenza. Esse includono i principali materiali forniti, una valutazione del suo impatto e della gestione e dell'utilizzo dei mezzi nonché aggiornamenti sull'analisi della sensibilità e del contesto del conflitto e sulla valutazione del rischio e dell'impatto. Il SEAE e gli amministratori presentano periodicamente informazioni più dettagliate sull'attuazione delle misure di assistenza, anche sulle attività svolte in relazione alle modalità di sorveglianza e valutazione, ai controlli e alle salvaguardie, in sede di comitato e nei pertinenti organi del Consiglio. Le presentazioni mirano a coprire gli sviluppi nell'attuazione delle misure di assistenza su base annuale.»

;

30) all'articolo 66, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Quando agisce in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione, l'amministratore non effettua una valutazione delle seguenti entità di cui all'articolo 33, paragrafo 2:

a) ministeri o pubbliche amministrazioni degli Stati membri qualora siano designati come soggetti responsabili dell'attuazione;

b) organi e organismi dell'Unione;

c) organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicati nel pertinente atto di base.

L'amministratore può decidere di non effettuare una valutazione di:

a) altri organi e altri organismi di diritto pubblico degli Stati membri;

b) Stati terzi od organi e organismi di diritto pubblico da essi designati.»

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31) all'articolo 73 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11. Il Consiglio decide in merito al proseguimento dello strumento nel prossimo ciclo di bilancio, conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, e nel contesto dei negoziati di bilancio più ampi relativi al periodo successivo al 2027.

12. In mancanza di una decisione a norma del paragrafo 11 del presente articolo entro il 15 ottobre 2027 e previa approvazione del comitato conformemente all'articolo 18, paragrafo 8, possono essere iscritti nei bilanci annuali e nei bilanci rettificativi dopo il 2027 stanziamenti volti a sostenere:

a) le spese relative alle operazioni in corso e alla parte generale del bilancio annuale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b);

b) le spese di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), per consentire la gestione delle misure di assistenza istituite prima del 31 dicembre 2027 ma non completate entro tale data.

Gli stanziamenti d'impegno iscritti nel bilancio annuale dopo il 2027 di cui al presente paragrafo non superano gli stanziamenti d'impegno approvati dal comitato nel bilancio annuale del 2027 per i titoli corrispondenti.

Fatta salva la lettera b) del primo comma e ad eccezione della parte generale del bilancio annuale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), e degli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 21, l'ordinatore per le misure di assistenza può assumere impegni di bilancio solo fino al 31 dicembre 2027.»

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32) all'allegato II è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

«7.bis. in singoli casi e previa approvazione del comitato, missioni esplorative e preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti dal personale del SEAE per sostenere l'alto rappresentante nel proporre misure di assistenza incluse nell'orientamento strategico fornito a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 o svolti su richiesta di uno Stato membro;»

b) il punto 8 è così sostituito dal seguente:

«8. sorveglianza e valutazione, anche conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, per quanto riguarda le misure di assistenza;».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024

Per il Consiglio

La presidente

K. KALLAS