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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 25 settembre 2024, n. 493-bis

- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 18 dicembre 2024, n. 296

Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., secondo cui «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»; 

VISTO l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui «L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi»; 

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui «Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16 ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico»; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 7411/2019; 

VISTA l'ordinanza Sez. U della Corte di Cassazione n. 36593 del 25 novembre 2021; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., recante modifiche al sistema penale; 

VISTI i princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e i relativi allegati; 

CONSIDERATO che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, l'Autorità è competente ad esercitare la vigilanza in materia, garantendo l'esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

CONSIDERATA dunque la necessità di disciplinare l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

EMANA 

il seguente Regolamento 

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del Presente Regolamento, si intende per: 

a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità; 

c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità; 

d) «Ufficio», l'Ufficio di vigilanza competente all'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

e) «Dirigente», il dirigente dell'Ufficio; 

f) «Amministrazione/Ente», il soggetto, amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 e i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 39/2013, presso il quale ha prestato servizio il dipendente nei confronti del quale si applica il divieto di cui all'art. 53, comma 16- ter; 

g) «titolare dell'incarico conferito in presunta violazione dall'art. 53, comma 16-ter», il soggetto che, a seguito della cessazione dell'incarico pubblico, abbia assunto un incarico presso il soggetto privato a favore del quale abbia adottato atti autoritativi o negoziali presso l'amministrazione di provenienza, come meglio specificato nelle Linee guida in materia di pantouflage; 

h) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

i) «art. 53, comma 16-ter», l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio nel caso di violazioni dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del combinato disposto degli artt. 16 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Art. 3

Diritto di accesso

1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento dei procedimenti di cui al presente Regolamento è disciplinato dal Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. 

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio. 

2. Il responsabile del procedimento può incaricare uno o più funzionari di seguire lo svolgimento dell'istruttoria. 

Art. 5

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 6

Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza e sanzionatoria

1. L'attività di vigilanza e sanzionatoria di cui al presente Regolamento si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità. 

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente. 

3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità. 

4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito web istituzionale dell'Autorità. 

5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza. 

Art. 7

Attività di vigilanza e sanzionatoria d'ufficio e su segnalazione

1. L'attività di vigilanza e sanzionatoria dell'Autorità è attivata d'ufficio secondo la direttiva annuale di cui all'articolo precedente ovvero su iniziativa dell'Ufficio previa disposizione del Consiglio. 

2. L'attività di vigilanza e sanzionatoria può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 8. 

3. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa è svolta dall'Ufficio competente ai sensi del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24", pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. 

Art. 8

Modalità di presentazione della segnalazione

1. Le segnalazioni, corredate da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono presentate esclusivamente mediante la compilazione del modulo informatizzato disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità seguendo le indicazioni ivi fornite. 

2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, contenere la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini dell'individuazione della fattispecie, corredato da eventuale documentazione allegata. Il segnalante, inoltre, deve indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificato, cui poter ricevere le comunicazioni dell'Autorità. 

Art. 9

Ordine di priorità delle segnalazioni

1. Tra le segnalazioni pervenute viene data di norma priorità alle seguenti: 

1) segnalazioni provenienti da Autorità e Organi istituzionali deputati a svolgere attività di controllo e vigilanza come Guardia di Finanza, Magistratura, Prefettura; 

2) segnalazioni inerenti ad amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nazionali e, nell'ambito di queste, quelle concernenti i titolari di posizioni apicali; 

3) segnalazioni provenienti da RPCT/RUP. 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, saranno trattate prioritariamente le segnalazioni relative ad incarichi, conferiti in presunta violazione dell'art. 53, comma 16-ter, che risultino in corso di svolgimento e, nell'ambito di questi, a quelli per i quali non sia ancora decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico pubblico. 

3. Il dirigente in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio delle segnalazioni che non risultano prioritarie, in quanto allo stato degli atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imparzialità e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 6, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità. 

Art. 10

Segnalazioni anonime

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che non appaiono riferibili ad un soggetto, ovvero non consentono, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza. 

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dall'Ufficio. 

3. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino altresì informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'Ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. L'Ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza. 

Art. 11

Improcedibilità della segnalazione

1. Sono ritenute improcedibili le segnalazioni che: 

a) sono anonime o considerate tali ai sensi dell'articolo 10; 

b) risultano manifestamente infondate; 

c) hanno un contenuto generico e/o di mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti che non consenta la chiara identificazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 53, comma 16-ter; 

d) sono relative a questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive; 

e) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell'Autorità; 

f) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell'Ufficio, ma che possono rientrare nella competenza di altri Uffici dell'Autorità; 

g) hanno un contenuto da cui non emergono i presupposti di applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter; 

h) siano riferite a fattispecie nelle quali sia decorso il triennio dalla stipula del contratto di lavoro o conferimento dell'incarico. 

Art. 12

Archiviazione delle segnalazioni

1. L'Ufficio valuta la procedibilità delle segnalazioni ai sensi dell'articolo 11 e provvede ad archiviare quelle ritenute improcedibili. 

2. In tutti i casi di archiviazione di cui al comma 1, ove la segnalazione concerna fatti di rilevo penale o contabile, l'Ufficio predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti. 

3. Le segnalazioni ritenute improcedibili ai sensi dell'articolo 11 ma riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale possono essere comunque valutate dall'Ufficio al fine di essere trasmesse agli Uffici competenti in vista dell'adozione di atti regolatori di carattere generale. 

4. Le segnalazioni ritenute improcedibili ai sensi dell'articolo 11 ma riferite a questioni che possono rientrare nella competenza di altri Uffici dell'Autorità sono trasmesse a questi ultimi a cura dell'Ufficio. 

5. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui all'art. 9, comma 3. Tali prospetti, previa presa d'atto del Consiglio, sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione. 

Art. 13

Rapporti tra procedimento di vigilanza e sanzionatorio e giudizio pendente

1. L'Ufficio può non avviare il procedimento in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi ad un'autorità giudiziaria avente il medesimo oggetto o una questione connessa e inscindibile, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, l'Ufficio valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza. 

Art. 14

Fase preistruttoria

1. Qualora alla segnalazione non sia stata allegata tutta la documentazione e/o dalla stessa non sia possibile evincere tutte le informazioni utili ai fini dell'avvio del procedimento, l'Ufficio formula per iscritto al RCPT dell'Ente in provenienza e/o al legale rappresentante del soggetto privato che ha stipulato il contratto, e/o conferito l'incarico, e/o se necessario al soggetto al quale è stato conferito l'incarico in presunta violazione dell'art. 53, comma 16-ter, una richiesta di informazioni e di integrazione nella quale sono indicati: 

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono informazioni e chiarimenti; 

b) i documenti che devono essere forniti; 

c) le modalità di presentazione degli elementi richiesti; 

d) il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta alla richiesta di integrazione. 

2. Entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Autorità della segnalazione, ovvero, nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, dalla ricezione della documentazione completa e delle informazioni richieste o dall'inutile decorrenza del termine assegnato per il riscontro, valutati gli elementi a disposizione, l'Ufficio può: 

a) archiviare la segnalazione, previa approvazione del Consiglio nei casi di maggiore complessità giuridica e/o istruttoria, nei casi di maggiore rilievo istituzionale in ragione dei soggetti/enti coinvolti o nei casi che presentano profili interpretativi sui quali non vi sia un precedente orientamento dell'Autorità; 

b) avviare il procedimento di vigilanza e sanzionatorio ai sensi dell'articolo 15. 

Art. 15

Avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento con una nota contenente: 

a) l'oggetto del procedimento unitamente alle informazioni e/o documentazioni ritenute rilevanti; 

b) la notizia che lo stesso può concludersi con un atto di accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, con le conseguenze sanzionatorie dallo stesso previste; 

c) il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento; 

d) l'invito a trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri; 

e) il nominativo del responsabile del procedimento e del funzionario cui è possibile rivolgersi, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e della casella di posta elettronica certificata dell'Autorità per tutte le comunicazioni successive relative al procedimento. 

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al titolare dell'incarico conferito in presunta violazione dall'art. 53, comma 16-ter, al soggetto privato che ha conferito l'incarico stesso e comunque a tutti i soggetti nei confronti dei quali potrebbero trovare applicazione le sanzioni previste dalla disposizione stessa, nonché al RPCT dell'amministrazione/ente di provenienza. 

3. Nel caso in cui l'Ufficio, nel corso dell'attività istruttoria, rilevi la sussistenza di ulteriori soggetti nei confronti dei quali potrebbero trovare applicazione le sanzioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, il responsabile del procedimento invia agli stessi una comunicazione contenente tutti gli elementi di cui al comma 1, dandone notizia ai soggetti già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. 

Art. 16

Fase istruttoria

1. I soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 15 hanno facoltà di: 

- presentare entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, lett. d), eventuali memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri; 

- presentare istanza di audizione ai sensi dell'art. 17; 

- accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, secondo quanto previsto dall'articolo 3. 

2. Il responsabile del procedimento può chiedere, ove necessario, documenti, informazioni e/o chiarimenti ulteriori ai destinatari della comunicazione di avvio, nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria. 

3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare: 

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti necessari; 

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento; tale termine è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti e comunque non può essere inferiore a 10 né superiore a 30 giorni. 

Art. 17

Audizioni

1. L'Ufficio può, d'ufficio o su istanza di una o più parti del procedimento presentata entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, lett. d), convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento. 

2. I soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. 

3. Dell'audizione dinanzi all'Ufficio, che potrà avvenire anche in modalità a distanza, viene redatto apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese dai partecipanti ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata o da depositarsi ai sensi dell'art. 16, comma 2. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione. Una copia è consegnata o trasmessa a ciascuno dei soggetti intervenuti. 

4. L'audizione può essere svolta dinanzi al Consiglio nei casi di maggiore rilevanza e/o recanti questioni giuridiche particolarmente complesse o innovative. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione. Si applicano, in quanto compatibili, i commi precedenti. 

Art. 18

Ispezioni

1. Nell'ambito del procedimento, ove risultino particolari esigenze di accertamento, l'Ufficio può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva da parte della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, da eseguire secondo le modalità stabilite dall'Autorità. 

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale sono indicati l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento e lo stato del procedimento. 

3. La relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi viene trasmessa all'Ufficio richiedente per i successivi adempimenti. 

Art. 19

Sospensione dei termini del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso nei seguenti casi: 

a) acquisizione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. d); 

b) audizione disposta ai sensi dell'articolo 17; 

c) ispezioni disposte ai sensi dell'articolo 18; 

d) ulteriori approfondimenti istruttori di cui all'articolo 16, commi 2 e 3; 

e) acquisizione delle controdeduzioni finali di cui all'articolo 20, comma 2. 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera d), l'istruttoria può essere conclusa anche prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine assegnato. 

3. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni, esclusa l'ipotesi di cui al comma 1, lettera c). 

4. La sospensione dei termini del procedimento è comunicata alle parti ed opera dalla ricezione di tale comunicazione sino alla ricezione delle produzioni documentali a vario titolo richieste, ovvero decorso inutilmente il termine per le stesse assegnato, sino alla ricezione della relazione ispettiva, sino allo svolgimento dell'audizione. 

Art. 20

Comunicazione delle risultanze istruttorie

1. Nel caso in cui nel corso della fase istruttoria emerga la possibile violazione dell'art. 53, comma 16-ter, con conseguente applicabilità delle sanzioni dallo stesso previste, l'Ufficio predispone una comunicazione di risultanze istruttorie da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 

2. La comunicazione delle risultanze istruttorie approvata dal Consiglio è trasmessa a cura dell'Ufficio ai soggetti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, assegnando agli stessi un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni finali in forma scritta. 

Art. 21

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio, acquisiti tutti gli elementi, sottopone al Consiglio, per l'approvazione nei termini di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), una proposta di delibera avente ad oggetto: 

a) l'archiviazione del procedimento per insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 53, comma 16-ter; 

b) l'accertamento della violazione dell'art. 53, comma 16-ter, con indicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. 

2. La delibera è comunicata a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento e pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Della stessa si dà notizia al segnalante. 

3. Ove il procedimento abbia avuto origine da una segnalazione di esclusione da procedura di gara ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, la delibera di cui al comma 1, lettera b), è altresì contestualmente trasmessa agli uffici interni preposti all'eventuale avvio del procedimento di competenza finalizzato all'irrogazione della sanzione prevista dal d.lgs. 36/2023. In tal caso il termine per l'avvio di tale procedimento sanzionatorio ai sensi del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36" decorre dalla data della notifica della delibera alle parti. 

Art. 22

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili. 

Art. 23

Tutela dei dati personali

1. La raccolta e il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti relative alla tutela della privacy. 

Art. 24

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

2. Lo stesso si applica anche alle segnalazioni pervenute prima della sua entrata in vigore rispetto alle quali non sia stata ancora spedita alle parti la comunicazione di avvio del procedimento, ad eccezione di quelle relative ad incarichi rispetto a cui sia decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico pubblico. 

3. Nei casi di cui al comma 2, il termine di cui all'art. 14, comma 2, per l'eventuale avvio del procedimento decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. 

Approvato nell'adunanza del 25 settembre 2024 

Il Presidente 

GIUSEPPE BUSIA

Il Segretario

LAURA MASCALI

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 novembre 2024