
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2024 DELLA COMMISSIONE, 26 luglio 2024
G.U.U.E. 20 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2020/1056 stabilendo l'insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 gennaio 2025
Applicabile dal: 9 gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
1) E' opportuno integrare il regolamento (UE) 2020/1056 al fine di stabilire l'insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI.
2) L'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2020/1056 specifica che ciascun sottoinsieme di dati eFTI dovrebbe comprendere l'insieme strutturato di elementi di dati corrispondenti alle informazioni regolamentari richieste ai sensi di uno specifico atto giuridico dell'Unione o del diritto nazionale. L'articolo 3, punto 6), dello stesso regolamento specifica che l'insieme di dati comuni eFTI dovrebbe comprendere l'insieme generale di elementi di dati strutturati che corrispondono a tutti i sottoinsiemi di dati eFTI, dove gli elementi di dati comuni ai vari sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi una sola volta. Inoltre, l'articolo 3, punto 7), specifica che ciascun elemento di dati eFTI dovrebbe avere una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere.
3) L'obiettivo della costituzione dell'insieme di dati comuni eFTI è semplificare la registrazione e lo scambio di dati in formato elettronico, e garantire in tal modo la disponibilità di informazioni coerenti, al fine di verificare e dimostrare la conformità alle norme in materia di trasporti. Nomi, definizioni e formati standardizzati degli elementi di dati comuni nei diversi sottoinsiemi eFTI, compresi, se del caso, regole operative ed elenchi di codici armonizzati, consentiranno agli operatori economici di registrare i dati in un formato chiaro e standardizzato. Una struttura armonizzata per questi elementi di dati consentirà inoltre lo scambio automatico degli stessi tra le piattaforme eFTI degli operatori e i sistemi informatici delle autorità competenti.
4) Le informazioni sul trasporto merci che devono essere registrate e scambiate nell'ambiente eFTI sono, per la maggior parte, le stesse informazioni che gli operatori economici devono scambiare in ambito commerciale al fine di garantire i flussi operativi e attestare la loro conformità ad altre prescrizioni regolamentari che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1056. Per consentire il riutilizzo dei dati eFTI per tali altri scambi e garantire l'interoperabilità con i pertinenti ambienti di scambio elettronico tra imprese e imprese e tra imprese e autorità, è importante allineare la struttura e le definizioni degli elementi di dati compresi nell'insieme di dati comuni eFTI e nei sottoinsiemi di dati eFTI a quelle degli elementi di dati corrispondenti nei tre modelli di dati internazionali e dell'Unione più pertinenti: il modello di dati del codice doganale dell'Unione (EU CDM) (2), il modello di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe) (3) e il modello di dati di riferimento per il trasporto multimodale UN/CEFACT (MMT-RDM) (4). Ciò consentirà una condivisione e un riutilizzo più efficienti dei dati, ridurrà gli oneri amministrativi per gli operatori economici e migliorerà la qualità delle informazioni sul trasporto merci alle quali le autorità possono accedere per verificare la conformità alle norme applicabili.
5) L'articolo 83, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) modifica l'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1056 per fissare una data successiva per l'adozione delle specifiche del sottoinsieme di dati eFTI corrispondente alle prescrizioni relative alle informazioni riguardanti il movimento di rifiuti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1056, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), di tale regolamento. Non è pertanto opportuno adottare tali specifiche mediante il presente regolamento delegato. Per consentire l'allineamento alle relative specifiche da adottare a norma dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157, tali specifiche dovrebbero essere adottate in una fase successiva, entro la data stabilita in tale articolo.
6) La Commissione ha svolto opportune consultazioni, anche a livello di esperti e con i portatori di interessi (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 249 del 31.7.2020.
Come stabilito a norma del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Come stabilito a norma del Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019).
https://unece.org/trade/uncefact/rdm.
Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).
I documenti e le relazioni delle riunioni pertinenti sono disponibili nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu). I riscontri ricevuti dai portatori di interessi in merito al progetto di atto condiviso sul portale «Dì la tua» della Commissione sono disponibili qui.
Costituzione dell'insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI
L'insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1056 figurano nell'allegato del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN