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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 6 novembre 2024, n. 552

- Allegata al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 21 dicembre 2024, n. 299

Modifiche al regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, adottato con delibera del consiglio dell'autorità n. 267 del 20 giugno 2023

Il Consiglio 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 220, comma 1 e comma 4; 

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, adottato con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 267 del 20 giugno 2023

CONSIDERATA l'opportunità di apportare talune modifiche in merito al regime di impugnazione, da parte degli operatori economici e dell'Autorità, della determinazione della Stazione appaltante di non adeguamento al parere di precontenzioso; 

VISTI i deliberati del Consiglio dell'Autorità assunti nelle adunanze dell'8 maggio 2024 e del 3 luglio 2024; 

Delibera:

Art. 0

Articolo Unico

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

L'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del Regolamento è sostituito dal seguente: 

"Entro lo stesso termine, la stazione appaltante o l'ente concedente è tenuto a trasmettere il provvedimento motivato, mediante posta elettronica certificata, a tutte le parti del procedimento di precontenzioso, che possono impugnarlo nei termini e alle condizioni previste dal codice del processo amministrativo." 

L'art. 13, comma 1, del Regolamento è sostituito dal seguente: 

"L'Ufficio, preso atto del provvedimento di cui all'art. 12, comma 2, valuta le motivazioni poste a fondamento della mancata conformazione al parere e, tenuto conto anche della gravità delle violazioni rilevate nell'ambito del procedimento di precontenzioso, rimette tempestivamente al Consiglio dell'Autorità la decisione sulla proposizione del ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 120 c.p.a." 

Tali modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della stessa delibera nel sito istituzionale dell'Autorità. 

Il Presidente 

GIUSEPPE BUSIA 

Il segretario: LAURA MASCALI

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 dicembre 2024