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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UIBM 

DIVISIONE II - POLITICHE E PROGETTI PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

DECRETO 10 dicembre 2024

- Allegato al Comunicato Ministero Imprese e Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 21 dicembre 2024, n. 299

Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti gli articoli 11 ed 11bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30 [N.d.R. recte: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30] (Codice della Proprietà Industriale) che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo e il marchio di certificazione; 

Visto l'articolo 32, commi da 12 a 15, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, "Decreto Crescita", convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, per assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria, prevedendo uno stanziamento complessivo di euro un milione per anno; 

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2020, che fissa i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione per sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi; 

Visto il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020 n. 322, che ha introdotto modifiche e integrazioni al comma 12 del citato articolo 32 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allargando la platea dei soggetti beneficiari ai consorzi di tutela di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo ed incrementando a decorrere dall'anno 2021 lo stanziamento dedicato alla misura agevolativa a 2,5 milioni di euro per anno; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 15 gennaio 2020 (che resta efficace solo per le domande presentate relativamente all'annualità 2020), recependo le predette modifiche ed integrazioni introdotte a livello legislativo nelle norme di attuazione del citato comma 13 dell'articolo 32 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, individuando in particolare all'articolo 2 i soggetti beneficiari nel modo seguente: "I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione oggetto del presente decreto sono le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, e altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione a loro riconducibili"; 

Visto l'articolo 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 che conferma nel ruolo di soggetto gestore l'Unioncamere e prevede la stipula di un atto convenzionale per disciplinare i rapporti tra la DGTPI-UIBM ed il soggetto gestore; 

Visto l'articolo 7 del citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 che prevede che gli oneri derivanti dal decreto medesimo, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di 2,5 milioni a decorrere dall'annualità 2021; 

Vista la Convenzione stipulata tra questa Direzione Generale e UNIONCAMERE il 3 novembre 2023 che prevede la predisposizione di un nuovo bando per l'annualità 2024 finalizzato a disciplinare la concessione di agevolazioni per la promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione da parte delle associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie esistenti, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2023 di approvazione della predetta convenzione; 

Considerato quanto previsto dall'articolo 8 del citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 che rinvia ad un provvedimento del Direttore Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi la definizione delle modalità di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche; 

Valutata l'opportunità di definire detti elementi anche per il bando riferito all'annualità 2024; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021, sono definite i termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni diretti ad attuare la misura di cui all'articolo 32, commi da 12 a 15, del Decretolegge 30 aprile 2019, n. 34

Art. 2

Soggetto gestore

1. Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l'istruttoria delle domande, nonché l'erogazione delle agevolazioni del presente provvedimento, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house. 

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono: 

- le associazioni rappresentative delle categorie produttive; 

- i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche; 

- altri organismi di tipo associativo o cooperativo. 

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda devono, a pena di inammissibilità, essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ex artt. 11 e 11 bis del Codice della Proprietà Industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato. 

3. Il possesso dell'idoneo titolo di cui al comma 2 deve risultare da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente l'agevolazione e che indichi, altresì, la durata temporale dell'attività di uso e/o gestione del marchio stesso. 

4. In caso di contitolarità del marchio, è necessario che vi sia l'autorizzazione al soggetto richiedente da parte di ciascun contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione. 

5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilità, essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) avere sede legale ed operativa in Italia; 

b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361

c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1.; 

e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 

f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili; 

g) essere iscritti al Registro delle Imprese e attivi, ove applicabile; 

h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile. 

6. I requisiti di cui ai commi 2 e 5 devono essere posseduti, a pena di inammissibilità, dal momento di presentazione della domanda sino a quello di erogazione dell'agevolazione. 

7. L'erogazione dell'agevolazione è, in ogni caso, subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 9. 

Art. 4

Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto

1. E' oggetto dell'agevolazione la realizzazione di un progetto di promozione all'estero di un marchio collettivo o di certificazione, già registrato, così come definito dagli articoli 11 e 11bis del Codice della Proprietà Industriale (CPI) come modificati dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15

2. Il progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, la realizzazione di almeno due delle seguenti INIZIATIVE finalizzate alla promozione del marchio: 

A. FIERE E SALONI INTERNAZIONALI. Si intendono ricomprese anche fiere e saloni internazionali svolti in modalità "virtuale" su piattaforme digitali; 

B. EVENTI COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI. Si intendono ricompresi anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera; 

C. INCONTRI BILATERALI CON ASSOCIAZIONI ESTERE. Si intendono ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia o all'estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni; 

D. SEMINARI IN ITALIA CON OPERATORI ESTERI E ALL'ESTERO. Si intendono ricompresi anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali; 

E. AZIONI DI COMUNICAZIONE SUL MERCATO ESTERO, ANCHE ATTRAVERSO GDO E CANALI ON-LINE. Si intendono ricomprese anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc. 

F. CREAZIONE DI COMUNITA' VIRTUALI A SUPPORTO DEL MARCHIO. 

3. Il progetto deve essere concluso entro 6 mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione di cui al successivo art. 8. 

4. Il soggetto beneficiario, in via del tutto eccezionale, può chiedere fino a 30 giorni prima della scadenza del progetto, nelle forme descritte al successivo art. 12, una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a 2 mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore. 

Art. 5

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2024. 

2. Nel caso di spese sostenute prima della presentazione della domanda di agevolazione, e comunque in data non antecedente il 2 ottobre 2024, il termine di durata del progetto di promozione del marchio decorre dalla data di fatturazione della prima spesa sostenuta. 

3. Le spese ammissibili, di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2021, in relazione alle INIZIATIVE ammissibili sono le seguenti: 

INIZIATIVA A - FIERE E SALONI INTERNAZIONALI 

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi: 

a) quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. Sono incluse anche tutte le spese per servizi fieristici gestiti in esclusiva dal soggetto organizzatore (assicurazioni, servizi di pulizia e vigilanza, allacciamenti, servizi tecnici, ecc.); spese di hostessing; noleggio di allestimenti per stand (arredi, strutture quali pareti mobili, vetrine, ecc.); iscrizione al catalogo della manifestazione. Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press meeting; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza in fiera/salone di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento stand; 

b) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di schermi, impianti audio e video, ecc., attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento; 

c) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografici e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, etc.; 

d) spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. 

INIZIATIVA B - EVENTI COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI 

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi: 

a) affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei. Sono incluse spese per l'affitto di location, diverse da sedi fieristiche (es. temporary store, vetrine aeroportuali, ecc) in cui organizzare eventi di promozione dei prodotti/servizi contraddistinti da marchi collettivi o di certificazione (degustazioni, serate a tema, sfilate, ecc,). Sono incluse, altresì, spese per noleggio arredi (strutture quali pareti mobili, vetrine, espositori, ecc.). Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press meeting; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento stand; 

b) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento; 

c) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.; 

d) spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario. 

INIZIATIVA C - INCONTRI BILATERALI CON ASSOCIAZIONI ESTERE 

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi: 

a) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento; 

b) spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario: 

c) affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l'affitto di location, anche all'interno di sedi fieristiche, in cui realizzare incontri bilaterali. Sono ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di esperti di settore agli incontri bilaterali. Sono, inoltre, ammissibili spese di consulenza per la ricerca di partner. 

INIZIATIVA D - SEMINARI IN ITALIA CON OPERATORI ESTERI E ALL'ESTERO 

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi: 

a) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento; 

b) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.; 

c) spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario; 

d) affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l'affitto di location, anche all'interno di sedi fieristiche, in cui realizzare iniziative seminariali e divulgative. Sono inoltre ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di esperi di settore agli incontri seminariali. 

INIZIATIVA E - AZIONI DI COMUNICAZIONE SUL MERCATO ESTERO, ANCHE ATTRAVERSO GDO E CANALI ON-LINE 

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi: 

a) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) nell'ipotesi in cui l'azione di comunicazione preveda la realizzazione di eventi in presenza; 

b) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.; 

c) spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario. 

INIZIATIVA F - CREAZIONE DI COMUNITA' VIRTUALI A SUPPORTO DEL MARCHIO. 

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi: 

a) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Sono incluse spese di traduzione dei testi da pubblicare sulla community e di interpretariato in occasione degli incontri internazionali della community; 

b) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per la creazione, lo sviluppo e la gestione della community (consulenza di esperti di: social marketing, sviluppo software, grafica, coordinamento e sviluppo della community); 

c) spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di pubblicità della community (conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.). 

1. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi: 

a. prestati da amministratori del soggetto richiedente o loro prossimi congiunti; 

b. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto beneficiario; 

c. qualsiasi forma di auto-fatturazione. 

Art. 6

Entità dell'agevolazione e risorse disponibili

1. L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. 

2. L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato. 

3. Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro. 

4. Fermo restando l'importo totale dell'agevolazione concessa, l'importo delle agevolazioni per tipologia di INIZIATIVA potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore. 

5. In ogni caso, non sarà possibile rendicontare INIZIATIVE diverse da quelle per le quali è stata concessa l'agevolazione. 

6. L'importo dell'agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione, così definitivamente determinata, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria. 

7. In ogni caso, l'agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione. 

8. I contributi in favore dei soggetti beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento sono destinati nel limite complessivo dello stanziamento disponibile in base alla legislazione vigente e al netto degli oneri relativi alla gestione. 

9. Qualora le agevolazioni di cui al presente decreto configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, esse verranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. 

Art. 7

Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 18 dicembre 2024 ed entro e non oltre le 24:00 del 20 gennaio 2025 pena l'irricevibilità della domanda. 

2. Le domande devono essere trasmesse - a pena di inammissibilità - dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2024@legalmail.it indicando nell'oggetto "AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE". 

3. La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità, essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione. L'Allegato 1 e l'Allegato 2 devono essere altresì trasmessi in formato Word. 

4. Domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate ai commi precedenti non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione. La domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto Decreto in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). 

5. La domanda di agevolazione contiene le seguenti dichiarazioni: 

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di appartenere ad una delle tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Decreto; 

b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in possesso di atto formale che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio già registrato al soggetto richiedente; 

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in possesso di autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione; 

d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere sede legale in Italia; 

e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361 (solo in caso di associazioni riconosciute); 

f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3; 

h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 

i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere sottoposti a procedure concorsuali (ove applicabili); 

j. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere iscritti al Registro delle Imprese (ove applicabile); 

k. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 (ove applicabile); 

l. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto richiedente; 

m. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le spese da sostenere per la realizzazione del Progetto di promozione del marchio (All.2, punto 6. Riepilogo delle spese previste e importo dell'agevolazione richiesta) rientrano nella sfera della propria attività per la quale l'IVA è a carico del soggetto richiedente. 

6. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda. 

7. La domanda di agevolazione (Allegato 1) deve essere corredata dal Progetto di promozione del marchio (Allegato 2), con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti: 

- gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo; 

- le INIZIATIVE che si intendono realizzare con una puntuale descrizione dei servizi da acquisire (coerentemente alla tipologia delle spese ammesse per ciascuna INIZIATIVA) e i relativi costi preventivati; 

- il dettaglio delle spese previste; 

- gli indicatori di risultato attesi. 

Nel caso di contitolarità del marchio, occorre altresì allegare autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione. 

Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal titolare, occorre allegare atto formale che dimostri il conferimento dell'attività in uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente. 

8. La domanda di agevolazione, gli Allegati e tutta la documentazione devono - a pena di inammissibilità - essere inviati unicamente dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso, occorre allegare - pena l'inammissibilità della domanda - la procura speciale firmata digitalmente sia dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale, come da modello allegato (Allegato 3). Nell'oggetto della PEC si deve riportare il nome del soggetto richiedente l'agevolazione. 

9. L'Unioncamere non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. 

10. La domanda di agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi: 

a. se presentata prima delle ore 9:00 del 18 dicembre 2024 o dopo le 24:00 del 20 gennaio 2025; 

b. se non inviata secondo le modalità richieste; 

c. se non sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente; 

d. se priva dell'Allegato 1; 

e. se priva del Progetto di promozione del marchio (Allegato 2); 

f. se carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (Allegato 3); 

g. se presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 o privi dei requisiti di cui allo stesso articolo. 

Art. 8

Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione

1. I progetti presentati regolarmente entro i termini e modalità di cui all'art. 7 saranno oggetto di istruttoria compiuta dal soggetto gestore entro novanta giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione. 

2. L'istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente provvedimento nonché, sulla base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito. 

3. Ai fini dell'assegnazione delle agevolazioni le domande presentate da soggetti già beneficiari di agevolazione nell'ambito del Bando Marchi Collettivi 2023 saranno prese in considerazione - nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - solo in presenza di risorse residue disponibili al termine dell'istruttoria di tutte le altre domande presentate. 

4. Il soggetto gestore può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un più agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dal soggetto richiedente entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione al soggetto interessato. 

5. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilità della domanda e la determinazione dell'importo totale di spese ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego è notificato al soggetto interessato, nelle forme descritte al successivo art. 12. 

6. In base alle risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 8, il soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione, con l'indicazione delle spese ammissibili e delle agevolazioni concesse che viene notificato al soggetto richiedente interessato. 

7. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili risultasse maggiore delle predette risorse disponibili, il soggetto gestore procederà a concedere le agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili. In caso di insufficienza dei fondi l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande presentate che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Il Soggetto gestore provvede a comunicare ai soggetti richiedenti interessati la suddetta sospensione con apposito avviso sul sito, www.marchicollettivi2024.it. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede a darne pubblicità con proprio provvedimento ed il Soggetto gestore provvede a dare conforme notizia, mediante pubblicazione sul predetto sito e a riavviare le attività istruttorie per le domande sospese, nei limiti delle nuove disponibilità. 

8. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessità di adottare modifiche che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, il soggetto beneficiario - entro il termine di almeno 30 giorni dalla realizzazione delle attività per le quali si richiede la variazione - le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo art. 12. In fase di rendicontazione non saranno prese in considerazione modifiche progettuali non espressamente autorizzate. 

Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione dell'agevolazione avviene al termine del progetto, a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del raggiungimento degli obiettivi del progetto, della regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici. 

2. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencate, deve essere inviata - entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto - dal soggetto beneficiario a Unioncamere tramite PEC all'indirizzo marchicollettivi2024@legalmail.it: 

a. relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili alle singole spese sostenute; 

b. copia conforme dei titoli di spesa quietanzati con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con le spese approvate. Tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato con il provvedimento di concessione. Per le fatture emesse tra il 2 ottobre 2024 e la data della concessione dell'agevolazione i soggetti beneficiari sono tenuti - pena la non ammissibilità della spesa - a provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP successivamente assegnato con il provvedimento di concessione, mediante apposita procedura di integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438 del 2020, ovvero sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dalla Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la mancata ammissibilità delle stesse. 

c. attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa. Per le spese sostenute in valuta diversa dall'Euro ai fini del rimborso si terrà in considerazione il tasso di cambio alla data dell'effettuazione del pagamento del servizio; 

d. preventivi di spesa per i servizi acquisiti; 

e. curriculum del fornitore che evidenzi l'adeguatezza delle capacità tecnico professionali ed organizzative rispetto alla fornitura del servizio. Nel caso di un servizio reso da professionista questi dovrà essere titolare di partita IVA coerente con l'attività svolta I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati dai soggetti beneficiari entro la data di conclusione del progetto. 

3. I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati direttamente dai beneficiari entro la data di conclusione del progetto. 

4. L'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata dal Soggetto gestore, tramite il funzionario delegato, direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute. 

5. Il soggetto beneficiario può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare dell'agevolazione concessa, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza fideiussoria assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo. 

6. L'erogazione dell'anticipo dell'agevolazione sarà effettuata da Unioncamere, tramite il funzionario delegato, direttamente sul conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla trasmissione a Unioncamere - all'indirizzo PEC marchicollettivi2024@legalmail.it - della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. 

Art. 10

Monitoraggio e controlli dei progetti

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, nelle forme descritte al successivo art. 12, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti. 

2. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione dei progetti. 

3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy potranno effettuare - su almeno il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione anche presso la sede dei soggetti beneficiari sorteggiati o utilizzando la modalità da remoto. 

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata in originale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per almeno cinque anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. 

Art. 11

Revoca e rinuncia dell'agevolazione

1. Unioncamere provvede alla revoca dell'agevolazione ed al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento qualora: 

a. l'agevolazione sia stata concessa sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato; 

b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di promozione di cui al precedente art. 4; 

c. ci sia difformità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate di cui all'art. 8 e la sua realizzazione; 

d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel presente provvedimento; 

e. la scadenza dell'atto formale di cui all'art. 3, comma 3, intervenga nel corso dello svolgimento del progetto e non sia rinnovato per un periodo temporale pari almeno alla durata del progetto. 

2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: marchicollettivi2024@legalmail.it riportando nell'oggetto della PEC la dicitura "Rinuncia" e il numero di protocollo della comunicazione di concessione. 

3. Nel caso di avvenuta erogazione, i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all'agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia. 

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Soggetto gestore provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. 

Art. 12

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da Unioncamere ai soggetti beneficiari che presenteranno domanda di agevolazione e viceversa, avverranno attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto all'art. 48 del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 

2. Le comunicazioni al soggetto gestore da parte dei soggetti beneficiari dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: marchicollettivi2024@legalmail.it dall'indirizzo PEC del beneficiario (o, nei casi di specie, dalla PEC del procuratore speciale). 

3. Le comunicazioni da parte di Unioncamere ai soggetti richiedenti saranno inviate all'indirizzo PEC dal quale è stata trasmessa la domanda di agevolazione. 

4. Per acquisire informazioni relative al contenuto del bando e alle procedure di presentazione della domanda, è necessario rivolgersi al seguente indirizzo: info@marchicollettivi2024.it. 

Art. 13

Norme per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali

1. Si applicano le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" per tutte le attività connesse al presente provvedimento. 

2. Il titolare del trattamento dati è Unioncamere - Unione Italiane delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento sopracitato sarà pubblicata sul sito internet del Soggetto gestore e sul sito di progetto. 

Art. 14

Pubblicazione

1. Il presente bando verrà pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sui siti internet della Direzione generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, www.uibm.gov.it, e del soggetto gestore, www.unioncamere.gov.it, e sul sito di progetto www.marchicollettivi2024.it 

2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il Direttore Generale

ANTONIO LIROSI

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo