
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3181 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 2024
G.U.U.E. 20 dicembre 2024, Serie L
Decisione relativa al riconoscimento del sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili da biomassa. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 19 dicembre 2024
Entrata in vigore il: 21 dicembre 2024
Applicabile fino al: 21 dicembre 2029
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.
2) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In base alla direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa e a fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.
3) Il 29 giugno 2021 il sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC» ha presentato domanda di riconoscimento alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere.
4) Il 4 ottobre 2024 il sistema volontario PEFC ha ripresentato la domanda, tenendo conto degli aspetti individuati dalla Commissione. In esito all'analisi della nuova domanda, la Commissione ha concluso che il sistema volontario PEFC contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità per la produzione di combustibili da biomassa a partire da biomassa forestale. Si ritiene inoltre che il sistema contempli adeguatamente i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa.
5) Il sistema volontario PEFC si applica ai combustibili da biomassa prodotti a partire da i) biomassa forestale e ii) biomassa derivante da rifiuti e residui di industrie connesse alla silvicoltura. Esso ha una copertura geografica mondiale e comprende l'intera filiera forestale.
6) In esito all'esame del sistema volontario PEFC, la Commissione ha concluso che esso contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001. Ha concluso inoltre che il sistema fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, di tale direttiva e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva.
7) La Commissione ritiene che il sistema volontario PEFC ottemperi adeguatamente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (2).
8) Il sistema risulta altresì conforme alle norme del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione (3).
9) Dall'esame del sistema volontario PEFC a opera della Commissione è emerso che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.
10) Le informazioni sul riconoscimento del sistema volontario PEFC dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione.
11) Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei criteri di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 14.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2448/oj).
Il sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 4 ottobre 2024, dimostra la conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001.
Il sistema volontario PEFC fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 in quanto garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.
Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario PEFC, quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 4 ottobre 2024, che possono avere un'incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema.
La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema volontario PEFC continui a contemplare adeguatamente i criteri per i quali è riconosciuto.