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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3180 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 2024

G.U.U.E. 20 dicembre 2024, Serie L

Decisione relativa al riconoscimento del sistema volontario «CertifHy» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili rinnovabili di origine non biologica. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 19 dicembre 2024

Entrata in vigore il: 21 dicembre 2024

Applicabile fino al: 21 dicembre 2029

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione (2) disciplinano la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica a partire da energia elettrica rinnovabile. L'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione (3) definisce la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. L'articolo 31 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 impone agli operatori economici l'obbligo di inserire in una banca dati dell'Unione informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili rinnovabili e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

2) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In base alla direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire a i) certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa e ii) fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. I sistemi volontari possono inoltre servire a certificare la conformità dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 bis della suddetta direttiva, applicando la metodologia descritta nel regolamento delegato (UE) 2023/1185, e a dimostrare il rispetto dell'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento delegato (UE) 2023/1184 per quanto riguarda il calcolo della quota di energia elettrica rinnovabile usata per produrre i combustibili rinnovabili di origine non biologica. I sistemi volontari possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su determinati combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato, in conformità dell'articolo 31 bis, paragrafi 2 e 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha la facoltà di decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o alcune di queste finalità.

3) Il 14 agosto 2023 il sistema volontario «CertifHy» ha presentato alla Commissione domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda il rispetto delle norme stabilite per i combustibili rinnovabili di origine non biologica in tale direttiva e nei pertinenti regolamenti delegati della Commissione. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere. «CertifHy» ha corretto in modo soddisfacente tali aspetti nella domanda ripresentata il 25 luglio 2024 e la Commissione ha concluso che il sistema volontario contempla adeguatamente le norme di cui all'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184 per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica ai fini dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185.

4) Il sistema volontario «CertifHy» si applica a tutti i tipi di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Esso ha una copertura geografica mondiale e comprende l'intera catena di custodia.

5) Il sistema volontario «CertifHy» è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (4). Dall'esame del sistema volontario «CertifHy» emerge che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici dei regolamenti delegati (UE) 2023/1184 e (UE) 2023/1185.

6) Le informazioni sul riconoscimento del sistema volontario «CertifHy» dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione.

7) Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica (GU L 157 del 20.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 157 del 20.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei criteri di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).

Art. 1

Il sistema volontario «CertifHy», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 25 luglio 2024, dimostra la conformità delle partite di combustibili rinnovabili di origine non biologica all'articolo 27, paragrafo 6, commi dal primo al quarto, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184.

Il sistema volontario di cui al primo comma fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica ai fini dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185.

Art. 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «CertifHy», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 25 luglio 2024, che possono avere un'incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema.

La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente gli elementi di cui all'articolo 1 per i quali è riconosciuto.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 21 dicembre 2029.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN