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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3191 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 2024

G.U.U.E. 20 dicembre 2024, Serie L

Decisione relativa al riconoscimento del sistema volontario «Sustainable Biomass Program» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili da biomassa e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1657. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 19 dicembre 2024

Entrata in vigore il: 21 dicembre 2024

Applicabile fino al: 21 dicembre 2029

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Oltre a questi, l'articolo 26 della medesima direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione (2) fissano criteri per determinare i) quali materie prime di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa siano a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, e ii) quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni che soddisfano determinate condizioni possano ottenere la certificazione di basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. L'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. L'articolo 31 bis, paragrafo 2, della suddetta direttiva impone agli operatori economici l'obbligo di inserire in una banca dati dell'Unione informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

2) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A norma della direttiva (UE) 2018/2001, è possibile ricorrere a un sistema volontario tra le altre cose per: i) certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla medesima direttiva, e ii) fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. I sistemi volontari possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette sui combustibili rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato, in conformità dell'articolo 31 bis, paragrafi 2 e 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha la facoltà di decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o alcune di queste finalità.

3) Il 15 ottobre 2020 il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» ha presentato domanda di riconoscimento alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere. Il 2 dicembre 2021 il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» ha ripresentato la domanda, tenendo conto degli aspetti individuati. La Commissione ha risposto adottando la decisione di esecuzione (UE) 2022/1657 (3), con cui riconosce che il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» dimostra il rispetto dei requisiti dell'articolo 29, paragrafi 6, 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

4) Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» ha operato altre modifiche per garantire la copertura dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra anche per i residui agricoli provenienti da terreni agricoli. Dopo tali modifiche, nella domanda ripresentata il 18 dicembre 2023 erano contemplati dal sistema anche i residui agricoli legnosi provenienti da terreni agricoli. La decisione di esecuzione (UE) 2022/1657 dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

5) Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» si applica ai tipi di materie prime seguenti: a) materiale lignocellulosico proveniente da terreni forestali e non forestali, b) residui di trasformazione dell'industria forestale e agricola (al di fuori delle foreste e dei terreni agricoli) e c) residui agricoli legnosi provenienti da terreni agricoli. Sono esclusi i residui agricoli non legnosi provenienti da terreni agricoli. Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» si applica a combustibili da biomassa (pellet e trucioli di legno) prodotti a partire da materiali lignocellulosici forestali e non forestali e residui di trasformazione dell'industria forestale e agricola per la produzione di calore ed energia elettrica. I «bioliquidi», i «biocarburanti», i «biogas», i «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto» e i «carburanti derivanti da carbonio riciclato» non rientrano nel campo di applicazione del sistema volontario «Sustainable Biomass Program». Il sistema ha una copertura geografica mondiale e comprende l'intera catena di custodia.

6) In esito al riesame del sistema volontario «Sustainable Biomass Program», la Commissione ha concluso che esso contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001. Inoltre, per i residui agricoli legnosi provenienti da terreni agricoli, si ritiene che il sistema contempli adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 5, della medesima direttiva. Il sistema contiene dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

7) Si ritiene che il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» ottemperi in modo adeguato alle norme del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (4).

8) Il sistema risulta altresì conforme alle norme del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione (5).

9) Dall'esame del sistema volontario «Sustainable Biomass Program» è emerso che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.

10) Le informazioni sul riconoscimento del sistema volontario «Sustainable Biomass Program» dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione.

11) Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1657 della Commissione, del 26 settembre 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Sustainable Biomass Program» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 249 del 27.9.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1657/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei criteri di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 14.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2448/oj).

Art. 1

Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 dicembre 2021 e il 18 dicembre 2023, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, la conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per i residui agricoli legnosi provenienti da terreni agricoli, nonché la conformità all'articolo 29, paragrafi 6, 7 e 10, della medesima direttiva.

Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» contiene dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 in quanto garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Art. 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «Sustainable Biomass Program», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento, che possono avere un'incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema. I servizi della Commissione esaminano le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Art. 3

La decisione di esecuzione (UE) 2022/1657 è abrogata.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 21 dicembre 2029.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN