
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3194 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 2024
G.U.U.E. 20 dicembre 2024, Serie L
Decisione relativa al riconoscimento del sistema volontario «REDcert-EU» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/605 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 19 dicembre 2024
Entrata in vigore il: 21 dicembre 2024
Applicabile fino al: 21 dicembre 2029
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. L'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione (2) disciplinano la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica a partire da energia elettrica rinnovabile. L'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione (3) definisce la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. L'articolo 31 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 impone agli operatori economici l'obbligo di inserire in una banca dati dell'Unione informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.
2) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In base alla direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire a i) certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa e ii) fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. I sistemi volontari possono inoltre servire a certificare la conformità dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 bis della suddetta direttiva, applicando la metodologia descritta nel regolamento delegato (UE) 2023/1185, e a dimostrare il rispetto dell'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento delegato (UE) 2023/1184 per quanto riguarda il calcolo della quota di energia elettrica rinnovabile usata per produrre i combustibili rinnovabili di origine non biologica. I sistemi volontari possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su determinati combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato, in conformità dell'articolo 31 bis, paragrafi 2 e 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha la facoltà di decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o alcune di queste finalità.
3) Il 15 dicembre 2020 il sistema volontario «REDcert-EU» ha presentato domanda di riconoscimento alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere. Il 18 giugno 2021 il sistema volontario «REDcert-EU» ha ripresentato la domanda, tenendo conto degli aspetti individuati. La Commissione ha risposto adottando la decisione di esecuzione (UE) 2022/605 (4), con cui riconosce che, per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, il sistema volontario «REDcert-EU» dimostra i) la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 e ii) il rispetto dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 nella versione vigente al 19 novembre 2023. Il sistema è stato riconosciuto anche ai fini della dimostrazione della conformità di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa all'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 dal momento che garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.
4) Il 23 agosto 2023 il sistema volontario «REDcert-EU» ha presentato alla Commissione un'ulteriore domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica e di carburanti derivanti da carbonio riciclato. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere. «REDcert-EU» ha corretto in modo soddisfacente tali aspetti nella domanda ripresentata il 24 luglio 2024 e la Commissione ha concluso che il sistema volontario contempla adeguatamente le norme di cui all'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184 per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185.
5) In esito all'esame del sistema volontario «REDcert-EU», la Commissione ha concluso che esso contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Ha concluso inoltre che il sistema contiene dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, di tale direttiva e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva. Per quanto concerne i combustibili rinnovabili di origine non biologica, la Commissione è giunta alla conclusione che il sistema contempla adeguatamente le norme di cui all'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184. Infine la Commissione ha riscontrato che il sistema fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185.
6) Per quanto concerne i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia (per il biometano, dall'unità di produzione fino al punto di consumo). Esso contempla inoltre tutti i tipi di combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato e comprende l'intera catena di custodia. Il sistema ha una copertura geografica mondiale.
7) Dall'esame del sistema «REDcert-EU» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e che per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.
8) Il sistema applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.
In esito all'esame del sistema, la Commissione ha concluso che esso rispetta il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (5).
9) Per motivi di trasparenza e chiarezza, è opportuno indicare in modo esaustivo tutti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che il sistema «REDcert-EU» contempla in modo ritenuto adeguato. La decisione di esecuzione (UE) 2022/605 dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.
10) Le informazioni sul riconoscimento del sistema volontario «REDcert-EU» dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione.
11) Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica (GU L 157 del 20.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj).
Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 157 del 20.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/605 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «REDcert-EU» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/605/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei criteri di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).
Il sistema volontario «REDcert-EU» dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, quanto segue:
a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
b) accuratezza dei dati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui il sistema garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle;
c) conformità delle partite di combustibili rinnovabili di origine non biologica all'articolo 27, paragrafo 6, commi dal primo al quarto, della direttiva (UE) 2018/2001 e ai criteri pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1184;
d) accuratezza dei dati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 e allineamento alla metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185;
e) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni accurate sui combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato in conformità dell'articolo 31 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001.
Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «REDcert-EU», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 18 giugno 2021 e il 24 luglio 2024, che possono avere un'incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema.
La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema volontario «REDcert-EU» continui a contemplare adeguatamente i criteri per i quali è riconosciuto.