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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 198

G.U.R.I. 23 dicembre 2024, n. 300

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022 - 2023, e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e viste le osservazioni svolte, che sono state accolte solo in riferimento all'ampliamento del contenuto della norma, ma non all'introduzione di un nuovo apparato sanzionatorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

«6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.».

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

FOTI, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

NORDIO, Ministro della giustizia

TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: NORDIO