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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 dicembre 2024

G.U.R.I. 28 dicembre 2024, n. 303

Definizione dei requisiti per l'assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità» e dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del codice civile;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, avente ad oggetto il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che approva il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, concernente «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 224-bis che istituisce il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare, l'art. 77, paragrafo 1, lettera c) in materia di cooperazione per la promozione ed il sostegno dei regimi di qualità riconosciuti dall'Unione e dagli Stati membri e del loro utilizzo da parte degli agricoltori;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Istituzione del "Sistema di qualità nazionale zootecnia"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» e, in particolare, l'art. 40, recante «Istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante l'«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonchè alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze MEF-GAB - Prot. 52685 del 27/11/2024-E;

Ritenuto di dover assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza italiane;

Ritenuto di dover individuare i requisiti per l'assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità» e definire i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua i requisiti per l'assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità» e definisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «altri enti locali»: le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni;

b) «città»: il comune cui è concesso il titolo di città ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) «DOP»: l'abbreviazione corrispondente a denominazione di origine protetta di cui all'art. 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli, oppure di cui all'art. 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/1143, per i prodotti agroalimentari;

d) «IGP»: l'abbreviazione corrispondente a indicazione geografica protetta di cui all'art. 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli, oppure di cui all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2024/1143, per i prodotti agroalimentari, e a indicazione geografica ai sensi dell'art. 3, punto 4), del regolamento (UE) n. 2019/787, per le bevande spiritose;

e) «legge»: la legge 27 dicembre 2023, n. 206;

f) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

g) «prodotti agricoli»: i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli, nonchè le bevande spiritose di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 2019/787 e gli ulteriori prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura previsti dall'art. 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 2024/1143;

h) «produzione biologica»: la produzione biologica di cui al regolamento (UE) n. 2018/848;

i) «Registro»: il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

j) «sistemi di qualità nazionale»: i regimi di qualità nazionali istituiti:

dall'art. 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata - SQNPI);

dall'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale - SQNBA);

dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 (Sistema di qualità nazionale zootecnia - SQNZ).

Art. 3

Requisiti per l'assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità»

1. Possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:

a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtù del fatto che:

il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso, anche parzialmente, all'interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare;

oppure, almeno il trenta per cento della produzione di un determinato prodotto agricolo all'interno del territorio amministrativo dell'ente sia ottenuto secondo il metodo della produzione biologica e/o in base ad uno dei sistemi di qualità nazionali;

oppure, vi sia una consolidata tradizione, per un periodo di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto agricolo e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale;

b) in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.

2. I requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo sono cumulativi.

Art. 4

Requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 4, della legge, le associazioni nazionali delle città di identità devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite in forma di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) essere senza scopo di lucro ed avere come finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno alla promozione e dell'informazione;

c) avere tra i propri associati almeno venticinque città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente decreto per il medesimo prodotto agricolo, previamente accertati dall'associazione nazionale al momento dell'adesione;

d) prevedere tra gli organi dell'associazione il collegio sindacale o il sindaco unico;

e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:

valorizzare le produzioni agricole di qualità, evitando il ricorso agli OGM;

valorizzare le pratiche di coltivazione tradizionali, il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;

sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli direttamente nella cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio immateriale e bene culturale identitario;

favorire la sostenibilità dello sviluppo economico locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e la creazione di nuove imprese e servizi, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

favorire l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;

promuovere la collaborazione tra enti locali e imprese per favorire lo sviluppo sostenibile;

promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia del paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

favorire servizi e reti di informazione, la ricerca e le attività di studio, la progettazione a forte connotazione etica, rafforzando la coesione sociale e la promozione di iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;

sostenere la crescita del turismo rurale e del turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e di ricerca di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;

f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera e) del presente comma nei tre anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Ciascuna città di identità, per ogni singolo prodotto agricolo, può richiedere l'adesione ad un'unica associazione nazionale delle città di identità, previa delibera del proprio consiglio comunale.

3. Le città di identità possono aderire alle associazioni nazionali delle città di identità anche per il tramite di altri enti locali di cui fanno parte. Nell'ipotesi prevista dal primo periodo, il diritto di voto nell'assemblea dell'associazione nazionale spetta in proporzione al numero di città di identità rappresentate.

Art. 5

Modalità di iscrizione nel registro

1. Le associazioni nazionali delle città di identità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa, richiesta di iscrizione nel registro. Nella richiesta è indicato il prodotto agricolo rispetto al quale si richiede l'iscrizione nel registro. Per ciascuna associazione nazionale delle città di identità è possibile indicare un solo prodotto agricolo.

2. La regione o la provincia autonoma competente attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto da parte dell'associazione richiedente e, in caso di esito positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al Ministero. Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni alle altre regioni o province autonome nel cui territorio si trovano le città di identità che fanno parte dell'associazione richiedente.

3. Il Ministero iscrive l'associazione richiedente nel registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.

4. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato il registro.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Gli uffici competenti provvedono all'attuazione del presente decreto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet istituzionale del Ministero.

Roma, 12 dicembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA