
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2024
G.U.R.I. 31 dicembre 2024, n. 305
Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»;
Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 110 del 2024 che ha modificato l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la «Dilazione del pagamento»;
Visto l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai sensi del quale su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
Visto l'art. 19, comma 1.1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai sensi del quale su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
Visto l'art. 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale indica i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente, di cui al comma 1.1 del medesimo art. 19, e stabilisce che la stessa sia effettuata avendo riguardo, per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione, nonchè, per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), del medesimo art. 19, diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;
Visto l'art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di cui al comma 1.2 del medesimo art. 19, nonchè la individuazione di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata comunque sussistente e delle specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri;
Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale stabilisce che alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente sino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 110 del 2024;
Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 13 di modifica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione, non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta, relativamente alle persone fisiche e ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la necessità, al fine di individuare la concedibilità di un piano di rateizzazione e il numero massimo di rate concedibili, di determinare, per ciascuna classe di appartenenza dell'indicatore della situazione economica equivalente, secondo un principio di progressività, un coefficiente che, applicato al valore dell'I.S.E.E. su base mensile, possa esprimere la capacità del debitore di assolvere il debito in unica soluzione oppure, in alternativa, la quantificazione di un numero massimo di rate per il pagamento del debito in misura congrua rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale del nucleo familiare del debitore;
Ritenuto, relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, che:
a) l'indice di liquidità, quale indicatore idoneo a valutare la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite, se di valore inferiore a 1, rappresenta un segnale di insufficiente liquidità dell'impresa e quindi la difficoltà di assolvere l'obbligazione in unica soluzione;
b) la quantificazione del numero massimo di rate del piano di pagamento può essere stabilita in misura congrua in base al rapporto tra il valore della produzione, rappresentativo dei flussi finanziari generati dall'attività d'impresa, e l'ammontare del debito;
Decreta:
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all'art. 19, comma 1.2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Indice di liquidità»: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente;
b) «Indice Alfa»:
1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/valore della produzione, calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/(proventi + ricavi)] x 100;
c) «Indice Beta»: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-bis del codice civile e approvato dall'assemblea condominiale] x 100;
d) «I.S.E.E.»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
e) «nucleo familiare»: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.
Modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria
1. I parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 19, comma 1.2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono applicati con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2, nei quali sono altresì individuate le relative modalità di documentazione.
2. L'Agenzia delle entrate - Riscossione rende disponibile sul proprio sito internet istituzionale un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all'ammontare del debito.
Particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente.
1. Ai fini di cui all'art. 19, comma 1.3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa. Tale condizione è documentata con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2.
Specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per alcuni soggetti
1. Ai fini di cui all'art. 19, comma 1.3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i soggetti indicati nell'allegato n. 3, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è valutata e documentata con le specifiche modalità indicate nello stesso allegato n. 3.
Disposizione di salvaguardia
1. Per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria agli specifici fini di cui all'art. 19, commi 1.1, lettera b), e 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili indicato dal comma 1, lettere a), b), e c), dello stesso art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in relazione all'anno di presentazione della richiesta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 27 dicembre 2024
Il Vice Ministro: LEO